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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 18070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18070 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 248262023 promossa da:
Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv.to COPPOLA ANNAFRANCA C.F._1
) e con VIALE SIRTORI, 56 SC. B 00149 ROMA C.F._2
( ); Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._3
AUTICCHIO RAFFAELLA ), con elezione di domicilio C.F._4
presso il difensore in via Ponte Rosso snc Terracina
(avv. iuffrè.it) Email_2
RESISTENTE
con
CURATORE SPECIALE della figlia minore in persona Persona_1 dell'Avv.Domenico Speziale con studio in Roma via I. Nievo n.61
( ) Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 15/05/2023 ex art.316 c.c, artt. 473 bis 12 e ss cpc nonché art. 473 bis 40 cpc. , premesso di avere intrattenuto una relazione con Parte_3
dalla quale era nata la figlia minore in data 13.8.2018, che il Controparte_1 Per_1
Tribunale di Roma con decreto n.11779/20 aveva stabilito, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e stabilendo le condizioni economiche del mantenimento della figlia minore a carico del padre, riferiva che successivamente al decreto di cui sopra le parti si erano rappacificate per un breve periodo fino a quando, in data 4.2.2023, il resistente, in quanto dipendente da sostanze stupefacenti e dal alcool, si era reso responsabile di una violenta aggressione nei riguardi della ricorrente, alla presenza della figlia minore. La ricorrente riferiva e documentava di avere sporto denuncia, a seguito della quale era stato promosso il procedimento penale 5511/23 a carico dei incolpato dei Controparte_1
reati di cui agli artt.582,577,585, 61 n.11 cp. La ricorrente chiedeva quindi in modifica delle statuizioni adottate ” Disporsi che la minore sia affidata alla madre, Sig.ra Persona_1
in regime di affidamento super esclusivo con collocamento Parte_1 Parte_2
presso la stessa, in Roma, presso la casa familiare di Via G. Mengarini n. 13 ed eventuale successiva abitazione nel caso di trasferimento della stessa presso altro immobile in Roma;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia disposto il regime “super” esclusivo, disporsi
“l'affidamento esclusivo” della minore alla madre precisando come le decisioni di maggior interesse della minore, relative alla residenza, all'educazione, alla salute e alla scuola siano adottate esclusivamente dalla madre. Disporre che la casa familiare sita in Roma alla G. Mengarini n. 13, sia assegnata alla madre in qualità di genitore collocatario della minore ponendo a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere direttamente ed interamente il canone di locazione Controparte_1 relativo all'attuale casa familiare sita i Roma alla Via G. Mengarini n. 13, pari ad euro 950,00 più euro 50,00 di spese condominiali, analogamente e per intero, anche nel caso di trasferimento presso altro immobile in locazione;
disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita padre-figlia con modalità protetta demandando, ex art. 437-bis.27 c.p.c., al Servizio Sociale competente per territorio in ragione del luogo di residenza abituale della minore di organizzare i relativi incontri padre-figlia in spazio neutro al fine di consentire di valutare la qualità del rapporto genitoriale e di rimettere una relazione in ordine all'andamento con facoltà di interrompere le visite qualora si rivelino pregiudizievoli per la minore dando immediata segnalazione al Tribunale;
disporre per il Sig.
[...]
l'accesso periodico e calendarizzato presso il SERD-T per la verifica sulla dipendenza da CP_1
sostanze stupefacenti ed in caso positivo, di aderire ai percorsi di disintossicazione predisposti dal medesimo servizio specialistico;
disporre per il Sig. idonea valutazione psicologica Controparte_1 presso il CSM/CIM di competenza territoriale con obbligo di relazione presso i Servizi Sociali territorialmente individuati come premesso, e presso l'intestato Tribunale adito;
incaricare il
Servizio Sociale del Municipio XI, territorialmente competente ex art. 437-bis.27 c.p.c. tenuto conto del domicilio della Minore, affinchè svolga indagini socio-ambientali con mandato per monitorare il nucleo familiare ai fini degli incontri protetti padre-figlia, sostegno psicologico alla minore e sostegno alla genitorialità per il sig. porre a carico del padre Sig. Controparte_1 Controparte_1
- in quanto genitore non collocatario- l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario mensile della figlia versando la somma di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale indici ISTAT, che sarà corrisposta a favore della Sig.ra in qualità di genitore collocatario, Controparte_2
entro e non oltre il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico;
confermare e porre a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di provvedere al pagamento per intero del canone mensile di euro 950,00 per la CP_1 locazione dell'immobile sito in Roma Alla Via G. Mengarini n. 13, locato dalla Sig.ra CP_2
con la minore, provvedendo anche al pagamento delle spese condominiali mensili di euro
[...]
50,00 e tutte le utenze domestiche: nello specifico: luce, acqua, elettricità, spese ordinarie derivanti dall'immobile tenuto come previsto dal Decreto di Omologa oggetto di modica;
altresì confermare
l'intera stessa obbligazione (canone di locazione, spese di condominio, utenze: luce e acqua e tutte le spese di natura ordinaria relative all'immobile) a carico dello stesso Sig. anche nel caso CP_1
di trasferimento della Sig.ra e minore presso altro immobile da locarsi in Roma;
Parte_4 porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie della minore nella misura del 50% nelle forme e modalità di cui al Protocollo delle Spese adottato dal Tribunale di Roma;
dichiarare la decadenza/sospensione del Sig. dall'esercizio ordinario e Controparte_1
straordinario della responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., sulla figlia minore relativamente ai diritti-poteri inerenti la capacità-idoneità genitoriale.” La ricorrente chiedeva anche “disporre
l'allontanamento del Sig. dalla casa familiare sita in Roma alla Via G. Mengarini Controparte_1
n 13; disporre il divieto per il Sig. di avvicinarsi ai luoghi di lavoro della Sig.ra Controparte_1
ai luoghi da Ella frequentati abitualmente e limitati agli spazi in cui si reca Controparte_2
per acquisti domestici o trascorre spazio-gioco, parchi-gioco con la figlia minore, alla scuola frequentata dalla figlia minore sita in Roma e precisamente: Scuola d'Infanzia “ Persona_2
Solidati Tiburzi, Viale di Vigna Pia 2;Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
[...]
Il GD tenuto conto dell'allegata violenza riducendo quindi ai sensi dell'art. 473 bis 40 e ss cpc i termini di prima comparizione delle parti nominava il curatore speciale della minore, fissando udienza al 24.7.2023. Si costituiva in giudizio il quale contestando ogni avversa Controparte_1
ricostruzione dei rapporti tra le parti e contestando di avere mai usato violenza nei riguardi della ricorrente chiedeva” la conferma dell'affido condiviso della figlia minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con sua collocazione presso la madre in Roma (RM), presso l'abitazione da questa locato sito in Via G. Mengarini n. 13 o altro immobile che la ricorrente locherà, purchè idoneo alla minore e situato sempre in Roma; disporre che la casa sita in Roma, Via Mengarini n. 13, il cui
Contratto di Locazione è già da tempo intestato alla ricorrente, resti intestato ed ad uso della stessa
e della figlia minore disporre il diritto di visita padre – figlia a settimane alterne, Persona_1
il fine settimana, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 21.00 (quando verrà riaccompagnata a casa dalla madre); un incontro a settimana dal lunedì al venerdì nelle ore pomeridiane e nel rispetto degli impegni della minore e dei rispettivi genitori, da concordarsi preventivamente tra le parti;
Per le vacanze estive (da intendersi il periodo intercorrente tra la fine dei periodi scolastici e pre – scolastici e la sua ripresa secondo il calendario regionale), 15 giorni complessivi di cui 10 giorni consecutivi nel mese di agosto (periodi da concordare con l'altro genitore, entro la fine di maggio di ogni anno); Per le vacanze natalizie, alternando annualmente con la ricorrente, i periodi tra il 23 – 29 dicembre e 30 dicembre – 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, inteso come periodo del venerdì santo e lunedì “in albis”, ad anni alterni – interamente con la figlia minore i compleanni, in maniera condivisa laddove fosse possibile o, in Per_1
alternativa, potranno essere festeggiati a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro genitore, sin dal prossimo compleanno che si terrà nel mese di Agosto 2023. Rideterminare le somme mensili a carico del Sig. nelle seguenti misure, in considerazione anche del Protocollo di Controparte_1
Spesa adottato dal Tribunale Ordinario di Roma: €. 300,00 mensili, a titolo di mantenimento per la figlia minore, da corrispondersi alla ricorrente - in qualità di genitore collocatario – a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale indici
ISTAT; il 50% del canone mensile di locazione dell'immobile sito in Roma, Via G. Mengarini n. 13, oltre alle spese delle utenze e condominiali. o di altro immobile che la ricorrente locherà, purchè idoneo alla minore e situato sempre in Roma””. Si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore il quale chiedeva, in attesa delle valutazioni e indagini socio familiari e ambientali da delegare ai Servizi Sociali, mantenere il collocamento della stessa con la madre;
disporre un approfondimento circa il profilo di personalità dei genitori, nonché delle competenze genitoriali di entrambi, delle condizioni psicologiche della bambina, anche attraverso ctu,, all'esito della quale subordinare ogni ulteriore decisione in ordine ai tempi di permanenza con ciascun genitore, secondo i tempi e le modalità più consoni e funzionali all'interesse della minore.
Con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc il GD disponeva in via provvisoria l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso la stessa, e stabilendo l'obbligo di di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della Persona_3
somma mensile pari ad Euro 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Ed invero il giudice preso atto della sopravvenuta autosufficienza economica della ricorrente, delle spese di alloggio sostenute dalla nella misura pari ad Euro 950,00 al mese oltre al condominio pari ad Euro CP_2
50,00, riteneva stabilire nell'importo complessivo pari ad Euro 800,00 l'importo dovuto dal padre in favore della figlia, diversamente da quanto stabilito dalle parti con accordo sotteso al decreto di cui alla odierna domanda di modifica. Il GD incaricava il Servizio Sociale territorialmente competente
(Municipio XI) di svolgere indagine socio-ambientale presso l'abitazione della minore, di organizzare incontri protetti tra il padre e la figlia, disponendo a cura del resistente l'obbligo di sottoporsi alle analisi tossicologiche, con obbligo al Servizio Sociale incaricato di trasmettere un resoconto dettagliato sulla situazione familiare. Con istanza in via d'urgenza depositata il 31.7.2023 il resistente formulava domanda di divieto di espatrio della figlia minore deducendo il timore di un definitivo allontanamento della ricorrente, nata in [...] e con i parenti in Spagna, dal territorio italiano. Il
GD all'esito dell'instaurato contraddittorio rigettava la domanda, posto che la minore era sprovvista di passaporto, trasmettendo gli atti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati in relazione alla condotta tenuta dal difensore di , in quanto ritenuta deontologicamente non Persona_4
appropriata quanto ala formulata richiesta di risarcimento danni in proprio del difensore, per avere dovuto interrompere il periodo di ferie, rimessa ogni valutazione in ordine alle spese di lite all'esito del giudizio di merito. All'udienza del 18.12.2023, stante il grave clima di conflittualità persistente tra le parti e tenuto conto delle relazioni trasmesse dai servizi sociali, i quali riferivano della positiva relazione tra il padre e la figlia minore, il GD disponeva su richiesta della ricorrente il divieto di di avvicinarsi alla ricorrente in occasione degli incontri tra padre e figlia, e l'espletamento CP_1
di una CTU finalizzata ad accertare le migliori condizioni di affidamento e collocamento della figlia minore.
Con istanza urgente del 7.3.2024 il resistente formulava domanda di modifica immediata di collocamento della figlia minore, chiedendo di stabilire la residenza della figlia presso i nonni paterni, allegando quale circostanza sopravvenuta una relazione investigativa privata attestante la possibilità di esercizio della prostituzione da parte della odierna ricorrente, presso l'immobile adibito a casa familiare. All'esito dell'instaurato contraddittorio, il GD sentito il parere del Pm e preso atto della contestuale ed immediata denuncia sporta dalla ricorrente nei riguardi di , per avere Controparte_1 quest'ultimo artificiosamente allegato fotografie false e circostanze non veritiere, al solo scopo di ottenere l'allontanamento della figlia dalla madre, nonché della richiesta di sostituzione del curatore speciale della minore, incaricava immediatamente i Servizi Sociali territorialmente competenti di compiere settimanalmente 3 accessi domiciliari a sorpresa presso il domicilio della minore, collocata presso l'abitazione materna, relazionando al Tribunale di ogni episodio pregiudizievole alla minore, riservando ogni ulteriore decisione in merito alla modifica del regime di affidamento all'esito del deposito della disposta CTU. Con provvedimento del 12.4.2024 il GD, letta la CTU depositata in atti e preso atto della mancata segnalazione da parte dei Servizi incaricati e dal PM di evidenze tali da suggerire la veridicità della contestata condotta e da inficiare il provvedimento di collocamento della minore presso la madre, disattendeva la domanda di modifica del collocamento della minore, disponendo l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, determinando la modalità di frequentazione tra padre e figlia presso il domicilio dei nonni paterni.
Con Il incaricava quindi i servizi sociali affidatari di continuare il monitoraggio per il tramite del servizio SISMIF sia presso la casa materna che presso la casa dei nonni paterni.
La causa era rinviata infine per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.11.2024 previa concessione alle parti dei termini ex art. 473 bis 28 cpc nonché richiesta di acquisizione di una relazione conclusiva da parte dei Servizi Sociali affidatari.
In sede di conclusione le parti si riportavano alle rispettive richieste. Il curatore speciale della minore aderendo alla CTU chiedeva confermare l'affidamento della minore ai servizi sociali territorialmente competenti con rigetto della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
Orbene ritiene il Collegio, all'esito della lettura della complessiva istruttoria svolta, che la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di non meriti accoglimento. Controparte_1
I Servizi Sociali incaricati (Municipio XI) hanno riferito, senza che la circostanza sia stata contestata dalla ricorrente, che il rapporto tra il padre e la figlia è affettuoso e fortemente desiderato dalla figlia minore, la quale ha richiesto da ultimo di pernottare con il padre, e che le attuali modalità di frequentazione tra il padre e la figlia, le quali prevedono che gli incontri avvengano presso la casa dei nonni paterni con il monitoraggio dei servizi sociali attraverso il sevizio SISMIF, si svolgono senza pregiudizio per la bambina. Gli ultimi esami tossicologici trasmessi e risalenti ad ottobre 2023 non evidenziavano l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del resistente (cfr.deposito delle relazioni dei Servizi Sociali del Municipio XI con allegata relazione del servizio Asl depositate il 4.10.2024 dal Curatore Speciale della minore).
La richiesta di affidamento esclusivo della minore da parte della madre e di affidamento condiviso avanzata dal padre devono essere parimenti rigettate, dovendosi ritenere, in conformità a quanto provvisoriamente stabilito, che l'affidamento della figlia minore ai Servizio Sociale del Municipio
XI sia il regime di maggiore tutela dell'interesse della giovane Per_1
La decisione risulta conforme a quanto suggerito, con motivazione scevre da vizi logici e di metodo dalla CTU, la quale ha segnalato, all'esito di un esame approfondito della personalità delle parti a cui si rimanda integralmente, che in ragione della storia personale e della incapacità di ciascuna parte di relazionarsi in maniera equilibrata con l'altra, l'affido esclusivo alla signora della figlia minore CP_2
rischia di acuire il livello di conflittualità tra le parti, a scapito della serenità della minore. Ed invero sul punto la CTU ha riferito che “Lasciare che i genitori agiscano in autonomia, attivando con troppa facilità aperti dissidi agiti anche davanti alla figlia, significherebbe autorizzarli a procedere in modo scomposto, disorganizzato e disfunzionale. L'aiuto che può essere dato a questo nucleo familiare, e la tutela della minore, deve passare necessariamente per l'intermediazione di un soggetto terzo, definito con ufficialità, che possa avere la possibilità di intervenire tempestivamente qualora necessario”. Questo collegio condivide quanto riferito dalla CTU, avallato anche dal curatore speciale della minore, alla luce delle gravi condotte violente denunciate dalla ricorrente e poste in essere dall' nei suoi riguardi. Nei riguardi dell'odierno resistente è stato pronunciato dal Tribunale CP_1
Penale di Roma infatti, all'esito delle indagini, un decreto di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt.582,577, 585 e 612 comma 2 cp. (cfr. decreto del 24.1.2024 acquisito in atti). Ulteriore elemento che suffraga la decisione assunta risulta essere il timore rappresentato dalla ricorrente in sede id udienza di incontrare il resistente, di doversi confrontare con lui, senza entrare in conflitto con il medesimo. La ricorrente vive quindi una condizione di timore che non la rende libera e che la induce a manifestare il desiderio di allontanarsi dall'Italia con la minore, sebbene in via temporanea. La circostanza, tale da ingenerare nella controparte il timore di un allontanamento definitivo della figlia, deve essere scongiurato nell'interesse della minore a mantenere un legame con entrambe le figure genitoriali. Gli incontri tra il padre e la figlia dovranno avvenire presso la casa dei nonni paterni una volta alla settimana, nel giorno predisposto dal servizio SISMIF;
il papa' si recherà all'uscita di scuola di per prenderla e portarla a casa dei nonni ove resterà fino alle 20.30 allorquando saranno i nonni Per_1 paterni a riaccompagnarla a casa della madre. Ogni sera il padre potrà fare una video chiamata alla figlia nei giorni in cui non potrà incontrarla alle ore 19. I Servizi Sociali sono incaricati di proseguire nel monitoraggio attraverso il Servizio SISMIF per la durata di almeno 6 mesi, segnalando alla Procura presso il Tribunale per i Minori qualunque episodio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
Per ciò che concerne gli ulteriori provvedimenti consequenziali, deve essere confermata la decisione assunta dal GD di determinare nella misura complessiva pari ad Euro 800,00 il contributo mensile dovuto da in favore della per il mantenimento della figlia minore. Controparte_1 CP_2
La decisione risulta corretta tenuto conto che attualmente entrambe le parti lavorano ma risulta una disparità economica come evidenziata dalla documentazione in atti e dalla dichiarazione delle parti rese in udienza del 24.7.2023. Ed invero dagli atti di causa è risultato che la ricorrente, onerata del canone di affitto nella casa nella quale vive (pari ad Euro 950,00), svolge il lavoro di cameriera ai piani di un albergo con entrate mensili pari ad Euro 1250,00 circa, mentre il resistente, operario ha dichiarato di avere una casa di proprietà e di svolgere le mansioni di operaio con stipendio pari ad
Euro 1700,00 circa. Tenuto conto di quanto sopra le parti devono essere tenute in maniera differenziata al pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore. Le spese straordinarie dovranno essere ripartite quindi nella misura del 70% per il padre e pari al 30% per la madre.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede modificando il provvedimento assunto con decreto n.11779/20: affida la figlia minore ai Servizi Sociali del Municipio XI Persona_1
che assumeranno le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
dispone che la minore sia collocata presso la madre nel domicilio a lei assegnato di via Mengarini n.13; il padre trascorrerà con la figlia un pomeriggio a settimana, prelevandola dalla scuola e previo accordo con i Servizi Sociali accompagnandola presso il domicilio dei nonni paterni. Questi ultimi dovranno riaccompagnare la minore a casa della madre alle ore 20.30; a fine settimana alternati il padre e la figlia potranno trascorrere insieme il week-end dal sabato alle ore 15 fino alla domenica pomeriggio alle ore 18 presso i nonni paterni. Durante le vacanze di Natale la minore potrà trascorrere ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno di
Natale, dalle ore 11 alle ore 18, oppure il giorno del primo dell'anno. Parimenti la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. I Servizi Sociali dovranno monitorare il nucleo familiare in oggetto ed in particolare sulle condizioni dei due genitori, richiedendo ove necessario l'aggiornamento di analisi finalizzate ad escludere l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di , per almeno 6 mesi e segnalando alla Controparte_1
Procura presso il Tribunale per i Minorenni di qualunque situazione di pregiudizio della figlia minore. determina in euro 800,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1
per il mantenimento della figlia minore, da corrispondere a Persona_4
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...]
decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che il padre contribuisca nella misura del 70% , mentre la madre nella misura pari al 30% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma 08/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 248262023 promossa da:
Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv.to COPPOLA ANNAFRANCA C.F._1
) e con VIALE SIRTORI, 56 SC. B 00149 ROMA C.F._2
( ); Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._3
AUTICCHIO RAFFAELLA ), con elezione di domicilio C.F._4
presso il difensore in via Ponte Rosso snc Terracina
(avv. iuffrè.it) Email_2
RESISTENTE
con
CURATORE SPECIALE della figlia minore in persona Persona_1 dell'Avv.Domenico Speziale con studio in Roma via I. Nievo n.61
( ) Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 15/05/2023 ex art.316 c.c, artt. 473 bis 12 e ss cpc nonché art. 473 bis 40 cpc. , premesso di avere intrattenuto una relazione con Parte_3
dalla quale era nata la figlia minore in data 13.8.2018, che il Controparte_1 Per_1
Tribunale di Roma con decreto n.11779/20 aveva stabilito, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e stabilendo le condizioni economiche del mantenimento della figlia minore a carico del padre, riferiva che successivamente al decreto di cui sopra le parti si erano rappacificate per un breve periodo fino a quando, in data 4.2.2023, il resistente, in quanto dipendente da sostanze stupefacenti e dal alcool, si era reso responsabile di una violenta aggressione nei riguardi della ricorrente, alla presenza della figlia minore. La ricorrente riferiva e documentava di avere sporto denuncia, a seguito della quale era stato promosso il procedimento penale 5511/23 a carico dei incolpato dei Controparte_1
reati di cui agli artt.582,577,585, 61 n.11 cp. La ricorrente chiedeva quindi in modifica delle statuizioni adottate ” Disporsi che la minore sia affidata alla madre, Sig.ra Persona_1
in regime di affidamento super esclusivo con collocamento Parte_1 Parte_2
presso la stessa, in Roma, presso la casa familiare di Via G. Mengarini n. 13 ed eventuale successiva abitazione nel caso di trasferimento della stessa presso altro immobile in Roma;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia disposto il regime “super” esclusivo, disporsi
“l'affidamento esclusivo” della minore alla madre precisando come le decisioni di maggior interesse della minore, relative alla residenza, all'educazione, alla salute e alla scuola siano adottate esclusivamente dalla madre. Disporre che la casa familiare sita in Roma alla G. Mengarini n. 13, sia assegnata alla madre in qualità di genitore collocatario della minore ponendo a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere direttamente ed interamente il canone di locazione Controparte_1 relativo all'attuale casa familiare sita i Roma alla Via G. Mengarini n. 13, pari ad euro 950,00 più euro 50,00 di spese condominiali, analogamente e per intero, anche nel caso di trasferimento presso altro immobile in locazione;
disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita padre-figlia con modalità protetta demandando, ex art. 437-bis.27 c.p.c., al Servizio Sociale competente per territorio in ragione del luogo di residenza abituale della minore di organizzare i relativi incontri padre-figlia in spazio neutro al fine di consentire di valutare la qualità del rapporto genitoriale e di rimettere una relazione in ordine all'andamento con facoltà di interrompere le visite qualora si rivelino pregiudizievoli per la minore dando immediata segnalazione al Tribunale;
disporre per il Sig.
[...]
l'accesso periodico e calendarizzato presso il SERD-T per la verifica sulla dipendenza da CP_1
sostanze stupefacenti ed in caso positivo, di aderire ai percorsi di disintossicazione predisposti dal medesimo servizio specialistico;
disporre per il Sig. idonea valutazione psicologica Controparte_1 presso il CSM/CIM di competenza territoriale con obbligo di relazione presso i Servizi Sociali territorialmente individuati come premesso, e presso l'intestato Tribunale adito;
incaricare il
Servizio Sociale del Municipio XI, territorialmente competente ex art. 437-bis.27 c.p.c. tenuto conto del domicilio della Minore, affinchè svolga indagini socio-ambientali con mandato per monitorare il nucleo familiare ai fini degli incontri protetti padre-figlia, sostegno psicologico alla minore e sostegno alla genitorialità per il sig. porre a carico del padre Sig. Controparte_1 Controparte_1
- in quanto genitore non collocatario- l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario mensile della figlia versando la somma di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale indici ISTAT, che sarà corrisposta a favore della Sig.ra in qualità di genitore collocatario, Controparte_2
entro e non oltre il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico;
confermare e porre a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di provvedere al pagamento per intero del canone mensile di euro 950,00 per la CP_1 locazione dell'immobile sito in Roma Alla Via G. Mengarini n. 13, locato dalla Sig.ra CP_2
con la minore, provvedendo anche al pagamento delle spese condominiali mensili di euro
[...]
50,00 e tutte le utenze domestiche: nello specifico: luce, acqua, elettricità, spese ordinarie derivanti dall'immobile tenuto come previsto dal Decreto di Omologa oggetto di modica;
altresì confermare
l'intera stessa obbligazione (canone di locazione, spese di condominio, utenze: luce e acqua e tutte le spese di natura ordinaria relative all'immobile) a carico dello stesso Sig. anche nel caso CP_1
di trasferimento della Sig.ra e minore presso altro immobile da locarsi in Roma;
Parte_4 porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie della minore nella misura del 50% nelle forme e modalità di cui al Protocollo delle Spese adottato dal Tribunale di Roma;
dichiarare la decadenza/sospensione del Sig. dall'esercizio ordinario e Controparte_1
straordinario della responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., sulla figlia minore relativamente ai diritti-poteri inerenti la capacità-idoneità genitoriale.” La ricorrente chiedeva anche “disporre
l'allontanamento del Sig. dalla casa familiare sita in Roma alla Via G. Mengarini Controparte_1
n 13; disporre il divieto per il Sig. di avvicinarsi ai luoghi di lavoro della Sig.ra Controparte_1
ai luoghi da Ella frequentati abitualmente e limitati agli spazi in cui si reca Controparte_2
per acquisti domestici o trascorre spazio-gioco, parchi-gioco con la figlia minore, alla scuola frequentata dalla figlia minore sita in Roma e precisamente: Scuola d'Infanzia “ Persona_2
Solidati Tiburzi, Viale di Vigna Pia 2;Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
[...]
Il GD tenuto conto dell'allegata violenza riducendo quindi ai sensi dell'art. 473 bis 40 e ss cpc i termini di prima comparizione delle parti nominava il curatore speciale della minore, fissando udienza al 24.7.2023. Si costituiva in giudizio il quale contestando ogni avversa Controparte_1
ricostruzione dei rapporti tra le parti e contestando di avere mai usato violenza nei riguardi della ricorrente chiedeva” la conferma dell'affido condiviso della figlia minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con sua collocazione presso la madre in Roma (RM), presso l'abitazione da questa locato sito in Via G. Mengarini n. 13 o altro immobile che la ricorrente locherà, purchè idoneo alla minore e situato sempre in Roma; disporre che la casa sita in Roma, Via Mengarini n. 13, il cui
Contratto di Locazione è già da tempo intestato alla ricorrente, resti intestato ed ad uso della stessa
e della figlia minore disporre il diritto di visita padre – figlia a settimane alterne, Persona_1
il fine settimana, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 21.00 (quando verrà riaccompagnata a casa dalla madre); un incontro a settimana dal lunedì al venerdì nelle ore pomeridiane e nel rispetto degli impegni della minore e dei rispettivi genitori, da concordarsi preventivamente tra le parti;
Per le vacanze estive (da intendersi il periodo intercorrente tra la fine dei periodi scolastici e pre – scolastici e la sua ripresa secondo il calendario regionale), 15 giorni complessivi di cui 10 giorni consecutivi nel mese di agosto (periodi da concordare con l'altro genitore, entro la fine di maggio di ogni anno); Per le vacanze natalizie, alternando annualmente con la ricorrente, i periodi tra il 23 – 29 dicembre e 30 dicembre – 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, inteso come periodo del venerdì santo e lunedì “in albis”, ad anni alterni – interamente con la figlia minore i compleanni, in maniera condivisa laddove fosse possibile o, in Per_1
alternativa, potranno essere festeggiati a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro genitore, sin dal prossimo compleanno che si terrà nel mese di Agosto 2023. Rideterminare le somme mensili a carico del Sig. nelle seguenti misure, in considerazione anche del Protocollo di Controparte_1
Spesa adottato dal Tribunale Ordinario di Roma: €. 300,00 mensili, a titolo di mantenimento per la figlia minore, da corrispondersi alla ricorrente - in qualità di genitore collocatario – a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale indici
ISTAT; il 50% del canone mensile di locazione dell'immobile sito in Roma, Via G. Mengarini n. 13, oltre alle spese delle utenze e condominiali. o di altro immobile che la ricorrente locherà, purchè idoneo alla minore e situato sempre in Roma””. Si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore il quale chiedeva, in attesa delle valutazioni e indagini socio familiari e ambientali da delegare ai Servizi Sociali, mantenere il collocamento della stessa con la madre;
disporre un approfondimento circa il profilo di personalità dei genitori, nonché delle competenze genitoriali di entrambi, delle condizioni psicologiche della bambina, anche attraverso ctu,, all'esito della quale subordinare ogni ulteriore decisione in ordine ai tempi di permanenza con ciascun genitore, secondo i tempi e le modalità più consoni e funzionali all'interesse della minore.
Con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc il GD disponeva in via provvisoria l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso la stessa, e stabilendo l'obbligo di di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della Persona_3
somma mensile pari ad Euro 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Ed invero il giudice preso atto della sopravvenuta autosufficienza economica della ricorrente, delle spese di alloggio sostenute dalla nella misura pari ad Euro 950,00 al mese oltre al condominio pari ad Euro CP_2
50,00, riteneva stabilire nell'importo complessivo pari ad Euro 800,00 l'importo dovuto dal padre in favore della figlia, diversamente da quanto stabilito dalle parti con accordo sotteso al decreto di cui alla odierna domanda di modifica. Il GD incaricava il Servizio Sociale territorialmente competente
(Municipio XI) di svolgere indagine socio-ambientale presso l'abitazione della minore, di organizzare incontri protetti tra il padre e la figlia, disponendo a cura del resistente l'obbligo di sottoporsi alle analisi tossicologiche, con obbligo al Servizio Sociale incaricato di trasmettere un resoconto dettagliato sulla situazione familiare. Con istanza in via d'urgenza depositata il 31.7.2023 il resistente formulava domanda di divieto di espatrio della figlia minore deducendo il timore di un definitivo allontanamento della ricorrente, nata in [...] e con i parenti in Spagna, dal territorio italiano. Il
GD all'esito dell'instaurato contraddittorio rigettava la domanda, posto che la minore era sprovvista di passaporto, trasmettendo gli atti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati in relazione alla condotta tenuta dal difensore di , in quanto ritenuta deontologicamente non Persona_4
appropriata quanto ala formulata richiesta di risarcimento danni in proprio del difensore, per avere dovuto interrompere il periodo di ferie, rimessa ogni valutazione in ordine alle spese di lite all'esito del giudizio di merito. All'udienza del 18.12.2023, stante il grave clima di conflittualità persistente tra le parti e tenuto conto delle relazioni trasmesse dai servizi sociali, i quali riferivano della positiva relazione tra il padre e la figlia minore, il GD disponeva su richiesta della ricorrente il divieto di di avvicinarsi alla ricorrente in occasione degli incontri tra padre e figlia, e l'espletamento CP_1
di una CTU finalizzata ad accertare le migliori condizioni di affidamento e collocamento della figlia minore.
Con istanza urgente del 7.3.2024 il resistente formulava domanda di modifica immediata di collocamento della figlia minore, chiedendo di stabilire la residenza della figlia presso i nonni paterni, allegando quale circostanza sopravvenuta una relazione investigativa privata attestante la possibilità di esercizio della prostituzione da parte della odierna ricorrente, presso l'immobile adibito a casa familiare. All'esito dell'instaurato contraddittorio, il GD sentito il parere del Pm e preso atto della contestuale ed immediata denuncia sporta dalla ricorrente nei riguardi di , per avere Controparte_1 quest'ultimo artificiosamente allegato fotografie false e circostanze non veritiere, al solo scopo di ottenere l'allontanamento della figlia dalla madre, nonché della richiesta di sostituzione del curatore speciale della minore, incaricava immediatamente i Servizi Sociali territorialmente competenti di compiere settimanalmente 3 accessi domiciliari a sorpresa presso il domicilio della minore, collocata presso l'abitazione materna, relazionando al Tribunale di ogni episodio pregiudizievole alla minore, riservando ogni ulteriore decisione in merito alla modifica del regime di affidamento all'esito del deposito della disposta CTU. Con provvedimento del 12.4.2024 il GD, letta la CTU depositata in atti e preso atto della mancata segnalazione da parte dei Servizi incaricati e dal PM di evidenze tali da suggerire la veridicità della contestata condotta e da inficiare il provvedimento di collocamento della minore presso la madre, disattendeva la domanda di modifica del collocamento della minore, disponendo l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, determinando la modalità di frequentazione tra padre e figlia presso il domicilio dei nonni paterni.
Con Il incaricava quindi i servizi sociali affidatari di continuare il monitoraggio per il tramite del servizio SISMIF sia presso la casa materna che presso la casa dei nonni paterni.
La causa era rinviata infine per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.11.2024 previa concessione alle parti dei termini ex art. 473 bis 28 cpc nonché richiesta di acquisizione di una relazione conclusiva da parte dei Servizi Sociali affidatari.
In sede di conclusione le parti si riportavano alle rispettive richieste. Il curatore speciale della minore aderendo alla CTU chiedeva confermare l'affidamento della minore ai servizi sociali territorialmente competenti con rigetto della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
Orbene ritiene il Collegio, all'esito della lettura della complessiva istruttoria svolta, che la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di non meriti accoglimento. Controparte_1
I Servizi Sociali incaricati (Municipio XI) hanno riferito, senza che la circostanza sia stata contestata dalla ricorrente, che il rapporto tra il padre e la figlia è affettuoso e fortemente desiderato dalla figlia minore, la quale ha richiesto da ultimo di pernottare con il padre, e che le attuali modalità di frequentazione tra il padre e la figlia, le quali prevedono che gli incontri avvengano presso la casa dei nonni paterni con il monitoraggio dei servizi sociali attraverso il sevizio SISMIF, si svolgono senza pregiudizio per la bambina. Gli ultimi esami tossicologici trasmessi e risalenti ad ottobre 2023 non evidenziavano l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del resistente (cfr.deposito delle relazioni dei Servizi Sociali del Municipio XI con allegata relazione del servizio Asl depositate il 4.10.2024 dal Curatore Speciale della minore).
La richiesta di affidamento esclusivo della minore da parte della madre e di affidamento condiviso avanzata dal padre devono essere parimenti rigettate, dovendosi ritenere, in conformità a quanto provvisoriamente stabilito, che l'affidamento della figlia minore ai Servizio Sociale del Municipio
XI sia il regime di maggiore tutela dell'interesse della giovane Per_1
La decisione risulta conforme a quanto suggerito, con motivazione scevre da vizi logici e di metodo dalla CTU, la quale ha segnalato, all'esito di un esame approfondito della personalità delle parti a cui si rimanda integralmente, che in ragione della storia personale e della incapacità di ciascuna parte di relazionarsi in maniera equilibrata con l'altra, l'affido esclusivo alla signora della figlia minore CP_2
rischia di acuire il livello di conflittualità tra le parti, a scapito della serenità della minore. Ed invero sul punto la CTU ha riferito che “Lasciare che i genitori agiscano in autonomia, attivando con troppa facilità aperti dissidi agiti anche davanti alla figlia, significherebbe autorizzarli a procedere in modo scomposto, disorganizzato e disfunzionale. L'aiuto che può essere dato a questo nucleo familiare, e la tutela della minore, deve passare necessariamente per l'intermediazione di un soggetto terzo, definito con ufficialità, che possa avere la possibilità di intervenire tempestivamente qualora necessario”. Questo collegio condivide quanto riferito dalla CTU, avallato anche dal curatore speciale della minore, alla luce delle gravi condotte violente denunciate dalla ricorrente e poste in essere dall' nei suoi riguardi. Nei riguardi dell'odierno resistente è stato pronunciato dal Tribunale CP_1
Penale di Roma infatti, all'esito delle indagini, un decreto di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt.582,577, 585 e 612 comma 2 cp. (cfr. decreto del 24.1.2024 acquisito in atti). Ulteriore elemento che suffraga la decisione assunta risulta essere il timore rappresentato dalla ricorrente in sede id udienza di incontrare il resistente, di doversi confrontare con lui, senza entrare in conflitto con il medesimo. La ricorrente vive quindi una condizione di timore che non la rende libera e che la induce a manifestare il desiderio di allontanarsi dall'Italia con la minore, sebbene in via temporanea. La circostanza, tale da ingenerare nella controparte il timore di un allontanamento definitivo della figlia, deve essere scongiurato nell'interesse della minore a mantenere un legame con entrambe le figure genitoriali. Gli incontri tra il padre e la figlia dovranno avvenire presso la casa dei nonni paterni una volta alla settimana, nel giorno predisposto dal servizio SISMIF;
il papa' si recherà all'uscita di scuola di per prenderla e portarla a casa dei nonni ove resterà fino alle 20.30 allorquando saranno i nonni Per_1 paterni a riaccompagnarla a casa della madre. Ogni sera il padre potrà fare una video chiamata alla figlia nei giorni in cui non potrà incontrarla alle ore 19. I Servizi Sociali sono incaricati di proseguire nel monitoraggio attraverso il Servizio SISMIF per la durata di almeno 6 mesi, segnalando alla Procura presso il Tribunale per i Minori qualunque episodio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
Per ciò che concerne gli ulteriori provvedimenti consequenziali, deve essere confermata la decisione assunta dal GD di determinare nella misura complessiva pari ad Euro 800,00 il contributo mensile dovuto da in favore della per il mantenimento della figlia minore. Controparte_1 CP_2
La decisione risulta corretta tenuto conto che attualmente entrambe le parti lavorano ma risulta una disparità economica come evidenziata dalla documentazione in atti e dalla dichiarazione delle parti rese in udienza del 24.7.2023. Ed invero dagli atti di causa è risultato che la ricorrente, onerata del canone di affitto nella casa nella quale vive (pari ad Euro 950,00), svolge il lavoro di cameriera ai piani di un albergo con entrate mensili pari ad Euro 1250,00 circa, mentre il resistente, operario ha dichiarato di avere una casa di proprietà e di svolgere le mansioni di operaio con stipendio pari ad
Euro 1700,00 circa. Tenuto conto di quanto sopra le parti devono essere tenute in maniera differenziata al pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore. Le spese straordinarie dovranno essere ripartite quindi nella misura del 70% per il padre e pari al 30% per la madre.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede modificando il provvedimento assunto con decreto n.11779/20: affida la figlia minore ai Servizi Sociali del Municipio XI Persona_1
che assumeranno le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
dispone che la minore sia collocata presso la madre nel domicilio a lei assegnato di via Mengarini n.13; il padre trascorrerà con la figlia un pomeriggio a settimana, prelevandola dalla scuola e previo accordo con i Servizi Sociali accompagnandola presso il domicilio dei nonni paterni. Questi ultimi dovranno riaccompagnare la minore a casa della madre alle ore 20.30; a fine settimana alternati il padre e la figlia potranno trascorrere insieme il week-end dal sabato alle ore 15 fino alla domenica pomeriggio alle ore 18 presso i nonni paterni. Durante le vacanze di Natale la minore potrà trascorrere ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno di
Natale, dalle ore 11 alle ore 18, oppure il giorno del primo dell'anno. Parimenti la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. I Servizi Sociali dovranno monitorare il nucleo familiare in oggetto ed in particolare sulle condizioni dei due genitori, richiedendo ove necessario l'aggiornamento di analisi finalizzate ad escludere l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di , per almeno 6 mesi e segnalando alla Controparte_1
Procura presso il Tribunale per i Minorenni di qualunque situazione di pregiudizio della figlia minore. determina in euro 800,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1
per il mantenimento della figlia minore, da corrispondere a Persona_4
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con
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decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che il padre contribuisca nella misura del 70% , mentre la madre nella misura pari al 30% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma 08/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi