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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/03/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6823/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6823/2022 R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] a Giugliano in [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Ilvetti e Raffaele Pacilio, come C.F._1 da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Annalisa Sarnataro, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento differenze retributive per indennità cambio divisa.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/05/2022 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente dell'
[...]
, con la qualifica di “infermiere sanitario professionale”, rientrante nella qualifica CP_2
“categoria D fascia 6” del CCNL Sanità, ed in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Giugliano in
Campania, ha chiesto il riconoscimento del tempo di 15 minuti impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e per dismetterla, nella fase immediatamente successiva, come orario di lavoro per ogni giornata di effettiva presenza ed il Cont conseguenziale pagamento da parte dell' del corrispettivo, per ogni turno di lavoro effettuato. Secondo la tesi attorea le predette operazioni, per un verso, erano imposte ed eterodirette dal datore di lavoro e, per altro verso, sempre per disposizione del datore di lavoro, dovevano essere svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo.
Rispetto al normale orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 27 del CCNL
Sanità Pubblica triennio 2016 – 2018, andavano, pertanto, aggiunti e retribuiti i minuti necessari per il compimento di tali operazioni di vestizione/svestizione. In particolare, il ricorrente ha dedotto a fondamento della propria domanda: di essere tenuto, come tutto il personale sanitario, ad indossare la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni e scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali, immediatamente prima dell'inizio della prestazione lavorativa;
che le suddette operazioni, richieste ed imposte dall' , erano svolte nell'interesse Parte_2 della tutela dell'igiene pubblica, sia a salvaguardia dell'utenza, sia per garantire l'incolumità del personale;
che la mancata vestizione/svestizione da parte di un dipendente con ruolo sanitario veniva considerata violazione degli obblighi contrattuali ed, in caso di inadempienza, vi era l'applicazione di sanzioni disciplinari;
che la vestizione veniva effettuata prima dell'inizio del turno di lavoro e, in modo corrispondente, la svestizione al termine del turno e, quindi, al di fuori del normale orario di lavoro;
che il tempo necessario per adempiere a tali obblighi doveva essere computato come orario di lavoro e regolarmente retribuito;
che il tempo per le operazioni di vestizione e svestizione non era stato mai riconosciuto dal datore di lavoro.
Pertanto ha chiesto “dichiarare la nullità di ogni pattuizione, importante transazione e/o rinunce eventualmente sottoscritte dal ricorrente.- preliminarmente e nel merito accertare che il ricorrente per il periodo di lavoro intercorrente alle dipendenze dell' , e precisamente per il Controparte_1 periodo compreso tra il 01.01.2016 ed il 31.12.2020 ha svolto l'obbligatoria e necessaria attività di vestizione e svestizione della divisa, rispettivamente prima di iniziare il proprio turno di lavoro e dopo averlo terminato. - per l'effetto di cui sopra e nel merito condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma lorda di € 6.503,10 per differenze retributive, oltre interessi dalla maturazione degli emolumento e fino al soddisfo, ovvero in subordine condannare l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del ricorrente al pagamento della minore o maggiore somma che sarà eventualmente rideterminata sulla scorta di una CTU contabile, che in ogni caso fin d'ora si richiede in caso di contestazione degli analitici conteggi depositati agli atti di causa, ovvero nel caso in cui l'On.le Giudice del Lavoro adito dovesse rilevare della mere inesattezze nei conteggi fatti elaborare dalla ricorrente”, vinte le spese.
Si è costituita l' che ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo che Controparte_1 non vi era una disposizione aziendale che imponesse ai lavoratori di timbrare il cartellino marcatempo Cont solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. In particolare, l' ha contestato la ricostruzione fattuale compiuta dal ricorrente evidenziando che: “circostanza nota ai dipendenti del
P.O. di Giugliano (e dunque anche al ricorrente) è che il dispositivo per la rilevazione delle presenze del personale è allocato all'ingresso della struttura ospedaliera. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, non pare verosimile che il ricorrente si rechi prima presso gli spogliatoi situati in prossimità del reparto di appartenenza (per indossare la divisa) e, poi, successivamente ritorni nuovamente all'ingresso. In ogni caso, nessuna prova ha fornito il ricorrente circa il fatto che il surplus orario eventualmente accumulato (indicato nel cartellino con la sigla N.U. non utile) sia certamente riconducibile all'attività di vestizione e dismissione della divisa.”. Ha, quindi, specificamente contestato, nel caso in esame, l'esistenza di un'eccedenza oraria utilizzata per la vestizione e svestizione non remunerata e/o considerata in alcun modo da parte del datore di lavoro, nonché, soprattutto, l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli su tale attività, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è, quindi, l'accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente, in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Giugliano, a vedersi computare, nell'orario di lavoro da retribuire, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, asseritamente prestato al di fuori del normale orario di servizio così come risultante dai cartellini marcatempo.
Ritiene il Tribunale di condividere le argomentazioni espresse dalla Corte d'appello di Napoli con
Sentenza n. 613/2024 del 09/02/2024 in fattispecie analoga alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art.118 disp.att.c.p.c..
E' noto, in punto di ricostruzione giuridica dei presupposti della fattispecie in esame, che l'art. 3 del
R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 definisce come lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Costituiscono lavoro effettivo, a norma dell'art. 5, n. 3, del R.D. n. 1955 del
1923, le pause interne alla prestazione inferiori a dieci minuti, ed anche le soste superiori a quindici minuti, nei lavori molto faticosi, in quanto necessarie per ristorare le energie fisiche per riprendere il lavoro.
In tale ottica normativa, l'espressione "lavoro effettivo" deve essere inteso come sinonimo di prestazione lavorativa, comprendendovi anche i periodi di mera attesa o quelli nei quali non sia richiesta al lavoratore una attività assorbente, bensì soltanto un tenersi costantemente a disposizione del datore di lavoro;
restano pertanto esclusi dal "lavoro effettivo" soltanto gli intervalli di tempo dei quali il lavoratore abbia la piena disponibilità. In base al D. lgs n. 66/2003 e alla direttiva comunitaria n. 104/1993 recepita dall'art. 1, comma 2, del citato decreto, deve ritenersi rientrare nell'orario di lavoro «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni».
Deve ritenersi che l'elemento caratterizzante tale definizione sia la «messa a disposizione» delle energie psicofisiche del lavoratore a favore del proprio datore di lavoro: ciò vale ad incorporare nel contratto di lavoro l'elemento qualificante della subordinazione, vale a dire della soggezione del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'impresa. Si comprende, quindi, che i principi generali ricavabili dalle norme interne, di ispirazione comunitaria, poste dal D. Lgs n.
66/2003 sorreggono appieno l'approdo giurisprudenziale per cui il «tempo divisa» costituisce lavoro effettivo tutte le volte in cui risulta essere «eterodiretto», dal datore di lavoro che dirige ed organizza, tra le altre, anche le modalità di esecuzione di tale operazione. In tal caso, l'esatto adempimento, preteso anche in via implicita dal potere datoriale, non riguarda soltanto l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche tutte quelle operazioni complementari o strumentali a quell'attività. Ciò impone di ritenere che il tempo occorrente per lo svolgimento delle prestazioni complementari (ad esempio, il cambio divisa) deve essere retribuito, rientrando direttamente nel concetto di orario di lavoro.
Ora, è fatto notorio che gli infermieri, prima dell'esecuzione della prestazione lavorativa, siano tenuti, non per propria volontà, ad indossare una vera e propria divisa, operazione che comporta una attività di dimissione dei propri abiti (comprese le calzature) per indossare quelli messi a disposizione dalla
Azienda, per poi rivestirsi alla fine del turno di lavoro, e che tale attività si svolge negli spogliatoi all'uopo predisposti dall'azienda, secondo regole ben precise imposte anche dalla legge ed in particolare da disposizioni legislative in materia di sicurezza pubblica e di tutela della salute sui luoghi di lavoro da rischi connessi alla prestazione lavorativa, dalle infezioni ospedaliere ed altro.
Nella fattispecie in esame, come dedotto e non contestato, il ricorrente dopo aver timbrato la sua presenza all'ingresso dell'Ospedale, e prima di recarsi nel suo reparto di appartenenza era tenuto ad impiegare del tempo per svestire gli abiti civili per indossare la divisa;
non è contestato che tale attività preparatoria era assolutamente obbligatoria per il tipo di attività svolta dal ricorrente e non poteva essere demandata alla sua libera volontà; che pertanto il ricorrente per prendere turno nel suo reparto alle 8 del mattino (e consentire al collega del turno precedente di dismettere dal suo lavoro) doveva necessariamente recarsi a lavoro almeno 10 minuti prima e che quando terminava il proprio turno di infermiere nel reparto alle 14, doveva poi impiegare almeno 10 minuti per dismettere la divisa per gli abiti civili.
Non è revocabile in dubbio allora che l'atto di indossare la divisa, in quanto antecedente all'inizio della prestazione lavorativa e funzionale alla sua corretta esecuzione, debba essere inquadrato non tra le pause lavorative, bensì tra le attività preparatorie, relative alla cura della persona, e che si tratti di attività necessaria per l'espletamento della prestazione finale, in quanto strettamente funzionale all'esigenza di svolgere l'attività lavorativa in condizioni di igiene e di sicurezza, esigenza particolarmente pressante in un contesto lavorativo così peculiare.
Non pare possa dubitarsi, allo stesso modo, che le operazioni di vestizione e svestizione nella fattispecie in esame siano eterodirette, in quanto è il datore di lavoro ad organizzare e dirigere tali operazioni, disciplinando il tempo e il luogo di esecuzione, nella specie mettendo a disposizione dell'infermiere una divisa, che quotidianamente viene fatta trovare pulita e igienizzata prima dell'inizio del turno di lavoro all'interno di un locale appositamente destinato alle operazioni di vestizione e vestizione. In questo si manifesta il potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro anche su quella parte di attività meramente preparatoria, ma strettamente necessaria ed obbligatoria per lo svolgimento dell'attività lavorativa vera e propria (cd. prestazione finale) e senza la quale il Cont datore di lavoro ben potrebbe rifiutare la prestazione finale (è incontestabile che la possa rifiutare la prestazione di un infermiere che acceda al reparto senza indossare la divisa).
In questi termini si è espressa la Suprema Corte, la quale - richiamando la giurisprudenza comunitaria in materia ed in particolare l'orientamento secondo cui, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione del datore per fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. Eur., 9.9.2003, causa C-151/02, par. 58 ss) – ha ribadito che tale orientamento “consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 comma 2 cod. civ.) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (Cass. Sez. L., Sentenza 15 gennaio 2014, n. 692; Cass. n. 19358/2010).
Peraltro, è la stessa ad affermare che a partire dall'anno 2018, il cosiddetto “tempo Controparte_1 divisa” è stato contrattualmente riconosciuto e pertanto deve considerarsi già pagato regolarmente al lavoratore nella sua busta paga. Ma di ciò non vi è prova.
Del tutto infondato infatti è l'assunto di parte resistente secondo cui il tempo di vestizione / svestizione è già ricompreso nell'orario contrattuale per cui la retribuzione percepita dal lavoratore riguarda necessariamente anche il tempo impiegato per indossare e poi togliere la divisa.
Invero il ricorrente ha dedotto che provvedeva prima a timbrare elettronicamente la propria presenza all'ingresso dell'ospedale e poi si recava nello spogliatoio del proprio reparto per dismettere gli abiti civili. Tanto è vero che i minuti impiegati dal lavoratore per svolgere le operazioni di vestizione e svestizione sono registrati proprio dai cartellini marcatempo, quale differenza tra monte orario programmato e monte orario effettivo effettuato, e che costituiscono la prova che l'istante svolgeva un plus orario di lavoro oltre il suo normale turno.
Ebbene questo plus di ore lavorative, registrate dal cartellino marcatempo mensile, non risultano retribuite in alcun altro modo dall' , né a titolo di straordinari, né a titolo di Controparte_1 permessi, né a qualunque altro titolo.
L'odierno ricorrente ha anche prodotto le buste paghe relative al periodo compreso tra il mese di gennaio 2016 ed il mese di dicembre 2020, e dall'analisi di esse – sia di quelle emesse prima dell'introduzione dei comma 11 e 12 dell'art. 27 CCNL Sanità che quelle emesse dopo – non è rinvenibile né alcuna voce specifica che si riferisca al pagamento di un'indennità di vestizione/svestizione, né è rinvenibile un diverso parametro di calcolo della paga ordinaria, sempre conteggiata (in tutte le buste paga) moltiplicando la tariffa unitaria con i 26 giorni di lavoro mensili.
Le buste paghe dimostrano, dunque, che l' non ha mai conglobato nella retribuzione Controparte_1 ordinaria della ricorrente alcuna l'indennità di vestizione e svestizione, a suo dire, invece riconosciuta proprio in tale voce dal momento in cui tale indennità veniva contrattualizzata con il CCNL del 2018, anche perché non è dato riscontrare alcuna differenza tra la retribuzione percepita prima del 2018 e quella ricevuta successivamente.
Infine, mette conto osservare che assolutamente irrilevante ed inconferente è la considerazione svolta Cont dall' secondo cui il ricorrente non è un lavoratore “turnista” perché tenuto a rispettare sempre lo stesso orario di lavoro.
Ebbene sia in caso di lavoratori turnisti che non, i dipendenti infermieri sono tenuti a stare nel loro reparto di appartenenza, già vestiti di divisa e pronti a dare il cambio al collega precedente nell'orario esatto in cui inizia il loro turno orario contrattuale e, contestualmente, termina quello di quest'ultimo;
e ciò per garantire la necessaria condizione di igiene al reparto e la continuità di presenza infermieristica. In altri termini gli infermieri che devono iniziare la loro mansione ad un determinato orario, non possono decidere volontariamente di timbrare l'ingresso in Ospedale al momento di inizio del loro turno orario;
per poi andare negli spogliatoi, svestirsi per indossare la divisa e recarsi nel reparto di competenza, perché questo significherebbe iniziare il lavoro effettivo con 10-15 minuti di ritardo e ciò costringerebbe il collega del turno precedente a dover attendere il cambio (prolungando ingiustamente il suo di turno orario), non potendo lasciare il reparto senza personale infermieristico.
Lo stesso discorso vale anche per la fine del turno di lavoro, in cui il lavoratore non può decidere liberamente di lasciare il reparto 10-15 minuti prima, al fine di potersi svestire e riuscire a timbrare il cartellino marca-tempo proprio nel momento preciso in cui scatta la fine del suo turno. Cont In conclusione, deve ritenersi che l' obbligava gli infermieri allo svolgimento in ospedale delle suddette operazioni e ne controllava la esatta esecuzione, tant'è che a partire dall'anno 2018, il cosiddetto “tempo divisa” veniva contrattualmente riconosciuto;
dalla documentazione prodotta risulta che al ricorrente, non è mai stata pagata alcuna indennità di vestizione/svestizione né tale indennità risulta essere stata conglobata nella retribuzione ordinaria.
Di contro il ricorrente ha sempre provveduto a timbrare il cartellino all'ingresso ed all'uscita dal lavoro prima e dopo le operazioni di vestizione e svestizione, sicché è facilmente quantificabile il tempo dallo stesso effettivamente impiegato per le suddette operazioni, trattandosi del tempo intercorrente tra la timbratura in entrata e l'inizio del turno e, specularmente, di quello compreso tra la fine del turno e la timbratura in uscita.
Venendo alla quantificazione degli importi spettanti e ai fini della determinazione del tempo di lavoro in più svolto dal ricorrente per il calcolo delle relative differenze retributive, occorre far riferimento a quanto emerso documentalmente (buste paga e plus orario registrato dai cartelli marcatempo) e quanto statuito dalla giurisprudenza in materia, fermo il limite massimo di 10 minuti, sia in entrata che in uscita, previsto dal comma 11 dell'art. 27 del CCNL Sanità secondo cui “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione
e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro,
l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. (…)”
Tali attività, inoltre, devono essere retribuite senza la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario in quanto, come evidenziato da parte resistente, da un lato, tali attività sono prodromiche e strettamente funzionali all'esecuzione della prestazione lavorativa.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dal , l' va Parte_1 Controparte_1 condannata al pagamento di € 1.058,85, come richiesto dal ricorrente da ultimo con note del
10.02.2025 (per 10 minuti al giorno), alla luce dei conteggi rielaborati sulla base della normativa richiamata. Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla maturazione del credito e sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento della somma di € Controparte_1
1.058,85 in favore del ricorrente , oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti Parte_1 fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 641,00 per compensi Controparte_1 professionali ed € 118,50 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si comunichi
Aversa, 14.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6823/2022 R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] a Giugliano in [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Ilvetti e Raffaele Pacilio, come C.F._1 da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Annalisa Sarnataro, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento differenze retributive per indennità cambio divisa.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/05/2022 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente dell'
[...]
, con la qualifica di “infermiere sanitario professionale”, rientrante nella qualifica CP_2
“categoria D fascia 6” del CCNL Sanità, ed in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Giugliano in
Campania, ha chiesto il riconoscimento del tempo di 15 minuti impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e per dismetterla, nella fase immediatamente successiva, come orario di lavoro per ogni giornata di effettiva presenza ed il Cont conseguenziale pagamento da parte dell' del corrispettivo, per ogni turno di lavoro effettuato. Secondo la tesi attorea le predette operazioni, per un verso, erano imposte ed eterodirette dal datore di lavoro e, per altro verso, sempre per disposizione del datore di lavoro, dovevano essere svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo.
Rispetto al normale orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 27 del CCNL
Sanità Pubblica triennio 2016 – 2018, andavano, pertanto, aggiunti e retribuiti i minuti necessari per il compimento di tali operazioni di vestizione/svestizione. In particolare, il ricorrente ha dedotto a fondamento della propria domanda: di essere tenuto, come tutto il personale sanitario, ad indossare la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni e scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali, immediatamente prima dell'inizio della prestazione lavorativa;
che le suddette operazioni, richieste ed imposte dall' , erano svolte nell'interesse Parte_2 della tutela dell'igiene pubblica, sia a salvaguardia dell'utenza, sia per garantire l'incolumità del personale;
che la mancata vestizione/svestizione da parte di un dipendente con ruolo sanitario veniva considerata violazione degli obblighi contrattuali ed, in caso di inadempienza, vi era l'applicazione di sanzioni disciplinari;
che la vestizione veniva effettuata prima dell'inizio del turno di lavoro e, in modo corrispondente, la svestizione al termine del turno e, quindi, al di fuori del normale orario di lavoro;
che il tempo necessario per adempiere a tali obblighi doveva essere computato come orario di lavoro e regolarmente retribuito;
che il tempo per le operazioni di vestizione e svestizione non era stato mai riconosciuto dal datore di lavoro.
Pertanto ha chiesto “dichiarare la nullità di ogni pattuizione, importante transazione e/o rinunce eventualmente sottoscritte dal ricorrente.- preliminarmente e nel merito accertare che il ricorrente per il periodo di lavoro intercorrente alle dipendenze dell' , e precisamente per il Controparte_1 periodo compreso tra il 01.01.2016 ed il 31.12.2020 ha svolto l'obbligatoria e necessaria attività di vestizione e svestizione della divisa, rispettivamente prima di iniziare il proprio turno di lavoro e dopo averlo terminato. - per l'effetto di cui sopra e nel merito condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma lorda di € 6.503,10 per differenze retributive, oltre interessi dalla maturazione degli emolumento e fino al soddisfo, ovvero in subordine condannare l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del ricorrente al pagamento della minore o maggiore somma che sarà eventualmente rideterminata sulla scorta di una CTU contabile, che in ogni caso fin d'ora si richiede in caso di contestazione degli analitici conteggi depositati agli atti di causa, ovvero nel caso in cui l'On.le Giudice del Lavoro adito dovesse rilevare della mere inesattezze nei conteggi fatti elaborare dalla ricorrente”, vinte le spese.
Si è costituita l' che ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo che Controparte_1 non vi era una disposizione aziendale che imponesse ai lavoratori di timbrare il cartellino marcatempo Cont solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. In particolare, l' ha contestato la ricostruzione fattuale compiuta dal ricorrente evidenziando che: “circostanza nota ai dipendenti del
P.O. di Giugliano (e dunque anche al ricorrente) è che il dispositivo per la rilevazione delle presenze del personale è allocato all'ingresso della struttura ospedaliera. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, non pare verosimile che il ricorrente si rechi prima presso gli spogliatoi situati in prossimità del reparto di appartenenza (per indossare la divisa) e, poi, successivamente ritorni nuovamente all'ingresso. In ogni caso, nessuna prova ha fornito il ricorrente circa il fatto che il surplus orario eventualmente accumulato (indicato nel cartellino con la sigla N.U. non utile) sia certamente riconducibile all'attività di vestizione e dismissione della divisa.”. Ha, quindi, specificamente contestato, nel caso in esame, l'esistenza di un'eccedenza oraria utilizzata per la vestizione e svestizione non remunerata e/o considerata in alcun modo da parte del datore di lavoro, nonché, soprattutto, l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli su tale attività, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è, quindi, l'accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente, in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Giugliano, a vedersi computare, nell'orario di lavoro da retribuire, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, asseritamente prestato al di fuori del normale orario di servizio così come risultante dai cartellini marcatempo.
Ritiene il Tribunale di condividere le argomentazioni espresse dalla Corte d'appello di Napoli con
Sentenza n. 613/2024 del 09/02/2024 in fattispecie analoga alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art.118 disp.att.c.p.c..
E' noto, in punto di ricostruzione giuridica dei presupposti della fattispecie in esame, che l'art. 3 del
R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 definisce come lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Costituiscono lavoro effettivo, a norma dell'art. 5, n. 3, del R.D. n. 1955 del
1923, le pause interne alla prestazione inferiori a dieci minuti, ed anche le soste superiori a quindici minuti, nei lavori molto faticosi, in quanto necessarie per ristorare le energie fisiche per riprendere il lavoro.
In tale ottica normativa, l'espressione "lavoro effettivo" deve essere inteso come sinonimo di prestazione lavorativa, comprendendovi anche i periodi di mera attesa o quelli nei quali non sia richiesta al lavoratore una attività assorbente, bensì soltanto un tenersi costantemente a disposizione del datore di lavoro;
restano pertanto esclusi dal "lavoro effettivo" soltanto gli intervalli di tempo dei quali il lavoratore abbia la piena disponibilità. In base al D. lgs n. 66/2003 e alla direttiva comunitaria n. 104/1993 recepita dall'art. 1, comma 2, del citato decreto, deve ritenersi rientrare nell'orario di lavoro «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni».
Deve ritenersi che l'elemento caratterizzante tale definizione sia la «messa a disposizione» delle energie psicofisiche del lavoratore a favore del proprio datore di lavoro: ciò vale ad incorporare nel contratto di lavoro l'elemento qualificante della subordinazione, vale a dire della soggezione del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'impresa. Si comprende, quindi, che i principi generali ricavabili dalle norme interne, di ispirazione comunitaria, poste dal D. Lgs n.
66/2003 sorreggono appieno l'approdo giurisprudenziale per cui il «tempo divisa» costituisce lavoro effettivo tutte le volte in cui risulta essere «eterodiretto», dal datore di lavoro che dirige ed organizza, tra le altre, anche le modalità di esecuzione di tale operazione. In tal caso, l'esatto adempimento, preteso anche in via implicita dal potere datoriale, non riguarda soltanto l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche tutte quelle operazioni complementari o strumentali a quell'attività. Ciò impone di ritenere che il tempo occorrente per lo svolgimento delle prestazioni complementari (ad esempio, il cambio divisa) deve essere retribuito, rientrando direttamente nel concetto di orario di lavoro.
Ora, è fatto notorio che gli infermieri, prima dell'esecuzione della prestazione lavorativa, siano tenuti, non per propria volontà, ad indossare una vera e propria divisa, operazione che comporta una attività di dimissione dei propri abiti (comprese le calzature) per indossare quelli messi a disposizione dalla
Azienda, per poi rivestirsi alla fine del turno di lavoro, e che tale attività si svolge negli spogliatoi all'uopo predisposti dall'azienda, secondo regole ben precise imposte anche dalla legge ed in particolare da disposizioni legislative in materia di sicurezza pubblica e di tutela della salute sui luoghi di lavoro da rischi connessi alla prestazione lavorativa, dalle infezioni ospedaliere ed altro.
Nella fattispecie in esame, come dedotto e non contestato, il ricorrente dopo aver timbrato la sua presenza all'ingresso dell'Ospedale, e prima di recarsi nel suo reparto di appartenenza era tenuto ad impiegare del tempo per svestire gli abiti civili per indossare la divisa;
non è contestato che tale attività preparatoria era assolutamente obbligatoria per il tipo di attività svolta dal ricorrente e non poteva essere demandata alla sua libera volontà; che pertanto il ricorrente per prendere turno nel suo reparto alle 8 del mattino (e consentire al collega del turno precedente di dismettere dal suo lavoro) doveva necessariamente recarsi a lavoro almeno 10 minuti prima e che quando terminava il proprio turno di infermiere nel reparto alle 14, doveva poi impiegare almeno 10 minuti per dismettere la divisa per gli abiti civili.
Non è revocabile in dubbio allora che l'atto di indossare la divisa, in quanto antecedente all'inizio della prestazione lavorativa e funzionale alla sua corretta esecuzione, debba essere inquadrato non tra le pause lavorative, bensì tra le attività preparatorie, relative alla cura della persona, e che si tratti di attività necessaria per l'espletamento della prestazione finale, in quanto strettamente funzionale all'esigenza di svolgere l'attività lavorativa in condizioni di igiene e di sicurezza, esigenza particolarmente pressante in un contesto lavorativo così peculiare.
Non pare possa dubitarsi, allo stesso modo, che le operazioni di vestizione e svestizione nella fattispecie in esame siano eterodirette, in quanto è il datore di lavoro ad organizzare e dirigere tali operazioni, disciplinando il tempo e il luogo di esecuzione, nella specie mettendo a disposizione dell'infermiere una divisa, che quotidianamente viene fatta trovare pulita e igienizzata prima dell'inizio del turno di lavoro all'interno di un locale appositamente destinato alle operazioni di vestizione e vestizione. In questo si manifesta il potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro anche su quella parte di attività meramente preparatoria, ma strettamente necessaria ed obbligatoria per lo svolgimento dell'attività lavorativa vera e propria (cd. prestazione finale) e senza la quale il Cont datore di lavoro ben potrebbe rifiutare la prestazione finale (è incontestabile che la possa rifiutare la prestazione di un infermiere che acceda al reparto senza indossare la divisa).
In questi termini si è espressa la Suprema Corte, la quale - richiamando la giurisprudenza comunitaria in materia ed in particolare l'orientamento secondo cui, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione del datore per fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. Eur., 9.9.2003, causa C-151/02, par. 58 ss) – ha ribadito che tale orientamento “consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 comma 2 cod. civ.) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (Cass. Sez. L., Sentenza 15 gennaio 2014, n. 692; Cass. n. 19358/2010).
Peraltro, è la stessa ad affermare che a partire dall'anno 2018, il cosiddetto “tempo Controparte_1 divisa” è stato contrattualmente riconosciuto e pertanto deve considerarsi già pagato regolarmente al lavoratore nella sua busta paga. Ma di ciò non vi è prova.
Del tutto infondato infatti è l'assunto di parte resistente secondo cui il tempo di vestizione / svestizione è già ricompreso nell'orario contrattuale per cui la retribuzione percepita dal lavoratore riguarda necessariamente anche il tempo impiegato per indossare e poi togliere la divisa.
Invero il ricorrente ha dedotto che provvedeva prima a timbrare elettronicamente la propria presenza all'ingresso dell'ospedale e poi si recava nello spogliatoio del proprio reparto per dismettere gli abiti civili. Tanto è vero che i minuti impiegati dal lavoratore per svolgere le operazioni di vestizione e svestizione sono registrati proprio dai cartellini marcatempo, quale differenza tra monte orario programmato e monte orario effettivo effettuato, e che costituiscono la prova che l'istante svolgeva un plus orario di lavoro oltre il suo normale turno.
Ebbene questo plus di ore lavorative, registrate dal cartellino marcatempo mensile, non risultano retribuite in alcun altro modo dall' , né a titolo di straordinari, né a titolo di Controparte_1 permessi, né a qualunque altro titolo.
L'odierno ricorrente ha anche prodotto le buste paghe relative al periodo compreso tra il mese di gennaio 2016 ed il mese di dicembre 2020, e dall'analisi di esse – sia di quelle emesse prima dell'introduzione dei comma 11 e 12 dell'art. 27 CCNL Sanità che quelle emesse dopo – non è rinvenibile né alcuna voce specifica che si riferisca al pagamento di un'indennità di vestizione/svestizione, né è rinvenibile un diverso parametro di calcolo della paga ordinaria, sempre conteggiata (in tutte le buste paga) moltiplicando la tariffa unitaria con i 26 giorni di lavoro mensili.
Le buste paghe dimostrano, dunque, che l' non ha mai conglobato nella retribuzione Controparte_1 ordinaria della ricorrente alcuna l'indennità di vestizione e svestizione, a suo dire, invece riconosciuta proprio in tale voce dal momento in cui tale indennità veniva contrattualizzata con il CCNL del 2018, anche perché non è dato riscontrare alcuna differenza tra la retribuzione percepita prima del 2018 e quella ricevuta successivamente.
Infine, mette conto osservare che assolutamente irrilevante ed inconferente è la considerazione svolta Cont dall' secondo cui il ricorrente non è un lavoratore “turnista” perché tenuto a rispettare sempre lo stesso orario di lavoro.
Ebbene sia in caso di lavoratori turnisti che non, i dipendenti infermieri sono tenuti a stare nel loro reparto di appartenenza, già vestiti di divisa e pronti a dare il cambio al collega precedente nell'orario esatto in cui inizia il loro turno orario contrattuale e, contestualmente, termina quello di quest'ultimo;
e ciò per garantire la necessaria condizione di igiene al reparto e la continuità di presenza infermieristica. In altri termini gli infermieri che devono iniziare la loro mansione ad un determinato orario, non possono decidere volontariamente di timbrare l'ingresso in Ospedale al momento di inizio del loro turno orario;
per poi andare negli spogliatoi, svestirsi per indossare la divisa e recarsi nel reparto di competenza, perché questo significherebbe iniziare il lavoro effettivo con 10-15 minuti di ritardo e ciò costringerebbe il collega del turno precedente a dover attendere il cambio (prolungando ingiustamente il suo di turno orario), non potendo lasciare il reparto senza personale infermieristico.
Lo stesso discorso vale anche per la fine del turno di lavoro, in cui il lavoratore non può decidere liberamente di lasciare il reparto 10-15 minuti prima, al fine di potersi svestire e riuscire a timbrare il cartellino marca-tempo proprio nel momento preciso in cui scatta la fine del suo turno. Cont In conclusione, deve ritenersi che l' obbligava gli infermieri allo svolgimento in ospedale delle suddette operazioni e ne controllava la esatta esecuzione, tant'è che a partire dall'anno 2018, il cosiddetto “tempo divisa” veniva contrattualmente riconosciuto;
dalla documentazione prodotta risulta che al ricorrente, non è mai stata pagata alcuna indennità di vestizione/svestizione né tale indennità risulta essere stata conglobata nella retribuzione ordinaria.
Di contro il ricorrente ha sempre provveduto a timbrare il cartellino all'ingresso ed all'uscita dal lavoro prima e dopo le operazioni di vestizione e svestizione, sicché è facilmente quantificabile il tempo dallo stesso effettivamente impiegato per le suddette operazioni, trattandosi del tempo intercorrente tra la timbratura in entrata e l'inizio del turno e, specularmente, di quello compreso tra la fine del turno e la timbratura in uscita.
Venendo alla quantificazione degli importi spettanti e ai fini della determinazione del tempo di lavoro in più svolto dal ricorrente per il calcolo delle relative differenze retributive, occorre far riferimento a quanto emerso documentalmente (buste paga e plus orario registrato dai cartelli marcatempo) e quanto statuito dalla giurisprudenza in materia, fermo il limite massimo di 10 minuti, sia in entrata che in uscita, previsto dal comma 11 dell'art. 27 del CCNL Sanità secondo cui “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione
e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro,
l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. (…)”
Tali attività, inoltre, devono essere retribuite senza la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario in quanto, come evidenziato da parte resistente, da un lato, tali attività sono prodromiche e strettamente funzionali all'esecuzione della prestazione lavorativa.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dal , l' va Parte_1 Controparte_1 condannata al pagamento di € 1.058,85, come richiesto dal ricorrente da ultimo con note del
10.02.2025 (per 10 minuti al giorno), alla luce dei conteggi rielaborati sulla base della normativa richiamata. Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla maturazione del credito e sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento della somma di € Controparte_1
1.058,85 in favore del ricorrente , oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti Parte_1 fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 641,00 per compensi Controparte_1 professionali ed € 118,50 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si comunichi
Aversa, 14.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano