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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/11/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 156/2025 L.P. AS MA contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. RICCI LEONARDO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_2 ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 156 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA AS MA (C.F. ), CodiceFiscale_1 nato a [...] giorno 11.04.1976 residente a [...], elet.te CP_2 CP_2 domiciliato a Viterbo, Via della Ferrovia n. 40, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Ricci, cf:
, pec: che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 Email_1 allegata al ricorso. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_3 P.IVA_1 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante p.t. in proprio, con sede in Roma via Ciro il Grande 21 rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati Carla Maria Omodei Zorini (c.f. pec C.F._3
t e dall'avv. Angelo Bellaroba Email_2
( ) in virtù di procura generale alle liti conferita con rogito del giorno CodiceFiscale_4
22/03/2024 redatto a cura del dott. Notaio in Fiumicino con studio alla via Persona_1
CO ER n.18 ed iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia. RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.01.2025 SC MA ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 425 2024 CP_1
00013473 16 000, notificato l'11.01.2025 ed emesso per il pagamento della complessiva somma di € 35.441,13 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, dovute sul maggior reddito relativamente all'anno di imposta 2017. A sostegno dell'opposizione ha esposto di essere socio accomandante al 99%, della società Extra Ball di SC MA esercente attività di commercio, in negozio ed online, di Pt_1 videogiochi e relative attrezzature e supporti;
che l'avviso di addebito traeva origine dall'accertamento della agenzia delle entrate n. TKL01T100070 notificato il giorno 18.11.2023 redatto nei confronti della società ed avente ad oggetto l'accertamento di maggior reddito;
che la società aveva impugnato l'avviso di accertamento a monte e la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Viterbo aveva totalmente accolto il ricorso, annullando l'atto, con sentenza n. 517/2024 depositata il 18.11.2024 (RG. 282/2024). Tanto premesso ha eccepito l'insussistenza del titolo legittimante l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito opposto;
ha denunciato l'illegittimità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, co. 3, D.lgs. 46/99; nel merito ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per illegittimità dell'avviso di accertamento presupposto;
ha altresì contestato la correttezza dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate (richiamando le ragioni di impugnazione dell'accertamento) ed ha concluso chiedendo “Previamente sospendere la provvisoria esecutività dell'Avviso di Addebito impugnato stante il fumus boni iuris che sottende la domanda e il danno grave e irreparabile che subirebbe il ricorrente nelle more del giudizio, trovandosi esposto a potenziali esecuzioni forzate;
nel merito, per le ragioni esposte in parte motiva, dichiarare la illegittimità e quindi disporre l'annullamento dell'Avviso di Addebito dichiarando niente dovuto dal ricorrente per invalidità e infondatezza della pretesa CP_ creditoria azionata dall' in violazione di legge;
condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario, cap, iva e accessori di legge e alla rifusione delle somme che il deducente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio”. L' si è costituito in giudizio deducendo essere pendente l'appello avverso la sentenza della CP_1
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ed associandosi all'istanza di sospensione del presente giudizio. Relativamente alla violazione dell'art. 24 d.lgs 46/99 ha sostenuto di aver iscritto a ruolo il debito contributivo non essendo informato della pendenza del giudizio tributario;
che l'annullamento dell'avviso di addebito imponeva comunque l'accertamento della fondatezza della pretesa;
che l'istituto intendeva fare proprie le osservazioni dall'Agenzia delle Entrate e che conseguentemente appariva opportuna la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; che l'ammontare dei contributi dovuti dipendeva dall'accertamento del reale ammontare dei redditi eccedenti il minimale svolto da Agenzia delle Entrate, il cui esito era stato trasmesso all'istituto con modalità telematiche e aveva implicato l'avvio dell'attività di recupero della contribuzione;
che nella specie il ricorrente nulla aveva obiettato sul merito dell'imposizione (anche contributiva); che l'accertamento di Agenzia delle Entrate aveva riscontrate irregolarità e ravvisato un maggior imponibile relativamente all'anno di imposta 2017 da cui sono erano derivate maggiori imposte e maggiori contributi per un totale addebito di € 35.441,13, somma comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica. Rammentato il contenuto dell'avviso di accertamento elaborato dall'Agenzia delle Entrate ha concluso chiedendo “In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in CP_4 via preliminare stante la pregiudizialità di mero fatto si chiede che il Tribunale disponga la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 517/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo e fino all'esito dell'instaurando giudizio di appello da parte dell'ufficio; Nel merito confermare l'avviso di addebito n. 42520240001347316000 – contributi a percentuale dovuti alla gestione commercianti anno 2017 sul maggior reddito –confermando il credito e condannando parte opponente al pagamento della somma di euro € 35.441,13 oltre sanzioni civili ed accessori maturati e maturandi da calcolarsi alla data del saldo effettivo per il tramite dell'agente della riscossione. Ordinare ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate, di depositare tutti gli atti ed i documenti Controparte_5 relativi alla verifica fiscale culminata nell'avviso d'accertamento relativo all'anno 2017 n. TKL01T100070 notificato il 18/11/2023 ivi compresi gli atti giudiziari. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Della violazione dell'art. 24 comma 3 del d.lgs 46/1999. L'eccezione è fondata dovendosi in questa sede ribadire l'effetto inibitorio che l'impugnazione giudiziale del verbale di accertamento produce, ai sensi della normativa richiamata dal ricorrente, sulla iscrizione a ruolo. L'art. 24 co. 3 D.Lgs 46/99 dispone infatti che “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Va disattesa la giustificazione fornita dall'istituto, di aver provveduto alla emissione dell'avviso di addebito non essendo parte del processo tributario non essendo al corrente dell'impugnazione dell'avviso di accertamento: il contribuente è estraneo al rapporto esattoriale e sull'istituto, che sulla base del mero accertamento fiscale intenda attivare la procedura di recupero dei contributi, grava l'onere di acquisire – oltre alla documentazione utile a fondare la pretesa – anche le informazioni necessarie ad accertare la definitività dell'accertamento o l'esistenza di contestazioni. Non valgono a contestare le suddette conclusioni le considerazioni in altri casi formulate dall' a giustificazione della emissione dell'avviso: tra le altre quella secondo cui la violazione CP_1 della disposizione sarebbe imposta dalla necessità di procedere alla emissione dell'avviso nei termini fissati dall'art. 25 del D.Lgs 46/99 disposizione inerente alla cartella di pagamento ma pacificamente applicabile anche all'avviso di addebito. L'orientamento costante della S.C. al riguardo è infatti nel senso che “In tema di riscossione dei contributi previdenziali, qualora il datore di lavoro abbia proposto ricorso in sede giudiziaria avverso l'accertamento amministrativo, si determina, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, l'effetto inibitorio dell'iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si produce alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento giudiziale è divenuto definitivo;
ove, invece, sia stato proposto ricorso in via amministrativa, l'iscrizione deve avvenire, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, restando in capo all'ente solo la facoltà di sospendere, con provvedimento motivato, la riscossione” (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21791). In tale stato di cose l' CP_1 avrebbe potuto e dovuto attendere l'esito del processo tributario mantenendo la possibilità di procedere, all'esito di tale giudizio, alla iscrizione a ruolo in conformità con quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 46/99. Nella fattispecie è incontestato che il verbale ispettivo da cui aveva avuto origine l'avviso di addebito sia stato oggetto di impugnazione innanzi alla competente autorità giudiziaria. Occorre altresì sottolineare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nessuna distinzione può essere operata in ragione della coincidenza o meno tra autorità autrice dell'accertamento e ente titolare della pretesa: “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta. (Nella specie, la S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall sulla base di un CP_6 verbale di accertamento dell' non esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei CP_1 confronti del solo ente accertatore)” (Sez. L, Sentenza n. 4032 del 01/03/2016 rv. 639164 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8379 del 09/04/2014 rv. 630243 – 01; Sez. L., Sentenza n. 12333 del 18/02/2015). Nella pronuncia del 2014 è spiegata la ragione per cui deve ritenersi infondato l'assunto in altre occasioni proposto dall'istituto secondo il quale, l'effetto inibitorio della impugnazione conseguirebbe ai soli accertamenti eseguiti dallo stesso , oppure, quando operati da altri CP_3 uffici, a condizione che l'istituto sia stato a conoscenza della pendenza del giudizio: la disposizione normativa, si è precisato, “non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice tributario. Neppure subordina, la norma, la non iscrivibilità a ruolo alla conoscenza che l'ente previdenziale abbia dell'impugnazione dell'accertamento davanti alla autorità giudiziaria. La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste. Diversamente si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico. Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: "in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”. Alla luce di tali elementi deve quindi ritenersi incontestabile la violazione dell'art. 24 co. 3 del d.lgs 46/1999 la quale impone l'annullamento dell'avviso di addebito.
Dell'accertamento nel merito della fondatezza della pretesa contributiva A questo punto deve tuttavia prendersi atto anche dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale (al pari di quanto avviene per l'opposizione a decreto ingiuntivo per motivi formali), l'illegittimità della iscrizione a ruolo (a cui è equiparabile l'emissione dell'avviso di addebito in virtù del richiamo contenuto nell'art. 30, comma 14 del d.l. n. 78/10 convertito con modificazioni dalla L 30 luglio 2010, n.122), e quindi il venire meno del potere di procedere alla riscossione mediante ruolo, non esonera il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa (cfr. sul punto Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019 secondo la quale “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo;
ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile”). Ne consegue che all'annullamento dell'avviso di addebito, comunque dovuto in ragione della sua emissione in violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs. 46/99, non fa venir meno la necessità di verificare l'esistenza dei presupposti per il recupero contributivo. Ad un tale orientamento sembra coordinarsi anche il principio che esclude la necessità o opportunità di una sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della opposizione proposta innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria: in caso di contributi a percentuale relativi a maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate, non è infatti configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio tributario e l'opposizione ad avviso di addebito (in tal senso Cass. 24 maggio 2018 n. 12996 secondo cui “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate”); grava conseguentemente sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Cass. 28 aprile 2017 n. 10583; 6 novembre 2009 n. 23600; Cass. 11 febbraio 2020 n. 3279). Nel merito, occorre tuttavia prendere atto del contenuto dell'avviso di accertamento redatto dall'Agenzia delle Entrate e delle ragioni in base alle quali si era ritenuto il conseguimento del maggior reddito rispetto a quello dichiarato nella relativa denuncia. Ma soprattutto non può essere ignorata la sentenza n. 517/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO in data 18.11.2024 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TKL01T100070 costituente il presupposto logico di quello posto a fondamento dell'avviso di addebito. In motivazione la Corte ha dato atto che con la propria opposizione la società aveva dedotto
“la regolare tenuta dei registri di pagamento poiché in sede di verifica aveva prodotto un registro meccanografico denominato registro dei pagamenti dall'1.1.2017 al 31.12.2017 con annotate fatture d'acquisto pagate, valore delle rimanenze iniziali e finali, consistenza degli oneri bancari;
la regolare tenuta delle distinte inventariali tenendo conto dei documenti inventariali prodotti e distinti per esistenze iniziali inventario al 31.12.2016 relativo ai dvd nuovi con criterio di valorizzazione del prezzo del fornitore, inventario delle merce nuova con criterio di valorizzazione al prezzo di acquisto, inventario della merce usata con criterio di valorizzazione al prezzo di acquisto, rimanenze finali inventario al 31.12.2017 di homevideo e vendite amazon con criterio di valorizzazione del prezzo fornitore, inventario della merce nuova con criterio di valorizzazione a prezzo di acquisto, inventario merce usata con criterio di valorizzazione del prezzo di acquisto;
la eccessività e la contraddizione con quanto stabilito nello stesso atto di accertamento in merito alla applicazione del ricarico dell' 85% relativo ad altre società del settore che legittimava l'accertamento introduttivo”; che l'Agenzia delle Entrate in sede di costituzione aveva chiesto in rigetto del ricorso. Nell'accogliere il ricorso la Corte aveva osservato “che le scritture contabili, dove non sono annotati i mancanti pagamenti, perché sono annotati i pagamenti, sia le distinte inventariali, sono corrette posto che sono indicati i prezzi di acquisto della merce distinta per fornitore;
in terzo luogo l'avviso di accertamento è contraddittorio, dato che per legittimare l'accertamento induttivo utilizzato discute di una percentuale di ricarico nel settore dell'85%,per poi applicare percentuali molto inferiori, di poco superiori a quella utilizzata dal ricorrente, nella determinazione del reddito dell'anno; circostanza che appare ed è inspiegabile nello stesso corpo dell'atto impugnato .Anche per quanto attiene le spese non deducibili le prove fornite dalla parte ricorrente, provano che le fatture della società del AS sono state pagate o in contanti o con bonifico presso la banca di bonifico che partendo dalla società deve essere inteso come relativo alle fatture in questione, non CP_2 essendovi altra ragione causale del trasferimento di denaro in favore della EXTRABALL. L'atto va quindi annullato dovendo essere anche ricalcolate le spese non deducibili in relazione ai pagamenti effettuati alla società del AS nell'anno in questione”. A fronte di tali valutazioni le considerazioni fatte oggetto del ricorso in appello da CP_7
non valgono a mutare le conclusioni;
né l' ha fornito prove ulteriori a sostegno
[...] CP_1 della propria pretesa. Devono quindi ritenersi indimostrati i presupposti della pretesa contributiva dell'istituto, a nulla rilevando la circostanza che la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria non sia ancora divenuta definitiva e che anzi l'istituto abbia dedotto, senza provarlo, essere stato proposto appello. Conclusivamente il ricorso può essere accolto con annullamento dell'atto per violazione dell'art. 24 comma 3 del D.lgs 46/1999 e con l'accertamento della inesistenza del credito contributivo rivendicato dall' CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Contr accoglie il ricorso proposto da AS MA nei confronti dell' e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 425 2024 00013473 16 000, notificato l'11.01.2025 per la somma di € 35.441,13 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, asseritamente dovute sul maggior reddito relativamente all'anno di imposta 2017; dichiara altresì l'inesistenza del credito contributivo rivendicato dall' con il predetto avviso CP_1 di addebito;
condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in € 6.580,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 5 novembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 156/2025 L.P. AS MA contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. RICCI LEONARDO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_2 ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 156 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA AS MA (C.F. ), CodiceFiscale_1 nato a [...] giorno 11.04.1976 residente a [...], elet.te CP_2 CP_2 domiciliato a Viterbo, Via della Ferrovia n. 40, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Ricci, cf:
, pec: che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 Email_1 allegata al ricorso. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_3 P.IVA_1 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante p.t. in proprio, con sede in Roma via Ciro il Grande 21 rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati Carla Maria Omodei Zorini (c.f. pec C.F._3
t e dall'avv. Angelo Bellaroba Email_2
( ) in virtù di procura generale alle liti conferita con rogito del giorno CodiceFiscale_4
22/03/2024 redatto a cura del dott. Notaio in Fiumicino con studio alla via Persona_1
CO ER n.18 ed iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia. RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.01.2025 SC MA ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 425 2024 CP_1
00013473 16 000, notificato l'11.01.2025 ed emesso per il pagamento della complessiva somma di € 35.441,13 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, dovute sul maggior reddito relativamente all'anno di imposta 2017. A sostegno dell'opposizione ha esposto di essere socio accomandante al 99%, della società Extra Ball di SC MA esercente attività di commercio, in negozio ed online, di Pt_1 videogiochi e relative attrezzature e supporti;
che l'avviso di addebito traeva origine dall'accertamento della agenzia delle entrate n. TKL01T100070 notificato il giorno 18.11.2023 redatto nei confronti della società ed avente ad oggetto l'accertamento di maggior reddito;
che la società aveva impugnato l'avviso di accertamento a monte e la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Viterbo aveva totalmente accolto il ricorso, annullando l'atto, con sentenza n. 517/2024 depositata il 18.11.2024 (RG. 282/2024). Tanto premesso ha eccepito l'insussistenza del titolo legittimante l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito opposto;
ha denunciato l'illegittimità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, co. 3, D.lgs. 46/99; nel merito ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per illegittimità dell'avviso di accertamento presupposto;
ha altresì contestato la correttezza dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate (richiamando le ragioni di impugnazione dell'accertamento) ed ha concluso chiedendo “Previamente sospendere la provvisoria esecutività dell'Avviso di Addebito impugnato stante il fumus boni iuris che sottende la domanda e il danno grave e irreparabile che subirebbe il ricorrente nelle more del giudizio, trovandosi esposto a potenziali esecuzioni forzate;
nel merito, per le ragioni esposte in parte motiva, dichiarare la illegittimità e quindi disporre l'annullamento dell'Avviso di Addebito dichiarando niente dovuto dal ricorrente per invalidità e infondatezza della pretesa CP_ creditoria azionata dall' in violazione di legge;
condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario, cap, iva e accessori di legge e alla rifusione delle somme che il deducente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio”. L' si è costituito in giudizio deducendo essere pendente l'appello avverso la sentenza della CP_1
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ed associandosi all'istanza di sospensione del presente giudizio. Relativamente alla violazione dell'art. 24 d.lgs 46/99 ha sostenuto di aver iscritto a ruolo il debito contributivo non essendo informato della pendenza del giudizio tributario;
che l'annullamento dell'avviso di addebito imponeva comunque l'accertamento della fondatezza della pretesa;
che l'istituto intendeva fare proprie le osservazioni dall'Agenzia delle Entrate e che conseguentemente appariva opportuna la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; che l'ammontare dei contributi dovuti dipendeva dall'accertamento del reale ammontare dei redditi eccedenti il minimale svolto da Agenzia delle Entrate, il cui esito era stato trasmesso all'istituto con modalità telematiche e aveva implicato l'avvio dell'attività di recupero della contribuzione;
che nella specie il ricorrente nulla aveva obiettato sul merito dell'imposizione (anche contributiva); che l'accertamento di Agenzia delle Entrate aveva riscontrate irregolarità e ravvisato un maggior imponibile relativamente all'anno di imposta 2017 da cui sono erano derivate maggiori imposte e maggiori contributi per un totale addebito di € 35.441,13, somma comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica. Rammentato il contenuto dell'avviso di accertamento elaborato dall'Agenzia delle Entrate ha concluso chiedendo “In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in CP_4 via preliminare stante la pregiudizialità di mero fatto si chiede che il Tribunale disponga la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 517/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo e fino all'esito dell'instaurando giudizio di appello da parte dell'ufficio; Nel merito confermare l'avviso di addebito n. 42520240001347316000 – contributi a percentuale dovuti alla gestione commercianti anno 2017 sul maggior reddito –confermando il credito e condannando parte opponente al pagamento della somma di euro € 35.441,13 oltre sanzioni civili ed accessori maturati e maturandi da calcolarsi alla data del saldo effettivo per il tramite dell'agente della riscossione. Ordinare ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate, di depositare tutti gli atti ed i documenti Controparte_5 relativi alla verifica fiscale culminata nell'avviso d'accertamento relativo all'anno 2017 n. TKL01T100070 notificato il 18/11/2023 ivi compresi gli atti giudiziari. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Della violazione dell'art. 24 comma 3 del d.lgs 46/1999. L'eccezione è fondata dovendosi in questa sede ribadire l'effetto inibitorio che l'impugnazione giudiziale del verbale di accertamento produce, ai sensi della normativa richiamata dal ricorrente, sulla iscrizione a ruolo. L'art. 24 co. 3 D.Lgs 46/99 dispone infatti che “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Va disattesa la giustificazione fornita dall'istituto, di aver provveduto alla emissione dell'avviso di addebito non essendo parte del processo tributario non essendo al corrente dell'impugnazione dell'avviso di accertamento: il contribuente è estraneo al rapporto esattoriale e sull'istituto, che sulla base del mero accertamento fiscale intenda attivare la procedura di recupero dei contributi, grava l'onere di acquisire – oltre alla documentazione utile a fondare la pretesa – anche le informazioni necessarie ad accertare la definitività dell'accertamento o l'esistenza di contestazioni. Non valgono a contestare le suddette conclusioni le considerazioni in altri casi formulate dall' a giustificazione della emissione dell'avviso: tra le altre quella secondo cui la violazione CP_1 della disposizione sarebbe imposta dalla necessità di procedere alla emissione dell'avviso nei termini fissati dall'art. 25 del D.Lgs 46/99 disposizione inerente alla cartella di pagamento ma pacificamente applicabile anche all'avviso di addebito. L'orientamento costante della S.C. al riguardo è infatti nel senso che “In tema di riscossione dei contributi previdenziali, qualora il datore di lavoro abbia proposto ricorso in sede giudiziaria avverso l'accertamento amministrativo, si determina, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, l'effetto inibitorio dell'iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si produce alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento giudiziale è divenuto definitivo;
ove, invece, sia stato proposto ricorso in via amministrativa, l'iscrizione deve avvenire, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, restando in capo all'ente solo la facoltà di sospendere, con provvedimento motivato, la riscossione” (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21791). In tale stato di cose l' CP_1 avrebbe potuto e dovuto attendere l'esito del processo tributario mantenendo la possibilità di procedere, all'esito di tale giudizio, alla iscrizione a ruolo in conformità con quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 46/99. Nella fattispecie è incontestato che il verbale ispettivo da cui aveva avuto origine l'avviso di addebito sia stato oggetto di impugnazione innanzi alla competente autorità giudiziaria. Occorre altresì sottolineare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nessuna distinzione può essere operata in ragione della coincidenza o meno tra autorità autrice dell'accertamento e ente titolare della pretesa: “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta. (Nella specie, la S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall sulla base di un CP_6 verbale di accertamento dell' non esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei CP_1 confronti del solo ente accertatore)” (Sez. L, Sentenza n. 4032 del 01/03/2016 rv. 639164 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8379 del 09/04/2014 rv. 630243 – 01; Sez. L., Sentenza n. 12333 del 18/02/2015). Nella pronuncia del 2014 è spiegata la ragione per cui deve ritenersi infondato l'assunto in altre occasioni proposto dall'istituto secondo il quale, l'effetto inibitorio della impugnazione conseguirebbe ai soli accertamenti eseguiti dallo stesso , oppure, quando operati da altri CP_3 uffici, a condizione che l'istituto sia stato a conoscenza della pendenza del giudizio: la disposizione normativa, si è precisato, “non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice tributario. Neppure subordina, la norma, la non iscrivibilità a ruolo alla conoscenza che l'ente previdenziale abbia dell'impugnazione dell'accertamento davanti alla autorità giudiziaria. La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste. Diversamente si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico. Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: "in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”. Alla luce di tali elementi deve quindi ritenersi incontestabile la violazione dell'art. 24 co. 3 del d.lgs 46/1999 la quale impone l'annullamento dell'avviso di addebito.
Dell'accertamento nel merito della fondatezza della pretesa contributiva A questo punto deve tuttavia prendersi atto anche dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale (al pari di quanto avviene per l'opposizione a decreto ingiuntivo per motivi formali), l'illegittimità della iscrizione a ruolo (a cui è equiparabile l'emissione dell'avviso di addebito in virtù del richiamo contenuto nell'art. 30, comma 14 del d.l. n. 78/10 convertito con modificazioni dalla L 30 luglio 2010, n.122), e quindi il venire meno del potere di procedere alla riscossione mediante ruolo, non esonera il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa (cfr. sul punto Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019 secondo la quale “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo;
ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile”). Ne consegue che all'annullamento dell'avviso di addebito, comunque dovuto in ragione della sua emissione in violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs. 46/99, non fa venir meno la necessità di verificare l'esistenza dei presupposti per il recupero contributivo. Ad un tale orientamento sembra coordinarsi anche il principio che esclude la necessità o opportunità di una sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della opposizione proposta innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria: in caso di contributi a percentuale relativi a maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate, non è infatti configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio tributario e l'opposizione ad avviso di addebito (in tal senso Cass. 24 maggio 2018 n. 12996 secondo cui “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate”); grava conseguentemente sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Cass. 28 aprile 2017 n. 10583; 6 novembre 2009 n. 23600; Cass. 11 febbraio 2020 n. 3279). Nel merito, occorre tuttavia prendere atto del contenuto dell'avviso di accertamento redatto dall'Agenzia delle Entrate e delle ragioni in base alle quali si era ritenuto il conseguimento del maggior reddito rispetto a quello dichiarato nella relativa denuncia. Ma soprattutto non può essere ignorata la sentenza n. 517/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO in data 18.11.2024 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TKL01T100070 costituente il presupposto logico di quello posto a fondamento dell'avviso di addebito. In motivazione la Corte ha dato atto che con la propria opposizione la società aveva dedotto
“la regolare tenuta dei registri di pagamento poiché in sede di verifica aveva prodotto un registro meccanografico denominato registro dei pagamenti dall'1.1.2017 al 31.12.2017 con annotate fatture d'acquisto pagate, valore delle rimanenze iniziali e finali, consistenza degli oneri bancari;
la regolare tenuta delle distinte inventariali tenendo conto dei documenti inventariali prodotti e distinti per esistenze iniziali inventario al 31.12.2016 relativo ai dvd nuovi con criterio di valorizzazione del prezzo del fornitore, inventario delle merce nuova con criterio di valorizzazione al prezzo di acquisto, inventario della merce usata con criterio di valorizzazione al prezzo di acquisto, rimanenze finali inventario al 31.12.2017 di homevideo e vendite amazon con criterio di valorizzazione del prezzo fornitore, inventario della merce nuova con criterio di valorizzazione a prezzo di acquisto, inventario merce usata con criterio di valorizzazione del prezzo di acquisto;
la eccessività e la contraddizione con quanto stabilito nello stesso atto di accertamento in merito alla applicazione del ricarico dell' 85% relativo ad altre società del settore che legittimava l'accertamento introduttivo”; che l'Agenzia delle Entrate in sede di costituzione aveva chiesto in rigetto del ricorso. Nell'accogliere il ricorso la Corte aveva osservato “che le scritture contabili, dove non sono annotati i mancanti pagamenti, perché sono annotati i pagamenti, sia le distinte inventariali, sono corrette posto che sono indicati i prezzi di acquisto della merce distinta per fornitore;
in terzo luogo l'avviso di accertamento è contraddittorio, dato che per legittimare l'accertamento induttivo utilizzato discute di una percentuale di ricarico nel settore dell'85%,per poi applicare percentuali molto inferiori, di poco superiori a quella utilizzata dal ricorrente, nella determinazione del reddito dell'anno; circostanza che appare ed è inspiegabile nello stesso corpo dell'atto impugnato .Anche per quanto attiene le spese non deducibili le prove fornite dalla parte ricorrente, provano che le fatture della società del AS sono state pagate o in contanti o con bonifico presso la banca di bonifico che partendo dalla società deve essere inteso come relativo alle fatture in questione, non CP_2 essendovi altra ragione causale del trasferimento di denaro in favore della EXTRABALL. L'atto va quindi annullato dovendo essere anche ricalcolate le spese non deducibili in relazione ai pagamenti effettuati alla società del AS nell'anno in questione”. A fronte di tali valutazioni le considerazioni fatte oggetto del ricorso in appello da CP_7
non valgono a mutare le conclusioni;
né l' ha fornito prove ulteriori a sostegno
[...] CP_1 della propria pretesa. Devono quindi ritenersi indimostrati i presupposti della pretesa contributiva dell'istituto, a nulla rilevando la circostanza che la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria non sia ancora divenuta definitiva e che anzi l'istituto abbia dedotto, senza provarlo, essere stato proposto appello. Conclusivamente il ricorso può essere accolto con annullamento dell'atto per violazione dell'art. 24 comma 3 del D.lgs 46/1999 e con l'accertamento della inesistenza del credito contributivo rivendicato dall' CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Contr accoglie il ricorso proposto da AS MA nei confronti dell' e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 425 2024 00013473 16 000, notificato l'11.01.2025 per la somma di € 35.441,13 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, asseritamente dovute sul maggior reddito relativamente all'anno di imposta 2017; dichiara altresì l'inesistenza del credito contributivo rivendicato dall' con il predetto avviso CP_1 di addebito;
condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in € 6.580,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 5 novembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO