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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5261 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4762/2021 R.G. di appello avverso l'ordinanza n.
4434/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data
25.10.2021 nell'ambito del procedimento n. 10333/2019 R.G.;
t r a
(P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
AN PA (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso la propria sede sita in , Via Unità Italiana n. 28.; Pt_1
APPELLANTE
e
(P.IVA , con sede legale in Milano Controparte_1 P.IVA_2 alla via San Prospero n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Savastano (C.F.
ed elettivamente domicilia presso lo studio del C.F._2 difensore sito in Napoli, Via Santa Lucia n15, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: contratti atipici
Conclusioni: come da note di udienza del 12 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 10.01.2020,
[...] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua CP_1
Vetere, l chiedendo: “Accertare il diritto Parte_1 di credito di e per l'effetto concedere ordinanza ex art. 702 bis, CP_1 condannando l al pagamento della somma di Euro Parte_2
327.429,39oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231 del 2002 e decreto legge 12 settembre 2014 n. 133. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- con atto di cessione, sottoscritto in data 22 marzo 2018, notar
[...]
di Napoli, n. di Repertorio 3242 e n. di Raccolta 2194 Per_1 registrato in data 22 marzo 2018, n.3923/1T, e ritualmente notificato all' , quale debitrice, aveva acquistato pro-soluto i crediti Parte_2 scaduti, relativi all'annualità 2011, 2012, 2013,2014,2015 e 2016, vantati
GEIS s.r.l. nei confronti dell' a titolo di Controparte_2 interessi da ritardato pagamento;
- i crediti traevano origine dal rapporto di convenzionamento tra GE.I.S.
S.r.l. ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d Lgs 502/1992, e Decreto 65 del 22 ottobre 2010, (doc. 2 fascicolo I grado) e l' ; Parte_2
- ciascuno dei contratti di convenzionamento per le annualità cedute a avevano espressamente previsto puntuali termini di pagamento CP_1 per le prestazioni rese dalla ricorrente in favore dell' ; Parte_2
Part
- in particolare, l vrebbe dovuto corrispondere il 90% di un dodicesimo del tetto di spesa annuo, a titolo di acconto mensile entro 90 o 60 giorni, a seconda delle annualità dalla consegna della fatturazione mensile e il saldo dovuto entro il 30 aprile dell'anno successivo. Part
- l tuttavia, aveva corrisposto il pagamento, sia dell'acconto, che del saldo con ritardo rispetto ai termini contrattualmente concordati;
- A far data dal 2013, inoltre, il contratto di convenzionamento aveva Parte altresì introdotto a carico dell' una penale ulteriore così concordata ai
2 sensi dell'art. 6 punto 5 del contratto di convenzionamento“ senza che sia Parte necessaria la costituzione in mora e sempre che l non dimostri che il ritardato pagamento e stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal Decreto Legislativo
9 novembre 2012 n. 192 maggiorato come segue: a) Per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) Per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) Per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) A decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali;
Al punto 7 del medesimo art. è stabilito che il pagamento da Parte parte dell' degli interessi di mora e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 avverrà a seguito di emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà valore di formale richiesta stante
l'automatismo della costituzione); Part
-l' aveva corrisposto acconti e saldi con ritardo rispetto ai termini contrattuali concordati e gli estratti conto bancari recavano le date di accredito effettive delle somme incassate con ritardo, ciascuna conteggiata in base alla data di scadenza e ai giorni di ritardo del relativo accredito;
-sulle prestazioni rese, in forza della normativa di cui sopra erano maturati interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231 del 2002 e decreto-legge 12 settembre
2014 n. 133 e D. Lgs 9 novembre 2012 n. 92.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo: “dichiarare che nulla è Parte_2 dovuto dall' alla soc. nella qualità di Parte_3 Controparte_1 cessionaria del presunto credito di GE.I.S s.r.l. Villa degli ULIVI;
rigettare le domande tutte avanzate da parte ricorrente con il ricorso ex art. 702 bis notificato in data 10/01/2020; condannare la soc. al Controparte_1 pagamento delle competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale
3 di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza n. 4434/2021, così provvedeva: “a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento dell'importo di euro 327429,39 oltre interessi ex artt. 4 e 5 del dlgs 231\02 dalla domanda al soddisfo;
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 12100,00 di cui
650,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore dell'avv. Savastano antistataria”.
Il giudizio di appello
L' , con atto di appello notificato in data Parte_1
22/11/2021 alla ha impugnato la predetta ordinanza, Controparte_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere integralmente le richieste avanzate dalla resistente in primo grado Pt_4
e dichiarare che nulla è dovuto da parte della in favore di Pt_4 CP_1 in p.l.r.p.t. in ragione di tutto quanto sopra esposto ed
[...] argomentato. Disporsi, se non già provveduto, l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.”
Si è costituta in giudizio la chiedendo alla Corte così Controparte_1 provvedere: “In via preliminare respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza resa ex art 702 c.p.c. bis nell'ambito del giudizio di primo grado G.U. Dott. D'Onofrio I sez. civile Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere Repert. n. 4434/2021 del 25/10/2021 Rg.
10333/2019 e per l'effetto confermarne l'esecutività. Confermare il contenuto dell'ordinanza resa ex art 702 c.p.c. bis nell'ambito del giudizio di primo grado G.U. Dott. D'Onofrio I sez. civile Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere Repert. n. 4434/2021 del 25/10/2021 Rg. 10333/2019 e il relativo diritto di credito di alla condanna in via definitiva dell' CP_1 [...]
al pagamento della somma di Euro 327.429,39 oltre interessi ex Pt_2 artt. 4 e 5, D.Lgs. 231del 2002 e decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la pronuncia gravata, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato la disciplina generale dettata dagli articoli 1260 c.c. e seguenti in materia di cessione del credito, in luogo della normativa speciale prevista per i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
In particolare, l'appellante richiama gli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n.
2440 1923, secondo cui, ai fini della validità delle cessioni di crediti vantati nei confronti di una pubblica amministrazione, è richiesta non solo la notifica dell'atto di cessione alla P.A., debitamente redatto nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma anche l'espressa accettazione da parte dell'amministrazione debitrice.
Secondo la prospettazione dell'impugnate, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che la cessione dei crediti vantati dalla GE.I.S. S.r.l. nei confronti dell' fosse opponibile a quest'ultima anche in Parte_2 assenza della sua espressa e formale adesione, anche alla luce del disposto di cui all'art. 117, comma 4-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio
2020, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha introdotto un ulteriore regime speciale per la cessione di crediti commerciali vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.Lgs. n.
502/1992, prevedendo, in particolare, che i suddetti crediti, ove non certificati mediante piattaforma elettronica, possano essere ceduti – anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazioni ex legge n. 130/1999 – solo a seguito di notifica della cessione agli enti debitori e di espressa accettazione da parte degli stessi. A sostegno della propria censura Parte evidenzia, inoltre, che il contratto fra la società cedente e l risulta ancora in corso di esecuzione. Tale circostanza costituirebbe un ulteriore Parte elemento a conferma della necessità del consenso dell' alla cessione, posto che il rapporto contrattuale non avrebbe esaurito i suoi effetti fra le parti.
5 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha accolto il ricorso della
[...]
e riconosciuto la spettanza degli interessi ex d.lgs. 231/2002 da CP_1 essa richiesti. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato la natura del rapporto di convenzione Parte intercorrente tra la e la società accreditata come un ordinario rapporto negoziale di diritto privato, posto che, invece, trattandosi di una concessione di pubblico servizio risulterebbe, invece, soggetta ad obblighi pubblicistici specifici. In tale quadro, il pagamento dovuto dall'ente accreditato non potrebbe essere inteso quale corrispettivo contrattuale, bensì come obbligazione derivante dal rapporto concessorio, disciplinata secondo principi di diritto pubblico. Inoltre, la società Controparte_1 non avrebbe adempiuto all'obbligo prescritto dall'articolo 1 della Legge n.
244 del 2007 di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche, con la conseguenza che non potrebbe essere imputato alcun ritardo o Parte inadempimento alla la quale non avrebbe potuto legittimamente procedere al pagamento in assenza della corretta fatturazione.
L'appello non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che a norma dell'art 70 del R.D. 2440 del
1923 la cessione del credito vantato nei confronti della P.A., richiede ai fini della sua opponibilità che l'amministrazione ceduta manifesti il suo consenso. Tale normativa, di carattere derogatorio e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica, persegue la finalità di salvaguardare l'ordinata gestione della spesa pubblica e di garantire all'amministrazione debitrice il controllo sui propri debiti, preservando la continuità e la regolarità dei rapporti in corso. Difatti, la necessità dell'accettazione da parte della PA, debitrice ceduta, si ravvisa nell'esigenza di evitare che durante l'esecuzione del contratto possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato, compromettendo la regolare esecuzione del rapporto.
Con riguardo all'ambito di applicazione della citata disposizione, va precisato che secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei
6 confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali;
” (Cass. Civ. ord. N.29420/2023). In altri termini, le aziende sanitarie locali (ASL), pur essendo enti che svolgono attività di pubblico rilievo, non rientrano nella nozione di amministrazione statale, in quanto caratterizzate da autonomia gestionale e contabile, con la conseguenza che la disciplina speciale di cui al citato art. 70 non si applica nei loro confronti. Sulla scorta di tali principi, la ricostruzione dell'impugnante- secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel Parte ritenere opponibile all' la cessione intervenuta fra la GE.I.S. S.r.l. Villa degli Ulivi e la , anche senza il preventivo consenso della CP_1 debitrice ceduta, non può essere condivisa. Infatti, i crediti ceduti alla dalla GE.I.S. erano vantati da quest'ultima nei confronti di un CP_1 ente autonomo, ovverosia l'azienda sanitaria , che, come CP_2 chiarito, in ragione della propria struttura aziendalistica, non rientra nella categoria delle amministrazioni statali in senso stretto. La mancata Parte manifestazione del consenso da parte dell' dunque, non incide né sull'efficacia della cessione né preclude l'opponibilità della stessa all' . trovando applicazione, nella specie, le Parte_1 ordinarie regole poste dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.
Lo stesso dicasi per le censure relative alla forma dell'atto di cessione.
Difatti, da un lato è pacifico che “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge
- è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.” (Cfr, Cass.
Civ, Ord. n. 30658/2017); dall'altro, l'atto di cessione risulta comunque stipulato con la forma dell'atto pubblico, con la conseguenza che la presente censura risulta infondata a monte.
Ad ogni buon conto, pur volendo aderire alla ricostruzione dell'impugnante e dunque, pur a voler ritenere necessaria l'adesione alla cessione dell'
[...]
[..
[...] (il che risulta smentito in radice dal momento che le aziende Pt_5 sanitarie sono estranee al novero delle amministrazioni statali), occorre rilevare che la cessione del credito vantato da GE.I.S. S.r.l. Villa degli Ulivi in favore della si inserisce, fra l'altro, in una più ampia Controparte_1 operazione di cartolarizzazione, per la quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione dei crediti verso la P.A. Difatti, tali operazioni sono soggette alla speciale disciplina dettata dall'art. 4, comma
4 bis l.130/1999 il quale testualmente prevede che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2420”.
Inoltre, l'esigenza di garantire la corretta esecuzione dei contratti e di tutelare le risorse finanziarie del soggetto obbligato cessa di avere rilievo una volta che i contratti stessi sono stati eseguiti, rendendo non più operante la disciplina speciale relativa all'adesione della pubblica Parte amministrazione. Nel caso in esame, i contratti di convenzione fra l e l'ente accreditato sono stipulati annualmente con la conseguenza che, avendo la pretesa creditoria ad oggetto contratti conclusi e già eseguiti, viene meno l'esigenza del consenso della amministrazione alla cessione.
La deduzione dell'appellante, secondo cui si tratterebbe di un rapporto ancora in corso di esecuzione, non è condivisibile, posto che la reiterazione del rapporto negli anni e il suo rinnovo periodico non possono essere di certo interpretati come prosecuzione di un singolo contratto, la cui durata è fissata in 12 mesi. Né può ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina introdotta dalla legge n. 77 del luglio 2020 con cui si è previsto, all'articolo 117, comma 4 bis, che la cessione dei crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vanatati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale si perfezioni esclusivamente a seguito di notificazione ed espressa accettazione da parte de debitore ceduto. Ed invero, i crediti oggetto di causa sono stati ceduti alla con CP_1 pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 14 aprile 2018, ossia anteriormente all'entrata in vigore della suddetta disciplina, la quale deve ritenersi applicabile esclusivamente alle cessioni di crediti successive alla data della sua introduzione. Ne consegue l'infondatezza del motivo.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
8 La deduzione di parte appellante, secondo cui il rapporto di convenzionamento fra l e la GE.I.S. S.r.l. non rientrerebbe Parte_2 nella nozione di transazione commerciale, con conseguente inapplicabilità della disciplina sugli interessi ex lege 231/2002, risulta priva di fondamento. Difatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che
«Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica.”(cfr Ss uu 35092.2023). In altri termini, le convenzioni stipulate dalle aziende sanitarie locali con enti accreditati per prestazioni sanitarie configurano rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, nei quali la struttura privata, pur operando in un contesto di servizio pubblico, agisce in forza di un contratto di natura onerosa, in virtù del quale fornisce prestazioni sanitarie a fronte dell'obbligo dell'amministrazione di corrisponderne il relativo compenso. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.
Nel caso in esame, risulta accertato non solo che l abbia Parte_2 stipulato, in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231.2002, con la GE.I.S. S.r.l. contratti di convenzionamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, ma anche il ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente eseguite dalla struttura. Ebbene, tale ritardo, in assenza di comprovate ragioni giustificative, determina l'insorgere della mora automatica ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e la conseguente spettanza degli interessi moratori (i quali sono stati espressamente pattuiti dalle parti dal 2013 in poi) in favore
9 della cessionaria del credito vantato dalla struttura Controparte_1 accreditata nei confronti dell' . Parte_2
Deve, pertanto, ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado, che ponendosi in linea con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto la natura commerciale del rapporto e il conseguente diritto della cessionaria al pagamento degli interessi da ritardo.
Con riguardo, poi, alla deduzione dell'appellante secondo cui la società non avrebbe adempiuto all'obbligo di trasmissione delle fatture CP_1 elettroniche va rilevata la sua inammissibilità posto che essa è stata sollevata per la prima volta solo in grado di appello. In ogni caso, la stessa
è infondata nel merito in quanto l'obbligo di fatturazione elettronica che grava, fra l'altro, in capo alla cedente e non alla cessionaria, risulta correttamente adempiuto, atteso che la società ha prodotto le CP_1 fatture elettroniche emesse dalla GE.I.S. S.r.l., recanti l'indicazione del credito ceduto.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_2 notificato in data 22/11/2021, avverso l'ordinanza n. 4434/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 25.10.2021, contro ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, Controparte_1
10 così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l al pagamento, in favore della Parte_2 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.239,00
[...]
a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, dell'avv. Barbara Savastano.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4762/2021 R.G. di appello avverso l'ordinanza n.
4434/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data
25.10.2021 nell'ambito del procedimento n. 10333/2019 R.G.;
t r a
(P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
AN PA (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso la propria sede sita in , Via Unità Italiana n. 28.; Pt_1
APPELLANTE
e
(P.IVA , con sede legale in Milano Controparte_1 P.IVA_2 alla via San Prospero n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Savastano (C.F.
ed elettivamente domicilia presso lo studio del C.F._2 difensore sito in Napoli, Via Santa Lucia n15, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: contratti atipici
Conclusioni: come da note di udienza del 12 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 10.01.2020,
[...] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua CP_1
Vetere, l chiedendo: “Accertare il diritto Parte_1 di credito di e per l'effetto concedere ordinanza ex art. 702 bis, CP_1 condannando l al pagamento della somma di Euro Parte_2
327.429,39oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231 del 2002 e decreto legge 12 settembre 2014 n. 133. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- con atto di cessione, sottoscritto in data 22 marzo 2018, notar
[...]
di Napoli, n. di Repertorio 3242 e n. di Raccolta 2194 Per_1 registrato in data 22 marzo 2018, n.3923/1T, e ritualmente notificato all' , quale debitrice, aveva acquistato pro-soluto i crediti Parte_2 scaduti, relativi all'annualità 2011, 2012, 2013,2014,2015 e 2016, vantati
GEIS s.r.l. nei confronti dell' a titolo di Controparte_2 interessi da ritardato pagamento;
- i crediti traevano origine dal rapporto di convenzionamento tra GE.I.S.
S.r.l. ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d Lgs 502/1992, e Decreto 65 del 22 ottobre 2010, (doc. 2 fascicolo I grado) e l' ; Parte_2
- ciascuno dei contratti di convenzionamento per le annualità cedute a avevano espressamente previsto puntuali termini di pagamento CP_1 per le prestazioni rese dalla ricorrente in favore dell' ; Parte_2
Part
- in particolare, l vrebbe dovuto corrispondere il 90% di un dodicesimo del tetto di spesa annuo, a titolo di acconto mensile entro 90 o 60 giorni, a seconda delle annualità dalla consegna della fatturazione mensile e il saldo dovuto entro il 30 aprile dell'anno successivo. Part
- l tuttavia, aveva corrisposto il pagamento, sia dell'acconto, che del saldo con ritardo rispetto ai termini contrattualmente concordati;
- A far data dal 2013, inoltre, il contratto di convenzionamento aveva Parte altresì introdotto a carico dell' una penale ulteriore così concordata ai
2 sensi dell'art. 6 punto 5 del contratto di convenzionamento“ senza che sia Parte necessaria la costituzione in mora e sempre che l non dimostri che il ritardato pagamento e stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal Decreto Legislativo
9 novembre 2012 n. 192 maggiorato come segue: a) Per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) Per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) Per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) A decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali;
Al punto 7 del medesimo art. è stabilito che il pagamento da Parte parte dell' degli interessi di mora e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 avverrà a seguito di emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà valore di formale richiesta stante
l'automatismo della costituzione); Part
-l' aveva corrisposto acconti e saldi con ritardo rispetto ai termini contrattuali concordati e gli estratti conto bancari recavano le date di accredito effettive delle somme incassate con ritardo, ciascuna conteggiata in base alla data di scadenza e ai giorni di ritardo del relativo accredito;
-sulle prestazioni rese, in forza della normativa di cui sopra erano maturati interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231 del 2002 e decreto-legge 12 settembre
2014 n. 133 e D. Lgs 9 novembre 2012 n. 92.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo: “dichiarare che nulla è Parte_2 dovuto dall' alla soc. nella qualità di Parte_3 Controparte_1 cessionaria del presunto credito di GE.I.S s.r.l. Villa degli ULIVI;
rigettare le domande tutte avanzate da parte ricorrente con il ricorso ex art. 702 bis notificato in data 10/01/2020; condannare la soc. al Controparte_1 pagamento delle competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale
3 di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza n. 4434/2021, così provvedeva: “a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento dell'importo di euro 327429,39 oltre interessi ex artt. 4 e 5 del dlgs 231\02 dalla domanda al soddisfo;
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 12100,00 di cui
650,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore dell'avv. Savastano antistataria”.
Il giudizio di appello
L' , con atto di appello notificato in data Parte_1
22/11/2021 alla ha impugnato la predetta ordinanza, Controparte_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere integralmente le richieste avanzate dalla resistente in primo grado Pt_4
e dichiarare che nulla è dovuto da parte della in favore di Pt_4 CP_1 in p.l.r.p.t. in ragione di tutto quanto sopra esposto ed
[...] argomentato. Disporsi, se non già provveduto, l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.”
Si è costituta in giudizio la chiedendo alla Corte così Controparte_1 provvedere: “In via preliminare respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza resa ex art 702 c.p.c. bis nell'ambito del giudizio di primo grado G.U. Dott. D'Onofrio I sez. civile Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere Repert. n. 4434/2021 del 25/10/2021 Rg.
10333/2019 e per l'effetto confermarne l'esecutività. Confermare il contenuto dell'ordinanza resa ex art 702 c.p.c. bis nell'ambito del giudizio di primo grado G.U. Dott. D'Onofrio I sez. civile Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere Repert. n. 4434/2021 del 25/10/2021 Rg. 10333/2019 e il relativo diritto di credito di alla condanna in via definitiva dell' CP_1 [...]
al pagamento della somma di Euro 327.429,39 oltre interessi ex Pt_2 artt. 4 e 5, D.Lgs. 231del 2002 e decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la pronuncia gravata, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato la disciplina generale dettata dagli articoli 1260 c.c. e seguenti in materia di cessione del credito, in luogo della normativa speciale prevista per i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
In particolare, l'appellante richiama gli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n.
2440 1923, secondo cui, ai fini della validità delle cessioni di crediti vantati nei confronti di una pubblica amministrazione, è richiesta non solo la notifica dell'atto di cessione alla P.A., debitamente redatto nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma anche l'espressa accettazione da parte dell'amministrazione debitrice.
Secondo la prospettazione dell'impugnate, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che la cessione dei crediti vantati dalla GE.I.S. S.r.l. nei confronti dell' fosse opponibile a quest'ultima anche in Parte_2 assenza della sua espressa e formale adesione, anche alla luce del disposto di cui all'art. 117, comma 4-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio
2020, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha introdotto un ulteriore regime speciale per la cessione di crediti commerciali vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.Lgs. n.
502/1992, prevedendo, in particolare, che i suddetti crediti, ove non certificati mediante piattaforma elettronica, possano essere ceduti – anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazioni ex legge n. 130/1999 – solo a seguito di notifica della cessione agli enti debitori e di espressa accettazione da parte degli stessi. A sostegno della propria censura Parte evidenzia, inoltre, che il contratto fra la società cedente e l risulta ancora in corso di esecuzione. Tale circostanza costituirebbe un ulteriore Parte elemento a conferma della necessità del consenso dell' alla cessione, posto che il rapporto contrattuale non avrebbe esaurito i suoi effetti fra le parti.
5 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha accolto il ricorso della
[...]
e riconosciuto la spettanza degli interessi ex d.lgs. 231/2002 da CP_1 essa richiesti. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato la natura del rapporto di convenzione Parte intercorrente tra la e la società accreditata come un ordinario rapporto negoziale di diritto privato, posto che, invece, trattandosi di una concessione di pubblico servizio risulterebbe, invece, soggetta ad obblighi pubblicistici specifici. In tale quadro, il pagamento dovuto dall'ente accreditato non potrebbe essere inteso quale corrispettivo contrattuale, bensì come obbligazione derivante dal rapporto concessorio, disciplinata secondo principi di diritto pubblico. Inoltre, la società Controparte_1 non avrebbe adempiuto all'obbligo prescritto dall'articolo 1 della Legge n.
244 del 2007 di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche, con la conseguenza che non potrebbe essere imputato alcun ritardo o Parte inadempimento alla la quale non avrebbe potuto legittimamente procedere al pagamento in assenza della corretta fatturazione.
L'appello non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che a norma dell'art 70 del R.D. 2440 del
1923 la cessione del credito vantato nei confronti della P.A., richiede ai fini della sua opponibilità che l'amministrazione ceduta manifesti il suo consenso. Tale normativa, di carattere derogatorio e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica, persegue la finalità di salvaguardare l'ordinata gestione della spesa pubblica e di garantire all'amministrazione debitrice il controllo sui propri debiti, preservando la continuità e la regolarità dei rapporti in corso. Difatti, la necessità dell'accettazione da parte della PA, debitrice ceduta, si ravvisa nell'esigenza di evitare che durante l'esecuzione del contratto possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato, compromettendo la regolare esecuzione del rapporto.
Con riguardo all'ambito di applicazione della citata disposizione, va precisato che secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei
6 confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali;
” (Cass. Civ. ord. N.29420/2023). In altri termini, le aziende sanitarie locali (ASL), pur essendo enti che svolgono attività di pubblico rilievo, non rientrano nella nozione di amministrazione statale, in quanto caratterizzate da autonomia gestionale e contabile, con la conseguenza che la disciplina speciale di cui al citato art. 70 non si applica nei loro confronti. Sulla scorta di tali principi, la ricostruzione dell'impugnante- secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel Parte ritenere opponibile all' la cessione intervenuta fra la GE.I.S. S.r.l. Villa degli Ulivi e la , anche senza il preventivo consenso della CP_1 debitrice ceduta, non può essere condivisa. Infatti, i crediti ceduti alla dalla GE.I.S. erano vantati da quest'ultima nei confronti di un CP_1 ente autonomo, ovverosia l'azienda sanitaria , che, come CP_2 chiarito, in ragione della propria struttura aziendalistica, non rientra nella categoria delle amministrazioni statali in senso stretto. La mancata Parte manifestazione del consenso da parte dell' dunque, non incide né sull'efficacia della cessione né preclude l'opponibilità della stessa all' . trovando applicazione, nella specie, le Parte_1 ordinarie regole poste dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.
Lo stesso dicasi per le censure relative alla forma dell'atto di cessione.
Difatti, da un lato è pacifico che “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge
- è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.” (Cfr, Cass.
Civ, Ord. n. 30658/2017); dall'altro, l'atto di cessione risulta comunque stipulato con la forma dell'atto pubblico, con la conseguenza che la presente censura risulta infondata a monte.
Ad ogni buon conto, pur volendo aderire alla ricostruzione dell'impugnante e dunque, pur a voler ritenere necessaria l'adesione alla cessione dell'
[...]
[..
[...] (il che risulta smentito in radice dal momento che le aziende Pt_5 sanitarie sono estranee al novero delle amministrazioni statali), occorre rilevare che la cessione del credito vantato da GE.I.S. S.r.l. Villa degli Ulivi in favore della si inserisce, fra l'altro, in una più ampia Controparte_1 operazione di cartolarizzazione, per la quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione dei crediti verso la P.A. Difatti, tali operazioni sono soggette alla speciale disciplina dettata dall'art. 4, comma
4 bis l.130/1999 il quale testualmente prevede che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2420”.
Inoltre, l'esigenza di garantire la corretta esecuzione dei contratti e di tutelare le risorse finanziarie del soggetto obbligato cessa di avere rilievo una volta che i contratti stessi sono stati eseguiti, rendendo non più operante la disciplina speciale relativa all'adesione della pubblica Parte amministrazione. Nel caso in esame, i contratti di convenzione fra l e l'ente accreditato sono stipulati annualmente con la conseguenza che, avendo la pretesa creditoria ad oggetto contratti conclusi e già eseguiti, viene meno l'esigenza del consenso della amministrazione alla cessione.
La deduzione dell'appellante, secondo cui si tratterebbe di un rapporto ancora in corso di esecuzione, non è condivisibile, posto che la reiterazione del rapporto negli anni e il suo rinnovo periodico non possono essere di certo interpretati come prosecuzione di un singolo contratto, la cui durata è fissata in 12 mesi. Né può ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina introdotta dalla legge n. 77 del luglio 2020 con cui si è previsto, all'articolo 117, comma 4 bis, che la cessione dei crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vanatati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale si perfezioni esclusivamente a seguito di notificazione ed espressa accettazione da parte de debitore ceduto. Ed invero, i crediti oggetto di causa sono stati ceduti alla con CP_1 pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 14 aprile 2018, ossia anteriormente all'entrata in vigore della suddetta disciplina, la quale deve ritenersi applicabile esclusivamente alle cessioni di crediti successive alla data della sua introduzione. Ne consegue l'infondatezza del motivo.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
8 La deduzione di parte appellante, secondo cui il rapporto di convenzionamento fra l e la GE.I.S. S.r.l. non rientrerebbe Parte_2 nella nozione di transazione commerciale, con conseguente inapplicabilità della disciplina sugli interessi ex lege 231/2002, risulta priva di fondamento. Difatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che
«Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica.”(cfr Ss uu 35092.2023). In altri termini, le convenzioni stipulate dalle aziende sanitarie locali con enti accreditati per prestazioni sanitarie configurano rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, nei quali la struttura privata, pur operando in un contesto di servizio pubblico, agisce in forza di un contratto di natura onerosa, in virtù del quale fornisce prestazioni sanitarie a fronte dell'obbligo dell'amministrazione di corrisponderne il relativo compenso. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.
Nel caso in esame, risulta accertato non solo che l abbia Parte_2 stipulato, in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231.2002, con la GE.I.S. S.r.l. contratti di convenzionamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, ma anche il ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente eseguite dalla struttura. Ebbene, tale ritardo, in assenza di comprovate ragioni giustificative, determina l'insorgere della mora automatica ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e la conseguente spettanza degli interessi moratori (i quali sono stati espressamente pattuiti dalle parti dal 2013 in poi) in favore
9 della cessionaria del credito vantato dalla struttura Controparte_1 accreditata nei confronti dell' . Parte_2
Deve, pertanto, ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado, che ponendosi in linea con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto la natura commerciale del rapporto e il conseguente diritto della cessionaria al pagamento degli interessi da ritardo.
Con riguardo, poi, alla deduzione dell'appellante secondo cui la società non avrebbe adempiuto all'obbligo di trasmissione delle fatture CP_1 elettroniche va rilevata la sua inammissibilità posto che essa è stata sollevata per la prima volta solo in grado di appello. In ogni caso, la stessa
è infondata nel merito in quanto l'obbligo di fatturazione elettronica che grava, fra l'altro, in capo alla cedente e non alla cessionaria, risulta correttamente adempiuto, atteso che la società ha prodotto le CP_1 fatture elettroniche emesse dalla GE.I.S. S.r.l., recanti l'indicazione del credito ceduto.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_2 notificato in data 22/11/2021, avverso l'ordinanza n. 4434/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 25.10.2021, contro ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, Controparte_1
10 così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l al pagamento, in favore della Parte_2 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.239,00
[...]
a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, dell'avv. Barbara Savastano.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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