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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Paola Costa Presidente
dott.ssa Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2343/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIVELLI ROBERTA, con elezione di domicilio in VIA DEL MAGLIO n. 2,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA/CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pordenone (PN) il
21/09/2017, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con sentenza n. 878/2019 pubblicata il 18/12/2019 – R.G. 1679/2018 -
Tribunale Ordinario di Pordenone e passata in giudicato il 22/09/2020;
e con l'intervento del presso il Tribunale. Parte_2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “chiede che il Tribunale di Pordenone,
previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, voglia pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio celebrato a Pordenone il 21.09.2017, iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n.63, Parte I, Anno 2017, tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale civile di procedere alle Parte_1 Controparte_1
relative annotazioni”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/12/2023, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Pordenone (PN), in data 21/09/2017, con;
ha dedotto Controparte_1
di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 878/2019 pubblicata il 18/12/2019 – R.G.
1679/2018 - Tribunale Ordinario di Pordenone e passata in giudicato il
22/09/2020, che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
All'udienza del 14/10/2024, è comparsa soltanto la parte ricorrente;
il difensore presente ha dichiarato che non era ancora pervenuto l'esito della notificazione inoltrata nel gennaio 2024 nei confronti della convenuta residente in Ucraina;
il Giudice relatore, dato atto, ritenuto fatto notorio lo stato di guerra in
Ucraina e la conseguente verosimile impossibilità di garantire l'esecuzione delle notificazioni nei modi consentiti dalla legge o dalle convenzioni internazionali, letto e applicato l'art 142 c.p.c. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, pedissequo decreto e il verbale d'udienza, entro il
20/12/2024 e, infine, ha rinviato la causa al 27/02/2025, successivamente differita al 10/03/2025.
All'udienza del 10/03/2025, è comparsa soltanto la parte ricorrente;
il difensore presente si è riportato all'esito della notifica depositato in atti e ha insistito per l'accoglimento della domanda, riportandosi alle conclusioni rassegnate. Il
Giudice relatore, non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione,
preliminarmente e vista la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta e, infine, ritenuta la causa matura per la decisione
2 l'ha rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza n. 878/2019 pubblicata il 18/12/2019 – R.G. 1679/2018 - Tribunale
Ordinario di Pordenone e passata in giudicato il 22/09/2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Motivi di equità, individuati nella natura delle questioni controverse, dalla sostanziale non opposizione della convenuta e dalla necessità per il marito di instaurare un giudizio per ottenere lo scioglimento del matrimonio (in quanto la residenza della convenuta in Ucraina, ove è notorio lo stato di guerra,
avrebbe reso certamente arduo il raggiungimento di accordi mediante altri istituti di risoluzione alternativa delle controversie), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Pordenone (PN), in data Parte_1 Controparte_1
21/09/2017;
3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto n. 63, parte 1);
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Paola Costa Presidente
dott.ssa Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2343/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIVELLI ROBERTA, con elezione di domicilio in VIA DEL MAGLIO n. 2,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA/CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pordenone (PN) il
21/09/2017, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con sentenza n. 878/2019 pubblicata il 18/12/2019 – R.G. 1679/2018 -
Tribunale Ordinario di Pordenone e passata in giudicato il 22/09/2020;
e con l'intervento del presso il Tribunale. Parte_2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “chiede che il Tribunale di Pordenone,
previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, voglia pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio celebrato a Pordenone il 21.09.2017, iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n.63, Parte I, Anno 2017, tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale civile di procedere alle Parte_1 Controparte_1
relative annotazioni”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/12/2023, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Pordenone (PN), in data 21/09/2017, con;
ha dedotto Controparte_1
di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 878/2019 pubblicata il 18/12/2019 – R.G.
1679/2018 - Tribunale Ordinario di Pordenone e passata in giudicato il
22/09/2020, che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
All'udienza del 14/10/2024, è comparsa soltanto la parte ricorrente;
il difensore presente ha dichiarato che non era ancora pervenuto l'esito della notificazione inoltrata nel gennaio 2024 nei confronti della convenuta residente in Ucraina;
il Giudice relatore, dato atto, ritenuto fatto notorio lo stato di guerra in
Ucraina e la conseguente verosimile impossibilità di garantire l'esecuzione delle notificazioni nei modi consentiti dalla legge o dalle convenzioni internazionali, letto e applicato l'art 142 c.p.c. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, pedissequo decreto e il verbale d'udienza, entro il
20/12/2024 e, infine, ha rinviato la causa al 27/02/2025, successivamente differita al 10/03/2025.
All'udienza del 10/03/2025, è comparsa soltanto la parte ricorrente;
il difensore presente si è riportato all'esito della notifica depositato in atti e ha insistito per l'accoglimento della domanda, riportandosi alle conclusioni rassegnate. Il
Giudice relatore, non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione,
preliminarmente e vista la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta e, infine, ritenuta la causa matura per la decisione
2 l'ha rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza n. 878/2019 pubblicata il 18/12/2019 – R.G. 1679/2018 - Tribunale
Ordinario di Pordenone e passata in giudicato il 22/09/2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Motivi di equità, individuati nella natura delle questioni controverse, dalla sostanziale non opposizione della convenuta e dalla necessità per il marito di instaurare un giudizio per ottenere lo scioglimento del matrimonio (in quanto la residenza della convenuta in Ucraina, ove è notorio lo stato di guerra,
avrebbe reso certamente arduo il raggiungimento di accordi mediante altri istituti di risoluzione alternativa delle controversie), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Pordenone (PN), in data Parte_1 Controparte_1
21/09/2017;
3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto n. 63, parte 1);
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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