Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05967/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5967 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente al pagamento delle differenze economiche spettanti a titolo di trattamento di fine servizio ed indennità di buonuscita in virtù del maggior importo riconosciuto con D.M. 18.9.2018 a titolo di indennità di posizione - riassunzione da sentenza C. Conti Campania n.590/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa RA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’INPS ha depositato in giudizio memoria e relativa documentazione con cui chiede venga dichiarata cessata la materia del contendere sul presente ricorso perché ha provveduto a ricostruire anche il trattamento di fine servizio del ricorrente e ad effettuare il relativo pagamento, oltre interessi, con mandato emesso in data 24 luglio 2025;
Considerato che parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto che sul presente ricorso venga dichiarata cessata la materia del contendere ma ha insistito per la condanna dell’INPS alle spese di lite, sulla base del principio di soccombenza virtuale;
Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite vadano poste a carico dell’INPS e liquidate come in dispositivo, atteso che solo a seguito della proposizione del presente ricorso l’INPS ha provveduto a liquidare al ricorrente anche le somme dovutegli a titolo di maggiorazione del TFS, tenendo conto del riconoscimento dell’indennità di posizione avvenuto con D.M. del Ministero dell’Interno del 18.09.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI LL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PA | TI LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.