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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16178/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PIANTONI GIOVANNA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MARIANI ALESSANDRO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 31/07/2025, con cui e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento di (4.2.16); Per_1
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 13.8.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE AURORA E ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE CON RELATIVA INDICAZIONE DELLA FREQUENTAZIONE GENITORI - FIGLIA
Aurora viene affidata ad entrambi i genitori con affido condiviso e con residenza presso l'abitazione di OD AN (BS) via Dell'Agricoltura n. 19, di proprietà del sig. che resterà a lui assegnata, mentre la sig.ra Parte_1 CP_1 si sposterà in una altra collocazione abitativa entro il termine di sei mesi dal deposito in Tribunale del presente ricorso.
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L'esercizio della responsabilità genitoriale viene esercitata congiuntamente e le decisioni più importanti in merito a educazione, istruzione, etc. dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente. La gestione quotidiana della minore verrà, invece, affidata autonomamente ai genitori nei rispettivi periodi di permanenza della minore con ciascun genitore. -In merito alla frequentazione, al fine di consentire a di trascorrere tempi di permanenza paritetici presso ciascun genitore, la
Per_1 stessa rimarrà, a settimane alternate, una settimana tre giorni con il padre e quattro con la madre e la settimana successiva quattro giorni con il padre e tre con la madre;
Vacanze natalizie: trascorrerà ad anni alterni, un anno il giorno
Per_1 della Vigilia di Natale e di Santo Stefano e l'altro anno il giorno di Natale, presso ciascun genitore. Vacanze Pasquali: trascorrerà, avendo cura di alternare, di anno in anno, Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore. Vacanze estive:
Per_1 potrà trascorrere quindici giorni (a partire dall'anno 2026, avendo già pianificato la corrente estate), anche non
Per_1 consecutivi, con ciascun genitore, con comunicazione delle date entro il 20 maggio di ogni anno.
PIANO GENITORIALE
Ai fini del cosiddetto piano genitoriale, previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 473 bis.12 c.p.c., si ribadisce che le sopracitate frequentazioni, già in atto non hanno creato difficoltà nella minore, e tengono conto delle attività scolastiche ed extrascolastiche svolte, ad oggi, da e nello specifico: frequenta la scuola primaria “Casa S. Giuseppe” sita a OD Per_1 Per_2
AN (BS) con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00. b-i genitori concordano che Per_1 continui a frequentare il corso di pattinaggio presso il Roll Club Bettini di Gussago e il corso di lingua inglese presso la scuola primaria “Casa S. Giuseppe” e si impegnano a farli frequentare nei giorni di propria competenza. frequenta CP_2 con regolarità sia i familiari in linea materna che in linea paterna, rispettivamente nei periodi di competenza di ciascun genitore.
2) CONCORSO NEL MANTENIMENTO DI AURORA
Considerate le condizioni patrimoniali reddituali dei genitori, nonché il periodo di permanenza di presso ciascun Per_1 genitore, il IG. verserà euro 200,00 (duecento/00) mensili (entro il giorno 15 di ogni mese) alla IG.ra , a Pt_1 CP_1 titolo di concorso nel mantenimento di fino all'indipendenza economica di quest'ultima. Inoltre, in merito all'assegno Per_1 CP_ unico universale erogato dall' lo stesso verrà percepito integralmente dalla IG.ra . Le spese straordinarie CP_1 verranno ripartite al 50% tra i genitori, come da Protocollo del Tribunale di Brescia come di seguito specificate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby sitter); 3) viaggi e vacanze. si intende integralmente ritrascritto. Il genitore che effettuerà la spesa straordinaria potrà pretendere il rimborso del 50% da parte dell'altro genitore, il quale dovrà rimborsare, entro e non oltre quindici giorni dall'esibizione della ricevuta/fattura della relativa spesa.
3) CASA FAMILIARE
La casa famigliare, sita a OD AN (BS) in via Dell'Agricoltura n. 19, è di proprietà esclusiva del sig.
[...]
che attualmente sta altresì versando una rata di mutuo di circa €. 600,00 euro mensili. Si precisa che le casa Pt_1 familiare continuerà ad essere abitata dal sig. e dalla figlia , mentre la sig.ra reperirà una nuova collocazione Pt_1 CP_1
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abitativa entro il termine di sei mesi dal deposito del presente ricorso presso il Tribunale di Brescia.
4) CONDIZIONI PATRIMONIALI REDDITUALI DEI RICORRENTI
Entrambi lavorano con contratto a tempo indeterminato e sono entrambi economicamente autosufficienti, inquadrati come impiegati, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi che si allegano al presente ricorso e, in particolare, il sig. è Pt_1 impiegato presso la sede di Brescia di mentre la sig.ra è impiegata presso Controparte_4 CP_1 Controparte_5
(doc. 3). Il sig. è proprietario dell'autovettura Opel meriva targata FD545LV, e sosterrà autonomamente
[...] Pt_1
i costi della propria autovettura
5) PASSAPORTO E DOCUMENTI
I ricorrenti manifestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo del passaporto e carta di identità, anche per l'espatrio, della figlia minore»;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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