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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/10/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1001/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2025 promossa da:
(C.F. e AR C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Lorenzo Rossi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione consensuale ex art. 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data
25.09.2025.
Il Pubblico Ministero:> del 05.08.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda AR Parte_2 congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Sesto
Fiorentino (FI), il 10.10.2009, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che il regime patrimoniale adottato è di separazione dei beni;
2) che dall'unione delle parti sono nate le figlie Per
a Firenze in data 01.12.2010, , a Firenze in data 14.06.2014, e Per_1 Per_3
a Firenze in data 19.09.2017; 3) che i coniugi sono titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti;
4) che la casa familiare è sita in Calenzano (FI), via Ludovico Ariosto n. 26, int. 4; 5) che, a causa di incompatibilità caratteriali e diversità di vedute, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti e, pertanto, hanno deciso di separarsi.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa,
pagina 2 di 8 accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse delle minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento delle figlie, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie.
Assegnazione della casa coniugale - L'assegnazione della casa coniugale
è coerente con la coabitazione delle figlie con la madre.
Mantenimento del coniuge - Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine alla non debenza di alcuna forma di mantenimento a favore di uno o dell'altro coniuge, avendo già definito ogni questione economica tra i medesimi.
Ulteriori pattuizioni – Infine, il Collegio si limita a prendere atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e AR [...]
, sposati a Sesto Fiorentino (FI), il 10.10.2009 con atto Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
55, parte II, serie A, anno 2009;
pagina 3 di 8 2) omologa l'accordo di seguito trascritto: “1. Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
2. Casa coniugale e domicilio. I coniugi danno atto che la casa già coniugale, sita in Calenzano, (FI) via Ariosto n. 26, int. 4, in comproprietà tra loro, resterà assegnata alla IG.ra , che ivi Parte_2 continuerà ad abitare insieme alle tre figlie, che ivi attualmente risiedono, mentre il IG. trasferirà la propria residenza presso T_
l'immobile della propria madre, sito in Sesto Fiorentino (FI), via delle
Torri 36.
5. Mantenimento del coniuge. I coniugi dispongono ciascuno di un reddito da lavoro dipendente, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi congiunte dell'ultimo triennio (doc. 8-9- 10): infatti, il IG. è T_ impiegato presso Intesa Sanpaolo spa, mentre la IG.ra svolge Parte_2 la professione di ostetrica l'Azienda USL Toscana Centro. Per tale ragione i ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
6. Affidamento figlie minori.
6.1. Le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ex art. 337 ter, II° e III° comma, c.c., impegnandosi a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità. I coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse, ed altresì tutelandone il diritto a mantenere rapporti IGnificativi con la nonna paterna e la nonna materna.
6.2. Le figlie minori continueranno a vivere insieme alla madre nella casa familiare di Via Ariosto 26, int. 4, in comproprietà di entrambi i coniugi, abitazione che pertanto viene temporaneamente assegnata alla IG.ra
[...]
, giusto quanto disposto in ordine al godimento della medesima ex Pt_2 art. 337-sexies c.c., e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie stesse. Con l'assegnazione della casa familiare, la pagina 4 di 8 IG.ra si assume il pagamento di tutte le spese correnti (a Parte_2 mero titolo esemplificativo: utenze acqua, gas e luce, tassa rifiuti, etc.), nonchè quelle condominiali, limitatamente a quelle ordinarie, proprie dell'inquilino; la cd. “piccola manutenzione” dell'immobile, secondo la nozione dell'art. 1576 c.c., graverà sull'assegnataria.
6.3. Quanto ai tempi e a i criteri di permanenza delle minori con ciascun genitore, -e fermo restando che la loro collocazione prevalente, nonché la loro residenza anagrafica viene fissata presso la residenza materna (casa familiare)- i ricorrenti provvederanno a regolarsi liberamente tra loro, in base ai rispettivi impegni lavorativi, garantendo la continuità di rapporto con ciascun genitore, nonché tempo adeguato da trascorrere con le figlie minori, sulla base dei criteri di massima già indicati nel
PIANO GENITORIALE allegato (doc. 11), e quindi, con facoltà per il padre di vedere e tenere presso di sé le figlie, con le seguenti modalità:
(i) a fine settimana alternati, dal sabato mattina, dalle 09:00, al lunedì mattina alle 07:30, dopo la colazione, quando riaccompagnerà le figlie a scuola o presso l'abitazione delle madre;
(ii) dal martedì pomeriggio alle 16:30 all'uscita di scuola al mercoledì mattina alle 07:30, prima della scuola quando riaccompagnerà le figlie a scuola o presso l'abitazione delle madre;
(iii) dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola al sabato mattina, con le stesse modalità di cui sopra, quando riaccompagnerà le stesse a scuola, o presso l'abitazione delle madre nel fine settimana di competenza di quest'ultima. La medesima routine, per quanto possibile, sarà mantenuta anche durante il periodo delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo).
6.4. Nell'ipotesi in cui, nel giorno di propria spettanza, uno dei genitori abbia un imprevisto che gli impedisca di tenere le figlie, dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro genitore, in maniera tale che quest'ultimo si possa sostituire al primo se possibile o concertare una soluzione alternativa a carico dello stesso genitore.
6.5. Per ciò che concerne le feste in occasione di eventi religiosi (Natale, Epifania,
pagina 5 di 8 Pasqua, etc.), ricorrenze particolari (compleanni, comunioni, eventi sportivi o scolastici), e vacanze estive ed invernali saranno concordate secondo le eIGenze di ciascun genitore, in caso di mancato accordo si seguirà il criterio dell'alternanza, come previsto nel “piano genitoriale”.
6.6. Le vacanze estive verranno programmate di comune accordo tra i genitori, con congruo anticipo, e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle eIGenze delle figlie;
in linea di massima, i coniugi concordano che ciascun genitore possa avere le figlie con sé per un periodo di due settimane, anche non consecutive, dal 15 giugno, al 15 settembre, scegliendo, in caso di disaccordo, prima l'uno e poi l'altro genitore ad anni alterni.
6.7. Ciascun genitore si impegna, inoltre, a comunicare all'altro genitore la località ove intenderà trascorrere le vacanze estive con le figlie, e ciascun genitore, nei periodi in cui terrà con sé le figlie, si impegna a garantire all'altro la possibilità di sentire quotidianamente le figlie.
6.8. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
7. Mantenimento delle figlie minorenni.
7.1. Stanti i redditi dei genitori e tenuto conto dei tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, e del godimento della casa familiare, il IG. provvederà a T_ corrispondere alla IG.ra , quale contributo al mantenimento Parte_2 delle figlie minori, la somma di € 900,00 mensili, ovvero € 300/ciascuna, da versarsi in favore della medesima entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese;
la somma sarà soggetta all'adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione e con riferimento all'indice del mese di Dicembre.
7.2. Inoltre, il IG. T_ rinuncia espressamente all'ASSEGNO UNICO in favore della coniuge
, alla quale lo stesso dovrà essere integralmente Parte_2 corrisposto, a decorrere dalla data odierna.
7.3. Quale ulteriore contributo al mantenimento delle figlie, il IG. si assume il T_ pagamento dei ratei di mutuo, gravanti sulla casa familiare, pari a €
pagina 6 di 8 698,00 al mese, anche per la quota parte della coniuge comproprietaria,
, a decorrere dalla data odierna.
7.4. Resta fermo Parte_2
l'obbligo di mantenimento diretto per la madre convivente, nei confronti delle figlie minori.
7.5. Detto mantenimento da parte dei genitori sarà riconosciuto sino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti.
7.6. Il IG. inoltre, corrisponderà alla IG.ra T_ [...]
, e viceversa, la metà delle spese straordinarie necessarie e Pt_2 voluttuarie, sostenute nell'interesse delle figlie, tra cui si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non coperte dal
S.S.N., dentistiche, formative (es. università, master, concorsi, ecc.), sportive e ricreative (es. viaggi), e quelle sostenute per eventuale acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto;
tali spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese, previa esibizione dei relativi giustificativi. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Per una determinazione esaustiva delle spese da qualificarsi di natura straordinaria, e per la regolamentazione delle modalità di corresponsione delle stesse, si rinvia alle Linee Guida fornite dal C.N.F. 29/11/2017 (doc. 12).”;
3) prende atto delle seguenti condizioni: “3. . Il IG. è CP_1 T_ proprietario di n. 2 veicoli, Toyota trg. EW568ZG e Hyundai, trg.
GJ315NT, come da visure PRA che si allegano (doc. 5); il veicolo
Hyundai resterà in comodato d'uso alla moglie che, pertanto, da questo momento, se ne assume gli oneri di gestione e manutenzione.
4. Conti correnti. I coniugi risultano rispettivamente intestatari dei seguenti conti bancari, di cui si allegano gli estratti conto dell'ultimo triennio: • c/c 50453/1000/00090372, presso Intesa Sanpaolo spa, intestato a (doc. 6); • c/c 50453/1000/00090377, presso AR
Intesa Sanpaolo spa, intestato a ed Parte_2 AR
(doc. 7). I coniugi dichiarano che il conto corrente cointestato, fino
[...] ad oggi utilizzato per le necessità correnti della famiglia, ed alimentato pagina 7 di 8 dallo stipendio della IG.ra , e da versamenti periodici del IG. Parte_2
verrà estinto, avendo nelle more la IG.ra provveduto T_ Parte_2 ad aprire un proprio conto. Le parti dichiarano che le giacenze del conto cointestato, per complessivi € 34.000,00, somma comprensiva dell'importo del dossier titoli, liquidato in data 29/5/25, per € 20.324,09,
(sub doc. 7), sono state girate sul conto personale della IG.ra
[...]
, unica beneficiaria. I coniugi concordano che tale somma, anche Pt_2 per quanto riguarda la quota parte del IG. resti assegnata alla T_ moglie, anche a titolo di contributo per il tempo e la dedizione da essa dedicato in questi ultimi anni, nella cura e nella crescita delle figlie. Allo stesso modo, le eventuali somme residue, al momento della chiusura del conto, verranno incassate dalla IG.ra .”; Parte_2
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto Fiorentino (FI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio del 01.10.2025 su relazione della dott.ssa
Lucia Schiaretti.
Presidente rel. Dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2025 promossa da:
(C.F. e AR C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Lorenzo Rossi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione consensuale ex art. 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data
25.09.2025.
Il Pubblico Ministero:
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda AR Parte_2 congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Sesto
Fiorentino (FI), il 10.10.2009, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che il regime patrimoniale adottato è di separazione dei beni;
2) che dall'unione delle parti sono nate le figlie Per
a Firenze in data 01.12.2010, , a Firenze in data 14.06.2014, e Per_1 Per_3
a Firenze in data 19.09.2017; 3) che i coniugi sono titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti;
4) che la casa familiare è sita in Calenzano (FI), via Ludovico Ariosto n. 26, int. 4; 5) che, a causa di incompatibilità caratteriali e diversità di vedute, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti e, pertanto, hanno deciso di separarsi.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa,
pagina 2 di 8 accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse delle minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento delle figlie, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie.
Assegnazione della casa coniugale - L'assegnazione della casa coniugale
è coerente con la coabitazione delle figlie con la madre.
Mantenimento del coniuge - Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine alla non debenza di alcuna forma di mantenimento a favore di uno o dell'altro coniuge, avendo già definito ogni questione economica tra i medesimi.
Ulteriori pattuizioni – Infine, il Collegio si limita a prendere atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e AR [...]
, sposati a Sesto Fiorentino (FI), il 10.10.2009 con atto Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
55, parte II, serie A, anno 2009;
pagina 3 di 8 2) omologa l'accordo di seguito trascritto: “1. Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
2. Casa coniugale e domicilio. I coniugi danno atto che la casa già coniugale, sita in Calenzano, (FI) via Ariosto n. 26, int. 4, in comproprietà tra loro, resterà assegnata alla IG.ra , che ivi Parte_2 continuerà ad abitare insieme alle tre figlie, che ivi attualmente risiedono, mentre il IG. trasferirà la propria residenza presso T_
l'immobile della propria madre, sito in Sesto Fiorentino (FI), via delle
Torri 36.
5. Mantenimento del coniuge. I coniugi dispongono ciascuno di un reddito da lavoro dipendente, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi congiunte dell'ultimo triennio (doc. 8-9- 10): infatti, il IG. è T_ impiegato presso Intesa Sanpaolo spa, mentre la IG.ra svolge Parte_2 la professione di ostetrica l'Azienda USL Toscana Centro. Per tale ragione i ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
6. Affidamento figlie minori.
6.1. Le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ex art. 337 ter, II° e III° comma, c.c., impegnandosi a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità. I coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse, ed altresì tutelandone il diritto a mantenere rapporti IGnificativi con la nonna paterna e la nonna materna.
6.2. Le figlie minori continueranno a vivere insieme alla madre nella casa familiare di Via Ariosto 26, int. 4, in comproprietà di entrambi i coniugi, abitazione che pertanto viene temporaneamente assegnata alla IG.ra
[...]
, giusto quanto disposto in ordine al godimento della medesima ex Pt_2 art. 337-sexies c.c., e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie stesse. Con l'assegnazione della casa familiare, la pagina 4 di 8 IG.ra si assume il pagamento di tutte le spese correnti (a Parte_2 mero titolo esemplificativo: utenze acqua, gas e luce, tassa rifiuti, etc.), nonchè quelle condominiali, limitatamente a quelle ordinarie, proprie dell'inquilino; la cd. “piccola manutenzione” dell'immobile, secondo la nozione dell'art. 1576 c.c., graverà sull'assegnataria.
6.3. Quanto ai tempi e a i criteri di permanenza delle minori con ciascun genitore, -e fermo restando che la loro collocazione prevalente, nonché la loro residenza anagrafica viene fissata presso la residenza materna (casa familiare)- i ricorrenti provvederanno a regolarsi liberamente tra loro, in base ai rispettivi impegni lavorativi, garantendo la continuità di rapporto con ciascun genitore, nonché tempo adeguato da trascorrere con le figlie minori, sulla base dei criteri di massima già indicati nel
PIANO GENITORIALE allegato (doc. 11), e quindi, con facoltà per il padre di vedere e tenere presso di sé le figlie, con le seguenti modalità:
(i) a fine settimana alternati, dal sabato mattina, dalle 09:00, al lunedì mattina alle 07:30, dopo la colazione, quando riaccompagnerà le figlie a scuola o presso l'abitazione delle madre;
(ii) dal martedì pomeriggio alle 16:30 all'uscita di scuola al mercoledì mattina alle 07:30, prima della scuola quando riaccompagnerà le figlie a scuola o presso l'abitazione delle madre;
(iii) dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola al sabato mattina, con le stesse modalità di cui sopra, quando riaccompagnerà le stesse a scuola, o presso l'abitazione delle madre nel fine settimana di competenza di quest'ultima. La medesima routine, per quanto possibile, sarà mantenuta anche durante il periodo delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo).
6.4. Nell'ipotesi in cui, nel giorno di propria spettanza, uno dei genitori abbia un imprevisto che gli impedisca di tenere le figlie, dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro genitore, in maniera tale che quest'ultimo si possa sostituire al primo se possibile o concertare una soluzione alternativa a carico dello stesso genitore.
6.5. Per ciò che concerne le feste in occasione di eventi religiosi (Natale, Epifania,
pagina 5 di 8 Pasqua, etc.), ricorrenze particolari (compleanni, comunioni, eventi sportivi o scolastici), e vacanze estive ed invernali saranno concordate secondo le eIGenze di ciascun genitore, in caso di mancato accordo si seguirà il criterio dell'alternanza, come previsto nel “piano genitoriale”.
6.6. Le vacanze estive verranno programmate di comune accordo tra i genitori, con congruo anticipo, e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle eIGenze delle figlie;
in linea di massima, i coniugi concordano che ciascun genitore possa avere le figlie con sé per un periodo di due settimane, anche non consecutive, dal 15 giugno, al 15 settembre, scegliendo, in caso di disaccordo, prima l'uno e poi l'altro genitore ad anni alterni.
6.7. Ciascun genitore si impegna, inoltre, a comunicare all'altro genitore la località ove intenderà trascorrere le vacanze estive con le figlie, e ciascun genitore, nei periodi in cui terrà con sé le figlie, si impegna a garantire all'altro la possibilità di sentire quotidianamente le figlie.
6.8. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
7. Mantenimento delle figlie minorenni.
7.1. Stanti i redditi dei genitori e tenuto conto dei tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, e del godimento della casa familiare, il IG. provvederà a T_ corrispondere alla IG.ra , quale contributo al mantenimento Parte_2 delle figlie minori, la somma di € 900,00 mensili, ovvero € 300/ciascuna, da versarsi in favore della medesima entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese;
la somma sarà soggetta all'adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione e con riferimento all'indice del mese di Dicembre.
7.2. Inoltre, il IG. T_ rinuncia espressamente all'ASSEGNO UNICO in favore della coniuge
, alla quale lo stesso dovrà essere integralmente Parte_2 corrisposto, a decorrere dalla data odierna.
7.3. Quale ulteriore contributo al mantenimento delle figlie, il IG. si assume il T_ pagamento dei ratei di mutuo, gravanti sulla casa familiare, pari a €
pagina 6 di 8 698,00 al mese, anche per la quota parte della coniuge comproprietaria,
, a decorrere dalla data odierna.
7.4. Resta fermo Parte_2
l'obbligo di mantenimento diretto per la madre convivente, nei confronti delle figlie minori.
7.5. Detto mantenimento da parte dei genitori sarà riconosciuto sino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti.
7.6. Il IG. inoltre, corrisponderà alla IG.ra T_ [...]
, e viceversa, la metà delle spese straordinarie necessarie e Pt_2 voluttuarie, sostenute nell'interesse delle figlie, tra cui si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non coperte dal
S.S.N., dentistiche, formative (es. università, master, concorsi, ecc.), sportive e ricreative (es. viaggi), e quelle sostenute per eventuale acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto;
tali spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese, previa esibizione dei relativi giustificativi. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Per una determinazione esaustiva delle spese da qualificarsi di natura straordinaria, e per la regolamentazione delle modalità di corresponsione delle stesse, si rinvia alle Linee Guida fornite dal C.N.F. 29/11/2017 (doc. 12).”;
3) prende atto delle seguenti condizioni: “3. . Il IG. è CP_1 T_ proprietario di n. 2 veicoli, Toyota trg. EW568ZG e Hyundai, trg.
GJ315NT, come da visure PRA che si allegano (doc. 5); il veicolo
Hyundai resterà in comodato d'uso alla moglie che, pertanto, da questo momento, se ne assume gli oneri di gestione e manutenzione.
4. Conti correnti. I coniugi risultano rispettivamente intestatari dei seguenti conti bancari, di cui si allegano gli estratti conto dell'ultimo triennio: • c/c 50453/1000/00090372, presso Intesa Sanpaolo spa, intestato a (doc. 6); • c/c 50453/1000/00090377, presso AR
Intesa Sanpaolo spa, intestato a ed Parte_2 AR
(doc. 7). I coniugi dichiarano che il conto corrente cointestato, fino
[...] ad oggi utilizzato per le necessità correnti della famiglia, ed alimentato pagina 7 di 8 dallo stipendio della IG.ra , e da versamenti periodici del IG. Parte_2
verrà estinto, avendo nelle more la IG.ra provveduto T_ Parte_2 ad aprire un proprio conto. Le parti dichiarano che le giacenze del conto cointestato, per complessivi € 34.000,00, somma comprensiva dell'importo del dossier titoli, liquidato in data 29/5/25, per € 20.324,09,
(sub doc. 7), sono state girate sul conto personale della IG.ra
[...]
, unica beneficiaria. I coniugi concordano che tale somma, anche Pt_2 per quanto riguarda la quota parte del IG. resti assegnata alla T_ moglie, anche a titolo di contributo per il tempo e la dedizione da essa dedicato in questi ultimi anni, nella cura e nella crescita delle figlie. Allo stesso modo, le eventuali somme residue, al momento della chiusura del conto, verranno incassate dalla IG.ra .”; Parte_2
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto Fiorentino (FI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio del 01.10.2025 su relazione della dott.ssa
Lucia Schiaretti.
Presidente rel. Dott.ssa Lucia Schiaretti
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