Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2023, n. 31024
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Sentenza 18 luglio 2023

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In tema di reati tributari, in relazione al delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, l'estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 13 bis del medesimo decreto, in quanto il comma 2 dell'art. 13 citato, dispone poi che i reati di cui agli art. 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Pertanto, ove si verifichi tale condizione, si realizza una causa di non punibilità che, in quanto tale, si pone in senso ostativo al patteggiamento, non potendo tale istituto riguardare reati non punibili.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2023, n. 31024
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31024
    Data del deposito : 18 luglio 2023
    Fonte ufficiale :

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