Sentenza 18 luglio 2023
Massime • 1
In tema di reati tributari, in relazione al delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, l'estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 13 bis del medesimo decreto, in quanto il comma 2 dell'art. 13 citato, dispone poi che i reati di cui agli art. 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Pertanto, ove si verifichi tale condizione, si realizza una causa di non punibilità che, in quanto tale, si pone in senso ostativo al patteggiamento, non potendo tale istituto riguardare reati non punibili.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2023, n. 31024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31024 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16 settembre 2021, il G.U.P. del Tribunale di Massa applicava ad A.A. la pena concordata di anni 1 e mesi 7 di reclusione, in ordine a due episodi del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (capi 1 e 2, riferiti, rispettivamente, agli anni di imposta 2015 e 2016) e al reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (capo 3, accertato in (------) il (------)). All'imputato veniva inoltre concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato all'estinzione dei debiti tributari mediante il pagamento integrale degli importi dovuti, da effettuarsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento.
2. Avverso la decisione del G.U.P. toscano, A.A., tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha censurato l'individuazione della estinzione dei debiti tributari quale obbligo connesso all'applicazione della sospensione condizionale della pena, contestando sia la carenza di motivazione al riguardo, sia il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione di pena concordata e la sentenza.
Si precisa al riguardo che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è illegale la pena applicata su accordo delle parti senza il pagamento integrale del debito, ciò sia in relazione all'art. 5 che all'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di un debito che l'imputato ha espressamente dichiarato di non aver onorato equivale a un sostanziale diniego del beneficio medesimo, tanto più ove si consideri che il ricorrente aveva manifestato il proprio consenso a una gamma di condizioni alternative previste dall'art. 165, comma 1, c.p., tra cui la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1. In via preliminare, occorre premettere che, come sostenuto nella sentenza impugnata, la mancata estinzione del debito tributario non era ostativa alla formulazione della richiesta di patteggiamento, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 48029 del 22/10/2019, Rv. 277466 e Sez. 3, n. 10800 del 23/11/2018, dep. 2019, Rv. 277418) che, in tema di reati tributari, in relazione al delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, l'estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 13 bis del medesimo D.Lgs., in quanto il comma 2 dell'art. 13 del predetto decreto dispone poi che i reati di cui agli art. 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Dunque, ove si verifichi tale condizione, si realizza una causa di non punibilità che, in quanto tale, si pone in senso ostativo al patteggiamento, non potendo tale istituto riguardare reati non punibili.
2. Tanto premesso, deve osservarsi che il G.U.P., nel prendere atto che l'imputato aveva già fruito della sospensione condizionale della pena in occasione di una precedente condanna per truffa, ha disposto, ai sensi dell'art. 165 comma 2 c.p.p., che il beneficio fosse subordinato all'obbligo di estinzione del debito tributario mediante il pagamento integrale degli importi dovuti.
Tale subordinazione è tuttavia avvenuta al di fuori dell'accordo delle parti, il che integra un profilo di illegittimità della decisione, dovendosi in tale senso richiamare la recente affermazione della Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191), secondo cui, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata Dunque, il G.U.P., nel verificare che la sospensione condizionale della pena doveva necessariamente essere subordinata a uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p., stante la precedente concessione del beneficio, avrebbe dovuto disattendere la richiesta di patteggiamento che non prevedeva tale subordinazione tra le condizioni dell'istanza di applicazione di pena concordata. L'iniziativa assunta d'ufficio dal G.U.P. non può essere invece ritenuta legittima e vale a incidere sulla validità dell'intera decisione impugnata, non essendo consentito al giudice integrare autonomamente l'accordo delle parti.
3. Ne consegue che la sentenza di patteggiamento oggetto di ricorso deve essere annullata senza rinvio, imponendosi dunque la trasmissione degli atti al Tribunale di Massa, Ufficio G.I.P., per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Massa per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2023