Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5628 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4157/2021 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Vietri Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4157/2021 R.G., avente ad oggetto: indennizzo assicurativo, pendente
TRA
(P.I.: elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 P.IVA_1
Mariano D'Ayala n. 6, presso lo studio dell'Avv. Dario Celentano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione ATTORE
CONTRO
(P.I.: , in persona del Procuratore Speciale p.t., dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'Avv.
[...]
Francesco Napolitano che la rappresenta e difende in virtù di procura generali alle liti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice ha concluso, chiedendo di accertare e dichiarare la validità ed efficacia della copertura assicurativa e, per l'effetto, condannare le al pagamento, in favore dell'istante, Controparte_1
delle somme dovute a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito del sinistro, nonché al pagamento di tutti i danni derivanti dal mancato tempestivo pagamento dell'indennizzo, da valutarsi secondo giustizia. Vinte le spese.
La convenuta Assicurazioni, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e CP_3
risposta, ha concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1
giudizio la società in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo al Controparte_1
Giudice adito di:
1
b. “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta per grave inadempimento contrattuale e mala gestio in relazione all'omesso e mancato pagamento a titolo risarcitorio dell'indennizzo convenuto in forza del suddetto contratto e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento della relativa somma a titolo d'indennizzo di €. 17.350,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria o di quella che sarà accerta alla luce della documentazione in atti”;
c. “Condannare, altresì, la convenuta al pagamento della complessiva somma di €.509,80, di cui €.109,80 per spese di mediazione ed €. 400,00 per spese legali stragiudiziali sostenute, a titolo di risarcimento danni (c.d. danno emergente) patiti per effetto del suddetto comportamento inadempiente”;
d. “Con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso spese generali, oneri ed accessori di legge in favore dello scrivente procuratore antistatario”;
Nell'atto introduttivo, l'attrice premetteva che in data 25.08.2015 aveva sottoscritto con la società la polizza assicurativa avente n. 350659998, denominata “valore Controparte_1 commerciale plus”, contro i rischi incendio, furto e rapina per attrezzatura/arredamento, merci, macchine elettriche e lastre esterne, rinnovabile di anno in anno. Il premio assicurativo era convenuto tra le parti in € 1.740,00 annue, diviso in due rate di € 870,00 con versamento semestrale. L'attrice rappresentava che in data 24.12.2016, alle ore 8.20 circa, aveva subito presso il proprio esercizio commerciale Bar – Tabaccheria - ricevitoria una rapina a mano armata da parte di quattro rapinatori,
i quali si impossessavano dei tabacchi, degli oggetti personali e dei soldi in contanti in cassa.
Evidenziava che i danni subiti in termine di valore economico, conseguenti alla rapina, erano stati quantificati in base ai riscontri contabili e di magazzino in: 1) €. 1.032,00 incasso settimanale lotto;
2) €. 648,00 incasso settimanale G &V; 3) €. 3.385,00 incasso settimanale Sisal;
4) €. 1.012,00 incasso settimanale Servizi Lis per un totale di €. 6.077,00. Tuttavia, come dettagliato in denuncia sporta alle autorità di polizia, nel negozio al momento dell'evento delittuoso erano presenti anche giacenze di tabacchi per €. 24.026,00 per cui, detratto il venduto pari ad €.3.652,00, i tabacchi oggetto della rapina (coperti da polizza) avevano un valore di acquisto pari ad €. 20.374,00. Precisava, altresì, che a tale somma andava detratta la refurtiva in parte ritrovata dagli agenti di polizia, in seguito alla tempestiva denuncia sporta, e riconsegnata all'esercente quantificata in €. 3.024,00. Dunque, il valore della merce tabacchi (rubata) da indennizzare in termini di polizza ammontava ad €. 17.350,00.
L'attrice precisava, inoltre, di avere provveduto prontamente a denunciare alla propria
Assicurazione il fatto, inviando alla stessa tutta la necessaria documentazione oltre alla denuncia
2 querela sporta alle autorità competenti, dichiarandosi, altresì, disponibile a collaborare con la
Compagnia per effettuare sopralluoghi e fornire documentazione integrativa necessaria per la quantificazione del danno e la determinazione dell'indennizzo assicurativo. Nonostante i numerosi solleciti, non aveva, però, ricevuto alcun riscontro.
La società costituitasi con comparsa, chiedeva il rigetto delle pretese Controparte_1 avanzate, siccome infondate in fatto e diritto. Eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 164 c.p.c., stante la indeterminatezza delle pretese avanzate dall'attrice nell'atto introduttivo. Impugnava, altresì, i documenti depositati dall' attrice in mera copia fotostatica e contestava l'ammissibilità delle documentazioni prodotte in copia sine fede in quanto prive di valore probatorio. In merito al quantum della richiesta indennitaria, evidenziava che il contratto di polizza assicurava la partita denominata “Merci-Attrezzatura-Arredamento”, nei limiti della somma di euro 15.000, fissando comunque lo scoperto nella misura del 15%. Pertanto, la somma dovuta a titolo indennitario doveva essere contenuta nei limiti indicati in polizza. In via subordinata, eccepiva l'intervenuta perdita del diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di leale cooperazione.
Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 13.05.2021, svoltasi in modalità telematica con il deposito di note scritte, il Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, respingeva l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, ex artt. 163 e 164 c.p.c., sollevata dalla società convenuta e concedeva alle parti i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c., rinviando la causa all'udienza del
19.05.22.A tale udienza, il Giudice rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la necessità di stimare e quantificare i danni derivanti dal sinistro, nominava CTU, il dott.
[...]
. Rinviava, poi, la causa all'udienza del 13.10.2022 per il conferimento dell'incarico Persona_1 al consulente che accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito. Depositata la perizia, all'udienza del 30.03.2023, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
26.09.2024 , poi, rinviata d'ufficio al 06.02.2025. A tale ultima udienza, il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito precisati.
Occorre, preliminarmente, effettuare delle brevi osservazioni sulla validità ed efficacia del contratto assicurativo stipulato tra il e le Parte_1 Controparte_1
Dalla documentazione prodotta agli atti di causa si evince che la polizza assicurativa avente n. 350659998 (cfr. documentazione di parte attrice), denominata “valore commerciale plus”
(Contratto di assicurazione dei rischi per il commercio), è stata stipulata tra le parti in data
3 25.08.2015. L'accordo prevede la tacita proroga annuale del contratto assicurativo in assenza di esplicita disdetta da parte dell'assicurato. Il premio assicurativo è stato convenuto tra le parti in €
1.740,00 annue, diviso in due rate di € 870,00 con versamento semestrale. La corresponsione dei premi pattuiti è documentata dalle quietanze di pagamento (cfr. all. n. 4 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice) dalle quali si evince in maniera inequivocabile che l'assicurato ha onorato gli obblighi assunti pattiziamente.
Tali documenti, valutati complessivamente, sono da considerarsi idonei a provare la valida costituzione del rapporto contrattuale assicurativo. Si rigettano, pertanto, le contestazioni del tutto generiche sollevate dalla convenuta in merito alla validità ed efficacia del rapporto contrattuale anche in ordine all'allegazione della documentazione di parte attrice, sicchè il titolo costitutivo del diritto di parte istante si assume provato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In merito alla domanda avanzata da parte attrice di condanna della Compagnia al pagamento dell'indennizzo assicurativo, si rileva quanto segue.
Preliminarmente, si evidenzia che il contratto assicurativo è un accordo connotato dall'allocazione in capo ad un soggetto professionista, quale la Compagnia assicurativa, di un rischio che grava sulla sfera giuridica dell'assicurato (artt. 1882 e ss. c.c.). Trattandosi per definizione, nell'ambito dei rapporti assicurativi, di traslazione di rischio, lo stesso ha ovviamente ad oggetto un evento futuro ed incerto nel se o quantomeno nel quando, per cui la funzione economica si realizza anche nell'eventualità in cui l'evento assicurato non si verifica mai e comunque ciò non priva di giustificazione causale il pagamento periodico del premio assicurativo da parte dell'assicurato.
Nel caso in esame, è necessario accertare se risultino integrati tutti i presupposti richiesti per l'operatività della polizza assicurativa e, di conseguenza, l'obbligo per la Compagnia di pagare l'indennizzo.
A tal proposito, si osserva che con la sottoscrizione della polizza in data 25 agosto 2015, il titolare della ditta ” ha inteso tutelarsi contro i rischi derivanti da incendio, furto e rapina, Parte_1
vale a dire da eventi idonei a causare ingenti danni nell'ambito della propria attività commerciale.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta in giudizio – segnatamente dalle condizioni generali di contratto allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice – emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Compagnia, la sezione “Furto” (pagg. 36 e ss.) include espressamente tra i beni assicurati anche le merci che, secondo le definizioni contrattuali, comprendono i “prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, beni in lavorazione, riparazione o deposito”. Dunque, tra i beni indicati possono rientrare a pieno titolo anche i tabacchi, oggetto di sottrazione da parte dei rapinatori, classificabili nella categoria delle merci poste in vendita nell'ambito dell'attività imprenditoriale della ditta attrice.
4 La funzione della polizza assicurativa è, in questo caso, pienamente integrata in considerazione del fatto che lo scopo pratico perseguito dall'esercente è proprio quello di tutelarsi da eventi dannosi sulle proprie merci, anche cagionati dalle condotte delittuose di terzi, nell'ambito di un'attività potenzialmente esposta a tali tipi di rischi e di danni.
Tra gli eventi coperti dalla polizza rientra, a differenza di quanto sostenuto dalla Compagnia, anche la rapina, intesa quale reato previsto e punito dall'art. 628 c.p., consistente nell'azione di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si impossessa della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene. Ciò si evince dalle condizioni generali di contratto (all. n. 5 di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice) la quale, recante il nome del contraente assicurato ossia ” ed il numero di Parte_1
polizza 350659998, prevede espressamente tra i rischi assicurati all'art. 2 (pagg. 36 e ss.) anche la rapina (lett. h) e la sottrazione (lett. i) che abbiano ad oggetto le merci e le altre cose assicurate dal commerciante.
Le risultanze istruttorie acquisite risultano, pertanto, idonee a comprovare la sussistenza delle condizioni contrattuali necessarie per l'attivazione della garanzia assicurativa ed il corrispondente obbligo in capo alla di pagare l'indennizzo contrattualmente pattuito. Controparte_1
Prive di pregio sono, invece, le contestazioni mosse dalla Compagnia che lamenta la scorrettezza ed il comportamento asseritamente non collaborativo del soggetto assicurato successivamente al verificarsi del sinistro. L'attrice ha allegato, già con l'atto introduttivo del giudizio, la denuncia sporta tempestivamente presso la Questura di Napoli – Commissariato P.S.
Arenella – nonché quella presentata alla Stazione dei Carabinieri di viale Colli Aminei, immediatamente dopo la consumazione dei fatti delittuosi. Agli atti di causa l'attore ha, inoltre, depositato le missive indirizzate alla Compagnia con le quali, in più occasioni, ha fornito i necessari riscontri documentali richiesti dalla società convenuta al fine di addivenire alla conclusione della procedura di pagamento dell'indennizzo. Tutto ciò dimostra il comportamento collaborativo e conforme ai canoni di diligenza e buona fede imposti all'assicurato dalle disposizioni codicistiche nella fase esecutiva del contratto assicurativo.
In merito alla quantificazione della merce sottratta, il Tribunale ha ritenuto necessario conferire specifico incarico al CTU, dott , al fine di verificare se sulla base dei Persona_1
documenti in atti fosse possibile ricavare le giacenze presenti nel al momento della Parte_2
rapina. Questo Giudice ritiene di poter aderire alle risultanze peritali prospettate dal consulente il quale ha risposto al quesito affidatogli ed ha argomentato la risposta in modo esauriente e convincente.
5 Il perito, nella relazione depositata, che si intende qui interamente richiamata, ha quantificato,
“attraverso rigorose evidenze empiriche più che condivisibili”, le rimanenze di tabacchi al momento della rapina, ossia al 24 dicembre 2016, in € 19.657,46. A tale importo va sottratta la somma di €
3024,00, pari al valore della refurtiva ritrovata dagli agenti di polizia, per cui il valore della merce tabacchi ( rubata) ammonta ad € 16.633,46.
Tuttavia, considerato che il contratto assicurativo prevede, proprio nella sezione “furto”, un massimale per i sinistri aventi ad oggetto le merci dell'attività commerciale pari ad € 15.000,00 e che sul detto importo va applicata anche la franchigia del 15%, la richiesta di indennizzo deve essere necessariamente parametrata alle predette evidenze contrattuali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve condannarsi la società Controparte_1 al pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore del ,
[...] Parte_1 quantificato nella somma di € 12.750,00 (€. 15.000-15%) contenuta entro i massimali di polizza.
Non può, invece, accogliersi la domanda di condanna della Compagnia convenuta al risarcimento degli asseriti danni derivanti dall'esperimento della procedura di mediazione e delle spese stragiudiziali sostenute, in quanto completamente sfornita di prova . Seppur le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale costituiscono danno emergente, esse devono, difatti, essere provate ai fini del loro rimborso ( cfr. Cass. Civ. 24481/2020).
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della società convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia, del valore della stessa come da domanda ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/14, e dell'effettiva attività processuale espletata, con attribuzione all'Avv. Dario Celentano, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accerta e dichiara valido ed efficace il contratto assicurativo n. 350659998 stipulato in data 25.08.2015 tra il e la società Parte_1 Controparte_1
2) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice;
3) per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante p.t.,al Controparte_1
pagamento, in favore del , in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t., della somma di € 12.750,00 a titolo di indennizzo assicurativo;
4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, avanzata dall' attrice per i motivi di cui in premessa;
6 5) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 5. 314,00
[...] di cui € 5.077,00 per onorari ed € 237,00 per esborsi, oltre spese forfettarie pari al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Dario Celentano dichiaratosi antistatario;
6) pone a carico della il pagamento delle spese di CTU già liquidate con Controparte_1
decreto del 27.03.2023.
Napoli,05.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Lucia Vietri
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