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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/09/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.782 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 25/9/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 782 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Matilde Mattozzi, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Sammartano, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 10/9/25,
Pag. 1 a 4 I procuratori delle parti concludono congiuntamente per la regolamentazione dell'affidamento secondo il provvedimento provvisorio integrato, quanto alle festività, dalla regolamentazione indicata nel ricorso introduttivo, accettata espressamente nella comparsa del resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 7/5/25 premesso che dall'unione con Parte_1
è nata la figlia (il 23/2/2021) ha agito in giudizio onde chiedere Controparte_1 Per_1 al Tribunale: “- Affidare la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre, nel domicilio di quest'ultima. - Stabilire che la minore trascorra col padre due pomeriggi a settimana che in caso di disaccordo possono essere individuati nelle giornate di martedi e giovedi dall'uscita della scuola e fino alle ore 19.00 oltre a due week end alternati al mese dalle ore 10 del sabato alle 19.00 della domenica con graduale inserimento del pernotto;
- Per le vacanze natalizie disporre che la minore trascorra con ciascun genitore ad anni alterni e salvo diverso accordo migliorativo fra le parti , a rotazione annuale dal 23 al
28 dicembre e dal 29 dicembre al 3 gennaio;
- Per le vacanze di pasqua alternativamente a rotazione annuale con ciascun genitore Pasqua e Lunedì dell'Angelo cosi come a rotazione annuale ad anni alterni tutte le altre festività religiose e civili ( a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre 8 dicembre) - Per le vacanze estive disporre che trascorra con il genitore non collocatario 15 Per_1 gg a luglio e 15 ad agosto, anche a settimane alterne, con periodi che dovranno essere individuati entro il 30 maggio di ogni anno e con sospensione del diritto di visita del genitore temporaneamente non collocatario;
in caso di disaccordo negli anni dispari sceglierà la madre, negli anni pari il padre. - Disporre che il giorno del compleanno salvo che non si possa organizzare una festa unica, trascorra il pranzo e la cena con Per_1 ciascun genitore ad anni alterni a rotazione;
- Disporre che per il compleanno dei genitori la minore trascorra la giornata col festeggiato anche in deroga all'ordinario regime di turnazione. - Porre a carico di entrambi i genitori il mantenimento della minore e dato atto che l'obbligo della madre rimane assorbito dalla convivenza disporre che il genitore non collocatario versi un contributo perequativo nella misura di € 300.00 mensili. - Disporre che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie necessarie alla minore che saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e per la individuazione e regolamentazione delle quali si rimanda al protocollo in vigore presso il Tribunale adito. Con vittoria di spese competenze ed onorario”.
1.2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9/9/25 ha Controparte_1 chiesto al Tribunale: “1) nel merito e per argomentato ai punti 2) e 3), pagg. 2 – 4 del presente atto, disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento ed abitazione Persona_2 prevalente con la madre con la quale abita dalla nascita e senza soluzione di continuità; 2) disporre che i genitori della bambina concordino un piano genitoriale per quanto riguarda frequentazione, incontri e permanenza della figlia con il padre, tenuto conto della situazione personale, lavorativa e familiare del convenuto
Pag. 2 a 4 e recependo per le vacanze natalizie, pasquali ed estive e per le festività civili e religiose quanto indicato dalla ricorrente;
3) determinare in €.200,00 mensili l'importo dovuto dal sig. alla sig.ra Controparte_1
quale contribuzione nel mantenimento ordinario della figlia oltre la Parte_1 Per_1 partecipazione al 50% per eventuali spese straordinarie concordate e documentate. 4) Con vittoria di spese ed onorari”.
2) Il Giudice, all'udienza del 10/9/25, agendo in via provvisoria ex art. 473bis.22 c.p.c., ha disposto l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la ricorrente e con facoltà del padre di vedere la figlia e tenerla con sé ogni Pt_1 mercoledì, tra le ore 18:00 e le 21:00 e la domenica, a settimane alterne, tra le ore 12:00 e le
17:30, con la previsione che ogni sera, alle ore 20:30, il padre effettuerà una videochiamata con la figlia;
ha disposto, poi, che il resistente versi un assegno di mantenimento mensile di € 200,00, entro il giorno 27 di ogni mese alla ricorrente, oltre alla contribuzione al 50 % alle spese straordinarie nonché disposto che l' assegno unico venga integralmente percepito dalla ricorrente.
Ebbene, le parti hanno congiuntamente chiesto di regolamentare l'affidamento della figlia secondo le prescrizioni provvisorie stabilite dall'odierno scrivente all'udienza del 10/9/25 così integrate, in ordine alle festività, dalla regolamentazione indicata nel ricorso introduttivo di seguito riportate: “Per le vacanze natalizie disporre che la minore trascorra con ciascun genitore ad anni alterni e salvo diverso accordo migliorativo fra le parti , a rotazione annuale dal 23 al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 3 gennaio;
- Per le vacanze di pasqua alternativamente a rotazione annuale con ciascun genitore
Pasqua e Lunedì dell'Angelo cosi come a rotazione annuale ad anni alterni tutte le altre festività religiose e civili
( a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre 8 dicembre) - Per le vacanze estive disporre che trascorra con il genitore non collocatario 15 gg a luglio e 15 ad agosto, Per_1 anche a settimane alterne, con periodi che dovranno essere individuati entro il 30 maggio di ogni anno e con sospensione del diritto di visita del genitore temporaneamente non collocatario;
in caso di disaccordo negli anni dispari sceglierà la madre, negli anni pari il padre. - Disporre che il giorno del compleanno salvo che non si possa organizzare una festa unica, trascorra il pranzo e la cena con ciascun genitore ad anni alterni a Per_1 rotazione;
- Disporre che per il compleanno dei genitori la minore trascorra la giornata col festeggiato anche in deroga all'ordinario regime di turnazione”.
Rileva il Collegio che le condizioni del suddetto accordo non si pongono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento e non risultano pregiudizievoli per l'interesse dei minori.
Può, dunque, prendersi atto, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., dell'accordo raggiunto all'udienza del 10/9/25 tra e Parte_1 Controparte_1
3) Considerato l'esito del presente giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese
Pag. 3 a 4 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore ai genitori e Per_1 Parte_1
alle condizioni stabilite dal Giudice all'udienza del 10/9/25, così come Controparte_1 integrate dal ricorso in ordine alle festività, tutte richiamate per estratto al punto 2) della motivazione della presente sentenza;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Marsala il 25/9/25.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 25/9/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 782 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Matilde Mattozzi, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Sammartano, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 10/9/25,
Pag. 1 a 4 I procuratori delle parti concludono congiuntamente per la regolamentazione dell'affidamento secondo il provvedimento provvisorio integrato, quanto alle festività, dalla regolamentazione indicata nel ricorso introduttivo, accettata espressamente nella comparsa del resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 7/5/25 premesso che dall'unione con Parte_1
è nata la figlia (il 23/2/2021) ha agito in giudizio onde chiedere Controparte_1 Per_1 al Tribunale: “- Affidare la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre, nel domicilio di quest'ultima. - Stabilire che la minore trascorra col padre due pomeriggi a settimana che in caso di disaccordo possono essere individuati nelle giornate di martedi e giovedi dall'uscita della scuola e fino alle ore 19.00 oltre a due week end alternati al mese dalle ore 10 del sabato alle 19.00 della domenica con graduale inserimento del pernotto;
- Per le vacanze natalizie disporre che la minore trascorra con ciascun genitore ad anni alterni e salvo diverso accordo migliorativo fra le parti , a rotazione annuale dal 23 al
28 dicembre e dal 29 dicembre al 3 gennaio;
- Per le vacanze di pasqua alternativamente a rotazione annuale con ciascun genitore Pasqua e Lunedì dell'Angelo cosi come a rotazione annuale ad anni alterni tutte le altre festività religiose e civili ( a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre 8 dicembre) - Per le vacanze estive disporre che trascorra con il genitore non collocatario 15 Per_1 gg a luglio e 15 ad agosto, anche a settimane alterne, con periodi che dovranno essere individuati entro il 30 maggio di ogni anno e con sospensione del diritto di visita del genitore temporaneamente non collocatario;
in caso di disaccordo negli anni dispari sceglierà la madre, negli anni pari il padre. - Disporre che il giorno del compleanno salvo che non si possa organizzare una festa unica, trascorra il pranzo e la cena con Per_1 ciascun genitore ad anni alterni a rotazione;
- Disporre che per il compleanno dei genitori la minore trascorra la giornata col festeggiato anche in deroga all'ordinario regime di turnazione. - Porre a carico di entrambi i genitori il mantenimento della minore e dato atto che l'obbligo della madre rimane assorbito dalla convivenza disporre che il genitore non collocatario versi un contributo perequativo nella misura di € 300.00 mensili. - Disporre che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie necessarie alla minore che saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e per la individuazione e regolamentazione delle quali si rimanda al protocollo in vigore presso il Tribunale adito. Con vittoria di spese competenze ed onorario”.
1.2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9/9/25 ha Controparte_1 chiesto al Tribunale: “1) nel merito e per argomentato ai punti 2) e 3), pagg. 2 – 4 del presente atto, disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento ed abitazione Persona_2 prevalente con la madre con la quale abita dalla nascita e senza soluzione di continuità; 2) disporre che i genitori della bambina concordino un piano genitoriale per quanto riguarda frequentazione, incontri e permanenza della figlia con il padre, tenuto conto della situazione personale, lavorativa e familiare del convenuto
Pag. 2 a 4 e recependo per le vacanze natalizie, pasquali ed estive e per le festività civili e religiose quanto indicato dalla ricorrente;
3) determinare in €.200,00 mensili l'importo dovuto dal sig. alla sig.ra Controparte_1
quale contribuzione nel mantenimento ordinario della figlia oltre la Parte_1 Per_1 partecipazione al 50% per eventuali spese straordinarie concordate e documentate. 4) Con vittoria di spese ed onorari”.
2) Il Giudice, all'udienza del 10/9/25, agendo in via provvisoria ex art. 473bis.22 c.p.c., ha disposto l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la ricorrente e con facoltà del padre di vedere la figlia e tenerla con sé ogni Pt_1 mercoledì, tra le ore 18:00 e le 21:00 e la domenica, a settimane alterne, tra le ore 12:00 e le
17:30, con la previsione che ogni sera, alle ore 20:30, il padre effettuerà una videochiamata con la figlia;
ha disposto, poi, che il resistente versi un assegno di mantenimento mensile di € 200,00, entro il giorno 27 di ogni mese alla ricorrente, oltre alla contribuzione al 50 % alle spese straordinarie nonché disposto che l' assegno unico venga integralmente percepito dalla ricorrente.
Ebbene, le parti hanno congiuntamente chiesto di regolamentare l'affidamento della figlia secondo le prescrizioni provvisorie stabilite dall'odierno scrivente all'udienza del 10/9/25 così integrate, in ordine alle festività, dalla regolamentazione indicata nel ricorso introduttivo di seguito riportate: “Per le vacanze natalizie disporre che la minore trascorra con ciascun genitore ad anni alterni e salvo diverso accordo migliorativo fra le parti , a rotazione annuale dal 23 al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 3 gennaio;
- Per le vacanze di pasqua alternativamente a rotazione annuale con ciascun genitore
Pasqua e Lunedì dell'Angelo cosi come a rotazione annuale ad anni alterni tutte le altre festività religiose e civili
( a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre 8 dicembre) - Per le vacanze estive disporre che trascorra con il genitore non collocatario 15 gg a luglio e 15 ad agosto, Per_1 anche a settimane alterne, con periodi che dovranno essere individuati entro il 30 maggio di ogni anno e con sospensione del diritto di visita del genitore temporaneamente non collocatario;
in caso di disaccordo negli anni dispari sceglierà la madre, negli anni pari il padre. - Disporre che il giorno del compleanno salvo che non si possa organizzare una festa unica, trascorra il pranzo e la cena con ciascun genitore ad anni alterni a Per_1 rotazione;
- Disporre che per il compleanno dei genitori la minore trascorra la giornata col festeggiato anche in deroga all'ordinario regime di turnazione”.
Rileva il Collegio che le condizioni del suddetto accordo non si pongono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento e non risultano pregiudizievoli per l'interesse dei minori.
Può, dunque, prendersi atto, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., dell'accordo raggiunto all'udienza del 10/9/25 tra e Parte_1 Controparte_1
3) Considerato l'esito del presente giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese
Pag. 3 a 4 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore ai genitori e Per_1 Parte_1
alle condizioni stabilite dal Giudice all'udienza del 10/9/25, così come Controparte_1 integrate dal ricorso in ordine alle festività, tutte richiamate per estratto al punto 2) della motivazione della presente sentenza;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Marsala il 25/9/25.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 4 a 4