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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5121 /2024 R.G.TRIB. DA UD / DELL'INTERNO CP_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5121 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, prot. 0065049 del 22.4.2024 di “rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da DA UD nato in [...] il [...], C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G.T. INVREA, 16/4 16129 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPAGNA PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_2 DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Genova a seguito di domanda di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale, manifestata dal ricorrente con prenotazione telematica in data 21.4.2023 e formalizzata in Questura in data 11.8.2024. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino/Genova - esaminate le memorie ed i documenti allegati - con il provvedimento del 28.11.2023 avesse ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario, confermato il 27.2.2024, in quanto non erano “…emersi nuovi elementi sulla base dei quali rivedere in senso opposto la precedente decisione...”. Il Questore, infine, ha rilevato che non vi fossero altri elementi, oltre a quelli già presi in esame dalla CT, valutabili ai fini dell'art. 5 comma 5, TUI, né altre situazioni di inespellibilità rilevanti ai fini dell'art. 19 TUI. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
1 - DA DI vive e lavora in Italia da circa 11 anni e si è stabilito a Genova, insieme alla propria moglie (anche lei senza permesso di soggiorno), in un appartamento preso per lui in locazione da un fratello (residente a [...]), a mezzo di regolare contratto di locazione, per un canone mensile di euro 400,00;
- a Genova è socialmente inserito sia per le amicizie e conoscenze acquisite nel corso del tempo che per la presenza di un fratello (ut supra) residente a [...]ed altri due fratelli che vivono a Savona
- ha un figlio che vive e lavora a Napoli
- in Italia lavora come operaio edile specializzato ed ha ricevuto diverse proposte di assunzione con regolare contratto. In diritto ha censurato il provvedimento impugnato che sarebbe stato assunto in violazione dell'art. 8 CEDU che disciplina il “diritto alla vita privata”, richiamando giurisprudenza a conforto della Corte di Strasburgo, ed ha concluso nei seguenti termini:
” Voglia il Tribunale adito, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone e delle relative disposizioni di intimazione e di ordine di allontanamento da;
Controparte_3
2) nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno Prot. , Nume_1 emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 18-22.04.2024 e notificato in data 22.04.2024 e le relative e conseguenti disposizioni di intimazione e di ordine di allontanamento rivolte all'istante;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e/o come meglio;
4) per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Genova il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (e/o come meglio) in favore del Sig. DA DI;
5) condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. A fondamento della domanda, con l'atto introduttivo, oltre agli atti relativi alla fase amministrativa, ha prodotto copia della prima pagina del passaporto albanese del ricorrente. Nella fase sommaria, ed a seguito di richiesta della Giudice di integrare la documentazione prodotta provvedendo al “deposito del contratto di locazione, con la registrazione presso AE, ove risulterebbe vivere il ricorrente e dichiarazione di ospitalità da parte del soggetto che abbia la disponibilità giuridica dell'appartamento, nonché copia integrale del passaporto del ricorrente e permesso di soggiorno del figlio (di cui non sono indicate neppure le generalità nel ricorso)”, con le note depositate il 13.9.2024, la difesa ha prodotto copia integrale del passaporto, modello Unilav relativo all'assunzione, da parte della ditta Edil Mali, con contratto a tempo determinato, part time a 20 ore medie settimanali, con decorrenza dal 28.3.2024 al 26.5.2024 e successiva proroga fino al 31.12.2024, comunicazione di ospitalità del ricorrente, priva della vidimazione da parte dell'Autorità di P.S., presso il connazionale Zenelj Ergi, in Genova, v. Bezzi, copia di una pagine del passaporto di tale e copia Persona_1 del solo frontespizio della carta di identità e della tessera sanitaria del predetto. Acquisite ulteriori informative in via preliminare (casellario giudiziale e carichi pendenti presso la Procura di Genova, entrambi negativi) con decreto inaudita altera parte del
2 4.6.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso deducendo, in sintesi, che il provvedimento impugnato è stato adottato in conformità della decisione della competente Commissione Cont Territoriale, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 comma 1 e 1.1. come recentemente modificato dal D.L. 20/2023, convertito con modifiche nella legge n. 50/2023. Ha inoltre osservato che non sussistano fondati motivi per ritenere che il ricorrente, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti né che in Albania si verifichino violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Esperita la fase di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. per la discussione sulla domanda cautelare, la Giudice, con provvedimento del 29.10.2024, ha revocato la sospensiva ed ha fissato udienza per la discussione, poi revocata per sentire il ricorrente, ritenute inammissibili tutte le istanze di prova per testi dedotte. Con successive note autorizzate, nel corso del giudizio, la difesa ha quindi prodotto le buste paga rilasciate dalla Edil Mali dal mese di marzo 2024 a febbraio 2025, da cui risulta una retribuzione netta media pari a circa 700,00 euro (imponibile irpef pari ad euro 6.653,97 a dicembre 2024). Nel corso dell'audizione avvenuta in data 27.3.2025, che il ricorrente ha sostenuto con l'aiuto dell'interprete, dimostrando di comprendere limitatamente la lingua italiana e di parlarla solo a mezzo di frasi brevi ed elementari (v. verbale udienza “Si dà atto che il ricorrente ha dimostrato di comprendere con difficoltà le domande che gli venivano poste, che prevalentemente sono state tradotte dell'interprete, e che è riuscito a dare delle risposte in italiano solo con frasi brevi ed elementari”), il signor RD ha riferito di avere sempre lavorato come muratore e di avere cominciato, dal 1997, a spostarsi fra l'Albania e l'Italia, fermandosi in uno o nell'altro Paese a seconda delle offerte di lavoro, sempre non regolarizzate, e che solo dall'aprile 2022 ha deciso di stabilirsi in Italia, rientrando nel proprio Paese per uno o due mesi (“ D Buongiorno, quando sei arrivato in Italia? Con che mezzo? R: dal 1997 facevo avanti ed indietro fra l'Italia e l'Albania; con il traghetto;
dal 2015 ho continuato ad andare avanti ed indietro ma stavo più tempo in Italia;
stavo 7 oppure 8 oppure 9 mesi e poi tornavo a Diber;
dall'aprile 2022 sto ancora più tempo in Italia e vado in Albania per uno o due mesi” e “D perché ti muovevi fra l'Albania e l'Italia? R facevo avanti ed indietro per cercare di lavorare e tornavo in Albania per lavorare quando in Italia non c'era lavoro D perché non vuoi rientrare in Albania? R perché adesso ho trovato un lavoro con un contratto e quindi non voglio tornare per quello”). Ha inoltre precisato che nei periodi che trascorre in Albania vive nella casa, di sua proprietà, a Diber, ove, al momento dell'audizione, stava la moglie, sposata a Diber nel 1996, e venuta con lui in Italia solo nell'aprile del 2022 (“D Tua moglie quando è venuta in Italia? ti ha raggiunto? R mia moglie è venuta in Italia ad aprile 2022 con me;
poi è tornata in Albania per 3 mesi l'estate del 2023 e poi è andata in Albania nel dicembre 2024[…]” e “D dove è adesso tua moglie? R ora è in Albania e deve tornare fra 10 giorni;
è andata l'anno scorso a fine dicembre circa;
ora mia moglie è a Diber a casa nostra”). Relativamente alla propria famiglia ha dichiarato di avere ancora a Diber entrambi i genitori, con i quali ha intensi rapporti, sentendoli anche tutti i giorni, e, a , la Per_2 figlia , di 25 anni e che frequenta l'università. Ha poi aggiunto di avere un figlio Per_3 che vive a Napoli, senza permesso di soggiorno, da 4 o 5 anni, due fratelli che vivono
3 Per_ ad Asti, ed il fratello , che vive a Genova con la sua famiglia e che ha un permesso per motivi di lavoro dal 2002. Infine, ha precisato di avere lavorato in Italia, prima a Napoli e poi dal 2022 a Genova, sempre non in regola, fino all'avvenuta assunzione da parte di una ditta edile, da un anno, e di abitare, da circa un anno e mezzo, in un appartamento a Sampierdarena, di cui non è stato in grado di ricordare la via, e dove trascorre il proprio tempo libero, quando non lavora (“D. cosa fai nel tuo tempo libero? R. nel weekend, quando non lavoro sto a casa”). Alla medesima udienza, previa precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente
“come nella nota depositata il 12.3.2025”, che richiamava le conclusioni del ricorso, e discussione orale, presente la sola parte ricorrente, la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA L'attuale situazione del ricorrente non consente il riconoscimento del diritto richiesto. Il ricorrente ha pacificamente manifestato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale solo in data 21.4.2023 (tramite prenotazione telematica, poi formalizzata in Questura in data 11.8.2023), dopo essersi stabilito in Italia nell'aprile 2022, senza permesso di soggiorno, e dopo un lungo arco temporale nel corso del quale ha alternato periodi trascorsi fra il suo Paese e l'Italia. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa di cui al D.L. 20/2023 convertito con modifiche con la legge 50/2023, atteso che l'art. 7 del D.L. cit. prevede una disciplina transitoria nei seguenti termini: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (n.d.r. 11.3.2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2). Ed il comma 3 dispone che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”. Derivandone che solo per le domande presentate fino al 10 marzo 2023, fondate su uno dei motivi tra tutti quelli indicati nell'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI pre- riforma 2023, si applica la disciplina previgente, cioè quella introdotta dal D.L. n. 130/2020 e, dunque, anche i criteri del terzo e quarto periodo del comma 1.1.. Avendo il ricorrente manifestato la volontà di chiedere il permesso di protezione speciale in data 21.4.2023, deve trovare applicazione la nuova disciplina normativa, che ha modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI, abrogando la seconda parte della norma e, dunque, i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare ivi illustrati. Non ha invece subìto alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell'alveo della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI, che richiama gli “obblighi di cui all'art.5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi
“costituzionali o internazionali dello Stato” (in senso conforme ordinanze Corte Cass.
4 Civ. del 6 ottobre 2023, numeri 28161 e 28162, relative a due ricorsi avverso decreti di espulsione). Ciò posto, il Giudice ha sempre l'onere di cooperazione istruttoria che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente), con la precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la recentissima riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. Nelle ordinanze richiamate, la Corte ci ricorda che “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998 [...] In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo si innesta dunque il concetto di vulnerabilità che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogenee (cfr. Cass.Civ.sez.I n.4455/18, Cass.Civ.SSUU 29459/19, 29460/19, 29461/19), essendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (come già in passato, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa). Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto in esame. Applicati gli esposti principi al caso in esame, il Collegio reputa che il vissuto del ricorrente, delineato nelle sue allegazioni difensive in sede amministrativa ed in questa sede giudiziale, non sia affatto quello di un soggetto vulnerabile in quanto, dopo un lungo periodo nel corso del quale si è spostato fra il suo Paese e l'Italia per lavorare come muratore, mestiere che ha sempre svolto, anche in precedenza, in Albania, allega di essersi trasferito a vivere in Italia, più stabilmente, solo a partire dall'aprile 2022, portando con sé la moglie, sposata nel 1997, e che ha sempre vissuto, fino ad allora, nell'unica casa di proprietà del signor RD, a Diber. Il ricorrente si è quindi trasferito a vivere in Italia unicamente per cercare una occupazione più redditizia e, dopo essere rimasto a lungo sul territorio italiano senza permesso di soggiorno e svolgendo lavori non regolarizzati, ha documentato il primo rapporto di lavoro in regola solo dal 28.3.2023, con contratto peraltro a tempo determinato e part time (al 50%), prorogato fino al 31.12.2024, e documentando i propri redditi per un importo pari a circa 700,00 euro al mese. Dal punto di vista dell'integrazione professionale e culturale non ha dedotto né documentato di aver frequentato corsi di formazione né di apprendimento della lingua italiana, né ha dimostrato di essersi altrimenti impegnato nello studio della lingua, tanto
5 che in udienza ha sostenuto l'esame dovendosi prevalentemente avvalere dell'interprete per la traduzione delle domande che gli venivano rivolte e risultando in grado di fornire risposte solo ad un livello elementare. Neppure ha documentato una sistemazione alloggiativa autonoma, essendo risultato smentito dallo stesso ricorrente quanto riferito in sede di compilazione del modello allegato all'istanza di protezione speciale, riportato anche nelle allegazioni difensive, in forza del quale vivrebbe a Genova in un appartamento regolarmente concesso in locazione ad un fratello. Al contrario è emerso che il ricorrente, a Genova, viva da circa un anno e mezzo in affitto (senza contratto) in un alloggio di cui non è risultato neppure in grado di ricordare l'indirizzo ma solo il quartiere (Sampierdarena), mentre in Albania, nella sua città, ha un appartamento di proprietà dove vive quando rientra nel suo Paese, e dove ha sempre vissuto la moglie dall'epoca del loro matrimonio, nel 1996, ed ove la stessa si trovava anche al momento della sua audizione. In Albania ha anche importanti e stretti legami familiari in quanto qui vivono non solo i genitori, con i quali ha mantenuto intense ed ininterrotte relazioni affettive, ma anche la figlia, che vive e studia a e che è ancora economicamente dipendente dalla Per_2 famiglia. Il ricorrente ha po to di avere anche un figlio che vive da alcuni anni a Napoli, privo di alcun titolo di soggiorno, e di cui si ignora l'effettiva e stabile frequentazione sul territorio italiano. L'esistenza di 3 fratelli in Italia, due a Asti ed uno solo a Genova, di cui peraltro si ignora la natura e intensità del legame mantenuto (tanto più considerato che questi vivrebbe a Genova dal 2002), risultano decisamente recessivi a fronte dell'intensità e della natura dei rapporti familiari mantenuti in Albania. Né la circostanza che la moglie, dopo avere sempre vissuto in Albania, lo abbia accompagnato in Italia nell'aprile del 2022 è sufficiente per fare ritenere che qui la coppia abbia costituito il proprio radicamento se solo si considerano i lunghi periodi in cui la stessa è rientrata in Albania, la circostanza che non risulta neppure che questa si sia attivata per ottenere un permesso di soggiorno ed il fatto che, da mesi, ella viva nella stessa nell'abitazione di Diber che ha sempre rappresentato, per la coppia, l'abitazione ove si è sviluppata la loro lunga vita matrimoniale. In ultimo il signor non risulta neppure avere intessuto sul territorio nazionale Pt_1 importanti relazioni sociali avendo riferito, nel corso dell'audizione, di trascorrere il proprio tempo libero dagli impegni lavorativi in casa. Così delineate le allegazioni in fatto, nessuna condizione di vulnerabilità soggettiva emerge in capo al ricorrente, che ha sempre mantenuto un effettivo forte legame territoriale con il suo Paese, ove non ha solo i genitori ma anche la figlia, ove ha vissuto con la moglie fino al 2022, ed ove ha mantenuto anche la proprietà della casa di Diber. Sotto il profilo della vulnerabilità oggettiva, va ancora ricordato che, pur essendo note tensioni connesse a violente faide familiari e ad una diffusa criminalità organizzata, l'Albania è riportata nella lista dei Paesi di origine sicuri ex art. 2 bis D. L.vo 25/2008. Del resto nelle COI relative al Paese non si registrano situazioni di violenza o pericolo. Gli stessi dati ACLED - a mero titolo di esempio - relativi al periodo tra il 23 marzo 2024 ed il 21 marzo, hanno registrato in Albania un totale di solo 6 eventi che hanno provocato un solo decesso1. L'Albania, inoltre, ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009 ed ha poi ottenuto, nel giugno del 2014, lo status di Paese “candidato” all'adesione all'UE, che ha
6 tenuto la prima conferenza intergovernativa con l'Albania nel luglio 2022 e, più recentemente, la terza conferenza, in data 17 dicembre 2024.2 Alla luce delle allegazioni del ricorrente, che afferma di volere rimanere in Italia solo perché, da circa un anno, ha un contratto in regola, peraltro stipulato solo a tempo determinato e con un part time di sole 20 ore settimanali, l'eventuale rimpatrio in Albania non lo esporrebbe, in alcun modo, al rischio di trattamenti inumani o degradanti, anche sotto il profilo delle violazioni sistematiche dei diritti umani, violazioni che del resto non trovano alcun riscontro nelle COI consultate3. In conclusione, comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Albania con quella che sta vivendo in Italia non si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998. Ritiene dunque il Collegio che non possano in alcun modo ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19.1.1. TUI.. Ne consegue il rigetto del ricorso. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfettariamente in assenza di nota spese e considerato che l'attività difensiva si è svolta unicamente a mezzo della costituzione in giudizio ed alla partecipazione ad una sola udienza a trattazione scritta, con deposito di note di mero richiamo alle difese di comparsa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso
- Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio in favore della parte convenuta, che liquida in € 1.400,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio in data 1.4.2025
La Giudice relatrice Dott.ssa Laura Cresta Il Presidente Dott. Domenico Pellegrini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://acleddata.com/explorer/ 2 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/albania/ 3 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/albania/ ;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5121 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, prot. 0065049 del 22.4.2024 di “rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da DA UD nato in [...] il [...], C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G.T. INVREA, 16/4 16129 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPAGNA PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_2 DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Genova a seguito di domanda di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale, manifestata dal ricorrente con prenotazione telematica in data 21.4.2023 e formalizzata in Questura in data 11.8.2024. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino/Genova - esaminate le memorie ed i documenti allegati - con il provvedimento del 28.11.2023 avesse ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario, confermato il 27.2.2024, in quanto non erano “…emersi nuovi elementi sulla base dei quali rivedere in senso opposto la precedente decisione...”. Il Questore, infine, ha rilevato che non vi fossero altri elementi, oltre a quelli già presi in esame dalla CT, valutabili ai fini dell'art. 5 comma 5, TUI, né altre situazioni di inespellibilità rilevanti ai fini dell'art. 19 TUI. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
1 - DA DI vive e lavora in Italia da circa 11 anni e si è stabilito a Genova, insieme alla propria moglie (anche lei senza permesso di soggiorno), in un appartamento preso per lui in locazione da un fratello (residente a [...]), a mezzo di regolare contratto di locazione, per un canone mensile di euro 400,00;
- a Genova è socialmente inserito sia per le amicizie e conoscenze acquisite nel corso del tempo che per la presenza di un fratello (ut supra) residente a [...]ed altri due fratelli che vivono a Savona
- ha un figlio che vive e lavora a Napoli
- in Italia lavora come operaio edile specializzato ed ha ricevuto diverse proposte di assunzione con regolare contratto. In diritto ha censurato il provvedimento impugnato che sarebbe stato assunto in violazione dell'art. 8 CEDU che disciplina il “diritto alla vita privata”, richiamando giurisprudenza a conforto della Corte di Strasburgo, ed ha concluso nei seguenti termini:
” Voglia il Tribunale adito, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone e delle relative disposizioni di intimazione e di ordine di allontanamento da;
Controparte_3
2) nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno Prot. , Nume_1 emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 18-22.04.2024 e notificato in data 22.04.2024 e le relative e conseguenti disposizioni di intimazione e di ordine di allontanamento rivolte all'istante;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e/o come meglio;
4) per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Genova il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (e/o come meglio) in favore del Sig. DA DI;
5) condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. A fondamento della domanda, con l'atto introduttivo, oltre agli atti relativi alla fase amministrativa, ha prodotto copia della prima pagina del passaporto albanese del ricorrente. Nella fase sommaria, ed a seguito di richiesta della Giudice di integrare la documentazione prodotta provvedendo al “deposito del contratto di locazione, con la registrazione presso AE, ove risulterebbe vivere il ricorrente e dichiarazione di ospitalità da parte del soggetto che abbia la disponibilità giuridica dell'appartamento, nonché copia integrale del passaporto del ricorrente e permesso di soggiorno del figlio (di cui non sono indicate neppure le generalità nel ricorso)”, con le note depositate il 13.9.2024, la difesa ha prodotto copia integrale del passaporto, modello Unilav relativo all'assunzione, da parte della ditta Edil Mali, con contratto a tempo determinato, part time a 20 ore medie settimanali, con decorrenza dal 28.3.2024 al 26.5.2024 e successiva proroga fino al 31.12.2024, comunicazione di ospitalità del ricorrente, priva della vidimazione da parte dell'Autorità di P.S., presso il connazionale Zenelj Ergi, in Genova, v. Bezzi, copia di una pagine del passaporto di tale e copia Persona_1 del solo frontespizio della carta di identità e della tessera sanitaria del predetto. Acquisite ulteriori informative in via preliminare (casellario giudiziale e carichi pendenti presso la Procura di Genova, entrambi negativi) con decreto inaudita altera parte del
2 4.6.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso deducendo, in sintesi, che il provvedimento impugnato è stato adottato in conformità della decisione della competente Commissione Cont Territoriale, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 comma 1 e 1.1. come recentemente modificato dal D.L. 20/2023, convertito con modifiche nella legge n. 50/2023. Ha inoltre osservato che non sussistano fondati motivi per ritenere che il ricorrente, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti né che in Albania si verifichino violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Esperita la fase di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. per la discussione sulla domanda cautelare, la Giudice, con provvedimento del 29.10.2024, ha revocato la sospensiva ed ha fissato udienza per la discussione, poi revocata per sentire il ricorrente, ritenute inammissibili tutte le istanze di prova per testi dedotte. Con successive note autorizzate, nel corso del giudizio, la difesa ha quindi prodotto le buste paga rilasciate dalla Edil Mali dal mese di marzo 2024 a febbraio 2025, da cui risulta una retribuzione netta media pari a circa 700,00 euro (imponibile irpef pari ad euro 6.653,97 a dicembre 2024). Nel corso dell'audizione avvenuta in data 27.3.2025, che il ricorrente ha sostenuto con l'aiuto dell'interprete, dimostrando di comprendere limitatamente la lingua italiana e di parlarla solo a mezzo di frasi brevi ed elementari (v. verbale udienza “Si dà atto che il ricorrente ha dimostrato di comprendere con difficoltà le domande che gli venivano poste, che prevalentemente sono state tradotte dell'interprete, e che è riuscito a dare delle risposte in italiano solo con frasi brevi ed elementari”), il signor RD ha riferito di avere sempre lavorato come muratore e di avere cominciato, dal 1997, a spostarsi fra l'Albania e l'Italia, fermandosi in uno o nell'altro Paese a seconda delle offerte di lavoro, sempre non regolarizzate, e che solo dall'aprile 2022 ha deciso di stabilirsi in Italia, rientrando nel proprio Paese per uno o due mesi (“ D Buongiorno, quando sei arrivato in Italia? Con che mezzo? R: dal 1997 facevo avanti ed indietro fra l'Italia e l'Albania; con il traghetto;
dal 2015 ho continuato ad andare avanti ed indietro ma stavo più tempo in Italia;
stavo 7 oppure 8 oppure 9 mesi e poi tornavo a Diber;
dall'aprile 2022 sto ancora più tempo in Italia e vado in Albania per uno o due mesi” e “D perché ti muovevi fra l'Albania e l'Italia? R facevo avanti ed indietro per cercare di lavorare e tornavo in Albania per lavorare quando in Italia non c'era lavoro D perché non vuoi rientrare in Albania? R perché adesso ho trovato un lavoro con un contratto e quindi non voglio tornare per quello”). Ha inoltre precisato che nei periodi che trascorre in Albania vive nella casa, di sua proprietà, a Diber, ove, al momento dell'audizione, stava la moglie, sposata a Diber nel 1996, e venuta con lui in Italia solo nell'aprile del 2022 (“D Tua moglie quando è venuta in Italia? ti ha raggiunto? R mia moglie è venuta in Italia ad aprile 2022 con me;
poi è tornata in Albania per 3 mesi l'estate del 2023 e poi è andata in Albania nel dicembre 2024[…]” e “D dove è adesso tua moglie? R ora è in Albania e deve tornare fra 10 giorni;
è andata l'anno scorso a fine dicembre circa;
ora mia moglie è a Diber a casa nostra”). Relativamente alla propria famiglia ha dichiarato di avere ancora a Diber entrambi i genitori, con i quali ha intensi rapporti, sentendoli anche tutti i giorni, e, a , la Per_2 figlia , di 25 anni e che frequenta l'università. Ha poi aggiunto di avere un figlio Per_3 che vive a Napoli, senza permesso di soggiorno, da 4 o 5 anni, due fratelli che vivono
3 Per_ ad Asti, ed il fratello , che vive a Genova con la sua famiglia e che ha un permesso per motivi di lavoro dal 2002. Infine, ha precisato di avere lavorato in Italia, prima a Napoli e poi dal 2022 a Genova, sempre non in regola, fino all'avvenuta assunzione da parte di una ditta edile, da un anno, e di abitare, da circa un anno e mezzo, in un appartamento a Sampierdarena, di cui non è stato in grado di ricordare la via, e dove trascorre il proprio tempo libero, quando non lavora (“D. cosa fai nel tuo tempo libero? R. nel weekend, quando non lavoro sto a casa”). Alla medesima udienza, previa precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente
“come nella nota depositata il 12.3.2025”, che richiamava le conclusioni del ricorso, e discussione orale, presente la sola parte ricorrente, la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA L'attuale situazione del ricorrente non consente il riconoscimento del diritto richiesto. Il ricorrente ha pacificamente manifestato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale solo in data 21.4.2023 (tramite prenotazione telematica, poi formalizzata in Questura in data 11.8.2023), dopo essersi stabilito in Italia nell'aprile 2022, senza permesso di soggiorno, e dopo un lungo arco temporale nel corso del quale ha alternato periodi trascorsi fra il suo Paese e l'Italia. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa di cui al D.L. 20/2023 convertito con modifiche con la legge 50/2023, atteso che l'art. 7 del D.L. cit. prevede una disciplina transitoria nei seguenti termini: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (n.d.r. 11.3.2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2). Ed il comma 3 dispone che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”. Derivandone che solo per le domande presentate fino al 10 marzo 2023, fondate su uno dei motivi tra tutti quelli indicati nell'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI pre- riforma 2023, si applica la disciplina previgente, cioè quella introdotta dal D.L. n. 130/2020 e, dunque, anche i criteri del terzo e quarto periodo del comma 1.1.. Avendo il ricorrente manifestato la volontà di chiedere il permesso di protezione speciale in data 21.4.2023, deve trovare applicazione la nuova disciplina normativa, che ha modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI, abrogando la seconda parte della norma e, dunque, i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare ivi illustrati. Non ha invece subìto alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell'alveo della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI, che richiama gli “obblighi di cui all'art.5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi
“costituzionali o internazionali dello Stato” (in senso conforme ordinanze Corte Cass.
4 Civ. del 6 ottobre 2023, numeri 28161 e 28162, relative a due ricorsi avverso decreti di espulsione). Ciò posto, il Giudice ha sempre l'onere di cooperazione istruttoria che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente), con la precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la recentissima riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. Nelle ordinanze richiamate, la Corte ci ricorda che “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998 [...] In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo si innesta dunque il concetto di vulnerabilità che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogenee (cfr. Cass.Civ.sez.I n.4455/18, Cass.Civ.SSUU 29459/19, 29460/19, 29461/19), essendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (come già in passato, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa). Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto in esame. Applicati gli esposti principi al caso in esame, il Collegio reputa che il vissuto del ricorrente, delineato nelle sue allegazioni difensive in sede amministrativa ed in questa sede giudiziale, non sia affatto quello di un soggetto vulnerabile in quanto, dopo un lungo periodo nel corso del quale si è spostato fra il suo Paese e l'Italia per lavorare come muratore, mestiere che ha sempre svolto, anche in precedenza, in Albania, allega di essersi trasferito a vivere in Italia, più stabilmente, solo a partire dall'aprile 2022, portando con sé la moglie, sposata nel 1997, e che ha sempre vissuto, fino ad allora, nell'unica casa di proprietà del signor RD, a Diber. Il ricorrente si è quindi trasferito a vivere in Italia unicamente per cercare una occupazione più redditizia e, dopo essere rimasto a lungo sul territorio italiano senza permesso di soggiorno e svolgendo lavori non regolarizzati, ha documentato il primo rapporto di lavoro in regola solo dal 28.3.2023, con contratto peraltro a tempo determinato e part time (al 50%), prorogato fino al 31.12.2024, e documentando i propri redditi per un importo pari a circa 700,00 euro al mese. Dal punto di vista dell'integrazione professionale e culturale non ha dedotto né documentato di aver frequentato corsi di formazione né di apprendimento della lingua italiana, né ha dimostrato di essersi altrimenti impegnato nello studio della lingua, tanto
5 che in udienza ha sostenuto l'esame dovendosi prevalentemente avvalere dell'interprete per la traduzione delle domande che gli venivano rivolte e risultando in grado di fornire risposte solo ad un livello elementare. Neppure ha documentato una sistemazione alloggiativa autonoma, essendo risultato smentito dallo stesso ricorrente quanto riferito in sede di compilazione del modello allegato all'istanza di protezione speciale, riportato anche nelle allegazioni difensive, in forza del quale vivrebbe a Genova in un appartamento regolarmente concesso in locazione ad un fratello. Al contrario è emerso che il ricorrente, a Genova, viva da circa un anno e mezzo in affitto (senza contratto) in un alloggio di cui non è risultato neppure in grado di ricordare l'indirizzo ma solo il quartiere (Sampierdarena), mentre in Albania, nella sua città, ha un appartamento di proprietà dove vive quando rientra nel suo Paese, e dove ha sempre vissuto la moglie dall'epoca del loro matrimonio, nel 1996, ed ove la stessa si trovava anche al momento della sua audizione. In Albania ha anche importanti e stretti legami familiari in quanto qui vivono non solo i genitori, con i quali ha mantenuto intense ed ininterrotte relazioni affettive, ma anche la figlia, che vive e studia a e che è ancora economicamente dipendente dalla Per_2 famiglia. Il ricorrente ha po to di avere anche un figlio che vive da alcuni anni a Napoli, privo di alcun titolo di soggiorno, e di cui si ignora l'effettiva e stabile frequentazione sul territorio italiano. L'esistenza di 3 fratelli in Italia, due a Asti ed uno solo a Genova, di cui peraltro si ignora la natura e intensità del legame mantenuto (tanto più considerato che questi vivrebbe a Genova dal 2002), risultano decisamente recessivi a fronte dell'intensità e della natura dei rapporti familiari mantenuti in Albania. Né la circostanza che la moglie, dopo avere sempre vissuto in Albania, lo abbia accompagnato in Italia nell'aprile del 2022 è sufficiente per fare ritenere che qui la coppia abbia costituito il proprio radicamento se solo si considerano i lunghi periodi in cui la stessa è rientrata in Albania, la circostanza che non risulta neppure che questa si sia attivata per ottenere un permesso di soggiorno ed il fatto che, da mesi, ella viva nella stessa nell'abitazione di Diber che ha sempre rappresentato, per la coppia, l'abitazione ove si è sviluppata la loro lunga vita matrimoniale. In ultimo il signor non risulta neppure avere intessuto sul territorio nazionale Pt_1 importanti relazioni sociali avendo riferito, nel corso dell'audizione, di trascorrere il proprio tempo libero dagli impegni lavorativi in casa. Così delineate le allegazioni in fatto, nessuna condizione di vulnerabilità soggettiva emerge in capo al ricorrente, che ha sempre mantenuto un effettivo forte legame territoriale con il suo Paese, ove non ha solo i genitori ma anche la figlia, ove ha vissuto con la moglie fino al 2022, ed ove ha mantenuto anche la proprietà della casa di Diber. Sotto il profilo della vulnerabilità oggettiva, va ancora ricordato che, pur essendo note tensioni connesse a violente faide familiari e ad una diffusa criminalità organizzata, l'Albania è riportata nella lista dei Paesi di origine sicuri ex art. 2 bis D. L.vo 25/2008. Del resto nelle COI relative al Paese non si registrano situazioni di violenza o pericolo. Gli stessi dati ACLED - a mero titolo di esempio - relativi al periodo tra il 23 marzo 2024 ed il 21 marzo, hanno registrato in Albania un totale di solo 6 eventi che hanno provocato un solo decesso1. L'Albania, inoltre, ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009 ed ha poi ottenuto, nel giugno del 2014, lo status di Paese “candidato” all'adesione all'UE, che ha
6 tenuto la prima conferenza intergovernativa con l'Albania nel luglio 2022 e, più recentemente, la terza conferenza, in data 17 dicembre 2024.2 Alla luce delle allegazioni del ricorrente, che afferma di volere rimanere in Italia solo perché, da circa un anno, ha un contratto in regola, peraltro stipulato solo a tempo determinato e con un part time di sole 20 ore settimanali, l'eventuale rimpatrio in Albania non lo esporrebbe, in alcun modo, al rischio di trattamenti inumani o degradanti, anche sotto il profilo delle violazioni sistematiche dei diritti umani, violazioni che del resto non trovano alcun riscontro nelle COI consultate3. In conclusione, comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Albania con quella che sta vivendo in Italia non si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998. Ritiene dunque il Collegio che non possano in alcun modo ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19.1.1. TUI.. Ne consegue il rigetto del ricorso. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfettariamente in assenza di nota spese e considerato che l'attività difensiva si è svolta unicamente a mezzo della costituzione in giudizio ed alla partecipazione ad una sola udienza a trattazione scritta, con deposito di note di mero richiamo alle difese di comparsa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso
- Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio in favore della parte convenuta, che liquida in € 1.400,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio in data 1.4.2025
La Giudice relatrice Dott.ssa Laura Cresta Il Presidente Dott. Domenico Pellegrini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://acleddata.com/explorer/ 2 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/albania/ 3 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/albania/ ;