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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 371/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Giovanni Taccone e Maurizio Tettè;
-appellante-
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario di CP_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Massimiliano Minicucci;
CP_2
in persona del L.r.p.t., rappresentata e Controparte_3
difesa dall'Avv. Cristiana Lupi;
- appellati –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato innanzi al Tribunale di Palmi in data 01.08.2022, Parte_1
ha proposto azione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2021
[...]
90010491 33/000, in relazione al sotteso avviso di addebito n. 394 2016 0000077874 000, per il quale veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale per l'importo totale di €
8.531,89 che avrebbe dovuto corrispondere in favore dell a titolo di contributi CP_1
previdenziali I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni
2014, contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive per gli anni 2010 e 2011, entrambi gestione lavoratore.
Con la suddetta opposizione l'originario ricorrente ha contestato l'estinzione del diritto a riscuotere la somma indicata negli atti impugnati per irregolarità della notifica dell'intimazione opposta e per l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della
Legge 335/95.
Ha chiesto, quindi, che venisse dichiarato estinto il diritto dell' e, per esso, del CP_1
Concessionario di riscuotere la somma indicata per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annullata la suddetta cartella ed il relativo ruolo.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i resistenti, impugnando e contestando la domanda proposta chiedendone l'integrale rigetto, stante l'attualità del credito.
Con sentenza n. 215/2023, pubblicata in data 24.02.2023, il Tribunale di Palmi ha rigettato l'opposizione, accertando che l'avviso di addebito n. 3942012/0000859453000 era stato regolarmente notificato in data 12.04.2016, così come l'intimazione opposta pervenuta in data 20.04.2022 e che la prescrizione quinquennale non era maturata nell'arco temporale compreso tra la notificazione dell'avviso di addebito (avvenuta il 12.04.2016) e la notificazione dell'intimazione esattoriale in oggetto (avvenuta il 20.04.2022) in quanto la sospensione dei termini di prescrizione per un periodo totale di giorni 311 dovuta all'emergenza COVID avrebbe impedito il maturarsi della stessa prescrizione.
La sentenza è stata appellata dal il quale ha lamentato che con l'applicazione del Pt_1
periodo di sospensione Covid per un totale di giorni 311 (per come disciplinato dalla
Circolare numero 126/2021 unica applicabile al caso di specie) il termine di CP_1
prescrizione risultava, in ogni caso, già maturato alla data del 20.02.2022.
Si sono costituiti le parti appellate evidenziando che dal 12/04/2016, data di notifica dell' avviso di addebito n. 3942012/0000859453000, al 20/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel giudizio di primo grado, nessuna prescrizione quinquennale era intervenuta, posto che dall' 08/03/2020 al 31/08/2021 i termini di prescrizione erano stati sospesi a causa dell'emergenza Covid.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti e sono state depositate note scritte nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.07.2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Il quinquennio controverso, ricompreso fra il 12/04/2016, data di notifica dell'avviso di addebito n. 3942012/0000859453000, ed il 20/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche) richiamata dall' Controparte_3
.
[...]
L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto
2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020
(cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' Controparte_4
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ( e non quella richiamata dall'appellante di 311 gironi) il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra il 12/04/2016, data di notifica dell'avviso di addebito n.
3942012/0000859453000, ed il 20/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso.
L'appello, dunque, va rigettato.
L'appellante, soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell' e in favore dell' , CP_1 Controparte_3
liquidate, - valore della controversia: € 8.531,89, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni controverse -, per ciascuna parte processuale, in € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro l' Parte_1 Controparte_5
, avverso la sentenza del
[...] Controparte_6
Tribunale di Palmi n. 215/2023, pubblicata in data 24.02.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese di questo grado Controparte_7 di giudizio, liquidate, per ciascuna parte processuale, in € 2.906,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi, con riguardo all' , in favore Controparte_3
dell'Avv. Cristiana Lupi, dichiaratasi antistataria;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9.07.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 371/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Giovanni Taccone e Maurizio Tettè;
-appellante-
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario di CP_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Massimiliano Minicucci;
CP_2
in persona del L.r.p.t., rappresentata e Controparte_3
difesa dall'Avv. Cristiana Lupi;
- appellati –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato innanzi al Tribunale di Palmi in data 01.08.2022, Parte_1
ha proposto azione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2021
[...]
90010491 33/000, in relazione al sotteso avviso di addebito n. 394 2016 0000077874 000, per il quale veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale per l'importo totale di €
8.531,89 che avrebbe dovuto corrispondere in favore dell a titolo di contributi CP_1
previdenziali I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni
2014, contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive per gli anni 2010 e 2011, entrambi gestione lavoratore.
Con la suddetta opposizione l'originario ricorrente ha contestato l'estinzione del diritto a riscuotere la somma indicata negli atti impugnati per irregolarità della notifica dell'intimazione opposta e per l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della
Legge 335/95.
Ha chiesto, quindi, che venisse dichiarato estinto il diritto dell' e, per esso, del CP_1
Concessionario di riscuotere la somma indicata per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annullata la suddetta cartella ed il relativo ruolo.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i resistenti, impugnando e contestando la domanda proposta chiedendone l'integrale rigetto, stante l'attualità del credito.
Con sentenza n. 215/2023, pubblicata in data 24.02.2023, il Tribunale di Palmi ha rigettato l'opposizione, accertando che l'avviso di addebito n. 3942012/0000859453000 era stato regolarmente notificato in data 12.04.2016, così come l'intimazione opposta pervenuta in data 20.04.2022 e che la prescrizione quinquennale non era maturata nell'arco temporale compreso tra la notificazione dell'avviso di addebito (avvenuta il 12.04.2016) e la notificazione dell'intimazione esattoriale in oggetto (avvenuta il 20.04.2022) in quanto la sospensione dei termini di prescrizione per un periodo totale di giorni 311 dovuta all'emergenza COVID avrebbe impedito il maturarsi della stessa prescrizione.
La sentenza è stata appellata dal il quale ha lamentato che con l'applicazione del Pt_1
periodo di sospensione Covid per un totale di giorni 311 (per come disciplinato dalla
Circolare numero 126/2021 unica applicabile al caso di specie) il termine di CP_1
prescrizione risultava, in ogni caso, già maturato alla data del 20.02.2022.
Si sono costituiti le parti appellate evidenziando che dal 12/04/2016, data di notifica dell' avviso di addebito n. 3942012/0000859453000, al 20/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel giudizio di primo grado, nessuna prescrizione quinquennale era intervenuta, posto che dall' 08/03/2020 al 31/08/2021 i termini di prescrizione erano stati sospesi a causa dell'emergenza Covid.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti e sono state depositate note scritte nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.07.2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Il quinquennio controverso, ricompreso fra il 12/04/2016, data di notifica dell'avviso di addebito n. 3942012/0000859453000, ed il 20/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche) richiamata dall' Controparte_3
.
[...]
L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto
2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020
(cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' Controparte_4
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ( e non quella richiamata dall'appellante di 311 gironi) il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra il 12/04/2016, data di notifica dell'avviso di addebito n.
3942012/0000859453000, ed il 20/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso.
L'appello, dunque, va rigettato.
L'appellante, soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell' e in favore dell' , CP_1 Controparte_3
liquidate, - valore della controversia: € 8.531,89, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni controverse -, per ciascuna parte processuale, in € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro l' Parte_1 Controparte_5
, avverso la sentenza del
[...] Controparte_6
Tribunale di Palmi n. 215/2023, pubblicata in data 24.02.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese di questo grado Controparte_7 di giudizio, liquidate, per ciascuna parte processuale, in € 2.906,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi, con riguardo all' , in favore Controparte_3
dell'Avv. Cristiana Lupi, dichiaratasi antistataria;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9.07.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti