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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/10/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel. Dr. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 671/2023 R.G.A.C.C.,
promossa da:
-n.q. di (nato a [...] il [...], c.f. Codice Fiscale_1 Parte 1 Pa C.F. 2 -titolare dell'impresa edile in ditta omonima corrente in Rosolini (P.IVA rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alberto Bocchieri (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
CONTRO
"in proprio e Controparte 1 nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 3 nella qualità di erede di Persona 1 nato a [...] il [...], cod. fisc.
e deceduto in Siracusa il dì 11.05.2024, residente in [...]
n. 15, Controparte_2 nato a [...] il [...], residente in [...],
, quale erede di Persona 1 e CP 3 nato a [...] cod. fisc. C.F. 5
,
C.F. 6 nella qualità di il 18.8.1956, residente in [...], cod. fisc. erede di tutti rappresentati e difesi dall'avv. Milena Mangiafico Persona 1
( C.F. 7 ) giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Siracusa alla via Augusta n.37
appellati
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 44/25 questa Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 722/2023 del 13.4.2023 da Parte 1
[...] nei confronti dei coniugi Persona 1 e Controparte 1 rigettava il gravame interposto da Parte 1 avverso la sua condanna al risarcimento del danno patito dai predetti coniugi e - al fine della esatta determinazione del conseguente quantum debeatur - deferiva ai coniugi Persona 1 Controparte_1 giuramento estimatorio, rimettendo all'uopo la e causa sul ruolo e riservando alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Rimessa la causa sul ruolo, si costituivano in proprio e nella qualità di eredi la medesima CP 1 Controparte 2 e CP_3 poiché in data
[...] moglie dell'appellante e i due figli
Gli stessi si rifacevano alle conclusioni già rassegnate 11.05.2024 era deceduto Persona 1 dal dante causa.
All'udienza del 22 maggio 2025, Controparte_1 rendeva il giuramento disposto con ordinanza del 9 gennaio 2025 e dichiarava: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumo giuro, e giurando affermo, che il valore delle cose (fatta eccezione del computer e del tablet di proprietà di mio figlio CP_3) oggetto della denunzia di furto in abitazione presentata il 17 ottobre
2016 alla Questura di Siracusa, complessivamente pari a non più di € 4.000,00, è più precisamente pari a complessivi € 4.000,00 circa".
Alla medesima udienza la Corte si riservava di decidere in ordine alla richiesta di giuramento estimatorio dei figli ed eredi del de cuius e con ordinanza del 3 giugno 2025 statuiva che tale richiesta non si palesava conducente posto che essi avrebbero, al più, potuto prestare giuramento de scientia e non giuramento de veritate, ossia quello prestato dalla CP_1
La causa veniva quindi rinviata al 13 ottobre 25 per la discussione e la decisione.
In seno a tale udienza il procuratore della parte appellante non prestava acquiescenza al rigetto del chiesto giuramento estimatorio nei confronti degli appellati, e ne chiedeva la relativa ammissione. In subordine chiedeva che venisse disposto giuramento de scientia nei confronti degli appellati CP_2
[...] e CP 3 secondo l'articolato già in atti. Chiedeva poi che la presunta e contestata "
somma richiesta venisse decurtata del valore del tablet e del computer di proprietà del CP 3
Chiedeva inoltre, dato che parte appellata non aveva dato prova sia dei presunti e contestati beni rubati, che del loro relativo valore, che la Corte adita tenesse conto di ciò in ordine alla compensazione delle spese e compensi legali di 1° e 2° grado. Il procuratore della parte appellata si opponeva invece a tali richieste poiché la Corte aveva già deciso su tutti i punti evidenziati e aveva e depositato sentenza.
All'esito della discussione la Corte poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, devono essere preliminarmente esaminate le domande avanzate dalla parte appellante in seno al verbale del 13 ottobre 2025.
Quanto alla prima richiesta, con la quale l'appellante ha domandato che il giuramento estimatorio sia deferito dalla Corte anche ai figli di essa va del tutto rigettata.Persona 1
E, invero, in caso di morte del giurante, il giuramento estimatorio non può più essere deferito. Questo perché il giuramento è un atto personale e come tale non trasmissibile, che deve essere prestato personalmente dalla parte in giudizio.
Né ritiene la Corte che possa essere ammesso il giuramento de scientia atteso che esso è un giuramento che ha natura decisoria e presuppone quindi che sia ancora controverso il thema decidendum, mentre nella specie tutti gli elementi della decisione (ossia l' "an debeatur") sono già stati affrontati e risolti dalla sentenza non definitiva, residuando adesso a questa Corte solo ed esclusivamente la quantificazione del danno, ormai accertato.
Peraltro la Corte con la sentenza non definitiva ha già dato atto che il primo giudice, nel quantificare in totali € 4.000,00 il controvalore pecuniario dei beni illecitamente asportati, ha computato anche il computer ed il tablet altresì elencati nella denuncia di furto del 17.10.2016 sebbene di proprietà del figlio.
Tanto è vero che nella formula rivolta a stabilire il valore di mercato (alla data del furto) delle cose
(fatta eccezione del computer e del tablet) nella specie trafugate la Corte ha fissato un importo massimo pari (non avendo gli appellati spiegato alcun appello incidentale) ai suddetti quattromila euro.
Nel giurare, poi, la CP 1 ha comunque ribadito che il valore dei beni trafugati era pari ad E.
4000,00 con esclusione del tablet e del computer.
Alla stregua di ciò non resta che valutare la portata del giuramento prestato dalla sola CP 1
[...] venendo in rilievo la norma dell'art 2738 cc ultimo comma che prevede che in caso di litisconsorzio necessario il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti non ha il valore di prova legale ma è liberamente apprezzato dal giudice (analogamente a quanto avviene nella disciplina dettata in tema di confessione ex art 2733 c.c.).
In tema si rammenti invero che secondo quanto statuito da tempi risalenti dalla giurisprudenza (cfr:
Cass. 16 novembre 1992 n. 1277) l'art 2738 ultimo comma trova il proprio fondamento nella impossibilità logica di una diversificazione della efficacia della prova nei confronti delle parti di un rapporto che essendo unico e inscindibile - deve necessariamente essere unitamente valutato (Tale giurisprudenza si è infatti formata in risposta ad orientamenti giurisprudenziali antecedenti che ritenevano invece che l'efficacia della prova legale del giuramento restava circoscritta soltanto al litisconsorte cui era stato deferito. Pertanto gli altri litisconsorti non risentivano pregiudizio qualora il risultato del giuramento fosse stato negativo, ma potevano valersi di tale risultato nella ipotesi contraria, cfr: Cass. 18 febraio 1972 n. 474).
Alla stregua quindi di tale orientamento l'art. 2738 c.c. non distingue tra i litisconsorti che hanno prestato giuramento e quelli che – per qualsiasi causa non lo hanno prestato, con la conseguenza
-
che esso si applica:
tanto nell'ipotesi in cui il giuramento non sia stato deferito agli altri litisconsorti;
quanto nell'ipotesi che in cui, deferito a tutti, venga prestato solo da alcuni. siaTanto premesso, ritiene questa Corte che l'esito del giuramento prestato da Controparte 1 certamente valutabile in termini positivi anche nei confronti degli altri eredi e che il valore di E.
4000,00 sia corrispondente sostanzialmente al valore di beni trafugati, pur escludendo da essi tablet e computer.
Ciò può essere ricavato non solo dal tenore del giuramento medesimo, ma altresì dal fatto che non si rinviene un atteggiamento processualmente scorretto nella giurante che, sebbene in primo grado avesse quantificato la refurtiva nella ben maggiore somma di E. 7500, non ha formulato appello incidentale.
Inoltre in sede di prime cure era stata altresì esperita denuncia contenente l'elenco della refurtiva. Si tratta di numerosi oggetti in oro, senza contare i danni subiti dall'appartamento a causa dell'effrazione.
Sebbene la denuncia penale sia certamente un atto unilaterale, come tale non dotato di efficacia probatoria piena, essa tuttavia può valere come prova presuntiva ex art 2729 cc sia per il suo contenuto intrinseco, essendo la stessa assai dettagliata anche in ordine alla descrizione degli oggetti trafugati, sia per i riscontri estrinseci (si veda ad esempio la relazione di servizio della questura di Siracusa redatta nella immediatezza della scoperta del furto e prodotta dalla parte danneggiata in sede conclusionale ma comunque tempestivamente trattandosi di documento prima di allora non reperibile).
Alla stregua di ciò la quantificazione cui si è espressamente rifatta la giurante è senza meno in armonia con le risultanze istruttorie già in atti e come detto può essere considerata probante anche con
-
riferimento agli altri litisconsorti, sebbene non giuranti, in quanto rappresentativa del danno subito non comprensivo del valore del computer e del tablet (e comunque inferiore a quanto originariamente quantificato dalla parte danneggiata).
Su tale somma, relativa a debito di valore, vanno ovviamente conteggiati rivalutazione e interessi a far data dalla domanda.
Dato il tenore della decisione e la totale soccombenza della parte appellante la stessa non può che essere condannata alle spese di lite che si liquidano in dispositivo in base alle tabelle vigenti, al valore della controversia (E. 4000) e alla attività difensiva svolta.
La Corte dà atto che sussistono altresì i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 1quater D.P.R. n. 115/2002.
PQM
Definitivamente decidendo la causa in epigrafe:
Parte 1 n.q. di titolare dell'impresa edile in ditta Condanna la parte appellante omonima corrente in Rosolini al pagamento in favore della parte appellata, Controparte 1
Controparte_2 e CP_3 della somma di E. 4000,00 a titolo di risarcimento del danno oltre "
rivalutazione e interessi a far data dalla domanda nonché alle spese di questo grado di lite che liquida in E. 2915,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cpa se dovuti.
La Corte dà atto che sussistono altresì i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte in data 16 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel. Dr. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 671/2023 R.G.A.C.C.,
promossa da:
-n.q. di (nato a [...] il [...], c.f. Codice Fiscale_1 Parte 1 Pa C.F. 2 -titolare dell'impresa edile in ditta omonima corrente in Rosolini (P.IVA rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alberto Bocchieri (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
CONTRO
"in proprio e Controparte 1 nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 3 nella qualità di erede di Persona 1 nato a [...] il [...], cod. fisc.
e deceduto in Siracusa il dì 11.05.2024, residente in [...]
n. 15, Controparte_2 nato a [...] il [...], residente in [...],
, quale erede di Persona 1 e CP 3 nato a [...] cod. fisc. C.F. 5
,
C.F. 6 nella qualità di il 18.8.1956, residente in [...], cod. fisc. erede di tutti rappresentati e difesi dall'avv. Milena Mangiafico Persona 1
( C.F. 7 ) giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Siracusa alla via Augusta n.37
appellati
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 44/25 questa Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 722/2023 del 13.4.2023 da Parte 1
[...] nei confronti dei coniugi Persona 1 e Controparte 1 rigettava il gravame interposto da Parte 1 avverso la sua condanna al risarcimento del danno patito dai predetti coniugi e - al fine della esatta determinazione del conseguente quantum debeatur - deferiva ai coniugi Persona 1 Controparte_1 giuramento estimatorio, rimettendo all'uopo la e causa sul ruolo e riservando alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Rimessa la causa sul ruolo, si costituivano in proprio e nella qualità di eredi la medesima CP 1 Controparte 2 e CP_3 poiché in data
[...] moglie dell'appellante e i due figli
Gli stessi si rifacevano alle conclusioni già rassegnate 11.05.2024 era deceduto Persona 1 dal dante causa.
All'udienza del 22 maggio 2025, Controparte_1 rendeva il giuramento disposto con ordinanza del 9 gennaio 2025 e dichiarava: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumo giuro, e giurando affermo, che il valore delle cose (fatta eccezione del computer e del tablet di proprietà di mio figlio CP_3) oggetto della denunzia di furto in abitazione presentata il 17 ottobre
2016 alla Questura di Siracusa, complessivamente pari a non più di € 4.000,00, è più precisamente pari a complessivi € 4.000,00 circa".
Alla medesima udienza la Corte si riservava di decidere in ordine alla richiesta di giuramento estimatorio dei figli ed eredi del de cuius e con ordinanza del 3 giugno 2025 statuiva che tale richiesta non si palesava conducente posto che essi avrebbero, al più, potuto prestare giuramento de scientia e non giuramento de veritate, ossia quello prestato dalla CP_1
La causa veniva quindi rinviata al 13 ottobre 25 per la discussione e la decisione.
In seno a tale udienza il procuratore della parte appellante non prestava acquiescenza al rigetto del chiesto giuramento estimatorio nei confronti degli appellati, e ne chiedeva la relativa ammissione. In subordine chiedeva che venisse disposto giuramento de scientia nei confronti degli appellati CP_2
[...] e CP 3 secondo l'articolato già in atti. Chiedeva poi che la presunta e contestata "
somma richiesta venisse decurtata del valore del tablet e del computer di proprietà del CP 3
Chiedeva inoltre, dato che parte appellata non aveva dato prova sia dei presunti e contestati beni rubati, che del loro relativo valore, che la Corte adita tenesse conto di ciò in ordine alla compensazione delle spese e compensi legali di 1° e 2° grado. Il procuratore della parte appellata si opponeva invece a tali richieste poiché la Corte aveva già deciso su tutti i punti evidenziati e aveva e depositato sentenza.
All'esito della discussione la Corte poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, devono essere preliminarmente esaminate le domande avanzate dalla parte appellante in seno al verbale del 13 ottobre 2025.
Quanto alla prima richiesta, con la quale l'appellante ha domandato che il giuramento estimatorio sia deferito dalla Corte anche ai figli di essa va del tutto rigettata.Persona 1
E, invero, in caso di morte del giurante, il giuramento estimatorio non può più essere deferito. Questo perché il giuramento è un atto personale e come tale non trasmissibile, che deve essere prestato personalmente dalla parte in giudizio.
Né ritiene la Corte che possa essere ammesso il giuramento de scientia atteso che esso è un giuramento che ha natura decisoria e presuppone quindi che sia ancora controverso il thema decidendum, mentre nella specie tutti gli elementi della decisione (ossia l' "an debeatur") sono già stati affrontati e risolti dalla sentenza non definitiva, residuando adesso a questa Corte solo ed esclusivamente la quantificazione del danno, ormai accertato.
Peraltro la Corte con la sentenza non definitiva ha già dato atto che il primo giudice, nel quantificare in totali € 4.000,00 il controvalore pecuniario dei beni illecitamente asportati, ha computato anche il computer ed il tablet altresì elencati nella denuncia di furto del 17.10.2016 sebbene di proprietà del figlio.
Tanto è vero che nella formula rivolta a stabilire il valore di mercato (alla data del furto) delle cose
(fatta eccezione del computer e del tablet) nella specie trafugate la Corte ha fissato un importo massimo pari (non avendo gli appellati spiegato alcun appello incidentale) ai suddetti quattromila euro.
Nel giurare, poi, la CP 1 ha comunque ribadito che il valore dei beni trafugati era pari ad E.
4000,00 con esclusione del tablet e del computer.
Alla stregua di ciò non resta che valutare la portata del giuramento prestato dalla sola CP 1
[...] venendo in rilievo la norma dell'art 2738 cc ultimo comma che prevede che in caso di litisconsorzio necessario il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti non ha il valore di prova legale ma è liberamente apprezzato dal giudice (analogamente a quanto avviene nella disciplina dettata in tema di confessione ex art 2733 c.c.).
In tema si rammenti invero che secondo quanto statuito da tempi risalenti dalla giurisprudenza (cfr:
Cass. 16 novembre 1992 n. 1277) l'art 2738 ultimo comma trova il proprio fondamento nella impossibilità logica di una diversificazione della efficacia della prova nei confronti delle parti di un rapporto che essendo unico e inscindibile - deve necessariamente essere unitamente valutato (Tale giurisprudenza si è infatti formata in risposta ad orientamenti giurisprudenziali antecedenti che ritenevano invece che l'efficacia della prova legale del giuramento restava circoscritta soltanto al litisconsorte cui era stato deferito. Pertanto gli altri litisconsorti non risentivano pregiudizio qualora il risultato del giuramento fosse stato negativo, ma potevano valersi di tale risultato nella ipotesi contraria, cfr: Cass. 18 febraio 1972 n. 474).
Alla stregua quindi di tale orientamento l'art. 2738 c.c. non distingue tra i litisconsorti che hanno prestato giuramento e quelli che – per qualsiasi causa non lo hanno prestato, con la conseguenza
-
che esso si applica:
tanto nell'ipotesi in cui il giuramento non sia stato deferito agli altri litisconsorti;
quanto nell'ipotesi che in cui, deferito a tutti, venga prestato solo da alcuni. siaTanto premesso, ritiene questa Corte che l'esito del giuramento prestato da Controparte 1 certamente valutabile in termini positivi anche nei confronti degli altri eredi e che il valore di E.
4000,00 sia corrispondente sostanzialmente al valore di beni trafugati, pur escludendo da essi tablet e computer.
Ciò può essere ricavato non solo dal tenore del giuramento medesimo, ma altresì dal fatto che non si rinviene un atteggiamento processualmente scorretto nella giurante che, sebbene in primo grado avesse quantificato la refurtiva nella ben maggiore somma di E. 7500, non ha formulato appello incidentale.
Inoltre in sede di prime cure era stata altresì esperita denuncia contenente l'elenco della refurtiva. Si tratta di numerosi oggetti in oro, senza contare i danni subiti dall'appartamento a causa dell'effrazione.
Sebbene la denuncia penale sia certamente un atto unilaterale, come tale non dotato di efficacia probatoria piena, essa tuttavia può valere come prova presuntiva ex art 2729 cc sia per il suo contenuto intrinseco, essendo la stessa assai dettagliata anche in ordine alla descrizione degli oggetti trafugati, sia per i riscontri estrinseci (si veda ad esempio la relazione di servizio della questura di Siracusa redatta nella immediatezza della scoperta del furto e prodotta dalla parte danneggiata in sede conclusionale ma comunque tempestivamente trattandosi di documento prima di allora non reperibile).
Alla stregua di ciò la quantificazione cui si è espressamente rifatta la giurante è senza meno in armonia con le risultanze istruttorie già in atti e come detto può essere considerata probante anche con
-
riferimento agli altri litisconsorti, sebbene non giuranti, in quanto rappresentativa del danno subito non comprensivo del valore del computer e del tablet (e comunque inferiore a quanto originariamente quantificato dalla parte danneggiata).
Su tale somma, relativa a debito di valore, vanno ovviamente conteggiati rivalutazione e interessi a far data dalla domanda.
Dato il tenore della decisione e la totale soccombenza della parte appellante la stessa non può che essere condannata alle spese di lite che si liquidano in dispositivo in base alle tabelle vigenti, al valore della controversia (E. 4000) e alla attività difensiva svolta.
La Corte dà atto che sussistono altresì i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 1quater D.P.R. n. 115/2002.
PQM
Definitivamente decidendo la causa in epigrafe:
Parte 1 n.q. di titolare dell'impresa edile in ditta Condanna la parte appellante omonima corrente in Rosolini al pagamento in favore della parte appellata, Controparte 1
Controparte_2 e CP_3 della somma di E. 4000,00 a titolo di risarcimento del danno oltre "
rivalutazione e interessi a far data dalla domanda nonché alle spese di questo grado di lite che liquida in E. 2915,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cpa se dovuti.
La Corte dà atto che sussistono altresì i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte in data 16 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'