Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 355/2022 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona del Procuratore Parte_1
Speciale ), con sede in Roma (c.f. ), rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore Carpino (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. G. Luca Baglieri (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: riscossione coattiva.
Venuti all'udienza del 2.12.2024 il difensore di parte appellante precisava le conclusioni riportandosi alle domande eccezioni e difese formulate in precedenti atti e verbali di causa.
(vecchio testo), per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica – la
Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Ragusa con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del Parte_2
28.10.2021 in cui esponeva:
- di essere comproprietario di immobile, composto da più unità immobiliari, in
Ragusa, via Ing. AR DO, censito in Catasto Fabbricati al foglio di mappa 101, particella 20, subb. 6, 7, 8, 9, 10 e 28, e particella 51 sub. 11: immobile che, con contratto preliminare del 22.4.2021, era stato promesso in vendita a tale dietro pattuizione di un prezzo pari ad € Controparte_2
73.000,00,
- che detto immobile fosse gravato da due ipoteche esattoriali iscritte – a carico di esso ricorrente – in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. (in seguito divenuta
: ciò per cui l'efficacia del citato Controparte_3
preliminare di vendita era stata subordinata alla circostanza che entro la data del 31.7.2021 – termine successivamente prorogato al 15.12.2021 – il cespite fosse liberato da tali formalità pregiudizievoli,
- che, allo scopo, esso ricorrente aveva preferito avvalersi della possibilità apprestata al contribuente dal nuovo comma 2bis dell'art. 52 del D.P.R. 602/73
(secondo cui “Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso”): e pertanto, con lettera pec del 18.5.201, aveva richiesto all'Agente di Riscossione il consenso alla vendita delle quote di proprietà indivisa (dell'immobile anzidetto) di sua spettanza (pari ai 20/90 delle unità immobiliari identificate dai subb. 6 e 23 di detta particella 20, ed agli 8/504 delle unità immobiliari identificate dai subb.
7, 8, 9, 10 e 28 della stessa particella 20 e di quella identificata da detta particella 51 sub. 11) ad un prezzo non minore (proporzionalmente al prezzo suindicato di € 73.000,00) di € 17.380,00,
- che con lettera pec del 19.5.2021 Riscossione Sicilia S.p.A. aveva, tuttavia, negato il consenso così richiestole: significando infatti che, ex art. 79 D.P.R.
602/73, prezzo minimo di compravendita delle quote di proprietà indivisa anzidette dovesse essere quello di € 50.281,73.
Allegata perizia giurata a riscontro del dedotto reale valore di mercato dell'immobile de quo esso , pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di Parte_2
“disporre la vendita del bene ipotecato, ordinando a Pt_1 [...]
Riscossione Sicilia Spa - di prestare il necessario consenso tenendo Controparte_4
conto del valore di mercato dell'immobile di cui sopra come da perizia giurata o, in alternativa, disporre la nomina di un consulente ad hoc;
dare ogni altro provvedimento ritenuto giusto od opportuno;
condannare controparte al risarcimento del danno pari al valore della quota di proprietà del ricorrente, per come sopra determinata, in caso di mancata stipula del definitivo, oltre alla parcella del Notaio”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio, l contestava le Controparte_5
domande del , chiedendo infine che fossero rigettate: obiettando, in particolare, Pt_2
che “Dai certificati catastali prodotti dal ricorrente emerge che il locale commerciale (particella 20 sub. 28), che ha una rendita catastale pari ad €. 2.049,71, non risulta essere stato affatto preso in considerazione ai fini del calcolo del valore complessivo dei beni compromessi;
………………… il calcolo che avrebbe dovuto effettuare controparte avrebbe dovuto considerare non solo il valore catastale dell'appartamento ma soprattutto il valore catastale del fabbricato indicato catastalmente al foglio 101, part. 20 sub. 28, rendita catastale € 2.049,71, che, dal calcolo da effettuare secondo la normativa sopra riportata, porta ad un valore ben maggiore rispetto a quello indicato da controparte: ed è in forza di tali calcoli che l'Agente di Riscossione ha giustamente e correttamente negato il proprio consenso alla cancellazione delle ipoteche, ritenendo l'offerta incongrua”.
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa il primo giudice, posta prontamente la causa in decisione, in accoglimento del ricorso del ingiungeva Pt_2
- con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 19/22.2.2022, Rep. 364/2022 - all'
[...]
(che pure condannava al pagamento delle spese di lite) di Controparte_3
“prestare il consenso di cui all'art. 52, co. 2 bis, d.p.r. 602/1973 alla compravendita delle quote di comproprietà del ricorrente sui beni di cui al ricorso, al prezzo di €
17.380,00, o comunque a prezzo non inferiore ad € 16.762,84, nonché ad adottare i conseguenti provvedimenti in ordine alle ipoteche sulle stesse iscritte”.
E ciò dopo aver considerato:
- che “la quota del prezzo spettante al ricorrente, indicata in ricorso, risulta superiore al valore catastale delle sue quote di comproprietà dei beni, oggetto di ipoteca. …. In base alle visure prodotte dal ricorrente, ed alle rendite catastali in esse riportate, i valori catastali dei singoli sub (individuati secondo i criteri di cui all'art. 52, co. 4, d.p.r. 131/1986, invocati dall
[...]
a sostegno dell'infondatezza del ricorso) risultano Parte_1
essere i seguenti: part. 20 sub 6: € 56.939,40; part. 20 sub 23: € 8.589,42; part. 20 subb. 7, 8, 9, 10: € 11.523,96 ciascuno;
p. 51 sub 11: € 4.750,20; p. 20 sub 28: € 87.809,58. In base alle stesse visure, degli immobili di cui alla particella 20, subb. 6 e 23, il ricorrente risulta proprietario per 20/90; dei restanti immobili, di cui alla particella 20, subb.
7-10 e 28, ed alla particella
51, sub 11, il ricorrente risulta proprietario per 8/504. Quindi il valore catastale delle quote di proprietà del ricorrente è il seguente: quote degli immobili di cui alla particella 20, subb. 6 e 23 (il cui valore catastale complessivo ammonta ad € 65.528,82): € 14.561,96; quote degli immobili di cui alla particella 20, subb.
7-10 e 28, ed alla particella 51, sub 11 (il cui valore catastale complessivo ammonta ad € 138.655,62): € 2.200,88. Quindi il valore catastale delle quote del ricorrente oggetto delle ipoteche esattoriali ammonta a complessivi € 16.762,84”,
- che “Ciò posto, dal preliminare di vendita risulta che , , Pt_3 Per_1
e si sono impegnati a vendere l'appartamento part. 20 Pt_2 Persona_2
sub 6, il vano garage part. 20 sub 23, nonché la quota indivisa di 36/504 della part. 51 sub 11, e della part. 20 subb. 7-10, 28.
Considerato che
nel preliminare non si fa alcuna menzione della quota di 8/504 di proprietà del ricorrente;
che è anch'egli proprietario di analoga quota Persona_3
sugli stessi beni;
che non risulta proprietaria di alcuna quota Persona_2
sugli stessi;
e che è proprietaria di una quota di 36/504, non Persona_4
può che ritenersi che oggetto del preliminare sia la sola quota di comproprietà di quest'ultima. Al contrario, dal ricorso sembra evincersi che oggetto della pattuizione sia anche la quota di 8/504 di comproprietà del ricorrente
(facendovisi riferimento ai fini del calcolo della quota di spettanza sul prezzo pattuito); ciò appare peraltro pacifico tra le parti, avendo anche l
[...]
fatto riferimento alla quota di 8/504 del ricorrente. Inoltre, il Parte_1
calcolo delle quote di comproprietà operato dal ricorrente non può dirsi corretto, perché egli somma quote di beni diversi dei quali alcuni non vengono venduti per l'intero ma solo in quota. Tali incertezze, tuttavia, non impediscono l'accoglimento del ricorso. Infatti il ricorrente indica la propria quota di spettanza del prezzo pattuito in € 17.380,00, la quale è superiore al valore catastale delle proprie quote sui beni oggetto di compravendita, sia che si tratti esclusivamente di quelle relative alla p. 20, subb 6 e 23, sia che si tratti anche dei p. 51 sub 11, p. 20 subb. 7-10, 28”,
- che “La domanda risarcitoria è assorbita”.
§§§
Avverso tale decisione l interponeva appello con Controparte_5
ricorso depositato in cancelleria il 7.3.2022. Lamentando - con la sua impugnazione – che il primo giudice fosse incorso in un duplice errore: avendo, in primo luogo, a torto fatto proprio il metodo di stima privilegiato dal che aveva, erroneamente, fatto applicazione del criterio dettato Pt_2
dall'art. 52, comma quarto, del T.U. 131/86 piuttosto che di quello - pur espressamente richiamato da detto comma 2bis dell'art. 52 s.l. - dettato dall'art. 79 del D.P.R. 602/73; ed avendo, per altro verso, evidentemente ritenuto che il valore di stima cui era pervenuto non fosse manifestamente inadeguato, ciò che lo aveva altrettanto erroneamente indotto ad astenersi dal dare applicazione al disposto dell'art. 80 del D.P.R. 602/73 – ulteriormente richiamato dal comma 2bis ridetto – secondo cui al giudice chiamato ad occuparsi di esecuzione esattoriale spetta, “Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione,
…. disporre …… b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato”.
Conseguentemente, essa concludeva chiedendo Controparte_3
alla Corte adita di “dire e ritenere - in totale modifica della ordinanza comunicata dal Tribunale di Ragusa in data 22/2/22, e poi notificata, ai fini del passaggio in giudicato, in data 1/3/2022, oggi impugnata - che le somme da versare in favore della odierna appellante , affinchè consenta alla Parte_1
cancellazione delle ipoteche iscritte in danno dell'appellato e come da questo richiesta, ammontano al complessivo importo di €. 50.281,73 così come espressamente oggi individuato ed indicato dalla appellante, e non a quello inferiore erroneamente individuato dal Tribunale. Si chiede, in forza di quanto sopra, altresì, la revoca della condanna alle spese come disposta dal Giudice di prime cure. Con le spese di entrambi i gradi del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cpc stante le evidenti omissioni di controparte nell'omettere alcuni beni immobili dal corretto calcolo delle rendite catastali dei beni promessi in vendita, da liquidarsi, entrambe, in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
§§§ Costituitosi in contraddittorio contestava l'appello di controparte che, Parte_2
pertanto, chiedeva che fosse infine rigettato. Obiettando, in particolare, che
“controparte continua imperterrita a commettere sempre lo stesso, identico, errore: effettua i calcoli catastali diretti a determinare la quota promessa in vendita applicando la moltiplicazione prevista dall'art. 79 del DPR 602/73 e non il valore catastale ordinario previsto dalla legge! L'art. 79 testè richiamato disciplina il caso specifico della esecuzione esattoriale (si badi bene mai intrapresa) …. Tale norma, sulla quale controparte basa il suo primo motivo di appello, non è applicabile al caso di specie e ciò sotto un duplice profilo: In primis poichè non pende alcuna esecuzione esattoriale, ed in secondo luogo poiché, come già correttamente evidenziato, al caso di specie risulta perfettamente applicabile il successivo art 80 del DPR 602/73 per come richiamato dall'art. 52 comma 2 bis del citato DPR, il quale, prevede che: "Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre ... b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato". Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che il valore attribuito dall'agente della riscossione sia del tutto inadeguato, avendo l'odierno appellato fornito piena prova di tale sproporzione sia mediante la produzione di una idonea perizia giurata e sia attraverso la produzione di atti di compravendita anche dello stesso complesso immobiliare che denotano la congruità e giustezza del valore attribuito in sede di preliminare”.
Ciò avendo in ispecie dedotto, concludeva detto appellato chiedendo alla Corte di
“rigettare tutte le richieste di controparte in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, per come eccepito ed argomentato in narrativa emanando, all'uopo, ogni conseguenziale provvedimento di legge, con conferma integrale della ordinanza di accoglimento RG n. 3707/2021 Repert. n. 364/2022 del 22/02/2022 resa dal Tribunale di Ragusa. Con espressa condanna al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa ex art. 96 C.p.c. Con le spese del presente grado da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale ne formula espressa richiesta avendo anticipato le spese e non riscosso onorari”.
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa la Corte accoglieva, giusta ordinanza del 15.7.2022, la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Con la stessa ordinanza veniva istituita c.t.u. “per il calcolo dell'importo in relazione al quale l è chiamata a prestare il consenso alla Controparte_3
compravendita delle quote in comproprietà a dei beni immobili in Parte_2
questione”.
Acquisito (sia pure con un certo ritardo) elaborato peritale, le parti venivano rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era posta in decisione.
§§§
Preliminarmente va dato atto - dopo aver constatato che l'impugnata ordinanza ex art. 702quater c.p.c. era comunicata alle parti (dalla Cancelleria del Tribunale di Ragusa) addì 22.2.2022, e che detto ricorso (con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza) era notificato al (presso il suo difensore già costituito in primo grado) addì Pt_2
18.3.2022 (vale a dire prima che giungesse a scadenza il termine di trenta giorni di cui all'art. 702quater c.p.c.) - della tempestività dell'appello dell
[...]
sebbene irritualmente interposto con ricorso e non con citazione. Controparte_5
Infatti, secondo quanto divenuto jus receptum dopo il ripetuto intervento in subiecta materia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, “Quando il legislatore regola l'esercizio del diritto di impugnazione prescrivendo che l'atto di esercizio debba realizzare la "presa di contatto" con il giudice e quando lo regola prescrivendo, invece, che detto atto debba realizzare la "presa di contatto" con la controparte tramite la notificazione, la prescrizione della forma da osservare entro il termine di impugnazione è fatta a pena di inammissibilità, il che implica che l'onere formale è relativo ad un'attività che indefettibilmente doveva compiersi nel termine. Il carattere cogente e, dunque, decisivo, del collegamento fra l'uso della forma prescritta ed il termine secondo la categoria della inammissibilità impone di apprezzare l'uso della forma errata come attività che, pur non rispondendo alla forma prescritta, può diventare idonea ad osservare la prescrizione legislativa solo se essa si presti ad essere considerata, sebbene con l'apporto di atti aliunde, cioè ulteriori rispetto alla forma erroneamente impiegata, come realizzatrice dello scopo di assicurare pur con una forma complessiva diversa da quella voluta dal legislatore, appunto lo scopo divisato dallo stesso legislatore: questo scopo non è rappresentato solo dalla verificazione, sebbene con apporti aliunde rispetto alla forma erronea usata, di una fattispecie complessa equipollente a quella che si sarebbe dovuta osservare, ma anche e necessariamente dalla sua realizzazione nel temine previsto per l'impugnazione. La ragione è che l'osservanza del termine è essa stessa parte della forma voluta dal legislatore e, dunque, dev'essere rispettata ex necesse attraverso gli apporti aliunde. Ciò che occorre è che, in presenza di un atto di impugnazione con forma "contenutistica" diversa da quella prescritta, si realizzi la situazione di cui al terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., ma tale realizzazione deve avvenire nel termine per l'impugnazione. Solo in tal caso l'atto di esercizio del diritto di impugnazione non rispettoso delle forme quoad contenuto raggiunge lo scopo per cui si doveva compiere l'atto con la forma corretta e, dunque, lo scopo di esercitare validamente il diritto di impugnazione (appunto nel termine previsto dalla legge).
[…..] Il solo deposito di un ricorso presso l'ufficio nel termine risulta invece un'attività che in alcun modo, nemmeno in parte o comunque in modo irregolare, realizza di per sè il compimento dell'attività prescritta dal legislatore e ciò perchè manca proprio quella "presa di contatto" dal legislatore ritenuta essenziale. E' questa "presa di contatto" che, non raggiunta tramite il deposito del ricorso, può esserlo in altro modo, cioè nei modi su indicati, ma deve esserlo nel termine per l'impugnazione, che altrimenti diverrebbe canzonatorio e disponibile dalla parte rispetto al modello legislativo. Ex adverso, quando è prescritta la forma del ricorso e si usa la citazione, ciò che rileva per salvare l'impugnazione è che nonostante l'uso della forma contenutistica diversa, si realizzi la "presa di contatto" con il giudice nel termine prescritto, cioè mediante il deposito della citazione. Altrimenti non è possibile dare rilievo salvifico all'attività di deposito perchè realizza quella "presa di contatto" oltre il termine” (Cass.SS.UU. 28575/2018; in precedenza Cass.SS.UU.
21675/13, Cass.SS.UU. 22848/13, Cass.SS.UU. 2907/2014).
Nel merito – al cui vaglio occorre dunque transitare – deve consentirsi con l'Agenzia appellante che il criterio di stima di cui fare, nei casi di specie, anzitutto applicazione sia proprio quello dettato dall'art. 79 del D.P.R. 602/73 al quale, in realtà, il disposto di detto comma 2bis (nella superiore premessa testualmente riportato) fa espresso ed inequivoco riferimento: disposto che, altrettanto inequivocamente, fa riferimento non soltanto al “bene pignorato” ma anche a quello esclusivamente “ipotecato”.
Ed in conseguenza dell'errore in cui il primo giudice incorreva quanto al criterio estimativo di cui fare nei casi di specie applicazione sarebbe, invero, inconducente chiedersi se abbia fatto a meno dell'ausilio di un esperto estimatore dopo aver positivamente ritenuto che il valore di stima alla cui determinazione era pervenuto non fosse “manifestamente inadeguato”.
Per converso la Corte, all'esito della operata stima del compendio immobiliare de quo ai sensi dell'art. 79 ridetto, ha prudentemente preferito avvalersi dell'ausilio di esperto stimatore ben potendo – alla luce della succitata perizia giurata – e dovendo allora dubitare della reale corrispondenza della stima generata dalla mera moltiplicazione delle rendite catastali per i coefficienti di legge al valore di mercato del compendio medesimo.
Esperto stimatore che la Corte officiava – deve a questo punto darsi atto – la cui analisi fornisce finale contezza della sostanziale bontà delle contestazioni mosse dal alle posizioni nella specie assunte dall'Agente di Riscossione. Pt_2
Ed invero - fatta applicazione dei noti criteri estimativi del valore di mercato dei fabbricati “per costo di costruzione”, per “capitalizzazione del reddito” e per
“confronto” – il nominato c.t.u. giunge a fissare il valore di scambio su libero mercato delle quote indivise di proprietà immobiliare nella specie gravate da ipoteca esattoriale nel complessivo importo di € 22.528,57, che infine arrotonda in €
22.500,00: così dando luogo – non si può non riconoscerlo – ad un notevole ridimensionamento del sullodato importo di € 50.281,73.
Per il che deve concludersi accertando e dichiarando, in assai parziale accoglimento del proposto appello, il diritto di di vendere le proprie quote di proprietà Parte_2
indivisa del compendio immobiliare in Ragusa, via Ing. AR DO, censito in
Catasto Fabbricati al foglio di mappa 101, particella 20, subb. 6, 7, 8, 9, 10 e 28, e particella 51 sub. 11 (quote pari – come si ripete - ai 20/90 delle unità immobiliari identificate dai subb. 6 e 23 di detta particella 20, ed agli 8/504 delle unità immobiliari identificate dai subb. 7, 8, 9, 10 e 28 della stessa particella 20 e di quella identificata da detta particella 51 sub. 11) ad un prezzo non minore di € 22.500,00 onde, dietro diretta corresponsione dello stesso prezzo all Parte_1
già in sede di stipula di contratto di compravendita, evitare la vendita
[...]
forzata del compendio medesimo ex artt. 49 e segg. D.P.R. 60/73.
Il finale esito del doppio grado di giudizio lascia ravvisare una soccombenza reciproca in forza della quale le spese dello stesso doppio grado ben si prestano ad essere compensate per intero tra le parti.
Correlativamente le spese di c.t.u. – alla cui liquidazione si provvede con separato decreto ex art. 168 T.U. 115/2002 – vanno poste a definitivo carico di entrambe le parti, in ragione di metà per ciascuna.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Ragusa del 19/22.2.2022, Rep. 364/2022, proposto dall nei confronti di con ricorso Controparte_3 Parte_2
depositato in cancelleria il 7.3.2022 - così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello accerta e dichiara, in riforma della sentenza impugnata, il diritto di di vendere le proprie quote di Parte_2
proprietà indivisa del compendio immobiliare in Ragusa, via Ing. AR
DO, censito in Catasto Fabbricati al foglio di mappa 101, particella 20, subb. 6, 7, 8, 9, 10 e 28, e particella 51 sub. 11 (quote pari ai 20/90 delle unità immobiliari identificate dai subb. 6 e 23 di detta particella 20, ed agli 8/504 delle unità immobiliari identificate dai subb. 7, 8, 9, 10 e 28 della stessa particella 20 e di quella identificata da detta particella 51 sub. 11) ad un prezzo non minore di € 22.500,00 onde, dietro diretta corresponsione dello stesso prezzo all già in sede di stipula di contratto di Controparte_3
compravendita, evitare la vendita forzata del compendio medesimo ex artt. 49 e segg. D.P.R. 60/73,
- pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di entrambe le parti, in ragione di metà per ciascuna,
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 28.II.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)