Articolo 9 della Legge 8 aprile 1977, n. 144
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 maggio 1977
Art. 9.
Chiunque effettua servizi regolari, regolari specializzati e servizi a navetta senza tenere a bordo del veicolo i documenti, di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72 e di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 516/72 ovvero con documenti scaduti, incompleti od alterati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 100.000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Entrata in vigore il 12 maggio 1977