Articolo 11 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 10Articolo 12
Versione
28 marzo 1989
Art. 11. (Responsabilita' degli amministratori). 1. Il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione da parte dei componenti degli organi dell'Istituto, nell'esercizio delle loro funzioni, si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile , che inizia a decorrere dal giorno in cui si e verificato il fatto causativo del danno.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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