Sentenza 13 maggio 1981
Massime • 3
Il licenziamento del dipendente, nell'Esercizio del potere di recesso ex art 2119 cod civ, per fatti anche di Rilevanza penale, non puo ritenersi sospeso fino alla pronuncia definitiva del giudice penale, poiche il relativo provvedimento del datore di lavoro opera l'Estinzione del rapporto, mentre solo l'accertamento dell'inesistenza della causa di risoluzione da parte del giudice civile consente la ricomposizione della continuita giuridica del rapporto stesso, ovvero, se questo non e assistito da stabilita cosiddetta reale, l'adozione della misura risarcitoria di cui allo art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604.*
Le Disposizioni dettate dall'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300, in tema di procedimento per l'adozione delle sanzioni disciplinari, non sono applicabili ai licenziamenti per motivi disciplinari, i quali restano soggetti alla normativa di cui alla legge 15 luglio 1966 n 604, salvo che non siano state previste dalla contrattazione collettiva (nella specie: art 66 del contratto collettivo 29 luglio 1971 per il personale delle esattorie) o dalla regolamentazione aziendale procedure conformi od analoghe a quelle dell'art 7 citato (nella specie: con il rinvio alle 'norme di legge che regolano la materia'), con riferimento anche ai licenziamenti disciplinari. ( Conf 1781/81; ( Conf 2356/80, mass n 406047; ( Conf 158/80, mass n 403548; ( Conf 38/80, mass n 403413).*
La sospensione del dipendente dal servizio prevista dalla contrattazione collettiva (nella specie dall'art 68 del contratto collettivo 29 luglio 1971 per il personale delle esattorie) per l'ipotesi di sottoposizione del dipendente stesso a procedimento penale e non per mancanze o infrazioni disciplinari, per le quali il contratto collettivo specificamente menziona, tra le sanzioni ammesse, analogo provvedimento, ha natura, non disciplinare, ma di misura cautelare e, pertanto, la sua applicazione non e soggetta alla procedura dell'art 7 dello statuto dei lavoratori.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/1981, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1981 |
Testo completo
La sospensione del dipendente dal servizio prevista dalla contrattazione collettiva (nella specie dall'art 68 del contratto collettivo 29 luglio 1971 per il personale delle esattorie) per l'ipotesi di sottoposizione del dipendente stesso a procedimento penale e non per mancanze o infrazioni disciplinari, per le quali il contratto collettivo specificamente menziona, tra le sanzioni ammesse, analogo provvedimento, ha natura, non disciplinare, ma di misura cautelare e, pertanto, la sua applicazione non e soggetta alla procedura dell'art 7 dello statuto dei lavoratori.*