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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 235 / 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da
, C.F. , in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1
della Azienda Agricola Turina Paolo, difeso dagli avv.ti Giampietro Turina
e Enrico Mazzi come da mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale pec: Email_1
Email_2
-appellante-
Contro
Controparte_1
, in
[...] persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia (C.F. ), presso cui è domiciliato in Venezia, P.IVA_1
Piazza San Marco n. 63, con domicilio digitale P.E.C.:
Email_3
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 528/21 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Causa trattata all'udienza del 12 settembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “In via preliminare: disporsi la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 528/2021 del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro per i motivi indicati.
Nel merito
In via principale: per tutti i motivi esposti annullare/riformare la sentenza n. 528/2021 del
Tribunale di Verona – Sezione Lavoro e per l'effetto annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. 700/2019 I.T.L. di del 21/11/2019 in quanto CP
illegittima in diritto ed infondata in fatto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:”
Conclusioni per parte appellata: “- rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e diritto;
- con rifusione delle spese di lite.
pag. 2/12 • In via istruttoria..”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 528/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona con la quale ha rigettato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n.700/19 con cui era stato intimato il pagamento di una sanzione amministrativa paria complessivi €.84.211,40.
Con memoria depositata il 20 agosto 2024 si è costituito il
[...]
Controparte_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, a seguito di un duplice rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo,
è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa in modo non definitivo con contestuale lettura del dispositivo, venendo disposto per il prosieguo con separata ordinanza al fine di determinare la residua misura della sanzione.
Motivi della decisione
1) Con l'ordinanza ingiunzione n. 700/2019 l'ITL di ha intimato a CP
, titolare dell'omonima Azienda agricola, il pagamento della Parte_1
sanzione amministrativa nella misura sopra indicata in relazione ai fatti accertati che traevano origine dal verbale unico di accertamento e notificazione della Guardia di Finanza del 23 settembre 2015. In sintesi, era contestata la violazione degli artt.3, comma 3, d.l. n.12 del 2022 già modificata con d.l. n.145 del 2013 (l.conv.9 del 2014). 4 bis, comma 2,
d.l.vo n.181 del 2000, 1 e 3 legge n.4 del 1953, 39, commi 1 e 2, legge n.112 del 2008, e 3, comma 3, legge n.73 del 2002 in relazione alle seguenti condotte: a) impiego di lavoratori subordinati in assenza di pag. 3/12 regolarizzazione;
b) mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
c) mancata consegna ai lavoratori di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
d) omessa consegna di cedolini paga o consegna di cedolini paga inesatti.
Secondo la sintesi operata dal giudice di prime cure dall'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza era emerso in primo luogo l'impiego di lavoratori irregolari e ciò in base all'esame delle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva dai lavoratori, della documentazione prodotta dall'Azienda e dalla consultazione del sistema Coveneto e dell'Anagrafe tributaria emergono le violazioni per cui è causa.
Ha precisato che i militari operanti avevano accertato la corretta comprensione della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, come risultava dalle schede di intervista e confermato altresì in udienza dal
GO . Per_1
Nello specifico ha ritenuto che l'irregolare occupazione al lavoro di Per_2
e rispettivamente per 19, 53 e 142 giornate
[...] Persona_3 Per_4
era provata dalla presenza degli stessi sul luogo di lavoro il giorno dell'accesso e dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Nel proprio apprezzamento le dichiarazioni rilasciate alla Guardia di
Finanza nell'immediatezza dei fatti risultavano più precise di quanto dichiarato in sede testimoniale
In conclusione, ha ritenuto che nel corso dell'istruttoria non fossero emersi elementi di segno contrario a quanto rilevato nel verbale di accertamento e notificazione.
pag. 4/12 Anche la seconda violazione - l'infedele registrazione del UL per le ore effettivamente lavorate – aveva trovato conferma in sede testimoniale. Da ciò la corretta la quantificazione della sanzione applicata dall'ITL.
Da ultimo, costituiva elemento di prova l'integrale pagamento all'
[...]
delle sanzioni per le violazioni tributarie emerse dal verbale di CP_3
accertamento così esprimendosi: “sebbene non rappresenti acquiescenza ai fatti posti a base dell'ordinanza ingiunzione opposta, consente di ritenere che l'acquiescenza sia stata posta ai fatti emersi durante l'accertamento.”.
2) Col primo articolato motivo d'appello il signor censura la Pt_1
sentenza nella parte in cui attribuisce valore probatorio privilegiato al verbale di accertamento e ai verbali ispettivi.
Ritiene che il pagamento all' delle sanzioni per le Controparte_3
violazioni tributarie derivanti dall'accertamento della Guardia di Finanza non costituisce acquiescenza ai fatti posti a fondamento delle sanzioni.
Evidenzia che i lavoratori, ad eccezione di tre, sono cittadini stranieri e all'epoca dei fatti, come anche in sede testimoniale in cui hanno usufruito di un interprete, avevano difficoltà a capire l'italiano.
Afferma che le sanzioni relative ai verbali ispettivi in cui non è presente l'attestazione relativa alla corretta comprensione della lingua italiana sarebbero illegittime in quanto i relativi verbali sono viziati nella forma
( , , Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Persona_9 Per_10 Per_11
Per_1
). In particolare, ricorda che in sede testimoniale Per_4 Per_12
[...]
ha dichiarato di aver riferito agli agenti che non capiva bene Per_9
l'italiano ma ciò non risulta riportato nel verbale ispettivo.
Rileva che dalla documentazione esibita dall'Azienda in sede ispettiva, ossia comunicazioni UNILAV, contratti di lavoro, buste paga corredate da pag. 5/12 UL, matrici degli assegni relativi al pagamento dei prospetti paga emergevano la regolare assunzione dei lavoratori (e comunicazione al
COVENETO), la consegna delle buste paga ed il saldo degli importi ivi indicati.
Col secondo motivo l'appellante assume l'erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione delle giornate di lavoro irregolare prestate da (19), (53), (142) Persona_2 Persona_3 Per_4
e . Persona_14
Rileva che la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro il 1.09.15, può provare esclusivamente che in quella data essi stavano prestando attività lavorativa, senza poter desumerne la data di inizio del rapporto di lavoro.
In particolare, che secondo ITL ha prestato attività lavorativa Per_4
senza interruzioni dall'1.03.15 all'1.09.15, escusso all'udienza del
19.11.20, ha esibito il passaporto dal quale risulta che tra l'8.06.15 e il
17.07.15 si trovava in Albania.
Il teste ha dichiarato in udienza di aver lavorato solo altri 4 Persona_2
giorni, oltre alla giornata di ispezione, e non 19 come quantificati a verbale.
Per i lavoratori e per i quali manca la Persona_3 Persona_14
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, non essendo stati sentiti in sede testimoniale, ed avendo reso generiche dichiarazioni in sede ispettiva, non era stata raggiunta la prova. In particolare, ha riferito di aver iniziato a lavorare nel mese di Persona_14
Marzo 2015 senza precisare in quale giorno: arbitrariamente sono state commisurate 51 giornate lavorative decorrenti da domenica 01/03/2015 al
30/04/2015 (in data 01/05/2015 è stato firmato regolare contratto di pag. 6/12 lavoro), senza scomputare Pasqua e Pasquetta nei quali l'Azienda Agricola
Turina non ha impiegato alcun bracciante.
Con un terzo motivo d'appello si denuncia la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza della violazione relativa alla elaborazione di UL irregolari.
Premesso che in sede di accertamento ispettivo era stato contestato di aver omesso di elaborare e consegnare 8 cedolini paga e di averne elaborati e consegnati 47 irregolari, l'ITL avrebbe dovuto dimostrare l'infedele registrazione di ogni singolo UL fornendo prova dell'effettivo orario di lavoro osservato da ciascuno lavoratore e della mancata corrispondenza con la busta paga.
Afferma che nessun lavoratore ha dichiarato di aver ricevuto somme in contanti ulteriori a quella risultante dalla busta paga, ma che gli accertatori hanno desunto pagamenti in contanti fuori busta determinando “a tavolino” la teorica retribuzione mensile (moltiplicando le ore lavorative e la paga oraria e, raffrontandola con i prospetti paga). Ritiene che dall'escussione dei testi emerge l'impossibilità di determinare una retribuzione mensile di riferimento stante la variabilità dell'orario di lavoro (a seconda delle condizioni meteorologiche, della stagionalità e della quantità del raccolto, delle richieste del mercato.
Infine, col quarto motivo di impugnazione il signor reputa Pt_1
ulteriormente carente la motivazione con riguardo alla quantificazione delle sanzioni irrogate, in manza di riscontro all'eccepita assenza di esplicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni ingiunte.
Sostiene che la motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta non consente di individuare criteri e le modalità di calcolo seguiti dall'Ufficio
pag. 7/12 accertatore nella determinazione delle sanzioni in quanto riporta unicamente la lapidaria affermazione “visto l'art. 11 L. 689/2981 e tenuto conto dei criteri di quantificazione della sanzione ivi indicati, in particolare, dell'omissione degli adempimenti e della condotta non collaborativa dell'interessato”.
Contesta la mancanza di collaborazione del alla luce del fatto che Pt_1
egli ha aderito all'invito di presentarsi per rendere dichiarazioni al
Comando della Guardia di finanza e che il GO escusso in Per_1
primo grado ha dichiarato che l'Azienda è stata collaborativa.
3) Il primo motivo di impugnazione non è fondato con riguardo alla valenza del verbale di accertamento nei limiti di seguito chiariti.
Premesso che non integra un' “acquiescenza” neppure con riguardo ai fatti presupposti il mero adempimento in ambito tributario delle obbligazioni scaturenti dall'accertamento, potendo l'assolvimento dell'obbligazione dipendere da valutazioni di opportunità in assenza di una chiara manifestazione di volontà di non contestare la sussistenza delle condotte contestate, circostanza che non risulta in alcun modo documentata, va ribadito, in linea con i richiami giurisprudenziali consolidati e richiamati dalla difesa erariale, la natura fidefacente e quindi la veridicità estrinseca delle dichiarazioni mediante la compilazione secondo le parole e le indicazioni fornite dai singoli informatori della singola scheda il cui contenuto è irritrattabile fino a querela di falso.
La circostanza che non sempre sia stato dato atto della comprensione della lingua italiana da parte di informatori in assenza di prova contraria non determina di per sé alcuna violazione (In tale senso in motivazione Cass.
n.18174 del 2020).
pag. 8/12 Anche nel caso dell'informatore non risultano elementi tali da Per_14
ritenere privo di valore probatorio il contenuto della scheda informativa.
Nel verbale istruttorio del lavoratore, sentito come testimone, si riporta
“che la scheda è stata letta dai finanziari ma lui non capiva granchè.”. La testimonianza, poi, prosegue con una serie di precisazioni circa il proprio impegno orario e in ordine alla paga oraria1. Se ne deve trarre la conclusione che anche volendo ritenere che all'epoca non ci fosse stata piena consapevolezza delle dichiarazioni le stesse sono state confermate in sede testimoniale.
Merita parziale accoglimento il secondo motivo di impugnazione.
Mentre per le posizioni di e di non altrettanto può Per_15 Persona_3
affermarsi con riguardo al periodo di lavoro in nero per le posizioni di e di Persona_14 Per_4
Invero per quanto riguarda è pur vero che in sede testimoniale Per_2
riferisce di un limitatissimo periodo di lavoro di quattro giorni, ma subito dopo la sua testimonianza prosegue confermando il contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva: “Il giorno in cui sono arrivati i finanzieri ero al lavoro ma lavoravo soltanto da poco ed in totale avevo lavorato soltanto 4 giorni, neanche consecutivi. Il contratto l'ho sottoscritto subito dopo. Al teste viene esibita la scheda redatta dai finanzieri nel giorno dell'accesso e ne riconosce la sottoscrizione.
pag. 9/12 Conferma il contenuto ad eccezione dell'orario di lavoro dichiarato precisando che iniziava sempre alle 8 a lavorare ma che soltanto quel giorno gli aveva chiesto di andare un po' prima. I finanzieri Pt_1
arrivarono quel giorno verso le 9,30/10.”.
In tale scheda, tra l'altro, viene precisato che l'inizio dell'attività lavorativa
è risalente al marzo 2015 , preceduto da due settimane di prova, mentre la dichiarazione è resa in sede di accesso dei militari nel settembre successivo, epoca in cui non era stata ancora denunciata la posizione lavorativa. Si tratta di conferma che non è affatto generica, tanto da contenere una precisazione circa l'orario per cui è giustificato ritenere che la dichiarazione sui quattro giorni lavorativi debba essere contestualizzata alla situazione di chiamata “intermittente” (“neanche consecutivi”) che caratterizzava il lavoro come emerge dalle dichiarazioni dello stesso Per_2
(“.Non ho mai lavorato tutti i giorni, ma soltanto a chiamata secondo il suo bisogno lavorativo.”) ed altre (ad esempio il teste “La domenica Per_4
lavoravo a volte si e a volte no. Non ricordo se a Ferragosto ho lavorato o no. Cioè lavoravo quando c'era bisogno.”).
Quanto alla posizione di si tratta di dichiarazione lineare in Persona_3
cui l'informatore precisa la data di inizio dell'attività, il 1° luglio 2015: in assenza di elementi contrari non introdotti dall'opponente si deve ritenere attendibile tale dichiarazione.
Al contrario per le posizioni residue emergono circostanze che non consentono di ritenere raggiunta pienamente la prova dell'impegno lavorativo irregolare nella consistenza ritenuta in sede ispettiva.
Quanto alla posizione di il riferimento all'inizio Persona_14
dell'attività a “marzo 2015” è talmente generico che non è giustificata pag. 10/12 l'attribuzione dell'intero mese. Si deve ridurre, quindi, tale periodo all'ultimo giorno del mese, l'unico sicuramente lavorato.
Con riferimento alla posizione di invece, in sede testimoniale il Per_4
lavoratore ha documentato mediante l'esibizione del proprio passaporto) il periodo di assenza dall'Italia senza che fosse dedotto che si trattasse di interruzioni o assenze inerenti un unico periodo lavorativo (situazione peraltro chiarita dallo stesso teste, ma limitatamente ai periodi di sua presenza), tenuto conto anche della loro considerevole durata: dall'1 marzo al 7 giugno 2015 e della 18 luglio all'1 settembre 2015.
Va accolto il terzo motivo.
L'accertamento inerente alla violazione dell'art.39, comma 1 e 2 del d.l.
n.112 del 2008 per la non regolare registrazione nel UL dei dati delle singole posizioni lavorative, determinante differenti trattamenti retributivi previdenziali e fiscali non può ritenersi fondato.
La Guardia di Finanza ha operato una ricostruzione sulla base della circostanza che i pagamenti delle retribuzioni avvenivano parzialmente in contranti, ma è mancata agli atti una verifica circa la puntale difformità tra le ore registrate nel UL, la misura della paga oraria e la retribuzione pagata mensilmente.
Di talché il dato del mero pagamento in contanti e di quello ulteriore (ma solo in un numero limitatissimo di posizioni di lavoratori che avevano dichiarato esservi dei “fuori busta”, peraltro senza possibilità di imputarli ai periodi oggetto di accertamento) costituisce un elemento indiziario di per sé non idoneo ad integrare la prova seppure sul piano presuntivo che giustifichi nella misura imputata la irregolarità contestata e sanzionata.
pag. 11/12 L'accertamento riporta un dato finale circa la mancanza della retribuzione da cui si ricava il numero di ore non registrate, ma non è esplicitato alcun accertamento che giustifichi la conclusione, ossia manca un'indicazione delle ore effettivamente lavorate per il singolo lavoratore e per ciascuna mensilità, e la difformità rispetto a quelle registrate, in assenza del dato relativo, anch'esso mai indicato nell'accertamento).
Alla luce di tali conclusioni risulta necessario rideterminare il perimetro delle violazioni accertate e, conseguentemente, la misura del trattamento sanzionatorio, ragione per cui è stata disposta con ordinanza l'elaborazione di conteggi ai fini della rideterminazione delle sanzioni amministrative in ragione di quanto statuito con la sentenza non definitiva, da calcolare nei minimi edittali ai fini della successiva valutazione del quarto motivo di appello.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara dovute le sanzioni limitatamente ai periodi lavorativi non regolarizzati di e nei termini fissati Persona_2 Persona_3
dall'accertamento e nei periodi dall'1 marzo al 7 giugno 2015 e della 18 luglio all'1 settembre 2015 per e dal 31 marzo al 30 arile 2015 Per_4
per ; Persona_14
- dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Conferma che l'orario di inizio del suo lavoro avveniva verso le 7/7,30, soltanto qualche volta capitava che iniziasse alle sei del mattino e ciò dipendeva dalla chiamata del capo che glielo chiedeva. Conferma poi che il pomeriggio finiva prima delle 18 e non come riportato nella scheda e che di sabato pomeriggio non ha mai lavorato. Con avevo concordato un pagamento orario di 5,75 euro all'ora. Nel mese di Pt_1 marzo, poiché il lavoro era poco, eravamo in 10/15 a lavorare, poi verso la bella stagione, il numero di la- voratori aumentava. Anche i finanzieri mi chiesero, così come ha fatto il giudice oggi, se capivo la lingua italiana ed anche a loro risposi “poco”. All'epoca però poiché venivo in Italia solo per il periodo di lavoro e poi ritornavo in India e in quel periodo lavoravo soltanto nei campi e parlavo soltanto con i miei connazionali, non praticavo la lingua italiana.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da
, C.F. , in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1
della Azienda Agricola Turina Paolo, difeso dagli avv.ti Giampietro Turina
e Enrico Mazzi come da mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale pec: Email_1
Email_2
-appellante-
Contro
Controparte_1
, in
[...] persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia (C.F. ), presso cui è domiciliato in Venezia, P.IVA_1
Piazza San Marco n. 63, con domicilio digitale P.E.C.:
Email_3
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 528/21 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Causa trattata all'udienza del 12 settembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “In via preliminare: disporsi la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 528/2021 del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro per i motivi indicati.
Nel merito
In via principale: per tutti i motivi esposti annullare/riformare la sentenza n. 528/2021 del
Tribunale di Verona – Sezione Lavoro e per l'effetto annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. 700/2019 I.T.L. di del 21/11/2019 in quanto CP
illegittima in diritto ed infondata in fatto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:”
Conclusioni per parte appellata: “- rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e diritto;
- con rifusione delle spese di lite.
pag. 2/12 • In via istruttoria..”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 528/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona con la quale ha rigettato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n.700/19 con cui era stato intimato il pagamento di una sanzione amministrativa paria complessivi €.84.211,40.
Con memoria depositata il 20 agosto 2024 si è costituito il
[...]
Controparte_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, a seguito di un duplice rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo,
è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa in modo non definitivo con contestuale lettura del dispositivo, venendo disposto per il prosieguo con separata ordinanza al fine di determinare la residua misura della sanzione.
Motivi della decisione
1) Con l'ordinanza ingiunzione n. 700/2019 l'ITL di ha intimato a CP
, titolare dell'omonima Azienda agricola, il pagamento della Parte_1
sanzione amministrativa nella misura sopra indicata in relazione ai fatti accertati che traevano origine dal verbale unico di accertamento e notificazione della Guardia di Finanza del 23 settembre 2015. In sintesi, era contestata la violazione degli artt.3, comma 3, d.l. n.12 del 2022 già modificata con d.l. n.145 del 2013 (l.conv.9 del 2014). 4 bis, comma 2,
d.l.vo n.181 del 2000, 1 e 3 legge n.4 del 1953, 39, commi 1 e 2, legge n.112 del 2008, e 3, comma 3, legge n.73 del 2002 in relazione alle seguenti condotte: a) impiego di lavoratori subordinati in assenza di pag. 3/12 regolarizzazione;
b) mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
c) mancata consegna ai lavoratori di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
d) omessa consegna di cedolini paga o consegna di cedolini paga inesatti.
Secondo la sintesi operata dal giudice di prime cure dall'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza era emerso in primo luogo l'impiego di lavoratori irregolari e ciò in base all'esame delle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva dai lavoratori, della documentazione prodotta dall'Azienda e dalla consultazione del sistema Coveneto e dell'Anagrafe tributaria emergono le violazioni per cui è causa.
Ha precisato che i militari operanti avevano accertato la corretta comprensione della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, come risultava dalle schede di intervista e confermato altresì in udienza dal
GO . Per_1
Nello specifico ha ritenuto che l'irregolare occupazione al lavoro di Per_2
e rispettivamente per 19, 53 e 142 giornate
[...] Persona_3 Per_4
era provata dalla presenza degli stessi sul luogo di lavoro il giorno dell'accesso e dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Nel proprio apprezzamento le dichiarazioni rilasciate alla Guardia di
Finanza nell'immediatezza dei fatti risultavano più precise di quanto dichiarato in sede testimoniale
In conclusione, ha ritenuto che nel corso dell'istruttoria non fossero emersi elementi di segno contrario a quanto rilevato nel verbale di accertamento e notificazione.
pag. 4/12 Anche la seconda violazione - l'infedele registrazione del UL per le ore effettivamente lavorate – aveva trovato conferma in sede testimoniale. Da ciò la corretta la quantificazione della sanzione applicata dall'ITL.
Da ultimo, costituiva elemento di prova l'integrale pagamento all'
[...]
delle sanzioni per le violazioni tributarie emerse dal verbale di CP_3
accertamento così esprimendosi: “sebbene non rappresenti acquiescenza ai fatti posti a base dell'ordinanza ingiunzione opposta, consente di ritenere che l'acquiescenza sia stata posta ai fatti emersi durante l'accertamento.”.
2) Col primo articolato motivo d'appello il signor censura la Pt_1
sentenza nella parte in cui attribuisce valore probatorio privilegiato al verbale di accertamento e ai verbali ispettivi.
Ritiene che il pagamento all' delle sanzioni per le Controparte_3
violazioni tributarie derivanti dall'accertamento della Guardia di Finanza non costituisce acquiescenza ai fatti posti a fondamento delle sanzioni.
Evidenzia che i lavoratori, ad eccezione di tre, sono cittadini stranieri e all'epoca dei fatti, come anche in sede testimoniale in cui hanno usufruito di un interprete, avevano difficoltà a capire l'italiano.
Afferma che le sanzioni relative ai verbali ispettivi in cui non è presente l'attestazione relativa alla corretta comprensione della lingua italiana sarebbero illegittime in quanto i relativi verbali sono viziati nella forma
( , , Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Persona_9 Per_10 Per_11
Per_1
). In particolare, ricorda che in sede testimoniale Per_4 Per_12
[...]
ha dichiarato di aver riferito agli agenti che non capiva bene Per_9
l'italiano ma ciò non risulta riportato nel verbale ispettivo.
Rileva che dalla documentazione esibita dall'Azienda in sede ispettiva, ossia comunicazioni UNILAV, contratti di lavoro, buste paga corredate da pag. 5/12 UL, matrici degli assegni relativi al pagamento dei prospetti paga emergevano la regolare assunzione dei lavoratori (e comunicazione al
COVENETO), la consegna delle buste paga ed il saldo degli importi ivi indicati.
Col secondo motivo l'appellante assume l'erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione delle giornate di lavoro irregolare prestate da (19), (53), (142) Persona_2 Persona_3 Per_4
e . Persona_14
Rileva che la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro il 1.09.15, può provare esclusivamente che in quella data essi stavano prestando attività lavorativa, senza poter desumerne la data di inizio del rapporto di lavoro.
In particolare, che secondo ITL ha prestato attività lavorativa Per_4
senza interruzioni dall'1.03.15 all'1.09.15, escusso all'udienza del
19.11.20, ha esibito il passaporto dal quale risulta che tra l'8.06.15 e il
17.07.15 si trovava in Albania.
Il teste ha dichiarato in udienza di aver lavorato solo altri 4 Persona_2
giorni, oltre alla giornata di ispezione, e non 19 come quantificati a verbale.
Per i lavoratori e per i quali manca la Persona_3 Persona_14
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, non essendo stati sentiti in sede testimoniale, ed avendo reso generiche dichiarazioni in sede ispettiva, non era stata raggiunta la prova. In particolare, ha riferito di aver iniziato a lavorare nel mese di Persona_14
Marzo 2015 senza precisare in quale giorno: arbitrariamente sono state commisurate 51 giornate lavorative decorrenti da domenica 01/03/2015 al
30/04/2015 (in data 01/05/2015 è stato firmato regolare contratto di pag. 6/12 lavoro), senza scomputare Pasqua e Pasquetta nei quali l'Azienda Agricola
Turina non ha impiegato alcun bracciante.
Con un terzo motivo d'appello si denuncia la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza della violazione relativa alla elaborazione di UL irregolari.
Premesso che in sede di accertamento ispettivo era stato contestato di aver omesso di elaborare e consegnare 8 cedolini paga e di averne elaborati e consegnati 47 irregolari, l'ITL avrebbe dovuto dimostrare l'infedele registrazione di ogni singolo UL fornendo prova dell'effettivo orario di lavoro osservato da ciascuno lavoratore e della mancata corrispondenza con la busta paga.
Afferma che nessun lavoratore ha dichiarato di aver ricevuto somme in contanti ulteriori a quella risultante dalla busta paga, ma che gli accertatori hanno desunto pagamenti in contanti fuori busta determinando “a tavolino” la teorica retribuzione mensile (moltiplicando le ore lavorative e la paga oraria e, raffrontandola con i prospetti paga). Ritiene che dall'escussione dei testi emerge l'impossibilità di determinare una retribuzione mensile di riferimento stante la variabilità dell'orario di lavoro (a seconda delle condizioni meteorologiche, della stagionalità e della quantità del raccolto, delle richieste del mercato.
Infine, col quarto motivo di impugnazione il signor reputa Pt_1
ulteriormente carente la motivazione con riguardo alla quantificazione delle sanzioni irrogate, in manza di riscontro all'eccepita assenza di esplicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni ingiunte.
Sostiene che la motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta non consente di individuare criteri e le modalità di calcolo seguiti dall'Ufficio
pag. 7/12 accertatore nella determinazione delle sanzioni in quanto riporta unicamente la lapidaria affermazione “visto l'art. 11 L. 689/2981 e tenuto conto dei criteri di quantificazione della sanzione ivi indicati, in particolare, dell'omissione degli adempimenti e della condotta non collaborativa dell'interessato”.
Contesta la mancanza di collaborazione del alla luce del fatto che Pt_1
egli ha aderito all'invito di presentarsi per rendere dichiarazioni al
Comando della Guardia di finanza e che il GO escusso in Per_1
primo grado ha dichiarato che l'Azienda è stata collaborativa.
3) Il primo motivo di impugnazione non è fondato con riguardo alla valenza del verbale di accertamento nei limiti di seguito chiariti.
Premesso che non integra un' “acquiescenza” neppure con riguardo ai fatti presupposti il mero adempimento in ambito tributario delle obbligazioni scaturenti dall'accertamento, potendo l'assolvimento dell'obbligazione dipendere da valutazioni di opportunità in assenza di una chiara manifestazione di volontà di non contestare la sussistenza delle condotte contestate, circostanza che non risulta in alcun modo documentata, va ribadito, in linea con i richiami giurisprudenziali consolidati e richiamati dalla difesa erariale, la natura fidefacente e quindi la veridicità estrinseca delle dichiarazioni mediante la compilazione secondo le parole e le indicazioni fornite dai singoli informatori della singola scheda il cui contenuto è irritrattabile fino a querela di falso.
La circostanza che non sempre sia stato dato atto della comprensione della lingua italiana da parte di informatori in assenza di prova contraria non determina di per sé alcuna violazione (In tale senso in motivazione Cass.
n.18174 del 2020).
pag. 8/12 Anche nel caso dell'informatore non risultano elementi tali da Per_14
ritenere privo di valore probatorio il contenuto della scheda informativa.
Nel verbale istruttorio del lavoratore, sentito come testimone, si riporta
“che la scheda è stata letta dai finanziari ma lui non capiva granchè.”. La testimonianza, poi, prosegue con una serie di precisazioni circa il proprio impegno orario e in ordine alla paga oraria1. Se ne deve trarre la conclusione che anche volendo ritenere che all'epoca non ci fosse stata piena consapevolezza delle dichiarazioni le stesse sono state confermate in sede testimoniale.
Merita parziale accoglimento il secondo motivo di impugnazione.
Mentre per le posizioni di e di non altrettanto può Per_15 Persona_3
affermarsi con riguardo al periodo di lavoro in nero per le posizioni di e di Persona_14 Per_4
Invero per quanto riguarda è pur vero che in sede testimoniale Per_2
riferisce di un limitatissimo periodo di lavoro di quattro giorni, ma subito dopo la sua testimonianza prosegue confermando il contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva: “Il giorno in cui sono arrivati i finanzieri ero al lavoro ma lavoravo soltanto da poco ed in totale avevo lavorato soltanto 4 giorni, neanche consecutivi. Il contratto l'ho sottoscritto subito dopo. Al teste viene esibita la scheda redatta dai finanzieri nel giorno dell'accesso e ne riconosce la sottoscrizione.
pag. 9/12 Conferma il contenuto ad eccezione dell'orario di lavoro dichiarato precisando che iniziava sempre alle 8 a lavorare ma che soltanto quel giorno gli aveva chiesto di andare un po' prima. I finanzieri Pt_1
arrivarono quel giorno verso le 9,30/10.”.
In tale scheda, tra l'altro, viene precisato che l'inizio dell'attività lavorativa
è risalente al marzo 2015 , preceduto da due settimane di prova, mentre la dichiarazione è resa in sede di accesso dei militari nel settembre successivo, epoca in cui non era stata ancora denunciata la posizione lavorativa. Si tratta di conferma che non è affatto generica, tanto da contenere una precisazione circa l'orario per cui è giustificato ritenere che la dichiarazione sui quattro giorni lavorativi debba essere contestualizzata alla situazione di chiamata “intermittente” (“neanche consecutivi”) che caratterizzava il lavoro come emerge dalle dichiarazioni dello stesso Per_2
(“.Non ho mai lavorato tutti i giorni, ma soltanto a chiamata secondo il suo bisogno lavorativo.”) ed altre (ad esempio il teste “La domenica Per_4
lavoravo a volte si e a volte no. Non ricordo se a Ferragosto ho lavorato o no. Cioè lavoravo quando c'era bisogno.”).
Quanto alla posizione di si tratta di dichiarazione lineare in Persona_3
cui l'informatore precisa la data di inizio dell'attività, il 1° luglio 2015: in assenza di elementi contrari non introdotti dall'opponente si deve ritenere attendibile tale dichiarazione.
Al contrario per le posizioni residue emergono circostanze che non consentono di ritenere raggiunta pienamente la prova dell'impegno lavorativo irregolare nella consistenza ritenuta in sede ispettiva.
Quanto alla posizione di il riferimento all'inizio Persona_14
dell'attività a “marzo 2015” è talmente generico che non è giustificata pag. 10/12 l'attribuzione dell'intero mese. Si deve ridurre, quindi, tale periodo all'ultimo giorno del mese, l'unico sicuramente lavorato.
Con riferimento alla posizione di invece, in sede testimoniale il Per_4
lavoratore ha documentato mediante l'esibizione del proprio passaporto) il periodo di assenza dall'Italia senza che fosse dedotto che si trattasse di interruzioni o assenze inerenti un unico periodo lavorativo (situazione peraltro chiarita dallo stesso teste, ma limitatamente ai periodi di sua presenza), tenuto conto anche della loro considerevole durata: dall'1 marzo al 7 giugno 2015 e della 18 luglio all'1 settembre 2015.
Va accolto il terzo motivo.
L'accertamento inerente alla violazione dell'art.39, comma 1 e 2 del d.l.
n.112 del 2008 per la non regolare registrazione nel UL dei dati delle singole posizioni lavorative, determinante differenti trattamenti retributivi previdenziali e fiscali non può ritenersi fondato.
La Guardia di Finanza ha operato una ricostruzione sulla base della circostanza che i pagamenti delle retribuzioni avvenivano parzialmente in contranti, ma è mancata agli atti una verifica circa la puntale difformità tra le ore registrate nel UL, la misura della paga oraria e la retribuzione pagata mensilmente.
Di talché il dato del mero pagamento in contanti e di quello ulteriore (ma solo in un numero limitatissimo di posizioni di lavoratori che avevano dichiarato esservi dei “fuori busta”, peraltro senza possibilità di imputarli ai periodi oggetto di accertamento) costituisce un elemento indiziario di per sé non idoneo ad integrare la prova seppure sul piano presuntivo che giustifichi nella misura imputata la irregolarità contestata e sanzionata.
pag. 11/12 L'accertamento riporta un dato finale circa la mancanza della retribuzione da cui si ricava il numero di ore non registrate, ma non è esplicitato alcun accertamento che giustifichi la conclusione, ossia manca un'indicazione delle ore effettivamente lavorate per il singolo lavoratore e per ciascuna mensilità, e la difformità rispetto a quelle registrate, in assenza del dato relativo, anch'esso mai indicato nell'accertamento).
Alla luce di tali conclusioni risulta necessario rideterminare il perimetro delle violazioni accertate e, conseguentemente, la misura del trattamento sanzionatorio, ragione per cui è stata disposta con ordinanza l'elaborazione di conteggi ai fini della rideterminazione delle sanzioni amministrative in ragione di quanto statuito con la sentenza non definitiva, da calcolare nei minimi edittali ai fini della successiva valutazione del quarto motivo di appello.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara dovute le sanzioni limitatamente ai periodi lavorativi non regolarizzati di e nei termini fissati Persona_2 Persona_3
dall'accertamento e nei periodi dall'1 marzo al 7 giugno 2015 e della 18 luglio all'1 settembre 2015 per e dal 31 marzo al 30 arile 2015 Per_4
per ; Persona_14
- dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Conferma che l'orario di inizio del suo lavoro avveniva verso le 7/7,30, soltanto qualche volta capitava che iniziasse alle sei del mattino e ciò dipendeva dalla chiamata del capo che glielo chiedeva. Conferma poi che il pomeriggio finiva prima delle 18 e non come riportato nella scheda e che di sabato pomeriggio non ha mai lavorato. Con avevo concordato un pagamento orario di 5,75 euro all'ora. Nel mese di Pt_1 marzo, poiché il lavoro era poco, eravamo in 10/15 a lavorare, poi verso la bella stagione, il numero di la- voratori aumentava. Anche i finanzieri mi chiesero, così come ha fatto il giudice oggi, se capivo la lingua italiana ed anche a loro risposi “poco”. All'epoca però poiché venivo in Italia solo per il periodo di lavoro e poi ritornavo in India e in quel periodo lavoravo soltanto nei campi e parlavo soltanto con i miei connazionali, non praticavo la lingua italiana.”