Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 29.11.2021 al n. 2008 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Sperone (AV), presso e nello studio dell'avv. Giulio Fragasso, che li rappresenta e difende, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro
, corrente in Roma, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Firenze, Via Pellicceria presso
[...]
, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Ridolfi e dall'avv.
Michele Proietti in forza di procura generale del
27.04.2022 a rogito per Notaio di Roma, Persona_1
Rep. n. 55418 Racc. n. 16104, registrata in Roma il
04.05.2022,
APPELLATA
All'udienza dell'11-18.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
1
- Riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze
R.G.C.A. 5846/2020 per le motivazioni sopra articolate e per l'effetto dichiarare:
- Il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione dei predetti titoli, così come riportati sui summenzionati buoni fruttiferi mediante apposita tabella recante tassi d'interesse che sarebbero maturati nel corso degli anni sino alla scadenza e che prevedevano i seguenti tassi d'interesse serie Q/P : “8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10% dal 11° al
15° anno, 12% dal 16° al 20° anno, dal 21° al 30° anno l'applicazione dei tassi d'interesse di L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del
30° anno solare successivo a quello di emissione;
- che il rimborso riconosciuto ai sig.ri Pt_1
e deve essere corrisposto in base ai
[...] Parte_2 tassi e alle tabelle ripor-tata sul retro dei titoli che ammontano a Euro 216.825,58 e non di Euro 134.319,36 come liquidato da . CP_1
Pertanto la differenza non riconosciuta da
[...]
e richiesta dagli appellanti è pari a Euro CP_1
82.506,22 (Euro 216.825,58-134.319,36 Euro); più le spese di perizia effettuate dal dott. Per_2 come da proforme di fatture per l'importo di Euro
[...]
1.800,00. ( come da pro-forma di fattura e perizia che si allegano);
- e quindi condannare in persona Controparte_1 del legale pro tempore, con sede in Roma al Viale Europa n.
190 e in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 della somma complessiva di Euro 82.506,22 relativa alla differenza tra la somma già liquidata da parte di e CP_1 quella riportata sulla tabella del buono fruttifero più le spese della perizia di Euro 1.800,00 per un importo
2 complessivo di 84.306,22 Euro, oltre gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, respingere l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza del Tribunale di Firenze emessa nel procedimento r.g. 5846/2020 promosso nei confronti di
[...]
e conseguentemente, confermare Controparte_1 integralmente la stessa.
Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
2008/2021 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del
31.10.2021, resa all'esito del giudizio iscritto al n.r.g. 5846/2020; parti: e c. Parte_1 Parte_2
), esperiti gli adempimenti ex artt. Controparte_1
350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'11-18.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo dell'ordinanza impugnata:
“Con il ricorso ex art. 702-bis cpc depositato in data 6.6.2020, e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2 innanzi a questo Tribunale chiedendone la Controparte_1 condanna alla corresponsione della somma di € 84.306,22 quale importo derivante dalla differenza tra quanto già liquidato da pari a € 134.319,39, alla scadenza trentennale CP_1 dei buoni postali fruttiferi, e quello che sarebbe spettato in
3 forza della corretta applicazione dei tassi di interesse riportati sulla tabella apposta sul retro dei buoni. Esponevano i ricorrenti, a fondamento della propria domanda, di essere titolari di quattro Buoni Fruttiferi Postali del valore di £ 5.000.000 ciascuno, di cui due emessi in data 26 Novembre 1986 e 2 emessi in data 27 Febbraio 1987, tutti appartenenti alla Serie Q/P, e di aver ottenuto, al momento della riscossione degli stessi alla scadenza trentennale, il rimborso complessivo di € 134.319,36. Deducevano la erroneità, per difetto, della liquidazione di tale somma in quanto non corrispondente al calcolo degli interessi come riportato a tergo dei Buoni Fruttiferi Postali. Invero, proseguivano i ricorrenti, tutti i titoli da loro posseduti, appartenenti alla Serie P, erano stati emessi in data successiva all'entrata in vigore del DM 13 Giugno 1986, sì che dovevano trovare applicazione le norme ivi contenute che, tuttavia, aveva disatteso. CP_1 Evidenziavano, al riguardo, che i Buoni Postali Fruttiferi in loro possesso erano originariamente contraddistinti dalla Serie P e che, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale, avrebbe dovuto CP_1 assegnare per tali titoli due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura Q/P, ed un altro sul retro con l'indicazione dei nuovi tassi di interessi. Tuttavia tale timbro Q/P apposto sul retro da parte di 'copriva' esclusivamente i primi venti anni di CP_1 vita del titolo, in quanto il timbro aveva sovrascritto l'originaria tabella riportata a tergo del solo fino al CP_3 ventesimo anno, lasciando inalterato l'importo a cifra fissa previsto originariamente nel titolo dal ventunesimo anno sino al trentesimo. Lamentavano che aveva ingenerato nei Controparte_1 loro confronti un legittimo affidamento circa la volontà dell'emittente di assicurare i tassi di interesse originariamente riportati a tergo dei buoni postali e che non erano stati modificati nel loro importo fisso a bimestre per gli ultimi dieci anni di validità. Chiedevano, pertanto, l'applicazione del corretto tasso di interesse con la condanna di al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 84.306,22, come risultante dalla relazione tecnica allegata al ricorso. Si costituiva la quale, contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti poiché i titoli non erano stati emessi a loro nome, e, di conseguenza, quali eredi non potevano invocare la tutela dell'affidamento, al più spettante ai loro danti causa. Sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto, sia che questo rinvenisse il proprio titolo in una responsabilità contrattuale delle sia che venisse CP_1 invocata la responsabilità extracontrattuale dell'Ente. Quanto al merito esponeva che tutti i buoni postali erano stati emessi secondo quanto disposto di volta in volta con decreto del Ministero del Tesoro, come statuito dall'art. 204
4 del DPR n. 256/1989, e che essi erano stati stampati a cura del Ministero del Tesoro tramite il Provvedimento Generale dello Stato, e non da . CP_1 Analogamente le condizioni erano determinate non da
[...]
ma dal Ministero del Tesoro ed i tassi di interesse CP_1 subivano variazioni non da parte di ma del CP_1 Ministero del Tesoro in conformità a quanto previsto ex art. 173 DPR n. 156/1973. Doveva trovare, pertanto, applicazione il tasso di interesse previsto dal DM 13 Giugno 1986 che doveva prevalere sul contenuto stampato sul tergo dei titoli appartenenti alla serie P non più esistente, sostituita a tutti gli effetti dalla serie Q e come tali rientrante nell'ambito di applicazione del predetto decreto ministeriale. Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, essendo questi subentrati, iure ereditario in forza di testamento olografo, nella medesima posizione dei loro danti causa- soggetti nei cui confronti sono stati emessi i titoli- e, come tali, non solo legittimati ad agire in giudizio ma pure a far valere la tutela dell'affidamento che sarebbe spettata ai de cuius. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
va rigettata, in quanto ai sensi dell'art. 2935 cc CP_1 «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»: nel caso in questione dal giorno in cui i titolari dei Buoni si sono visti corrispondere un importo a loro dire inferiore in data 8 Novembre 2018. Quanto al merito appare imprescindibile inquadrare correttamente l'oggetto del presente giudizio ove è controverso tra le parti se gli 'interessi' dovuti con riguardo ai buoni postali fruttiferi dal 21° al 30° anno(data di scadenza dei buoni) siano quelli indicati nella dicitura originaria posta sul retro del buono, non oggetto di sovrapposizione da parte della nuova tabella apposta a tergo del titolo della serie P con la denominazione Q/P, o invece quelli previsti dalle tabelle allegate dal decreto ministeriale 13 Giugno 1986, non essendo infatti contestato fra i soggetti oggi in causa che gli interessi previsti dalle dette tabelle si applichino per i primi venti anni. Invero, secondo i ricorrenti avrebbe CP_1 apposto sul retro dei Buoni stampati con la serie P il timbro Q/P sino al ventesimo anno, lasciando in tal modo invariato il 'tasso di interesse' originariamente stampigliato sul retro di ciascun titolo(serie P), pari a £ 1.290.751 per ogni semestre;
secondo invece, deve trovare applicazione il CP_1 più volte citato DM 13 Giugno 1986 ed il tasso di interesse ivi previsto per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, poiché i nuovi titoli, tutti successivi all'entrata in vigore del decreto, devono soggiacere al disposto normativo di tale decreto. Precisamente, i titoli dei ricorrenti recano sul retro, con un timbro che si sovrappone alla originaria stampa, l'indicazione della nuova serie “Q/P” e dei nuovi tassi d'interesse stabiliti con D.M. 16 giugno 1986 nei seguenti
5 termini: «B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno;
9% dal 6° al 10° anno;
10,5% dall'11° al 15° anno;
12% dal 16° al 20° anno». Come si vede la stampigliatura apposta su retro dei titoli si 'ferma' al ventesimo anno: si tratta quindi di stabilire quale sia il 'saggio' di interesse- rectius, importo fisso- applicabile ai titoli dei ricorrenti per i bimestri compresi tra il 21° ed il 30° in quanto 1) sul retro del titolo è prevista la corresponsione della somma di £ 1.290.751 per bimestre pretesa dai ricorrenti, 2) mentre il citato DM, il cui contenuto non è riportato sul tergo dei titoli, stabilisce un importo fisso a bimestre per lo stesso periodo (21°-30° anno) di £ 656.376. In definitiva, si tratta di accertare se prevale la norma pattizia o quella statale al fine di stabilire- ed è questo l'oggetto del presente contenzioso- se ai ricorrenti spetti il maggior importo fisso riportato sul titolo o quello minore di cui al DM 13 Giugno 1986. Si procederà, a tal fine, ad un esame ricognitivo delle norme di rilievo riguardanti il caso specifico. Ebbene il DM 13 Giugno 1986, in tema di modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui BFP, ha introdotto una nuova serie di Buoni Fruttiferi caratterizzati da uno specifico regime di rendimento, cioè la serie distinta con la lettera Q, i cui saggi d'interesse sono stabiliti dalla misura indicata nelle tabelle allegate al detto decreto. Prevede testualmente la norma: «Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi». Tale decreto ha previsto, inoltre, all'art. 5, che «sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986». Tuttavia, per tali ultimi buoni la disposizione ha stabilito che gli uffici postali appongono due timbri: «uno sulla parte anteriore, con la dicitura Serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi». L'art. 6 sancisce poi che “sul montante dei BFP di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
“Q” (…) maturato alla data 1.1.1987, si applicano a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto, per i buoni della serie Q”. L'antecedente normativo delle disposizioni contenute nel decreto si rinviene nell'art. 173 DPR 29 Marzo 1973 n.156, come modificato dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 1974, n.460 convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n.588, il quale consentiva al Ministro del tesoro, in occasione dell'emissione di una nuova serie di BP, di
6 estendere il tasso di interesse applicato alla nuova serie anche di Buoni già emessi. In base a tale quadro normativo, utilizzando i moduli di cui alla serie P- come nel caso di specie- al fine di evitare sprechi e quindi non procedere alla ristampa di nuovi buoni, è stata creata la serie Q/P con equiparazione, per quanto attiene al trattamento economico, alla serie di nuova emissione Q(si veda il citato art. 5 del DM 13 Giugno 1986). Le stesse copie dei buoni prodotti dai ricorrenti dimostrano che vi è l'indicazione della serie Q/P sulla parte anteriore e che, a tergo, vi è un timbro apposto sopra la tabella originaria che reca invece i tassi della serie Q/P dal primo al ventesimo anno, sicché i Buoni posseduti dai ricorrenti sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie(art. 4 citato DM), il che impedisce di applicare i tassi di interesse stampati originariamente per i buoni della serie
“P”, non più esistente: i titoli per cui è causa sono tutti stati emessi successivamente all'entrata in vigore del DM 13 Giugno 1986, sono a tutti gli effetti titoli della serie Q e ad essi si applicano i tassi previsti dal predetto decreto ministeriale.
infatti, autorizzata ad utilizzare vecchi CP_1 stampati, ha correttamente apposto i timbri richiesti dall'art. 5 del D.M. citato, per tali ragioni tali buoni vanno considerati “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie ordinaria, con la conseguenza che gli interessi sono quelli stabiliti nella misura indicata dalle tabelle allegate al D.M. 13/06/1986. Gli interessati, inoltre, potevano rendersi conto che, attraverso l'apposizione della nuova serie Q/P al posto della precedente serie P sopra la tabella originariamente stampata, si voleva indicare la diversa percentuale di interesse, quindi, sulla base di una normale avvedutezza non si poteva confidare nella permanente valenza della ulteriore previsione apposta dopo la tabella stessa e cioè l'appendice «più L.
1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione», atteso che tutto il contenuto prestampato del buono era sconfessato da indicazioni diverse, volte a far riferimento alla serie Q/P. Inoltre, non vi era un obbligo legislativo e/o ministeriale per di riprodurre integralmente la CP_1 tabella - il che sarebbe stato sostanzialmente equivalente a stampare nuovi buoni - bastando in effetti il timbro che segnava i rendimenti, fino a quello massimo saturabile e non potendosi pensare che, sconfessata in toto la tabella, rimanesse valida la pregressa clausola formulata per il periodo successivo dal 21° al 30° anno, in quanto chiaramente determinata per relationem rispetto al vecchio regime. Tali circostanze sono sufficienti ad escludere che possa invocarsi un legittimo affidamento da parte dei ricorrenti, il quale non è invocabile nel caso di specie dove, attraverso la immediata riconoscibilità della circostanza relativa alla conversione del titolo nella nuova serie Q/P, indicata espressamente su di esso, l'intestatario avrebbe potuto controllare usando l'ordinaria diligenza le relative
7 condizioni di liquidazione applicabili anche successivamente al ventennio in quanto pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 10297/2010). Per le ragioni appena esposte, il rendimento riportato a tergo sui buoni fruttiferi postali deve ritenersi integrato con la tabella allegata al DM del 1986, posto che i Buoni dei ricorrenti non sono quelli della serie P, sono a tutti gli effetti buoni della serie Q sì che per determinare il contenuto del contratto va necessariamente fatto riferimento alle norme di eterointegrazione previste dalla legge(art. 1374 e 1339 cc). Tale conclusione è supportata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui i buoni fruttiferi postali sono titolo di legittimazione, sicché sul loro tenore letterale prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, di modo che le variazioni medio tempore dei tassi di interesse disposte con decreti ministeriali comportano una integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 (Cass. n. 27809/2005; Cass. SS. UU. n. 13979/2007). In definitiva è normativamente giustificata la soggezione dei diritti spettanti ai relativi sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, dovendosi ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 cc(Cass. SS.UU. 3963/2019 in parte motiva). In tale prospettiva, le previsioni contenute nei decreti ministeriali, così come richiamate dal Codice Postale del 1973, assurgono a rango di norme imperative e determinano in via automatica l'integrazione eteronoma di contratti già in essere, di modo che i nuovi saggi d'interesse previsti per i buoni di nuova emissione dovranno essere applicati in ogni caso, in virtù del disposto di cui all'art. 1339 c.c. E se la natura imperativa di simili norme ministeriali consente a quest'ultime di modificare l'oggetto di un rapporto contrattuale sorto prima della loro entrata in vigore, 'a fortiori' deve riconoscersi la loro idoneità a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione: come nel caso in questione ove- lo si ripete, ma il punto non è in contestazione- i buoni furono acquistati in data successiva all'entrata in vigore del DM 13 Giugno 1986. Del resto, l'efficacia sostitutiva ex art. 1339 cc può derivare anche dal provvedimento di un organo amministrativo a cui la legge, quale norma di rango primario, attribuisca il potere di statuire ed intervenire su di una determinata materia prevedendone contestualmente i limiti per il relativo esercizio. Tanto comporta il rigetto del ricorso. Le spese processuali vanno compensate in considerazione dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, rigetta il
8 ricorso proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e compensa tra le parti le Controparte_1 spese processuali“. Avverso la suddetta ordinanza hanno interposto appello e formulando le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni:
“- Riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze
R.G.C.A. 5846/2020 per le motivazioni sopra articolate e per l'effetto dichiarare:
- Il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione dei predetti titoli, così come riportati sui summenzionati buoni fruttiferi mediante apposita tabella recante tassi d'interesse che sarebbero maturati nel corso degli anni sino alla scadenza e che prevedevano i seguenti tassi d'interesse serie Q/P : “8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10% dal 11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno, dal 21° al 30° anno l'applicazione dei tassi d'interesse di L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione;
- che il rimborso riconosciuto ai sig.ri Pt_1
e deve essere corrisposto in base ai
[...] Parte_2 tassi e alle tabelle ripor-tata sul retro dei titoli che ammontano a Euro 216.825,58 e non di Euro 134.319,36 come liquidato da . CP_1
Pertanto la differenza non riconosciuta da
[...]
e richiesta dagli appellanti è pari a Euro CP_1
82.506,22 (Euro 216.825,58-134.319,36 Euro); più le spese di perizia effettuate dal dott. Per_2
come da proforme di fatture per l'importo di Euro
[...]
1.800,00 (come da pro-forma di fattura e perizia che si allegano);
- e quindi condannare in Controparte_1 persona del legale pro tempore, con sede in Roma al Viale
9 Europa n. 190 e in favore dei sig.ri e Parte_1 della somma complessiva di Euro 82.506,22 Parte_2 relativa alla differenza tra la somma già liquidata da parte di e quella riportata sulla tabella del buono CP_1 fruttifero più le spese della perizia di Euro 1.800,00 per un importo complessivo di 84.306,22 Euro, oltre gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre
IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'avversario appello e la conferma dell'ex adverso appellata ordinanza, con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo gli appellanti muovono, in sintesi, censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa avrebbe illegittimamente svalutato il dato testuale, che reputano contenuto nei titoli (o, più correttamente, documenti di legittimazione) in questione e precisamente laddove non risulta espressamente contemplata, mediante apposita timbratura di modifica, la disciplina degli interessi dal
21mo al 30mo anno e che gli appellanti desumono essere invece quella contenuta nella parte prestampata del documento (in buona sostanza allora lit.
1.290.751 per bimestre) e non invece il minor importo di lit. 656.376 per bimestre riconosciute dal primo Giudice e ricavate dal DM 13 giugno 1986.
I termini della questione possono così sintetizzarsi:
- se la carenza di disciplina documentale in punto di interessi dal 21mo al 30mo anno implichi l'applicazione
10 della disciplina contenuta nella parte prestampata del documento
- se detta carenza implichi al contrario l'integrazione mediante applicazione del dato normativo di cui al DM 13 giugno 1986 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 giugno 1986, n. 148), che costituisce il testo normativo di riferimento, e segnatamente della tabella della prima serie allegata al decreto (nello specifico a pag. 15 della G.U.).
Deve al riguardo osservarsi che l'elemento giustificativo del modus procedendi dell'Amministrazione
Postale, l'apposizione cioè di timbratura sul documento,
è dato dalla necessità di evitare la stampa integrale dei documenti, optando per la, evidentemente meno dispendiosa, timbratura di precedenti documenti della
Serie P non sottoscritti ovvero che la suddetta
Amministrazione ha ritenuto di non offrire al pubblico per la sottoscrizione.
Parti appellanti pongono nello specifico in evidenza come le conclusioni dagli stessi invocate traggano fondamento dal diverso modo di procedere dell'Amministrazione Postale in una precedente occasione
(riguardo alla serie M: pag. 16 dell'atto di appello), allorquando, mediante apposita timbratura in rosso, tutti i dati economici (non solo le percentuali di riferimento, bensì pure gli importi cardinali assoluti) risultavano essere stati modificati ed in particolare anche l'importo cardinale assoluto concernente l'ammontare degli interessi dal 21mo al 30mo anno.
Vedasi il confronto, contenuto a pag. 17 dell'atto di appello:
11 Da ciò, secondo gli appellanti, deriverebbe che la mancata integrale modifica implicherebbe conferma della parte non espressamente modificata.
Le argomentazioni degli appellanti non sono fondate per le ragioni che seguono.
Innanzitutto deve osservarsi come la modifica testuale non ha, nella timbratura concernente il caso di specie, affatto riguardato alcun importo cardinale assoluto, bensì le sole percentuali relative agli iniziali venti anni.
Deve poi aggiungersi come da una quantificazione dell'ammontare bimestrale assoluto degli interessi, dal
21mo al 30mo anno, in lit. 1.290.751, deriverebbe la determinazione del tasso di interesse annuale del 23,60%, non assolutamente in linea né con il tasso aggiunto mediante timbratura per il periodo dal 15mo al 20mo anno del 12% né con il criterio, risultante dal medesimo prestampato, per il quale il tasso di interesse dal 21mo al 30mo anno è di fatto equivalente, e senza alcun
12 fenomeno anatocistico come per i venti anni precedenti, a quello previsto dal 15mo al 20mo anno. Ed in effetti la quantificazione secondo importi cardinali assoluti prevista nella sopra citata tabella allegata al DM 13 giugno 1986 per il periodo dal 21mo al 30mo anno trova analoga piena corrispondenza nel tasso di interesse del
12% previsto nel periodo intercorrente dal 15mo al 20mo anno.
Vi è poi un'ultima, risolutiva, considerazione e cioè che le percentuali dei tassi di interesse apposte mediante timbratura per i primi vent'anni corrispondono esattamente a quelle del testo normativo di riferimento, cioè la sopra citata tabella allegata al DM 13 giugno
1986, e quindi non vi è motivo per ritenere che vi sia stata esclusione per la parte temporalmente residua non espressamente richiamata.
Non vi sono quindi elementi tali che inducano a ritenere che vi sia stato alcun esercizio convenzionale della facoltà di deroga, ove pure ritenuta ammissibile, rispetto al dato normativo di riferimento: ragion per cui non può addivenirsi alla conclusione che, in assenza di integrale espressa deroga mediante timbratura, valgano le originarie condizioni prestampate.
Alle medesime conclusioni giunge, in termini, poi tutta la più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., Sez. I, ord., 16 settembre 2024, n. 24715, che richiama tutti gli univoci concordi precedenti, ben
14, formatisi in termini a partire da Cass., Sez. I, ord., 10 febbraio 2022, n. 4384) e le cui motivazioni vengono altresì qui richiamate.
Per tutte le suesposte ragioni l'appello deve essere rigettato e confermata l'appellata ordinanza.
Le spese del solo presente grado (non avendo parte appellata articolato rituale appello incidentale avverso
13 il capo concernente la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo aliquote medie e con riferimento al petitum di Euro 84.306,22, relativamente alla sola fase introduttiva e di studio, non essendovi stata una fase istruttoria e non avendo la parte appellata depositato memorie conclusionali.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti degli appellanti e . Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso l'ordinanza del Tribunale di
[...] Parte_2
l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 31.10.2021, resa all'esito del giudizio iscritto al n.r.g. 5846/2020,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata ordinanza;
2. dichiara tenuti e condanna e Parte_1 Pt_2 alla refusione in favore di
[...] Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro
4.888,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti degli appellanti Parte_1
e Parte_2
Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2025.
Il Presidente rel.est.
14 15