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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3548/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3548/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZORNI Parte_1 C.F._1
CRISTINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PIZZORNI CRISTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZORNI CRISTINA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PIZZORNI CRISTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZORNI CP_1 C.F._3
CRISTINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PIZZORNI CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IVALDO Controparte_2 P.IVA_1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 177 18038 SANREMO presso il difensore avv. IVALDO MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo depositato il 24.1.2023 (nel prosieguo, per Controparte_2
brevità, presentava ricorso monitorio nei confronti di e CP_2 Parte_1 Parte_3
quali eredi di esponendo CP_1 Persona_1
• di essere subentrata nella titolarità del credito a in forza di un'operazione di CP_3 cartolarizzazione e tra i crediti ceduti c'era quello vantato nei confronti della società
[...]
, e in particolare, quello derivante dallo scoperto di conto Controparte_4
corrente n. 40946281 acceso il 5.6.2007 presso la filiale di Chiavari di e Controparte_5
pari, alla data del recesso del 12.12.2013, ad € 204.321,63;
• il Tribunale di Genova, con sentenza n. 158 del 2.10.2014, aveva dichiarato il fallimento della società nonchè del socio accomandatario e il 5.12.2014 si era CP_4 CP_3
insinuata al passivo del , con ammissione del credito in via chirografaria;
Parte_4
• Fino 2, in seguito alla cessione dei crediti ex art. 58 TUB, il 29.6.2018 era intervenuta nella procedura fallimentare in sostituzione di , procedura che era stata chiusa CP_6 il 21.11.2019 per ripartizione dell'attivo;
• Fino 2 non otteneva nulla da tale ripartizione e quindi si attivava nei confronti dei fideiussori;
• infatti, il 6 luglio 2007, , , e Controparte_7 Persona_1 Controparte_8 [...]
in solido tra di loro, si erano costituiti fideiussori per la società , e a CP_9 CP_4
favore di fino alla concorrenza di € 260.000,00; CP_3
• il 22.8.2013 era deceduto lasciando come eredi la coniuge Persona_1 Parte_1
e i figli, e , e nei loro confronti, quindi, aveva richiesto Parte_3 CP_1 CP_2
– ed ottenuto - il decreto ingiuntivo.
e i figli e presentavano opposizione al decreto Parte_1 Parte_3 CP_1 ingiuntivo per i seguenti motivi:
• l'art. 5 del contratto di fideiussione costituiva una illegittima deroga al termine decadenziale semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., prevedendo un termine di 36 mesi;
• la banca aveva aggravato la situazione debitoria garantita indugiando per anni di fronte alla pesante situazione debitoria della società debitrice, recedendo dal contratto solo dopo sette anni, in ciò violando l'art. 1956 c.c.;
• gli opponenti avevano accettato con beneficio di inventario l'eredità di _1
, così come provato dai seguenti documenti, che regolarmente trascritti erano
[...]
pagina 2 di 11 conoscibili da parte della banca, che invece aveva ugualmente richiesto nei loro confronti il decreto ingiuntivo: atto di accettazione di eredità di con Persona_1
beneficio di inventario da parte di a rogito Notaio Rep. Parte_1 Persona_2
n. 62 Racc. n. 46 del 19/11/2013 registrato il 26/11/2013 (v. Doc. 3); atto di accettazione di eredità di con beneficio di inventario da parte di quale Persona_1 Parte_1
genitore dei figli minori e , a rogito Notaio Rep. n. Pt_3 CP_1 Persona_2
69 Racc. n. 51 del 16/12/2013 registrato il 16/12/2013 (prod sub 4); atto di inventario di eredità di a rogito Notaio Rep. n. 63/79/84/91 Racc. n. 68 del Persona_1 Persona_2
19/11/2013 registrato il 13/02/2014; atto di inventario di eredità di a rogito Persona_1
Notaio Rep. n. 201 Racc. n. 144 del 9/02/2015 registrato il 10/02/2015 Persona_2
(prod sub 6);
Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
CP_ Si costituiva 2 esponendo:
• il termine semestrale indicato nell'art. 1957 c.c. era derogabile per volontà delle parti: ciò che era avvenuto nel caso di specie, con la previsione del maggior termine di
36 mesi. Entro il termine contrattuale la banca si era attivata;
• non vi era stata alcuna violazione dell'art. 1956 c.c. poichè non c'era stato nessun mutamento delle condizioni economiche della debitrice, ma l'andamento del conto corrente aveva presentato fin dall'origine un andamento negativo;
inoltre, il fideiussore doveva per espressa previsione contrattuale tenersi al corrente;
• gli opponenti erano inoltre decaduti dal beneficio di inventario alla luce a. dell'occultamento di quota immobiliare. Una volta avvenuta l'accettazione di tutti e tre dell'eredità con beneficio di inventario, costoro avevano proceduto a redigere i verbali di inventario nella data del 19.11.2013, il cui termine era stato prorogato di tre mesi fino ad arrivare alla chiusura dell'inventario il 5.2.2014. Il 9.2.2015
l'inventario era stato riaperto inserendo la quota di 1/6 di nuda proprietà intestata al de cuius di un ulteriore immobile di Rapallo e la quota di 1/6 del diritto di piena proprietà su due terreni siti nel Comune di Uscio. Tali beni erano già intestati al de cuius prima della sua morte e quindi, con l'uso ordinario della diligenza, avrebbero potuto essere inventariati dagli eredi già nel primo inventario;
b. incameramento diretto da parte degli eredi di somme derivanti dalla vendita di beni facenti parte dell'inventario. In particolare, la somma di € 59.000,00, derivante dalla vendita di immobile in comproprietà con il fallito era stata versata CP_4
pagina 3 di 11 al Fallimento della società e non sul conto dedicato all'eredità CP_4
beneficiata come avrebbe richiesto la procedura e così era avvenuto per la somma di
€ 3.304,00 ricavata dalla vendita dei beni preziosi;
c. utilizzo per anni di immobile facente parte dell'eredità. Dall'esame degli atti relativi all'esecuzione RG 316/2021 relativi al garage sito nel Comune di Rapallo al
Fg 24, mapp.le 328 sub 186 emergeva come gli eredi avessero occupato per _1 almeno sei anni l'immobile invece di offrirlo ai creditori, tanto che nei loro confronti erano sorti debiti condominiali che avevano portato all'emanazione di un decreto ingiuntivo non opposto neppure in sede di esecuzione immobiliare.
d. il credito derivante dalla fideiussione non era stato inventariato e nella procedura di accettazione beneficiata non era stato assegnato un termine ai creditori per precisare i loro crediti, così che dal 2013 al 2018, avendo il possesso degli immobili siti in Rapallo fg 24 mapp. 3289 sub 22, ed essendo sottoposti ad esecuzione immobiliare, non avevano eccepito ai creditori intervenuti il beneficio di inventario, comportandosi così come eredi puri e semplici.
Concludeva per la reiezione dell'opposizione e in via riconvenzionale chiedeva che gli opponenti fossero dichiarati decaduti dal beneficio di inventario e quindi eredi puri e semplici.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 13 marzo 2025, rilevato che in note di replica, per la prima volta, parte opponente sollevava la questione della nullità della clausola di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. per essere il de cuius consumatore, la causa veniva rimessa sul ruolo. Tenutasi l'udienza con ampia discussione delle parti in ordine alla questione de qua, la causa veniva tenuta a decisione immediata.
***
Sulla qualifica di consumatore in capo a Persona_1
All'ultima udienza le parti hanno diffusamente discusso in merito all'eccepita qualifica di consumatore in capo a (al quale sono succeduti gli odierni opponenti), ritenendo parte Persona_1 opponente che la qualifica di socio accomandante e “per una quota risibile” costituisca prova della sua qualifica di consumatore, mentre l'opposta ha negato tale qualifica ritenendo che i documenti agli atti fornissero la prova del collegamento funzionale tra e l'attività de Persona_1 CP_4
L'eventuale qualifica quale consumatore del fideiussore ha degli evidenti effetti, alla luce della già dispiegata eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti fin dal primo atto introduttivo. Ed infatti, laddove il fideiussore fosse consumatore, la deroga al termine decadenziale posta all'art. 5 del contratto pagina 4 di 11 di fideiussione, non essendovi prova della sua conclusione al termine di trattativa individuale, dovrebbe certamente essere considerata nulla, ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di preventiva escussione di debitore principale o fideiussore entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.. Del resto, è pur vero che la facoltà di deroga a detta norma rientra nel libero potere dispositivo delle parti, non trattandosi di norma imperativa, ma la disciplina a tutela del consumatore è piuttosto rigida, non consentendo deroghe alla disciplina legale, nemmeno con specifica sottoscrizione della relativa clausola, essendo, semmai, necessario che il professionista dia prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 34, co.5, D.Lgs. n. 206/2005).
Preliminarmente, sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria e quindi di un'interpretazione della qualifica di consumatore che esuli dal dato meramente formale, deve affermarsi che, mentre la qualifica di socio accomandatario - che quindi partecipa in via diretta all'attività societaria – ne esclude ex se la qualifica di consumatore, discorso diverso deve essere svolto per chi riveste la qualifica di socio accomandate. Al riguardo la Suprema Corte ha recentemente chiarito che, per un verso, nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale, e, per altro verso, che spetta al giudice del merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n.
5868/2023). Tale valutazione deve riposare sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n.
25459/2023).
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta da parte opposta (v. visura camerale depositata il 10.4.2025) emerge che ha rivestito la qualità di socio accomandante dal 1997 Persona_1
fino alla cancellazione della società dopo la chiusura del fallimento, con una quota del capitale sociale pari a € 645,00 (ossia il 25% del capitale sociale pari a € 2.580,00, quota sociale identica agli altri tre soci, compreso il socio accomandatario): tale partecipazione non può ritenersi trascurabile (si veda in relazione alla partecipazione sociale in misura pari al 25%, come nel caso di specie, Cass., n. 25459/2023, in motivazione: “In primo luogo, il ricorrente era titolare della quota,
“consistente” e non “trascurabile”, di un quarto del capitale sociale”).
Dal canto loro gli opponenti non hanno neppure allegato quale attività svolgesse , Persona_1 tale da escludere quindi il collegamento funzionale con l'attività de (nella giurisprudenza CP_4
pagina 5 di 11 di merito, per il positivo accertamento del collegamento funzionale anche nell'ipotesi in cui il socio sia accomandante: v. Tribunale Firenze, 24/08/2023; per lo stretto collegamento in caso di partecipazione societaria non trascurabile, v. anche Tribunale Nocera Inferiore, 14/04/2023). D'altronde dovevano essere per l'appunto gli opponenti, coloro che hanno eccepito la qualifica di consumatore in capo al de cuius, a fronte del dato rilevante della sua partecipazione sociale, ad allegare e provare la sua estraneità all'attività sociale della società (ad esempio indicando quale tipo di attività lavorativa svolgesse). Non essendo invece state allegate e documentate circostanze tali da dimostrare che l'interesse dello stesso fideiussore poteva ritenersi estraneo all'oggetto sociale della società, è ragionevole ritenere che, in virtù della sua risalente partecipazione sociale, lo stesso avesse un interesse largamente convergente con quello della società garantita, teso ad implementarne le opportunità di sviluppo commerciale con la sottoscrizione della fideiussione per ottenere liquidità necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Non essendovi la qualifica di consumatore, vengono meno tutte le difese attoree in merito all'illegittimità della clausola derogatoria del termine decadenziale dei sei mesi, essendovi la previsione di 36 mesi contrattualmente pattuita: termine invece rispettato alla luce dell'avvenuto recesso dal contratto di conto corrente il 12.12.2013 e la richiesta di insinuazione al passivo del 3.12.2014.
Sulla violazione dell'art. 1956
Nessun elemento è stato neppure allegato dagli opponenti circa la presunta violazione dell'art. 1956 c.c..
In proposito grava sul fideiussore l'onere della prova della consapevolezza del creditore delle condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (si veda
Cass. Civ. n. 23422 del 2016 “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”): onere che nel caso di specie non è stato adempiuto, anzi è stato sconfessato dalla stessa documentazione prodotta: dagli estratti conto emerge come la situazione economica della società fosse costantemente in negativo e come non vi siano stati ulteriori finanziamenti successivi alla garanzia fideiussoria che ne abbiano aggravato la situazione.
Sul beneficio di inventario
Gli opponenti hanno eccepito di avere accettato con beneficio di inventario e quindi, ex art. 490
c.c. di essere tenuti al pagamento dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore dei beni a loro pagina 6 di 11 pervenuti, beni che però, come allegato a pag. 9 dell'atto di opposizione, non contestato da controparte e documentato agli atti, sono stati tutti oggetto di liquidazione nella procedura fallimentare della debitrice principale, nonchè di procedura esecutiva (v. docc. 7, 10 e 11).
L'opposta non ha contestato il fatto che non vi siano più attività da liquidare, ma ha chiesto in riconvenzionale di dichiarare gli opponenti decaduti dal beneficio di inventario, alla luce di una serie di condotte.
Si ricorda come gli effetti principali dell'accettazione con beneficio d'inventario sono l'acquisto dell'eredità e la limitazione di responsabilità e che la giustificazione di quest'ultima si ravvisa nella separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede (art. 490, 1° co.). L'erede diviene, cioè, titolare di due masse patrimoniali distinte: quella dei beni personali riservata alla soddisfazione dei soli creditori personali, e quella dei beni ereditari aggredibile da ogni creditore, anche se nel concorso tra creditori personali ed ereditari, questi ultimi "hanno preferenza". Si realizza così un fenomeno di autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto sussiste una parziale permeabilità tra i due patrimoni in favore dei creditori personali, che nel concorso con i creditori ereditari sono posposti, ma non esclusi.
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore.
I comportamenti che secondo Fino 2 dovrebbero comportare la decadenza sono i seguenti: a) violazione degli artt. 485 e 494 c.c.; b) Incameramento da parte degli eredi di somme derivanti dalla vendita di beni facenti parte dell'inventario; c) utilizzo per anni di immobile facente parte dell'eredità;
d) Il credito derivante dalla fideiussione non era stato inventariato e nella procedura di accettazione beneficiata non era stato assegnato un termine ai creditori per precisare i loro crediti.
a. Violazione degli artt. 485 e 494 c.c
Secondo Fino 2 dovrebbe considerarsi solo l'inventario datato 19.11.2013, nel quale non era stato inserito l'immobile in Rapallo via Marsala 16, quindi la quota di 1/6 su due terreni siti nel
Comune di Uscio e la quota di partecipazione nella società e una serie di altri beni e Controparte_4
attività poi indicate nei successivi inventari del 9.1.2014 e poi del 9.2.2015.
In realtà gli opponenti hanno proceduto ad un primo inventario nei termini previsti dall'art. 485
c.p.c. il 19.11.2013, quindi hanno ottenuto dal giudice delle successioni la proroga di tre mesi, procedendo il 9.1.2014 ad inventariare i beni mobili e suppellettili rinvenuti nell'abitazione di Rapallo, il 21.1.2014 il saldo attivo di un c/c bancario e il 5.2.2014 i beni contenuti in una cassetta di sicurezza cointestata con altri due soggetti. L'inventario è stato quindi chiuso il 5.2.2014 (v. Doc. C3).
pagina 7 di 11 Successivamente è stata chiesta – ed ottenuta – l'autorizzazione del giudice delle successioni1 a riaprire l'inventario, che quindi è stato riaperto con l'inserimento di tutti i restanti beni (doc. 6 opponenti).
Nel momento in cui vi è stata la proroga del termine per procedere ad inventario, quindi l'autorizzazione a riaprirlo, la procedura di inventario ha continuato ad essere legittima;
l'eventuale erroneità dell'autorizzazione giudiziale, perchè avvenuta oltre i termini già prorogati, rimane nel campo del mero esercizio retorico difensivo in quanto non risulta essere stato proposto alcun reclamo ex art. 739 c.p.c. o revoca ex art. 742 c.p.c. della suddetta autorizzazione. La sentenza citata dall'opposta (Cass. Civ. Sex. II n. 16195/2007) appare inconferente perchè è riferita ad un caso diverso, in cui non vi era stato provvedimento di proroga e nuova autorizzazione a redigere inventario.
D'altra parte, il comportamento degli opponenti non appare neppure improntato a mala fede, avendo costoro cercato il più possibile di inserire i vari beni e partecipazioni dei quali erano a conoscenza, tenendo anche conto che per giurisprudenza maggioritaria l'onere di provare la mala fede è dei creditori (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/10/2013, n. 24171 “In tema di eredità beneficiata l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità 1
pagina 8 di 11 incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria”. (Rigetta, App. Milano, 25/03/2006)
b. Inosservanza di norme procedurali relativa alla liquidazione delle attività ereditarie e al pagamento dei creditori (art. 499 c.c.)
Gli opponenti hanno non solo fornito la prova di avere indicato nei diversi inventari i beni (e quote di beni) appartenenti al de cuius ma che, una volta liquidate le quote, esse sono state versate all'eredità beneficiata: si veda in proposito la e-mail del Curatore del Fallimento della società debitrice
(doc. 8 parte opponente) nella quale si comunica l'esecuzione da parte del medesimo Curatore di due bonifici di € 59.386,00 (pari alla quota di 1/6 di pertinenza del de cuius quindi degli opponenti e dei loro creditori) ed € 1.652,00 (pari a 1/3 del valore delle gioie custodite nella cassetta di sicurezza) e quindi l'estratto conto dell'eredità beneficiata in cui sono riportati i suddetti bonifici. Non vi è quindi stata nessuna sottrazione di beni e liquidità ai creditori che man mano si sono presentati agli eredi.
Per quanto riguarda il garage, l'opposta allega che tale bene, inserito nel verbale redatto il
19.11.2013, venne utilizzato dagli eredi invece di essere messo nella disponibilità dei creditori per soddisfare i relativi diritti. Invero tale allegata disponibilità non risulta dagli atti. Non vi è prova di nessun utilizzo da parte di e , e per quanto riguarda dal CP_1 Parte_3 Parte_1
verbale di sopralluogo SO.VE.MO del 13.01.2021 (depositato con la terza memoria da parte opposta) citato dall'opposta, quale prova del possesso, emerge in realtà come durante il sopralluogo Pt_1 per periziare l'immobile durante la procedura esecutiva, non avesse le chiavi del garage, tanto da farlo aprire con l'ausilio di un fabbro. Non può quindi parlarsi di un possesso, men che meno esercitato nel tempo.
Non si comprende la contestazione dell'opposta in relazione agli altri beni censiti nel Comune di Rapallo al fg 24 mapp. 3289 e Fg 24 mapp. 1712: si tratta di beni inseriti nell'inventario del
19.11.2013, atto regolarmente trascritto. Il fatto che siano stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori risponde alle formalità di pagamento dei creditori di cui all'art. 495 c.p.c. (“l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità”), senza che vi sia mai stata nessuna opposizione da parte di altri creditori. Non vi è quindi stata nessuna violazione della procedura di liquidazione.
In ultimo, l'opposta ha lamentato il fatto che nell'inventario gli eredi non avessero incluso la fideiussione prestata dal de cuius e posta a fondamento dell'odierno decreto ingiuntivo opposto. È utile richiamare in proposito quanto previsto recentemente dalla Cassazione (sent. N. 32804/2021), trasponendo in ambito civilistico quanto già affermato in campo tributario, nel determinare il valore pagina 9 di 11 attivo dell'eredità: in caso di decesso di una persona che abbia rilasciato una fideiussione, il valore dell'attivo ereditario viene valutato senza tener conto del debito garantito, a meno che il fideiussore non sia deceduto avendo una posizione debitoria «certa ed attuale». Il rilascio di una fideiussione da parte del de cuius può quindi considerarsi irrilevante in quanto non certa, a meno che il de cuius/fideiussore non sia stato escusso e non sia stato in grado di recuperare l'esborso subito con l'azione di regresso.
Nel caso di specie il de cuius è deceduto il 22.8.2013, quando ancora l'istituto di credito non aveva receduto dal rapporto bancario e l'escussione è avvenuta nei confronti degli eredi per la prima volta con la notifica del presente decreto ingiuntivo.
Alla luce di tali argomentazioni, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata e, accogliendo l'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
pagina 10 di 11
Pqm
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. In accoglimento dell'opposizione dispiegata da e Parte_1 Parte_3
revoca il decreto ingiuntivo n. 455/2023 emesso dal Tribunale di CP_1
Genova il 13.2.2023;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti Controparte_2
degli opponenti;
3. Condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1 Parte_3
, in solido tra di loro, le spese di lite che liquida in € 14.103,00 per CP_1 compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA
Genova, 15 aprile 2025
La Giudice
dott. ssa Patrizia Cazzato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3548/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZORNI Parte_1 C.F._1
CRISTINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PIZZORNI CRISTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZORNI CRISTINA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PIZZORNI CRISTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZORNI CP_1 C.F._3
CRISTINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PIZZORNI CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IVALDO Controparte_2 P.IVA_1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 177 18038 SANREMO presso il difensore avv. IVALDO MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo depositato il 24.1.2023 (nel prosieguo, per Controparte_2
brevità, presentava ricorso monitorio nei confronti di e CP_2 Parte_1 Parte_3
quali eredi di esponendo CP_1 Persona_1
• di essere subentrata nella titolarità del credito a in forza di un'operazione di CP_3 cartolarizzazione e tra i crediti ceduti c'era quello vantato nei confronti della società
[...]
, e in particolare, quello derivante dallo scoperto di conto Controparte_4
corrente n. 40946281 acceso il 5.6.2007 presso la filiale di Chiavari di e Controparte_5
pari, alla data del recesso del 12.12.2013, ad € 204.321,63;
• il Tribunale di Genova, con sentenza n. 158 del 2.10.2014, aveva dichiarato il fallimento della società nonchè del socio accomandatario e il 5.12.2014 si era CP_4 CP_3
insinuata al passivo del , con ammissione del credito in via chirografaria;
Parte_4
• Fino 2, in seguito alla cessione dei crediti ex art. 58 TUB, il 29.6.2018 era intervenuta nella procedura fallimentare in sostituzione di , procedura che era stata chiusa CP_6 il 21.11.2019 per ripartizione dell'attivo;
• Fino 2 non otteneva nulla da tale ripartizione e quindi si attivava nei confronti dei fideiussori;
• infatti, il 6 luglio 2007, , , e Controparte_7 Persona_1 Controparte_8 [...]
in solido tra di loro, si erano costituiti fideiussori per la società , e a CP_9 CP_4
favore di fino alla concorrenza di € 260.000,00; CP_3
• il 22.8.2013 era deceduto lasciando come eredi la coniuge Persona_1 Parte_1
e i figli, e , e nei loro confronti, quindi, aveva richiesto Parte_3 CP_1 CP_2
– ed ottenuto - il decreto ingiuntivo.
e i figli e presentavano opposizione al decreto Parte_1 Parte_3 CP_1 ingiuntivo per i seguenti motivi:
• l'art. 5 del contratto di fideiussione costituiva una illegittima deroga al termine decadenziale semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., prevedendo un termine di 36 mesi;
• la banca aveva aggravato la situazione debitoria garantita indugiando per anni di fronte alla pesante situazione debitoria della società debitrice, recedendo dal contratto solo dopo sette anni, in ciò violando l'art. 1956 c.c.;
• gli opponenti avevano accettato con beneficio di inventario l'eredità di _1
, così come provato dai seguenti documenti, che regolarmente trascritti erano
[...]
pagina 2 di 11 conoscibili da parte della banca, che invece aveva ugualmente richiesto nei loro confronti il decreto ingiuntivo: atto di accettazione di eredità di con Persona_1
beneficio di inventario da parte di a rogito Notaio Rep. Parte_1 Persona_2
n. 62 Racc. n. 46 del 19/11/2013 registrato il 26/11/2013 (v. Doc. 3); atto di accettazione di eredità di con beneficio di inventario da parte di quale Persona_1 Parte_1
genitore dei figli minori e , a rogito Notaio Rep. n. Pt_3 CP_1 Persona_2
69 Racc. n. 51 del 16/12/2013 registrato il 16/12/2013 (prod sub 4); atto di inventario di eredità di a rogito Notaio Rep. n. 63/79/84/91 Racc. n. 68 del Persona_1 Persona_2
19/11/2013 registrato il 13/02/2014; atto di inventario di eredità di a rogito Persona_1
Notaio Rep. n. 201 Racc. n. 144 del 9/02/2015 registrato il 10/02/2015 Persona_2
(prod sub 6);
Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
CP_ Si costituiva 2 esponendo:
• il termine semestrale indicato nell'art. 1957 c.c. era derogabile per volontà delle parti: ciò che era avvenuto nel caso di specie, con la previsione del maggior termine di
36 mesi. Entro il termine contrattuale la banca si era attivata;
• non vi era stata alcuna violazione dell'art. 1956 c.c. poichè non c'era stato nessun mutamento delle condizioni economiche della debitrice, ma l'andamento del conto corrente aveva presentato fin dall'origine un andamento negativo;
inoltre, il fideiussore doveva per espressa previsione contrattuale tenersi al corrente;
• gli opponenti erano inoltre decaduti dal beneficio di inventario alla luce a. dell'occultamento di quota immobiliare. Una volta avvenuta l'accettazione di tutti e tre dell'eredità con beneficio di inventario, costoro avevano proceduto a redigere i verbali di inventario nella data del 19.11.2013, il cui termine era stato prorogato di tre mesi fino ad arrivare alla chiusura dell'inventario il 5.2.2014. Il 9.2.2015
l'inventario era stato riaperto inserendo la quota di 1/6 di nuda proprietà intestata al de cuius di un ulteriore immobile di Rapallo e la quota di 1/6 del diritto di piena proprietà su due terreni siti nel Comune di Uscio. Tali beni erano già intestati al de cuius prima della sua morte e quindi, con l'uso ordinario della diligenza, avrebbero potuto essere inventariati dagli eredi già nel primo inventario;
b. incameramento diretto da parte degli eredi di somme derivanti dalla vendita di beni facenti parte dell'inventario. In particolare, la somma di € 59.000,00, derivante dalla vendita di immobile in comproprietà con il fallito era stata versata CP_4
pagina 3 di 11 al Fallimento della società e non sul conto dedicato all'eredità CP_4
beneficiata come avrebbe richiesto la procedura e così era avvenuto per la somma di
€ 3.304,00 ricavata dalla vendita dei beni preziosi;
c. utilizzo per anni di immobile facente parte dell'eredità. Dall'esame degli atti relativi all'esecuzione RG 316/2021 relativi al garage sito nel Comune di Rapallo al
Fg 24, mapp.le 328 sub 186 emergeva come gli eredi avessero occupato per _1 almeno sei anni l'immobile invece di offrirlo ai creditori, tanto che nei loro confronti erano sorti debiti condominiali che avevano portato all'emanazione di un decreto ingiuntivo non opposto neppure in sede di esecuzione immobiliare.
d. il credito derivante dalla fideiussione non era stato inventariato e nella procedura di accettazione beneficiata non era stato assegnato un termine ai creditori per precisare i loro crediti, così che dal 2013 al 2018, avendo il possesso degli immobili siti in Rapallo fg 24 mapp. 3289 sub 22, ed essendo sottoposti ad esecuzione immobiliare, non avevano eccepito ai creditori intervenuti il beneficio di inventario, comportandosi così come eredi puri e semplici.
Concludeva per la reiezione dell'opposizione e in via riconvenzionale chiedeva che gli opponenti fossero dichiarati decaduti dal beneficio di inventario e quindi eredi puri e semplici.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 13 marzo 2025, rilevato che in note di replica, per la prima volta, parte opponente sollevava la questione della nullità della clausola di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. per essere il de cuius consumatore, la causa veniva rimessa sul ruolo. Tenutasi l'udienza con ampia discussione delle parti in ordine alla questione de qua, la causa veniva tenuta a decisione immediata.
***
Sulla qualifica di consumatore in capo a Persona_1
All'ultima udienza le parti hanno diffusamente discusso in merito all'eccepita qualifica di consumatore in capo a (al quale sono succeduti gli odierni opponenti), ritenendo parte Persona_1 opponente che la qualifica di socio accomandante e “per una quota risibile” costituisca prova della sua qualifica di consumatore, mentre l'opposta ha negato tale qualifica ritenendo che i documenti agli atti fornissero la prova del collegamento funzionale tra e l'attività de Persona_1 CP_4
L'eventuale qualifica quale consumatore del fideiussore ha degli evidenti effetti, alla luce della già dispiegata eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti fin dal primo atto introduttivo. Ed infatti, laddove il fideiussore fosse consumatore, la deroga al termine decadenziale posta all'art. 5 del contratto pagina 4 di 11 di fideiussione, non essendovi prova della sua conclusione al termine di trattativa individuale, dovrebbe certamente essere considerata nulla, ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di preventiva escussione di debitore principale o fideiussore entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.. Del resto, è pur vero che la facoltà di deroga a detta norma rientra nel libero potere dispositivo delle parti, non trattandosi di norma imperativa, ma la disciplina a tutela del consumatore è piuttosto rigida, non consentendo deroghe alla disciplina legale, nemmeno con specifica sottoscrizione della relativa clausola, essendo, semmai, necessario che il professionista dia prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 34, co.5, D.Lgs. n. 206/2005).
Preliminarmente, sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria e quindi di un'interpretazione della qualifica di consumatore che esuli dal dato meramente formale, deve affermarsi che, mentre la qualifica di socio accomandatario - che quindi partecipa in via diretta all'attività societaria – ne esclude ex se la qualifica di consumatore, discorso diverso deve essere svolto per chi riveste la qualifica di socio accomandate. Al riguardo la Suprema Corte ha recentemente chiarito che, per un verso, nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale, e, per altro verso, che spetta al giudice del merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n.
5868/2023). Tale valutazione deve riposare sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n.
25459/2023).
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta da parte opposta (v. visura camerale depositata il 10.4.2025) emerge che ha rivestito la qualità di socio accomandante dal 1997 Persona_1
fino alla cancellazione della società dopo la chiusura del fallimento, con una quota del capitale sociale pari a € 645,00 (ossia il 25% del capitale sociale pari a € 2.580,00, quota sociale identica agli altri tre soci, compreso il socio accomandatario): tale partecipazione non può ritenersi trascurabile (si veda in relazione alla partecipazione sociale in misura pari al 25%, come nel caso di specie, Cass., n. 25459/2023, in motivazione: “In primo luogo, il ricorrente era titolare della quota,
“consistente” e non “trascurabile”, di un quarto del capitale sociale”).
Dal canto loro gli opponenti non hanno neppure allegato quale attività svolgesse , Persona_1 tale da escludere quindi il collegamento funzionale con l'attività de (nella giurisprudenza CP_4
pagina 5 di 11 di merito, per il positivo accertamento del collegamento funzionale anche nell'ipotesi in cui il socio sia accomandante: v. Tribunale Firenze, 24/08/2023; per lo stretto collegamento in caso di partecipazione societaria non trascurabile, v. anche Tribunale Nocera Inferiore, 14/04/2023). D'altronde dovevano essere per l'appunto gli opponenti, coloro che hanno eccepito la qualifica di consumatore in capo al de cuius, a fronte del dato rilevante della sua partecipazione sociale, ad allegare e provare la sua estraneità all'attività sociale della società (ad esempio indicando quale tipo di attività lavorativa svolgesse). Non essendo invece state allegate e documentate circostanze tali da dimostrare che l'interesse dello stesso fideiussore poteva ritenersi estraneo all'oggetto sociale della società, è ragionevole ritenere che, in virtù della sua risalente partecipazione sociale, lo stesso avesse un interesse largamente convergente con quello della società garantita, teso ad implementarne le opportunità di sviluppo commerciale con la sottoscrizione della fideiussione per ottenere liquidità necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Non essendovi la qualifica di consumatore, vengono meno tutte le difese attoree in merito all'illegittimità della clausola derogatoria del termine decadenziale dei sei mesi, essendovi la previsione di 36 mesi contrattualmente pattuita: termine invece rispettato alla luce dell'avvenuto recesso dal contratto di conto corrente il 12.12.2013 e la richiesta di insinuazione al passivo del 3.12.2014.
Sulla violazione dell'art. 1956
Nessun elemento è stato neppure allegato dagli opponenti circa la presunta violazione dell'art. 1956 c.c..
In proposito grava sul fideiussore l'onere della prova della consapevolezza del creditore delle condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (si veda
Cass. Civ. n. 23422 del 2016 “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”): onere che nel caso di specie non è stato adempiuto, anzi è stato sconfessato dalla stessa documentazione prodotta: dagli estratti conto emerge come la situazione economica della società fosse costantemente in negativo e come non vi siano stati ulteriori finanziamenti successivi alla garanzia fideiussoria che ne abbiano aggravato la situazione.
Sul beneficio di inventario
Gli opponenti hanno eccepito di avere accettato con beneficio di inventario e quindi, ex art. 490
c.c. di essere tenuti al pagamento dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore dei beni a loro pagina 6 di 11 pervenuti, beni che però, come allegato a pag. 9 dell'atto di opposizione, non contestato da controparte e documentato agli atti, sono stati tutti oggetto di liquidazione nella procedura fallimentare della debitrice principale, nonchè di procedura esecutiva (v. docc. 7, 10 e 11).
L'opposta non ha contestato il fatto che non vi siano più attività da liquidare, ma ha chiesto in riconvenzionale di dichiarare gli opponenti decaduti dal beneficio di inventario, alla luce di una serie di condotte.
Si ricorda come gli effetti principali dell'accettazione con beneficio d'inventario sono l'acquisto dell'eredità e la limitazione di responsabilità e che la giustificazione di quest'ultima si ravvisa nella separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede (art. 490, 1° co.). L'erede diviene, cioè, titolare di due masse patrimoniali distinte: quella dei beni personali riservata alla soddisfazione dei soli creditori personali, e quella dei beni ereditari aggredibile da ogni creditore, anche se nel concorso tra creditori personali ed ereditari, questi ultimi "hanno preferenza". Si realizza così un fenomeno di autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto sussiste una parziale permeabilità tra i due patrimoni in favore dei creditori personali, che nel concorso con i creditori ereditari sono posposti, ma non esclusi.
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore.
I comportamenti che secondo Fino 2 dovrebbero comportare la decadenza sono i seguenti: a) violazione degli artt. 485 e 494 c.c.; b) Incameramento da parte degli eredi di somme derivanti dalla vendita di beni facenti parte dell'inventario; c) utilizzo per anni di immobile facente parte dell'eredità;
d) Il credito derivante dalla fideiussione non era stato inventariato e nella procedura di accettazione beneficiata non era stato assegnato un termine ai creditori per precisare i loro crediti.
a. Violazione degli artt. 485 e 494 c.c
Secondo Fino 2 dovrebbe considerarsi solo l'inventario datato 19.11.2013, nel quale non era stato inserito l'immobile in Rapallo via Marsala 16, quindi la quota di 1/6 su due terreni siti nel
Comune di Uscio e la quota di partecipazione nella società e una serie di altri beni e Controparte_4
attività poi indicate nei successivi inventari del 9.1.2014 e poi del 9.2.2015.
In realtà gli opponenti hanno proceduto ad un primo inventario nei termini previsti dall'art. 485
c.p.c. il 19.11.2013, quindi hanno ottenuto dal giudice delle successioni la proroga di tre mesi, procedendo il 9.1.2014 ad inventariare i beni mobili e suppellettili rinvenuti nell'abitazione di Rapallo, il 21.1.2014 il saldo attivo di un c/c bancario e il 5.2.2014 i beni contenuti in una cassetta di sicurezza cointestata con altri due soggetti. L'inventario è stato quindi chiuso il 5.2.2014 (v. Doc. C3).
pagina 7 di 11 Successivamente è stata chiesta – ed ottenuta – l'autorizzazione del giudice delle successioni1 a riaprire l'inventario, che quindi è stato riaperto con l'inserimento di tutti i restanti beni (doc. 6 opponenti).
Nel momento in cui vi è stata la proroga del termine per procedere ad inventario, quindi l'autorizzazione a riaprirlo, la procedura di inventario ha continuato ad essere legittima;
l'eventuale erroneità dell'autorizzazione giudiziale, perchè avvenuta oltre i termini già prorogati, rimane nel campo del mero esercizio retorico difensivo in quanto non risulta essere stato proposto alcun reclamo ex art. 739 c.p.c. o revoca ex art. 742 c.p.c. della suddetta autorizzazione. La sentenza citata dall'opposta (Cass. Civ. Sex. II n. 16195/2007) appare inconferente perchè è riferita ad un caso diverso, in cui non vi era stato provvedimento di proroga e nuova autorizzazione a redigere inventario.
D'altra parte, il comportamento degli opponenti non appare neppure improntato a mala fede, avendo costoro cercato il più possibile di inserire i vari beni e partecipazioni dei quali erano a conoscenza, tenendo anche conto che per giurisprudenza maggioritaria l'onere di provare la mala fede è dei creditori (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/10/2013, n. 24171 “In tema di eredità beneficiata l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità 1
pagina 8 di 11 incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria”. (Rigetta, App. Milano, 25/03/2006)
b. Inosservanza di norme procedurali relativa alla liquidazione delle attività ereditarie e al pagamento dei creditori (art. 499 c.c.)
Gli opponenti hanno non solo fornito la prova di avere indicato nei diversi inventari i beni (e quote di beni) appartenenti al de cuius ma che, una volta liquidate le quote, esse sono state versate all'eredità beneficiata: si veda in proposito la e-mail del Curatore del Fallimento della società debitrice
(doc. 8 parte opponente) nella quale si comunica l'esecuzione da parte del medesimo Curatore di due bonifici di € 59.386,00 (pari alla quota di 1/6 di pertinenza del de cuius quindi degli opponenti e dei loro creditori) ed € 1.652,00 (pari a 1/3 del valore delle gioie custodite nella cassetta di sicurezza) e quindi l'estratto conto dell'eredità beneficiata in cui sono riportati i suddetti bonifici. Non vi è quindi stata nessuna sottrazione di beni e liquidità ai creditori che man mano si sono presentati agli eredi.
Per quanto riguarda il garage, l'opposta allega che tale bene, inserito nel verbale redatto il
19.11.2013, venne utilizzato dagli eredi invece di essere messo nella disponibilità dei creditori per soddisfare i relativi diritti. Invero tale allegata disponibilità non risulta dagli atti. Non vi è prova di nessun utilizzo da parte di e , e per quanto riguarda dal CP_1 Parte_3 Parte_1
verbale di sopralluogo SO.VE.MO del 13.01.2021 (depositato con la terza memoria da parte opposta) citato dall'opposta, quale prova del possesso, emerge in realtà come durante il sopralluogo Pt_1 per periziare l'immobile durante la procedura esecutiva, non avesse le chiavi del garage, tanto da farlo aprire con l'ausilio di un fabbro. Non può quindi parlarsi di un possesso, men che meno esercitato nel tempo.
Non si comprende la contestazione dell'opposta in relazione agli altri beni censiti nel Comune di Rapallo al fg 24 mapp. 3289 e Fg 24 mapp. 1712: si tratta di beni inseriti nell'inventario del
19.11.2013, atto regolarmente trascritto. Il fatto che siano stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori risponde alle formalità di pagamento dei creditori di cui all'art. 495 c.p.c. (“l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità”), senza che vi sia mai stata nessuna opposizione da parte di altri creditori. Non vi è quindi stata nessuna violazione della procedura di liquidazione.
In ultimo, l'opposta ha lamentato il fatto che nell'inventario gli eredi non avessero incluso la fideiussione prestata dal de cuius e posta a fondamento dell'odierno decreto ingiuntivo opposto. È utile richiamare in proposito quanto previsto recentemente dalla Cassazione (sent. N. 32804/2021), trasponendo in ambito civilistico quanto già affermato in campo tributario, nel determinare il valore pagina 9 di 11 attivo dell'eredità: in caso di decesso di una persona che abbia rilasciato una fideiussione, il valore dell'attivo ereditario viene valutato senza tener conto del debito garantito, a meno che il fideiussore non sia deceduto avendo una posizione debitoria «certa ed attuale». Il rilascio di una fideiussione da parte del de cuius può quindi considerarsi irrilevante in quanto non certa, a meno che il de cuius/fideiussore non sia stato escusso e non sia stato in grado di recuperare l'esborso subito con l'azione di regresso.
Nel caso di specie il de cuius è deceduto il 22.8.2013, quando ancora l'istituto di credito non aveva receduto dal rapporto bancario e l'escussione è avvenuta nei confronti degli eredi per la prima volta con la notifica del presente decreto ingiuntivo.
Alla luce di tali argomentazioni, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata e, accogliendo l'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
pagina 10 di 11
Pqm
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. In accoglimento dell'opposizione dispiegata da e Parte_1 Parte_3
revoca il decreto ingiuntivo n. 455/2023 emesso dal Tribunale di CP_1
Genova il 13.2.2023;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti Controparte_2
degli opponenti;
3. Condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1 Parte_3
, in solido tra di loro, le spese di lite che liquida in € 14.103,00 per CP_1 compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA
Genova, 15 aprile 2025
La Giudice
dott. ssa Patrizia Cazzato
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