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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6332 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2949/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati:
NN MA PA Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
NN Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 2949/2024 trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza del 10.07.2025, promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luperto Parte_1 C.F._1
Cinzia per procura allegata al ricorso in appello appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sensini CP_1 C.F._2
FA per procura allegata alla comparsa di costituzione appellante incidentale
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 478/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo pubblicata il giorno 23.04.2024
1 Conclusioni Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in parziale riforma della sentenza n. 478/24 del 23/04/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo: - disporre che la signora provveda al pagamento del 50% della rata del mutuo cointestato CP_1 con il signor , ed acceso per l'acquisto della casa coniugale e della rata Parte_1 del finanzia ato riferito alla vettura FIAT 500 L. - Confermare a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Parte_1 Per_1 correspon n assegno mensile di € 300,00, solo nell'ipotesi in c tesso non sia tenuto al pagamento integrale della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale né all'assegno divorzile in favore della moglie, riducendolo altrimenti all'importo di € 200,00 mensili;
- disporre che il signor versi quale Parte_1 ulteriore contributo per il mantenimento del figlio il ti netti dallo Per_1 stesso percepiti mensilmente e riferibili esclusivamente alla missioni all'estero alle quali sarà eventualmente destinato;
- disporre in ogni caso che il signor debba Parte_1 contribuire alle spese straordinarie che interessano il figlio quelle Per_1 relative all'attività sportiva del nuoto praticata dallo stesso, isura del 50%. - In ogni caso, con vittoria di spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto del tutto infondato sia in punto di fatto sia di diritto per tutte Parte_1 le ragioni sopra espresse e quindi confermare le statuizioni della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 115/2024 di cui ai punti 1,3,4,5,6,7,8, 9 del
PQM.
-in accoglimento dell'appello incidentale voglia l'Ill.ma Corte di Appello, in via principale riformare la sentenza n. 115 /2024 relativamente al punto 2, ferme tutte le altre statuizioni, ritenuta la sussistenza del diritto della sig.ra all'assegno divorzile disporre a carico del sig. CP_1 un assegno divorzile della di euro 250,00 mensili rivalutabile come per Parte_1 ecorrere dalla domanda, in via gradata/subordinata riformare la sentenza n. 115 /2024 relativamente al punto 2, e ritenuta la sussistenza del diritto della sig.ra CP_1 all'assegno divorzile porre a carico del sig. nel caso in cui sia eliso l'obbligo al Parte_1 versamento della rata del mutuo, un asseg ile a decorrere dalla domanda, pari ad euro 500,00 mensili o quella somma maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia, rivalutabili come per legge. - In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi, ad oggi, in favore dello stato per l'ammissione al gratuito patrocinio della resistente.”
Premesso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Viterbo pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 18.09.2005; affidava ad entrambi i genitori il figlio nato il [...], Per_1
collocandolo presso la madre, cui assegnava la casa familiare, e regolamentando la permanenza del minore presso il padre;
determinava nell'importo mensile di 300,00
2 euro l'assegno dovuto dal alla er il mantenimento ordinario del figlio;
Parte_1 CP_1
onerava altresì il del 70% delle spese straordinarie e del 100% delle spese Parte_1
relative al nuoto praticato dal figlio, del pagamento integrale della rata del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare nonchè, in caso di missioni lavorative all'estero, del pagamento, quale contributo per il mantenimento del figlio, dei 4/5 del 30% degli importi netti dallo stesso percepiti mensilmente e riferibili esclusivamente alla missione;
rigettava la domanda di assegno divorzile formulata dalla compensava, infine, le spese processuali;
CP_1
con ricorso depositato il 30.05.2024 il ha proposto appello contestando le Parte_1
statuizioni economiche relative all'onere integrale di pagamento del mutuo della casa familiare e all'entità del contributo al mantenimento a lui imposto per il figlio Per_1
chiedendo, in riforma della decisione, la conferma del contributo paterno nell'importo di euro 300,00 mensili solo nell'ipotesi di ripartizione al 50% tra i coniugi del pagamento del mutuo ovvero, in subordine, la riduzione all'importo di 200,00 euro mensili;
ha chiesto infine di disporre a suo carico l'onere di versare per il figlio il 15% degli importi netti dallo stesso percepiti mensilmente e riferibili esclusivamente alle future missioni all'estero e la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, ivi comprese quelle relative all'attività sportiva del nuoto;
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 23.11.2024, la ha contestato CP_1
il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
ha altresì proposto appello incidentale per ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile dell'importo mensile di
250,00 euro ovvero di 500,00 euro, in subordine, in caso di ripartizione al 50% dell'onere di pagamento del mutuo;
il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello principale limitatamente alla richiesta di ripartizione al 50% del pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
l'udienza del 10.07.2025, cui la causa è pervenuta dal rinvio d'ufficio dell'originaria udienza originariamente fissata (17.04.2025) -determinato da esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione-, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti si
3 sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Entrambi gli appelli, principale e incidentale, sono infondati e vengono respinti.
Il Tribunale, poste a confronto le situazioni personali dei coniugi, ha ritenuto non sussistere il diritto della all'assegno divorzile e congruo, per il resto, confermare CP_1
l'assetto patrimoniale dagli stessi coniugi convenuto in sede di separazione, definita consensualmente con verbale omologato il 12.7.2018: un contributo paterno di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del figlio, quasi diciottenne, Per_1
prevedendo, in aggiunta, una quota percentuale prestabilita del trattamento di missione nei mesi corrispondenti a missioni all'estero del genitore;
l'onere per il padre di sostenere il 70% delle spese straordinarie e il 100% delle spese per il nuoto agonistico del figlio;
l'onere in capo al di sostenere per intero il pagamento del mutuo Parte_1
relativo alla casa coniugale, di comune proprietà dei coniugi e assegnata alla in CP_1
quanto genitore collocatario del figlio.
A fondamento della decisione il Tribunale ha accertato che: -la separatasi nel CP_1
2018, in età ancora giovane, non aveva dimostrato di essersi da allora impegnata alla ricerca di una collocazione lavorativa confacente alle esperienze pregresse (banconista in un'attività di ristorazione e baby sitter), svolte prima della nascita del figlio;
che assumeva di percepire, quale militare dell'Esercito, una retribuzione CP_2
mensile di 2300,00 euro, risultava comunque titolare di un reddito superiore, sia pur di poco, rispetto a quello percepito all'epoca della separazione, allorchè conveniva l'assunzione degli oneri come sopra esposti;
nell'attualità della decisione, erano ormai estinti gli obblighi su lui gravanti per la restituzione di due finanziamenti (uno dei quali relativo all'acquisto dell'autovettura della coniuge) pari ad esborsi mensili di 275 e 78,00 euro circa e, per effetto della decisione di rigetto dell'assegno divorzile, non era più tenuto al sostegno economico della coniuge (100,00 euro mensili e la percentuale stabilita in caso di missioni all'estero come previsto negli accordi di separazione).
La complessiva decisione va condivisa, apparendo tuttavia opportuno offrire una giustificazione a sostegno parzialmente diversa.
4 Gli atti processuali consentono di ricostruire il vissuto coniugale e personale degli ex- coniugi come segue.
Coniugatisi nel settembre 2005, il ufficiale dell'Esercito, e la che Parte_1 CP_1
svolgeva lavori generici quali baby sitter o addetta alle vendite, hanno convissuto sino al 2017 e si separavano consensualmente con accordi omologati nel luglio 2018; dall'unione nasceva, nel 2006, e la cessava di lavorare (si dichiarava Per_1 CP_1
casalinga sia all'udienza presidenziale per la separazione consensuale nel 2018 sia all'udienza presidenziale del presente giudizio nel 2022); grazie alle indennità per le missioni all'estero, in cui il era impegnato tra il 2010 e il 2017, i coniugi Parte_1
acquistavano la casa coniugale, contraendo un mutuo sempre sostenuto dal Parte_1
unico percettore di reddito.
Successivamente alla separazione la a svolto lavori di collaborazione domestica CP_1
presso privati (in modo saltuario, secondo quanto dichiarato all'udienza presidenziale del marzo 2022 senza indicare i compensi percepiti, indicati poi in 500 euro annui nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata il 14.9.2023); ha tuttavia -per sua ammissione- partecipato alle spese da sostenere per il figlio in misura più ampia di quella stabilita (specificando a volte con l'aiuto dei suoi genitori); è comproprietaria insieme all'ex-coniuge della casa coniugale, a lei assegnata, sulla quale grava un mutuo contratto nel 2011, con scadenza trentennale, le cui rate di restituzione sono, da sempre, interamente sostenute dal con esborsi pari a 623,00 euro mensili sino al 2023, Parte_1
annualità nel corso della quale la rata mensile sembrerebbe elevatasi a circa 800,00 euro mensili (la circostanza presenta delle lacune di riscontro non avendo il Parte_1
depositato alcuna documentazione aggiornata nel presente grado di giudizio, nonostante l'esplicita richiesta in tal senso della Corte).
Il ha documentato in primo grado di avere percepito redditi pari a circa 2000,00 Parte_1
euro netti medi mensili per 13 mensilità nel 2019, circa 2900,00 euro nel 2020, circa
2100,00 euro nel 2021, circa 2500,00 euro nel 2022, circa 2600,00 euro nel 2023 (vedi dichiarazioni 730/2020-2021-2022 e documentazione bancaria 2022 e 2023); nulla risulta prodotto in questo grado quanto ai redditi più recenti;
a far data dalla separazione egli vive in una casa che conduce in locazione al canone mensile di circa 370,00 euro;
5 per accordi di separazione, assunti nel 2018 allorchè percepiva una retribuzione mensile di 2000,00 euro, si obbligava a versare alla coniuge, trascurando la concomitanza di missioni all'estero, una somma mensile di 400,00 euro, per lei e per il figlio, il 70% delle spese straordinarie da sostenere per il figlio e per intero le spese relative al nuoto, a sostenere altresì per intero, i finanziamenti già in essere relativi al mutuo della casa di comune proprietà (sin quando la coniuge non avesse reperito un lavoro) e all'acquisto dell'autovettura della (finanziamento estinto nel novembre 2022) per un CP_1
complessivo onere di 900,00 euro circa.
oggi diciannovenne, ha, verosimilmente, completato nel corso del corrente anno Per_1
il ciclo di studi superiori ed è presumibile voglia proseguire il proprio percorso formativo (le parti, al riguardo, non forniscono riscontri).
I dati fin qui esposti consentono le seguenti valutazioni.
E' evidente che le situazioni degli ex-coniugi sono sperequate, dal momento che il ha un'attività di lavoro che svolge con continuità sin da epoca precedente al Parte_1
matrimonio mentre la on ha costruito una propria posizione lavorativa durante CP_1
la convivenza coniugale né successivamente e, tuttora, non ha una propria attività di lavoro stabile e regolare;
non vi è stata istruttoria specifica in punto di sacrifici che la abbia fatto di eventuali possibilità lavorative per aver dovuto seguire il coniuge CP_1
nelle diverse destinazioni di lavoro (circostanza allegata dalla ma negata dal CP_1
; è tuttavia ricostruibile dalle complessive deduzioni delle parti che il nucleo Parte_1
familiare è stato sin da subito stabilmente residente in [...], muovendosi solo il per destinazioni lavorative in diverse località, condizione che avrebbe dovuto Parte_1
favorire la ella ricerca di un lavoro;
la convivenza coniugale ha avuto una durata CP_1
limitata (12 anni) e la quarantenne all'epoca della separazione, non ha fornito CP_1
alcun riscontro circa l'essersi attivata concretamente nel reperimento di attività di lavoro accessibili ai suoi titoli ed esperienze;
ha invece dichiarato di svolgere attività di collaborazione domestica in modo irregolare e quindi non verificabile, il che, sulla base di conoscenze notorie del mercato del lavoro domestico, rende inattendibile il dato reddituale da lei stessa indicato;
gli ex-coniugi sono comproprietari della casa familiare, assegnata alla grazie all'apporto economico esclusivo del il quale CP_1 Parte_1
6 sostenendo da sempre e tuttora il pagamento delle rate di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, oltre che garantire al figlio un'abitazione e così contribuendo alle sue esigenze di vita, ha contribuito e contribuisce alla formazione del patrimonio immobiliare della sostenendo anche la quota su quest'ultima CP_1
gravante; in sede di separazione il ha assunto complessivi obblighi patrimoniali Parte_1
(già solo calcolando oneri di mantenimento di coniuge e figlio, rata di mutuo e finanziamento auto, locazione casa) non ragionevolmente compatibili con la sola retribuzione mensile, ma verosimilmente consapevole di potervi far fronte con altre fonti (presumibili risparmi); il è titolare all'attualità di un reddito mensile netto Parte_1
non inferiore a 2600,00 euro netti (calcolato per 13 mensilità), quale dato più recente riscontrato in atti, a fronte del quale l'onere impostogli dalla decisione di primo grado
(per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio e per il mutuo) risulta sostenibile.
In conclusione, poste a confronto le rispettive situazioni economiche delle parti, deve ritenersi che: 1)la sperequazione sussistente in senso sfavorevole per la n ragione CP_1
delle diverse posizioni lavorative, pur riconducibile al venir meno dell'unione coniugale e anche se, in parte, effetto di scelte di organizzazione familiare che ne avessero inibito una stabilità lavorativa- è -ancora all'attualità- compensata dal patrimonio immobiliare acquisito per effetto di esborsi sostenuti esclusivamente dal e dall'utilità Parte_1
economica indiretta relativa al godimento della casa familiare, di proprietà anche del sicchè un'ulteriore prestazione a carico di quest'ultimo, a titolo divorzile, Parte_1
risulterebbe iniqua, non giustificata né economicamente sostenibile (vedi Cass. ord.
28936/22 sulla rilevanza del patrimonio immobiliare conseguito durante il matrimonio e successivamente alla separazione;
Cass. ord. 7961/24 sul valore economico dell'assegnazione della casa familiare). Diversamente sarebbe potuto valutarsi, ad esempio, in presenza, quanto alla di una attività di lavoro verificabile in termini CP_1
di capacità di reddito e di compartecipazione al pagamento del mutuo. 2) Il contributo paterno per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio, conforme a quanto valutato congruo dallo stesso genitore negli accordi di separazione, allorchè il figlio aveva 12 anni, rappresenta un limite non riducibile a fronte delle esigenze di un giovane
7 adulto, qual è oggi e di una medesima (e anche superiore) capacità di reddito del Per_1
genitore rispetto ad allora.
Il tenore della decisione, stante il rigetto di entrambi gli appelli rispettivamente proposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado e il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli, principale e incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1
avverso la sentenza n. 478/2024 del Tribunale di Viterbo;
CP_1
compensa interamente tra le parti le spese di giudizio del presente grado;
dà atto che sussistono i presupposti perché ciascuna parte versi l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.9.2025
Il Presidente estensore
NN MA PA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati:
NN MA PA Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
NN Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 2949/2024 trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza del 10.07.2025, promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luperto Parte_1 C.F._1
Cinzia per procura allegata al ricorso in appello appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sensini CP_1 C.F._2
FA per procura allegata alla comparsa di costituzione appellante incidentale
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 478/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo pubblicata il giorno 23.04.2024
1 Conclusioni Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in parziale riforma della sentenza n. 478/24 del 23/04/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo: - disporre che la signora provveda al pagamento del 50% della rata del mutuo cointestato CP_1 con il signor , ed acceso per l'acquisto della casa coniugale e della rata Parte_1 del finanzia ato riferito alla vettura FIAT 500 L. - Confermare a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Parte_1 Per_1 correspon n assegno mensile di € 300,00, solo nell'ipotesi in c tesso non sia tenuto al pagamento integrale della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale né all'assegno divorzile in favore della moglie, riducendolo altrimenti all'importo di € 200,00 mensili;
- disporre che il signor versi quale Parte_1 ulteriore contributo per il mantenimento del figlio il ti netti dallo Per_1 stesso percepiti mensilmente e riferibili esclusivamente alla missioni all'estero alle quali sarà eventualmente destinato;
- disporre in ogni caso che il signor debba Parte_1 contribuire alle spese straordinarie che interessano il figlio quelle Per_1 relative all'attività sportiva del nuoto praticata dallo stesso, isura del 50%. - In ogni caso, con vittoria di spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto del tutto infondato sia in punto di fatto sia di diritto per tutte Parte_1 le ragioni sopra espresse e quindi confermare le statuizioni della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 115/2024 di cui ai punti 1,3,4,5,6,7,8, 9 del
PQM.
-in accoglimento dell'appello incidentale voglia l'Ill.ma Corte di Appello, in via principale riformare la sentenza n. 115 /2024 relativamente al punto 2, ferme tutte le altre statuizioni, ritenuta la sussistenza del diritto della sig.ra all'assegno divorzile disporre a carico del sig. CP_1 un assegno divorzile della di euro 250,00 mensili rivalutabile come per Parte_1 ecorrere dalla domanda, in via gradata/subordinata riformare la sentenza n. 115 /2024 relativamente al punto 2, e ritenuta la sussistenza del diritto della sig.ra CP_1 all'assegno divorzile porre a carico del sig. nel caso in cui sia eliso l'obbligo al Parte_1 versamento della rata del mutuo, un asseg ile a decorrere dalla domanda, pari ad euro 500,00 mensili o quella somma maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia, rivalutabili come per legge. - In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi, ad oggi, in favore dello stato per l'ammissione al gratuito patrocinio della resistente.”
Premesso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Viterbo pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 18.09.2005; affidava ad entrambi i genitori il figlio nato il [...], Per_1
collocandolo presso la madre, cui assegnava la casa familiare, e regolamentando la permanenza del minore presso il padre;
determinava nell'importo mensile di 300,00
2 euro l'assegno dovuto dal alla er il mantenimento ordinario del figlio;
Parte_1 CP_1
onerava altresì il del 70% delle spese straordinarie e del 100% delle spese Parte_1
relative al nuoto praticato dal figlio, del pagamento integrale della rata del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare nonchè, in caso di missioni lavorative all'estero, del pagamento, quale contributo per il mantenimento del figlio, dei 4/5 del 30% degli importi netti dallo stesso percepiti mensilmente e riferibili esclusivamente alla missione;
rigettava la domanda di assegno divorzile formulata dalla compensava, infine, le spese processuali;
CP_1
con ricorso depositato il 30.05.2024 il ha proposto appello contestando le Parte_1
statuizioni economiche relative all'onere integrale di pagamento del mutuo della casa familiare e all'entità del contributo al mantenimento a lui imposto per il figlio Per_1
chiedendo, in riforma della decisione, la conferma del contributo paterno nell'importo di euro 300,00 mensili solo nell'ipotesi di ripartizione al 50% tra i coniugi del pagamento del mutuo ovvero, in subordine, la riduzione all'importo di 200,00 euro mensili;
ha chiesto infine di disporre a suo carico l'onere di versare per il figlio il 15% degli importi netti dallo stesso percepiti mensilmente e riferibili esclusivamente alle future missioni all'estero e la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, ivi comprese quelle relative all'attività sportiva del nuoto;
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 23.11.2024, la ha contestato CP_1
il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
ha altresì proposto appello incidentale per ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile dell'importo mensile di
250,00 euro ovvero di 500,00 euro, in subordine, in caso di ripartizione al 50% dell'onere di pagamento del mutuo;
il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello principale limitatamente alla richiesta di ripartizione al 50% del pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
l'udienza del 10.07.2025, cui la causa è pervenuta dal rinvio d'ufficio dell'originaria udienza originariamente fissata (17.04.2025) -determinato da esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione-, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti si
3 sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Entrambi gli appelli, principale e incidentale, sono infondati e vengono respinti.
Il Tribunale, poste a confronto le situazioni personali dei coniugi, ha ritenuto non sussistere il diritto della all'assegno divorzile e congruo, per il resto, confermare CP_1
l'assetto patrimoniale dagli stessi coniugi convenuto in sede di separazione, definita consensualmente con verbale omologato il 12.7.2018: un contributo paterno di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del figlio, quasi diciottenne, Per_1
prevedendo, in aggiunta, una quota percentuale prestabilita del trattamento di missione nei mesi corrispondenti a missioni all'estero del genitore;
l'onere per il padre di sostenere il 70% delle spese straordinarie e il 100% delle spese per il nuoto agonistico del figlio;
l'onere in capo al di sostenere per intero il pagamento del mutuo Parte_1
relativo alla casa coniugale, di comune proprietà dei coniugi e assegnata alla in CP_1
quanto genitore collocatario del figlio.
A fondamento della decisione il Tribunale ha accertato che: -la separatasi nel CP_1
2018, in età ancora giovane, non aveva dimostrato di essersi da allora impegnata alla ricerca di una collocazione lavorativa confacente alle esperienze pregresse (banconista in un'attività di ristorazione e baby sitter), svolte prima della nascita del figlio;
che assumeva di percepire, quale militare dell'Esercito, una retribuzione CP_2
mensile di 2300,00 euro, risultava comunque titolare di un reddito superiore, sia pur di poco, rispetto a quello percepito all'epoca della separazione, allorchè conveniva l'assunzione degli oneri come sopra esposti;
nell'attualità della decisione, erano ormai estinti gli obblighi su lui gravanti per la restituzione di due finanziamenti (uno dei quali relativo all'acquisto dell'autovettura della coniuge) pari ad esborsi mensili di 275 e 78,00 euro circa e, per effetto della decisione di rigetto dell'assegno divorzile, non era più tenuto al sostegno economico della coniuge (100,00 euro mensili e la percentuale stabilita in caso di missioni all'estero come previsto negli accordi di separazione).
La complessiva decisione va condivisa, apparendo tuttavia opportuno offrire una giustificazione a sostegno parzialmente diversa.
4 Gli atti processuali consentono di ricostruire il vissuto coniugale e personale degli ex- coniugi come segue.
Coniugatisi nel settembre 2005, il ufficiale dell'Esercito, e la che Parte_1 CP_1
svolgeva lavori generici quali baby sitter o addetta alle vendite, hanno convissuto sino al 2017 e si separavano consensualmente con accordi omologati nel luglio 2018; dall'unione nasceva, nel 2006, e la cessava di lavorare (si dichiarava Per_1 CP_1
casalinga sia all'udienza presidenziale per la separazione consensuale nel 2018 sia all'udienza presidenziale del presente giudizio nel 2022); grazie alle indennità per le missioni all'estero, in cui il era impegnato tra il 2010 e il 2017, i coniugi Parte_1
acquistavano la casa coniugale, contraendo un mutuo sempre sostenuto dal Parte_1
unico percettore di reddito.
Successivamente alla separazione la a svolto lavori di collaborazione domestica CP_1
presso privati (in modo saltuario, secondo quanto dichiarato all'udienza presidenziale del marzo 2022 senza indicare i compensi percepiti, indicati poi in 500 euro annui nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata il 14.9.2023); ha tuttavia -per sua ammissione- partecipato alle spese da sostenere per il figlio in misura più ampia di quella stabilita (specificando a volte con l'aiuto dei suoi genitori); è comproprietaria insieme all'ex-coniuge della casa coniugale, a lei assegnata, sulla quale grava un mutuo contratto nel 2011, con scadenza trentennale, le cui rate di restituzione sono, da sempre, interamente sostenute dal con esborsi pari a 623,00 euro mensili sino al 2023, Parte_1
annualità nel corso della quale la rata mensile sembrerebbe elevatasi a circa 800,00 euro mensili (la circostanza presenta delle lacune di riscontro non avendo il Parte_1
depositato alcuna documentazione aggiornata nel presente grado di giudizio, nonostante l'esplicita richiesta in tal senso della Corte).
Il ha documentato in primo grado di avere percepito redditi pari a circa 2000,00 Parte_1
euro netti medi mensili per 13 mensilità nel 2019, circa 2900,00 euro nel 2020, circa
2100,00 euro nel 2021, circa 2500,00 euro nel 2022, circa 2600,00 euro nel 2023 (vedi dichiarazioni 730/2020-2021-2022 e documentazione bancaria 2022 e 2023); nulla risulta prodotto in questo grado quanto ai redditi più recenti;
a far data dalla separazione egli vive in una casa che conduce in locazione al canone mensile di circa 370,00 euro;
5 per accordi di separazione, assunti nel 2018 allorchè percepiva una retribuzione mensile di 2000,00 euro, si obbligava a versare alla coniuge, trascurando la concomitanza di missioni all'estero, una somma mensile di 400,00 euro, per lei e per il figlio, il 70% delle spese straordinarie da sostenere per il figlio e per intero le spese relative al nuoto, a sostenere altresì per intero, i finanziamenti già in essere relativi al mutuo della casa di comune proprietà (sin quando la coniuge non avesse reperito un lavoro) e all'acquisto dell'autovettura della (finanziamento estinto nel novembre 2022) per un CP_1
complessivo onere di 900,00 euro circa.
oggi diciannovenne, ha, verosimilmente, completato nel corso del corrente anno Per_1
il ciclo di studi superiori ed è presumibile voglia proseguire il proprio percorso formativo (le parti, al riguardo, non forniscono riscontri).
I dati fin qui esposti consentono le seguenti valutazioni.
E' evidente che le situazioni degli ex-coniugi sono sperequate, dal momento che il ha un'attività di lavoro che svolge con continuità sin da epoca precedente al Parte_1
matrimonio mentre la on ha costruito una propria posizione lavorativa durante CP_1
la convivenza coniugale né successivamente e, tuttora, non ha una propria attività di lavoro stabile e regolare;
non vi è stata istruttoria specifica in punto di sacrifici che la abbia fatto di eventuali possibilità lavorative per aver dovuto seguire il coniuge CP_1
nelle diverse destinazioni di lavoro (circostanza allegata dalla ma negata dal CP_1
; è tuttavia ricostruibile dalle complessive deduzioni delle parti che il nucleo Parte_1
familiare è stato sin da subito stabilmente residente in [...], muovendosi solo il per destinazioni lavorative in diverse località, condizione che avrebbe dovuto Parte_1
favorire la ella ricerca di un lavoro;
la convivenza coniugale ha avuto una durata CP_1
limitata (12 anni) e la quarantenne all'epoca della separazione, non ha fornito CP_1
alcun riscontro circa l'essersi attivata concretamente nel reperimento di attività di lavoro accessibili ai suoi titoli ed esperienze;
ha invece dichiarato di svolgere attività di collaborazione domestica in modo irregolare e quindi non verificabile, il che, sulla base di conoscenze notorie del mercato del lavoro domestico, rende inattendibile il dato reddituale da lei stessa indicato;
gli ex-coniugi sono comproprietari della casa familiare, assegnata alla grazie all'apporto economico esclusivo del il quale CP_1 Parte_1
6 sostenendo da sempre e tuttora il pagamento delle rate di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, oltre che garantire al figlio un'abitazione e così contribuendo alle sue esigenze di vita, ha contribuito e contribuisce alla formazione del patrimonio immobiliare della sostenendo anche la quota su quest'ultima CP_1
gravante; in sede di separazione il ha assunto complessivi obblighi patrimoniali Parte_1
(già solo calcolando oneri di mantenimento di coniuge e figlio, rata di mutuo e finanziamento auto, locazione casa) non ragionevolmente compatibili con la sola retribuzione mensile, ma verosimilmente consapevole di potervi far fronte con altre fonti (presumibili risparmi); il è titolare all'attualità di un reddito mensile netto Parte_1
non inferiore a 2600,00 euro netti (calcolato per 13 mensilità), quale dato più recente riscontrato in atti, a fronte del quale l'onere impostogli dalla decisione di primo grado
(per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio e per il mutuo) risulta sostenibile.
In conclusione, poste a confronto le rispettive situazioni economiche delle parti, deve ritenersi che: 1)la sperequazione sussistente in senso sfavorevole per la n ragione CP_1
delle diverse posizioni lavorative, pur riconducibile al venir meno dell'unione coniugale e anche se, in parte, effetto di scelte di organizzazione familiare che ne avessero inibito una stabilità lavorativa- è -ancora all'attualità- compensata dal patrimonio immobiliare acquisito per effetto di esborsi sostenuti esclusivamente dal e dall'utilità Parte_1
economica indiretta relativa al godimento della casa familiare, di proprietà anche del sicchè un'ulteriore prestazione a carico di quest'ultimo, a titolo divorzile, Parte_1
risulterebbe iniqua, non giustificata né economicamente sostenibile (vedi Cass. ord.
28936/22 sulla rilevanza del patrimonio immobiliare conseguito durante il matrimonio e successivamente alla separazione;
Cass. ord. 7961/24 sul valore economico dell'assegnazione della casa familiare). Diversamente sarebbe potuto valutarsi, ad esempio, in presenza, quanto alla di una attività di lavoro verificabile in termini CP_1
di capacità di reddito e di compartecipazione al pagamento del mutuo. 2) Il contributo paterno per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio, conforme a quanto valutato congruo dallo stesso genitore negli accordi di separazione, allorchè il figlio aveva 12 anni, rappresenta un limite non riducibile a fronte delle esigenze di un giovane
7 adulto, qual è oggi e di una medesima (e anche superiore) capacità di reddito del Per_1
genitore rispetto ad allora.
Il tenore della decisione, stante il rigetto di entrambi gli appelli rispettivamente proposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado e il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli, principale e incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1
avverso la sentenza n. 478/2024 del Tribunale di Viterbo;
CP_1
compensa interamente tra le parti le spese di giudizio del presente grado;
dà atto che sussistono i presupposti perché ciascuna parte versi l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.9.2025
Il Presidente estensore
NN MA PA
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