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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1663/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di BA d'IS del Persona_1
2.5.2016 rep. n. 31575, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) C.F._5 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 30.9.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti – quantificati, a mezzo di CTP, in €
82.209,60 – e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro ed alla proprietà. Specificava, nelle deduzioni in fatto, che, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune
Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015, si era verificata la rottura in più punti dell'argine sinistro, con conseguenti danni agli immobili siti in Nocera Inferiore (Sa) alla località “Cicalesi – San
Mauro”, riportati in catasto: a) al foglio 8, part. 361, di are 18.51 (di proprietà di Parte_1
); b) al foglio 8, part. 267, 293, 294, 245, 363, 2165, di are 50.11 (condotte in locazione da
[...]
). Assumeva la ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande Parte_1
quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei fondi e dell'abitazione ivi insistente, determinando l'allagamento degli stessi e provocando danni alle coltivazioni, ai terreni, ai manufatti e attrezzi agricoli, all'abitazione, al mobilio e ad alcuni animali da cortile. Con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, peraltro, il Sindaco di Nocera Inferiore aveva stabilito il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati. A sostegno della pretesa, depositava, poi, consulenza tecnica di parte a firma dell'arch.
[...]
, richiamata in ricorso, nonché visure catastali delle unità immobiliari in oggetto e Persona_2
verbale redatto dalla Protezione Civile in data 7.11.2015.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1
domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del e, nel Controparte_2 merito, l'inesistenza dell'evento e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, nonché la genericità della domanda;
deduceva, altresì, il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine ed, infine, la prevedibilità dell'evento tale da integrare il caso fortuito.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 7.5.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, la quale oltre a non essere stata contestata dall'Ente convenuto, risulta anche sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione per Notar rep. 43405 del 31.10.1983, nonché visure catastali per tutte le particelle Per_3
di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e i Persona_2 Testimone_1
2 quali, confermando le circostanze di cui al capo A) dell'articolazione istruttoria, hanno dichiarato che la ricorrente coltivava direttamente gli appezzamenti analiticamente indicati in ricorso, sui quali insisteva anche un manufatto adibito ad abitazione.
Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, giacché il valore della causa è ben superiore all'importo di € 50.000,00 previsto dalla norma, almeno nella prospettazione attorea effettuata nell'atto introduttivo e, pertanto, con conseguente esclusione dell'improcedibilità del giudizio in caso di mancata instaurazione della procedura.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie
3 nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente, nonché dallo stesso verbale redatto nell'imminenza dei fatti (il 7.11.2015) dalla Protezione Civile.
Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che gli immobili della ricorrente sono rimasti allagati a seguito dell'evento esondativo e nel verbale suddetto siano indicati i beni immobili e mobili danneggiati, il generico riferimento a tali circostanze contenuto sia nelle dichiarazioni dei testi, che nella verbalizzazione della Protezione
Civile non consente di individuare compiutamente tutti i danni indicati in ricorso e nella perizia ad esso allegata.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_3
pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, la ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (cipollotto nocerino e lattuga), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore ed erpicatura manuale con livellamento), danni ai pozzi, all'impianto di irrigazione e agli impianti serricoli, la morte di animali da cortile (indicati nel numero di 15 galli e galline), nonché danni al piazzale e al fabbricato adibito ad abitazione (indicati nei costi per la pulizia dei locali, la rimozione e rifacimento pavimento, la rimozione e rifacimento rivestimento cucina e bagni, la revisione dell'impianto elettrico, la spicconatura e pitturazione pareti fino a 1 mt di altezza), quantificandoli in complessivi € 82.209,60.
4 Orbene, quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità così come quantificata nell'atto introduttivo e nella perizia ad esso allegata: il teste si è Testimone_1 limitato a riferire che “il terreno era coltivato…le cipolle sono state completamente coperte da tutto ciò che ha trasportato il fiume…la coltivazione è marcita sotto la melma e il fango…non ricordo cosa fosse coltivato nella serra…”.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dalla ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , il quale ha genericamente confermato la relazione Persona_2
da lui redatta, riferendo anch'egli in modo generico: “il terreno era coltivato a cipollotto nocerino…è stato invaso dai detriti e dalla melma trasportati dal fiume e la coltivazione è andata completamente perduta”. Inoltre, nelle dichiarazioni di entrambi i testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso del fondo e alla presenza di una coltivazione di lattuga.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno di essi, non può, quindi, costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia e del loro stato di usura.
La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Mancano, altresì, agli atti documenti attestanti l'acquisto e la presenza degli altri beni mobili e attrezzi indicati come danneggiati. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il
5 consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni non può ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte. Le foto allegate alla perizia, inoltre, raffigurano per lo più le aree esterne e circostanti il manufatto, senza dare una compiuta rappresentazione dello stato interno all'abitazione, di cui pure la ricorrente rivendica i danni. Ed infatti, le uniche due foto ritraenti i locali interni sono relative ad un ingresso e ad una camera da letto e da esse si ricava che l'acqua introdottasi nell'abitazione ha avuto un'altezza di pochi centimetri, tanto che non risultano ricoperti neppure i piedini del letto e dell'armadio. Nessuna fotografia ritrae, infine, i locali della cucina, dei bagni e i pavimenti, di cui pure si è dedotto il danneggiamento e la necessità di un totale rifacimento.
Né una prova più puntuale può ricavarsi dall'elencazione dei beni immobili e mobili danneggiati contenuta nel verbale di sopralluogo della Protezione Civile, atteso che in esso è contenuta una mera elencazione generica senza nessuna descrizione dei beni effettivamente rinvenuti, dello stato di usura e dei danni concretamente riportati.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
6 “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di
Commercio di Salerno” (cfr. pag. 3), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni di cipolle (le uniche a cui i testi hanno fatto riferimento) ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle sole colture di cipollotto nocerino, in quanto i testi non hanno fatto alcun riferimento alle colture di insalata e al loro danneggiamento.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, è ritenuta congrua nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la perdita della produzione del complessivamente considerato per entrambi i fondi (ossia al 25% di € 16.835,00 Parte_2 pari ad € 4.208,75). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che i ricorrenti avrebbero sopportato in mancanza del danno.
In ordine, invece, ai danni al terreno agricolo per la bonifica e per il ripristino della fertilità, il consulente di parte, sommando i costi relativi ai due appezzamenti della ricorrente, ha calcolato i seguenti costi:
per il terreno di proprietà:
- € 3.257,10 per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph del terreno di mq 1.551 a € 2,10 al mq;
- € 961,62 per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm per la superficie di mq 1.551 a € 0,62 al mq;
- € 899,58 per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura per la superficie di mq 1.551 a € 0,58 al mq;
per il terreno condotto:
7 € 9.893,10 per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph del terreno di mq 4.711 a € 2,10 al mq;
- € 2.920,82 per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm per la superficie di mq 4.711 a € 0,62 al mq;
- € 2.732,38 per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura per la superficie di mq 4.711 a € 0,58 al mq.
Con riferimento a tali specifiche attività, osserva il collegio che il perito non ha rappresentato ex ante le caratteristiche fisiche del terreno e le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Sebbene si tratti di attività indicate dal perito come necessarie per la ripresa dell'attività agricola, va, tuttavia, rilevato che i ricorrenti non hanno depositato nessuna documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere indicate (fatture o altri documenti).
Tale deficit probatorio non è colmato neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che il teste si è limitato a dichiarare che “il terreno successivamente è stato bonificato dal Testimone_1 fango e dalla melma che si erano depositati e raggiungevano circa 10/15 cm di altezza…ho visto che stavano svolgendo questi lavori di ripristino”, senza specificare quali e che tipo di attività abbia concretamente posto in essere la ricorrente per la pulizia e il ripristino dei fondi. Anche il teste si è limitato a riferire in maniera generica: “Sono state svolte operazioni di raccolta e Persona_2
trasporto dei prodotti agricoli deteriorati, pulizia del piazzale e dell'abitazione, pulizia del pozzo e poi le varie operazioni necessarie a rendere nuovamente coltivabile il terreno. Ho visto che sono stati svolti questi lavori perché successivamente sono passato altre volte in zona”.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a
[...]
quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento dei fondi agricoli e la riferita pulizia su di essi eseguita, deve presumersi che i lavori di pulizia e ripristino dei fondi agricoli siano stati eseguiti in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di
8 smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 20% del valore indicato nella consulenza di parte (€ 20.664,60), pari a complessivi € 4.132,92.
Non possono, invece, essere riconosciuti alla ricorrente i danni agli attrezzi agricoli, al pozzo, all'impianto di irrigazione e alla serra, atteso che, da un lato, i testi hanno fatto solo un generico riferimento all'esistenza di tali beni e al loro danneggiamento;
dall'altro lato, la valutazione compiuta dal CTP non è supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei motori di irrigazione o di altri attrezzi da lavoro, ovvero dell'impianto di irrigazione a goccia, da cui poter evincere l'effettiva presenza di tali beni sui fondi e l'entità del danno subito. Né risulta documentazione atta a dimostrare l'acquisto di materiali o una revisione completa dei motori del pozzo, del motore di alimentazione dell'abitazione e dell'impianto di irrigazione dopo l'evento e men che meno risulta la riparazione della serra o la sua sostituzione.
La stessa descrizione contenuta nella scheda di valutazione della Protezione Civile è talmente generica (non indicando la tipologia e la marca dei beni e il loro stato di vetustà) da non consentire una valutazione degli effettivi danni subiti. Il riconoscimento di tali danni sarebbe, pertanto, del tutto aleatorio.
Per quanto concerne, poi, i danni all'abitazione, è d'uopo constatare che, a fronte di specifici lavori edili indicati nella perizia di parte come necessari a ripristinare i luoghi danneggiati (pulizia del piazzale, pulizia dei locali e lavori di ripristino, quali rimozione e rifacimento pavimento, rivestimenti cucina e bagni, revisione impianto elettrico, spicconatura e pitturazione pareti), quantificati in € 32.073,00, la ricorrente non ha offerto nessuna prova del danno subito.
Ed invero, nessuno dei testi ha riferito del danneggiamento dei pavimenti, dei rivestimenti della cucina e dei bagni, dell'impianto elettrico e della muratura, essendosi questi limitati a dichiarare che
“l'abitazione al piano terra è stata invasa dall'acqua” (in tal senso le dichiarazioni del teste
) e che “il piano terra dell'abitazione è stato invaso dall'acqua e dal fango” (così il Persona_2 teste ). A bene vedere, quest'ultimo ha aggiunto che “l'impianto elettrico è saltato;
mi hanno Tes_1 riferito successivamente di aver dovuto rifare la pavimentazione”. Tale dichiarazione, tuttavia, non solo è generica in relazione all'effettivo danno subito e non consente, quindi, di procedere ad una sua liquidazione neppure equitativa, ma, come già evidenziato sopra, non trova nessun riscontro nella restante documentazione in atti, non risultando tali danni da fatture di esecuzione dei lavori, né
9 dalle fotografie in atti.
Dalle fotografie allegate alla perizia di parte, infatti, emerge che l'acqua nei locali adibiti ad uso abitativo ha raggiunto un livello di pochi centimetri, non superando neppure il battiscopa, il che rende inverosimile, in mancanza di altre prove o documenti, che ciò abbia causato danni all'impianto elettrico ovvero la necessità di rifare i pavimenti, il rivestimento di cucina e bagni ovvero ancora la pitturazione delle pareti fino ad 1 mt di altezza.
Senza contare che l'esecuzione di lavori edili, anche ove eseguiti in economia, implica verosimilmente l'acquisto di materiali specialistici, del cui pagamento non vi è traccia.
A ciò si aggiunga che le voci indicate nella perizia di parte (a cui non è allegato neppure un computo metrico) appaiono utilizzabili in qualsiasi ipotesi di danneggiamento, in quanto si tratta di una mera elencazione di opere edili utili o necessarie, senza nessun riferimento al caso in esame. A ben vedere, il consulente di parte non ha descritto lo stato dei luoghi nel momento in cui l'allagamento è avvenuto, non ha effettuato nessun riferimento alla qualità e alla tipologia di materiali edili preesistenti né, tantomeno, ha rappresentato le ragioni tecniche per le quali i lavori indicati sono stati considerati necessari, limitandosi, nel capitolo intitolato “Descrizione dei beni”, a rappresentare che “si rende necessaria la pulizia e i lavori di ripristino del piazzale e dei locali dell'abitazione…”.
Giova, infine sottolineare che in presenza dei suddetti deficit probatori non è neppure possibile verificare se i lavori edili menzionati dal perito di parte sono funzionali ad un effettivo ripristino dello stato dei luoghi o, invece, ad una riqualificazione ex novo del fabbricato.
Attesa, tuttavia, la prova dell'acqua presente sia all'interno che all'esterno dell'abitazione (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi e dalle fotografie allegate alla perizia), si ritiene verosimile che la ricorrente abbia dovuto svolgere, quantomeno in economia, un'attività di pulizia dei locali, il cui danno è equitativamente liquidato dal collegio, attesa anche la sua speciale composizione tecnica, nella misura, ritenuta congrua, del 40% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la voce “pulizia dei locali e del piazzale” (ossia al 40% di € 5.200,00, pari ad €
2.080,00).
Quanto ai danni al mobilio (congelatore, biancheria, masserizie e scorte alimentari), si osserva che sia nel ricorso che nella perizia ad esso allegata manca l'indicazione precisa dei beni mobili effettivamente presenti nell'abitazione al momento dell'allagamento e danneggiati, nonché la specificazione dell'entità dei danni riportati da tali beni (se cioè essi siano andati completamente distrutti o siano stati solamente parzialmente danneggiati).
Né agli atti risulta la prova precisa di tali danni: i testi escussi non hanno fatto nessun riferimento ai beni mobili presenti nell'abitazione; né la tipologia e quantità di beni mobili presenti
10 all'interno dell'immobile adibito ad abitazione può essere ricavato dalle fotografie allegate al ricorso ovvero dalla “scheda rilevazione danni eventi meteorologici avversi del 29-30 ottobre 2015” della Protezione Civile del Comune di Nocera Inferiore (allegata alla perizia di parte), nella quale sono stati genericamente indicati “danni al congelatore a pozzetto, alla biancheria per la casa e alle riserve alimentari”, senza nessuna indicazione puntuale della tipologia e della quantità di beni ivi rinvenuti.
Il suddetto deficit probatorio non consente neppure una valutazione equitativa di tali voci di danno, risolvendosi un'eventuale liquidazione del danno ai beni mobili in una liquidazione meramente aleatoria.
Possono, invece, essere riconosciuti integralmente alla ricorrente i danni per la perdita degli animali da cortile, atteso che il teste ha riferito che “il pollaio si è riempito di acqua e gli Tes_1 animali sono annegati” e nella suddetta “scheda di rilevazione danni” della Protezione Civile risultano indicati come periti 15 polli. Sul punto la liquidazione compiuta dal consulente di parte, pari ad € 135,00, risulta congrua e viene condivisa dal collegio.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà subito dalla ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
11 Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non
CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
12 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 10.556,67. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per
13 anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1
della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1
deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 10.556,67, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1
indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquida in € 181,66 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria
D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1663/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di BA d'IS del Persona_1
2.5.2016 rep. n. 31575, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) C.F._5 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 30.9.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti – quantificati, a mezzo di CTP, in €
82.209,60 – e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro ed alla proprietà. Specificava, nelle deduzioni in fatto, che, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune
Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015, si era verificata la rottura in più punti dell'argine sinistro, con conseguenti danni agli immobili siti in Nocera Inferiore (Sa) alla località “Cicalesi – San
Mauro”, riportati in catasto: a) al foglio 8, part. 361, di are 18.51 (di proprietà di Parte_1
); b) al foglio 8, part. 267, 293, 294, 245, 363, 2165, di are 50.11 (condotte in locazione da
[...]
). Assumeva la ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande Parte_1
quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei fondi e dell'abitazione ivi insistente, determinando l'allagamento degli stessi e provocando danni alle coltivazioni, ai terreni, ai manufatti e attrezzi agricoli, all'abitazione, al mobilio e ad alcuni animali da cortile. Con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, peraltro, il Sindaco di Nocera Inferiore aveva stabilito il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati. A sostegno della pretesa, depositava, poi, consulenza tecnica di parte a firma dell'arch.
[...]
, richiamata in ricorso, nonché visure catastali delle unità immobiliari in oggetto e Persona_2
verbale redatto dalla Protezione Civile in data 7.11.2015.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1
domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del e, nel Controparte_2 merito, l'inesistenza dell'evento e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, nonché la genericità della domanda;
deduceva, altresì, il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine ed, infine, la prevedibilità dell'evento tale da integrare il caso fortuito.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 7.5.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, la quale oltre a non essere stata contestata dall'Ente convenuto, risulta anche sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione per Notar rep. 43405 del 31.10.1983, nonché visure catastali per tutte le particelle Per_3
di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e i Persona_2 Testimone_1
2 quali, confermando le circostanze di cui al capo A) dell'articolazione istruttoria, hanno dichiarato che la ricorrente coltivava direttamente gli appezzamenti analiticamente indicati in ricorso, sui quali insisteva anche un manufatto adibito ad abitazione.
Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, giacché il valore della causa è ben superiore all'importo di € 50.000,00 previsto dalla norma, almeno nella prospettazione attorea effettuata nell'atto introduttivo e, pertanto, con conseguente esclusione dell'improcedibilità del giudizio in caso di mancata instaurazione della procedura.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie
3 nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente, nonché dallo stesso verbale redatto nell'imminenza dei fatti (il 7.11.2015) dalla Protezione Civile.
Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che gli immobili della ricorrente sono rimasti allagati a seguito dell'evento esondativo e nel verbale suddetto siano indicati i beni immobili e mobili danneggiati, il generico riferimento a tali circostanze contenuto sia nelle dichiarazioni dei testi, che nella verbalizzazione della Protezione
Civile non consente di individuare compiutamente tutti i danni indicati in ricorso e nella perizia ad esso allegata.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_3
pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, la ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (cipollotto nocerino e lattuga), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore ed erpicatura manuale con livellamento), danni ai pozzi, all'impianto di irrigazione e agli impianti serricoli, la morte di animali da cortile (indicati nel numero di 15 galli e galline), nonché danni al piazzale e al fabbricato adibito ad abitazione (indicati nei costi per la pulizia dei locali, la rimozione e rifacimento pavimento, la rimozione e rifacimento rivestimento cucina e bagni, la revisione dell'impianto elettrico, la spicconatura e pitturazione pareti fino a 1 mt di altezza), quantificandoli in complessivi € 82.209,60.
4 Orbene, quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità così come quantificata nell'atto introduttivo e nella perizia ad esso allegata: il teste si è Testimone_1 limitato a riferire che “il terreno era coltivato…le cipolle sono state completamente coperte da tutto ciò che ha trasportato il fiume…la coltivazione è marcita sotto la melma e il fango…non ricordo cosa fosse coltivato nella serra…”.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dalla ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , il quale ha genericamente confermato la relazione Persona_2
da lui redatta, riferendo anch'egli in modo generico: “il terreno era coltivato a cipollotto nocerino…è stato invaso dai detriti e dalla melma trasportati dal fiume e la coltivazione è andata completamente perduta”. Inoltre, nelle dichiarazioni di entrambi i testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso del fondo e alla presenza di una coltivazione di lattuga.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno di essi, non può, quindi, costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia e del loro stato di usura.
La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Mancano, altresì, agli atti documenti attestanti l'acquisto e la presenza degli altri beni mobili e attrezzi indicati come danneggiati. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il
5 consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni non può ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte. Le foto allegate alla perizia, inoltre, raffigurano per lo più le aree esterne e circostanti il manufatto, senza dare una compiuta rappresentazione dello stato interno all'abitazione, di cui pure la ricorrente rivendica i danni. Ed infatti, le uniche due foto ritraenti i locali interni sono relative ad un ingresso e ad una camera da letto e da esse si ricava che l'acqua introdottasi nell'abitazione ha avuto un'altezza di pochi centimetri, tanto che non risultano ricoperti neppure i piedini del letto e dell'armadio. Nessuna fotografia ritrae, infine, i locali della cucina, dei bagni e i pavimenti, di cui pure si è dedotto il danneggiamento e la necessità di un totale rifacimento.
Né una prova più puntuale può ricavarsi dall'elencazione dei beni immobili e mobili danneggiati contenuta nel verbale di sopralluogo della Protezione Civile, atteso che in esso è contenuta una mera elencazione generica senza nessuna descrizione dei beni effettivamente rinvenuti, dello stato di usura e dei danni concretamente riportati.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
6 “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di
Commercio di Salerno” (cfr. pag. 3), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni di cipolle (le uniche a cui i testi hanno fatto riferimento) ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle sole colture di cipollotto nocerino, in quanto i testi non hanno fatto alcun riferimento alle colture di insalata e al loro danneggiamento.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, è ritenuta congrua nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la perdita della produzione del complessivamente considerato per entrambi i fondi (ossia al 25% di € 16.835,00 Parte_2 pari ad € 4.208,75). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che i ricorrenti avrebbero sopportato in mancanza del danno.
In ordine, invece, ai danni al terreno agricolo per la bonifica e per il ripristino della fertilità, il consulente di parte, sommando i costi relativi ai due appezzamenti della ricorrente, ha calcolato i seguenti costi:
per il terreno di proprietà:
- € 3.257,10 per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph del terreno di mq 1.551 a € 2,10 al mq;
- € 961,62 per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm per la superficie di mq 1.551 a € 0,62 al mq;
- € 899,58 per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura per la superficie di mq 1.551 a € 0,58 al mq;
per il terreno condotto:
7 € 9.893,10 per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph del terreno di mq 4.711 a € 2,10 al mq;
- € 2.920,82 per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm per la superficie di mq 4.711 a € 0,62 al mq;
- € 2.732,38 per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura per la superficie di mq 4.711 a € 0,58 al mq.
Con riferimento a tali specifiche attività, osserva il collegio che il perito non ha rappresentato ex ante le caratteristiche fisiche del terreno e le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Sebbene si tratti di attività indicate dal perito come necessarie per la ripresa dell'attività agricola, va, tuttavia, rilevato che i ricorrenti non hanno depositato nessuna documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere indicate (fatture o altri documenti).
Tale deficit probatorio non è colmato neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che il teste si è limitato a dichiarare che “il terreno successivamente è stato bonificato dal Testimone_1 fango e dalla melma che si erano depositati e raggiungevano circa 10/15 cm di altezza…ho visto che stavano svolgendo questi lavori di ripristino”, senza specificare quali e che tipo di attività abbia concretamente posto in essere la ricorrente per la pulizia e il ripristino dei fondi. Anche il teste si è limitato a riferire in maniera generica: “Sono state svolte operazioni di raccolta e Persona_2
trasporto dei prodotti agricoli deteriorati, pulizia del piazzale e dell'abitazione, pulizia del pozzo e poi le varie operazioni necessarie a rendere nuovamente coltivabile il terreno. Ho visto che sono stati svolti questi lavori perché successivamente sono passato altre volte in zona”.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a
[...]
quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento dei fondi agricoli e la riferita pulizia su di essi eseguita, deve presumersi che i lavori di pulizia e ripristino dei fondi agricoli siano stati eseguiti in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di
8 smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 20% del valore indicato nella consulenza di parte (€ 20.664,60), pari a complessivi € 4.132,92.
Non possono, invece, essere riconosciuti alla ricorrente i danni agli attrezzi agricoli, al pozzo, all'impianto di irrigazione e alla serra, atteso che, da un lato, i testi hanno fatto solo un generico riferimento all'esistenza di tali beni e al loro danneggiamento;
dall'altro lato, la valutazione compiuta dal CTP non è supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei motori di irrigazione o di altri attrezzi da lavoro, ovvero dell'impianto di irrigazione a goccia, da cui poter evincere l'effettiva presenza di tali beni sui fondi e l'entità del danno subito. Né risulta documentazione atta a dimostrare l'acquisto di materiali o una revisione completa dei motori del pozzo, del motore di alimentazione dell'abitazione e dell'impianto di irrigazione dopo l'evento e men che meno risulta la riparazione della serra o la sua sostituzione.
La stessa descrizione contenuta nella scheda di valutazione della Protezione Civile è talmente generica (non indicando la tipologia e la marca dei beni e il loro stato di vetustà) da non consentire una valutazione degli effettivi danni subiti. Il riconoscimento di tali danni sarebbe, pertanto, del tutto aleatorio.
Per quanto concerne, poi, i danni all'abitazione, è d'uopo constatare che, a fronte di specifici lavori edili indicati nella perizia di parte come necessari a ripristinare i luoghi danneggiati (pulizia del piazzale, pulizia dei locali e lavori di ripristino, quali rimozione e rifacimento pavimento, rivestimenti cucina e bagni, revisione impianto elettrico, spicconatura e pitturazione pareti), quantificati in € 32.073,00, la ricorrente non ha offerto nessuna prova del danno subito.
Ed invero, nessuno dei testi ha riferito del danneggiamento dei pavimenti, dei rivestimenti della cucina e dei bagni, dell'impianto elettrico e della muratura, essendosi questi limitati a dichiarare che
“l'abitazione al piano terra è stata invasa dall'acqua” (in tal senso le dichiarazioni del teste
) e che “il piano terra dell'abitazione è stato invaso dall'acqua e dal fango” (così il Persona_2 teste ). A bene vedere, quest'ultimo ha aggiunto che “l'impianto elettrico è saltato;
mi hanno Tes_1 riferito successivamente di aver dovuto rifare la pavimentazione”. Tale dichiarazione, tuttavia, non solo è generica in relazione all'effettivo danno subito e non consente, quindi, di procedere ad una sua liquidazione neppure equitativa, ma, come già evidenziato sopra, non trova nessun riscontro nella restante documentazione in atti, non risultando tali danni da fatture di esecuzione dei lavori, né
9 dalle fotografie in atti.
Dalle fotografie allegate alla perizia di parte, infatti, emerge che l'acqua nei locali adibiti ad uso abitativo ha raggiunto un livello di pochi centimetri, non superando neppure il battiscopa, il che rende inverosimile, in mancanza di altre prove o documenti, che ciò abbia causato danni all'impianto elettrico ovvero la necessità di rifare i pavimenti, il rivestimento di cucina e bagni ovvero ancora la pitturazione delle pareti fino ad 1 mt di altezza.
Senza contare che l'esecuzione di lavori edili, anche ove eseguiti in economia, implica verosimilmente l'acquisto di materiali specialistici, del cui pagamento non vi è traccia.
A ciò si aggiunga che le voci indicate nella perizia di parte (a cui non è allegato neppure un computo metrico) appaiono utilizzabili in qualsiasi ipotesi di danneggiamento, in quanto si tratta di una mera elencazione di opere edili utili o necessarie, senza nessun riferimento al caso in esame. A ben vedere, il consulente di parte non ha descritto lo stato dei luoghi nel momento in cui l'allagamento è avvenuto, non ha effettuato nessun riferimento alla qualità e alla tipologia di materiali edili preesistenti né, tantomeno, ha rappresentato le ragioni tecniche per le quali i lavori indicati sono stati considerati necessari, limitandosi, nel capitolo intitolato “Descrizione dei beni”, a rappresentare che “si rende necessaria la pulizia e i lavori di ripristino del piazzale e dei locali dell'abitazione…”.
Giova, infine sottolineare che in presenza dei suddetti deficit probatori non è neppure possibile verificare se i lavori edili menzionati dal perito di parte sono funzionali ad un effettivo ripristino dello stato dei luoghi o, invece, ad una riqualificazione ex novo del fabbricato.
Attesa, tuttavia, la prova dell'acqua presente sia all'interno che all'esterno dell'abitazione (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi e dalle fotografie allegate alla perizia), si ritiene verosimile che la ricorrente abbia dovuto svolgere, quantomeno in economia, un'attività di pulizia dei locali, il cui danno è equitativamente liquidato dal collegio, attesa anche la sua speciale composizione tecnica, nella misura, ritenuta congrua, del 40% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la voce “pulizia dei locali e del piazzale” (ossia al 40% di € 5.200,00, pari ad €
2.080,00).
Quanto ai danni al mobilio (congelatore, biancheria, masserizie e scorte alimentari), si osserva che sia nel ricorso che nella perizia ad esso allegata manca l'indicazione precisa dei beni mobili effettivamente presenti nell'abitazione al momento dell'allagamento e danneggiati, nonché la specificazione dell'entità dei danni riportati da tali beni (se cioè essi siano andati completamente distrutti o siano stati solamente parzialmente danneggiati).
Né agli atti risulta la prova precisa di tali danni: i testi escussi non hanno fatto nessun riferimento ai beni mobili presenti nell'abitazione; né la tipologia e quantità di beni mobili presenti
10 all'interno dell'immobile adibito ad abitazione può essere ricavato dalle fotografie allegate al ricorso ovvero dalla “scheda rilevazione danni eventi meteorologici avversi del 29-30 ottobre 2015” della Protezione Civile del Comune di Nocera Inferiore (allegata alla perizia di parte), nella quale sono stati genericamente indicati “danni al congelatore a pozzetto, alla biancheria per la casa e alle riserve alimentari”, senza nessuna indicazione puntuale della tipologia e della quantità di beni ivi rinvenuti.
Il suddetto deficit probatorio non consente neppure una valutazione equitativa di tali voci di danno, risolvendosi un'eventuale liquidazione del danno ai beni mobili in una liquidazione meramente aleatoria.
Possono, invece, essere riconosciuti integralmente alla ricorrente i danni per la perdita degli animali da cortile, atteso che il teste ha riferito che “il pollaio si è riempito di acqua e gli Tes_1 animali sono annegati” e nella suddetta “scheda di rilevazione danni” della Protezione Civile risultano indicati come periti 15 polli. Sul punto la liquidazione compiuta dal consulente di parte, pari ad € 135,00, risulta congrua e viene condivisa dal collegio.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà subito dalla ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
11 Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non
CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
12 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 10.556,67. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per
13 anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1
della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1
deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 10.556,67, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1
indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquida in € 181,66 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria
D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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