Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 771
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di contraddittorio preventivo

    La Corte rileva che, sebbene il DM 24 aprile 2024 escluda alcuni accertamenti dall'obbligo del contraddittorio generalizzato, nel caso specifico l'Ufficio ha riclassificato redditi senza convocare il contribuente. Inoltre, l'Ufficio non ha riconosciuto l'accordo raggiunto in sede sindacale e la conseguente certificazione emessa dalla Società_1. L'accertamento di maggiori contributi INPS è illegittimo in assenza di maggiore imposta IRPEF accertata.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e errori di calcolo

    La Corte rileva che l'Ufficio ha riconosciuto un errore nella duplicazione della base imponibile e ha proceduto ad un atto di parziale cessazione della materia del contendere. L'accertamento di maggiori contributi INPS risulta legittimo solo se vi è una maggiore imposta accertata, ma l'accertamento impugnato non determina alcun incremento della materia imponibile IRPEF.

  • Altro
    Condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese

    La Corte, data la peculiarità della controversia e la parziale cessazione della materia del contendere, ha compensato le spese di lite.

  • Altro
    Cessazione parziale della materia del contendere

    La Corte ha accolto il ricorso per la parte eccedente la somma oggetto di annullamento in autotutela parziale da parte dell'ufficio e ha compensato le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 771
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 771
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo