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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013302325/2024 INPS 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013302325/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013302325/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013302325/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013302325/2024 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3479/2025 depositato il
01/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Accertamento n. T9B013302325/2024 per l'anno 2019 emesso ai sensi dell'art 41 bis DPR 600/73 - relativo al Modello Redditi Persone Fisiche 2020 redditi
2019, con il quale l'Agenzia Entrate D.P.I di Milano rettificava il reddito dichiarato ai fini IRPEF e INPS e richiedeva al ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 23.272,24.
Il ricorrente ha avviato la procedura di accertamento con adesione che ha avuto esito negativo.
Il ricorrente ha ricevuto per l'anno 2019 tra le altre la Certificazione Unica da Società_1 Spa per un ammontare corrisposto di € 32.000, causale ZO – redditi diversi che l'Ufficio ha riclassificato imputandola ai redditi da lavoro autonomo del ricorrente e non ai redditi diversi. Il ricorrente afferma di avere predisposto il Modello Redditi Persone Fisiche 2020 anno d'imposta 2019 in coerenza con le certificazioni ricevute ed i redditi percepiti.
Eccepisce che l'atto impugnato è illegittimo e privo di motivazione e contiene errori di calcolo in quanto non vi è maggiore materia imponibile, e l'Ufficio non è legittimato ad emettere atti in cui chiede contribuzione
INPS. Afferma di avere dichiarato regolarmente tutti i redditi percepiti nel corso del 2019, pagando le tasse e i contributi scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.
In via preliminare chiede l'annullamento dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis Legge 212/2000. Lamenta il mancato contraddittorio in quanto l'Ufficio ha considerato l'atto emesso sostanzialmente automatizzato, e riclassificato i redditi percepiti dal ricorrente senza convocarlo per il contraddittorio.
Chiede annullare l'atto impugnato per difetto di motivazione, per violazione e falsa applicazione degli artt.
41 bis DPR 600/1973, art 1 Dlgs 462/1997, art 53 della Costituzione e condannare l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ex Art. 15 Dlgs 546/1992, da liquidarsi ai sensi del DM 140/2012 da distrarsi a favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituisce la Agenzia delle Entrate DPI di Milano facendo presente che, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, nelle more del giudizio ha emesso un provvedimento di autotutela parziale annullando in parte le somme oggetto dell'avviso di accertamento impugnato. Insiste per la conferma delle proprie pretese limitatamente ai seguenti importi oltre interessi minimi: maggiori contributi previdenziali accertati di € 7.230; - addizionale regionale € 2; - addizionale comunale €1.
Conclude chiedendo:1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti al punto B 2) il rigetto del ricorso per il resto con compensazione delle spese di giudizio.
Le parti depositano memorie di replica.
La causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva che il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente contesta il fatto che con l'atto impugnato l'Ufficio ha riclassificato i redditi percepiti dal ricorrente senza convocarlo per il contraddittorio, ma con il DM 24 aprile 2024 il MEF ha inserito tra gli accertamenti esclusi dall'obbligo del contraddittorio generalizzato anche gli accertamenti parziali.
Nell'anno in contestazione il ricorrente ha ricevuto tra le altre la Certificazione Unica da Società_1
Spa per un ammontare corrisposto di € 32.000, causale ZO – redditi diversi, che l'Ufficio ha riclassificato imputandola ai redditi da lavoro autonomo del ricorrente e non ai redditi diversi. Il ricorrente ha cessato il rapporto professionale con partita IVA in essere dal 2001 fino al 2018 con la società Società_1 S.p.A. ed ha poi chiuso la partita IVA il 28/02/2019 essendo stato assunto come dipendente da un'altra società. Aveva tentato senza successo di far riconoscere la collaborazione avuta come rapporto di lavoro dipendente, ma la Società_1 non aveva accettato e, solo per evitare un contenzioso, aveva riconosciuto al ricorrente una somma a titolo di “Assunzione di obbligo di non fare (una causa di lavoro)” - art 67 TUIR (ex art 81) redditi diversi. In data 4 dicembre 2019 le parti firmano un Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale e la Società_1 emetteva successivamente una Certificazione per l'ammontare corrisposto di € 32.000, causale ZO – redditi diversi, che l'Ufficio ha rettificato in reddito con causale A.
L'Ufficio non ha riconosciuto, senza validi motivi, l'accordo raggiunto tra le parti in sede sindacale e la conseguente emissione di Certificazione da parte della Società_1 con la causale corretta e corrispondente agli accordi intercorsi e raggiunti.
L'accertamento di maggiori contributi previdenziali INPS risulta legittimo solo se vi è una maggiore imposta accertata ma l'accertamento impugnato non determina alcun incremento della materia imponibile IRPEF.
L'unica maggiore imposta iniziale contestata derivava da una errata duplicazione della base imponibile, e l'ufficio dopo aver riconosciuto tale errore ha proceduto ad emettere l'atto di parziale cessazione della materia del contendere.
Rilevato che il ricorrente ha impugnato integralmente la pretesa dell'Ufficio e quindi, l'intero avviso di accertamento, rileva questa Corte che il ricorso merita accoglimento per la parte eccedente la somma oggetto di annullamento in autotutela parziale da parte dell'ufficio.
Quanto alle spese la peculiarità della controversia e la parziale cessazione della materia del contendere inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013302325/2024 INPS 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013302325/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013302325/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013302325/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013302325/2024 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3479/2025 depositato il
01/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Accertamento n. T9B013302325/2024 per l'anno 2019 emesso ai sensi dell'art 41 bis DPR 600/73 - relativo al Modello Redditi Persone Fisiche 2020 redditi
2019, con il quale l'Agenzia Entrate D.P.I di Milano rettificava il reddito dichiarato ai fini IRPEF e INPS e richiedeva al ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 23.272,24.
Il ricorrente ha avviato la procedura di accertamento con adesione che ha avuto esito negativo.
Il ricorrente ha ricevuto per l'anno 2019 tra le altre la Certificazione Unica da Società_1 Spa per un ammontare corrisposto di € 32.000, causale ZO – redditi diversi che l'Ufficio ha riclassificato imputandola ai redditi da lavoro autonomo del ricorrente e non ai redditi diversi. Il ricorrente afferma di avere predisposto il Modello Redditi Persone Fisiche 2020 anno d'imposta 2019 in coerenza con le certificazioni ricevute ed i redditi percepiti.
Eccepisce che l'atto impugnato è illegittimo e privo di motivazione e contiene errori di calcolo in quanto non vi è maggiore materia imponibile, e l'Ufficio non è legittimato ad emettere atti in cui chiede contribuzione
INPS. Afferma di avere dichiarato regolarmente tutti i redditi percepiti nel corso del 2019, pagando le tasse e i contributi scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.
In via preliminare chiede l'annullamento dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis Legge 212/2000. Lamenta il mancato contraddittorio in quanto l'Ufficio ha considerato l'atto emesso sostanzialmente automatizzato, e riclassificato i redditi percepiti dal ricorrente senza convocarlo per il contraddittorio.
Chiede annullare l'atto impugnato per difetto di motivazione, per violazione e falsa applicazione degli artt.
41 bis DPR 600/1973, art 1 Dlgs 462/1997, art 53 della Costituzione e condannare l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ex Art. 15 Dlgs 546/1992, da liquidarsi ai sensi del DM 140/2012 da distrarsi a favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituisce la Agenzia delle Entrate DPI di Milano facendo presente che, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, nelle more del giudizio ha emesso un provvedimento di autotutela parziale annullando in parte le somme oggetto dell'avviso di accertamento impugnato. Insiste per la conferma delle proprie pretese limitatamente ai seguenti importi oltre interessi minimi: maggiori contributi previdenziali accertati di € 7.230; - addizionale regionale € 2; - addizionale comunale €1.
Conclude chiedendo:1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti al punto B 2) il rigetto del ricorso per il resto con compensazione delle spese di giudizio.
Le parti depositano memorie di replica.
La causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva che il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente contesta il fatto che con l'atto impugnato l'Ufficio ha riclassificato i redditi percepiti dal ricorrente senza convocarlo per il contraddittorio, ma con il DM 24 aprile 2024 il MEF ha inserito tra gli accertamenti esclusi dall'obbligo del contraddittorio generalizzato anche gli accertamenti parziali.
Nell'anno in contestazione il ricorrente ha ricevuto tra le altre la Certificazione Unica da Società_1
Spa per un ammontare corrisposto di € 32.000, causale ZO – redditi diversi, che l'Ufficio ha riclassificato imputandola ai redditi da lavoro autonomo del ricorrente e non ai redditi diversi. Il ricorrente ha cessato il rapporto professionale con partita IVA in essere dal 2001 fino al 2018 con la società Società_1 S.p.A. ed ha poi chiuso la partita IVA il 28/02/2019 essendo stato assunto come dipendente da un'altra società. Aveva tentato senza successo di far riconoscere la collaborazione avuta come rapporto di lavoro dipendente, ma la Società_1 non aveva accettato e, solo per evitare un contenzioso, aveva riconosciuto al ricorrente una somma a titolo di “Assunzione di obbligo di non fare (una causa di lavoro)” - art 67 TUIR (ex art 81) redditi diversi. In data 4 dicembre 2019 le parti firmano un Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale e la Società_1 emetteva successivamente una Certificazione per l'ammontare corrisposto di € 32.000, causale ZO – redditi diversi, che l'Ufficio ha rettificato in reddito con causale A.
L'Ufficio non ha riconosciuto, senza validi motivi, l'accordo raggiunto tra le parti in sede sindacale e la conseguente emissione di Certificazione da parte della Società_1 con la causale corretta e corrispondente agli accordi intercorsi e raggiunti.
L'accertamento di maggiori contributi previdenziali INPS risulta legittimo solo se vi è una maggiore imposta accertata ma l'accertamento impugnato non determina alcun incremento della materia imponibile IRPEF.
L'unica maggiore imposta iniziale contestata derivava da una errata duplicazione della base imponibile, e l'ufficio dopo aver riconosciuto tale errore ha proceduto ad emettere l'atto di parziale cessazione della materia del contendere.
Rilevato che il ricorrente ha impugnato integralmente la pretesa dell'Ufficio e quindi, l'intero avviso di accertamento, rileva questa Corte che il ricorso merita accoglimento per la parte eccedente la somma oggetto di annullamento in autotutela parziale da parte dell'ufficio.
Quanto alle spese la peculiarità della controversia e la parziale cessazione della materia del contendere inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite