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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1868/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1468/2023, avente ad oggetto: revoca reddito di cittadinanza
TRA
(c.f. ), nata a Praia a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Verbicaro (CS) alla Via Enricoso n. 4, elettivamente domiciliata in Scalea (CS) al C.so
Mediterraneo n. 437, presso e nello studio dell'Avv. Angela Grazia Ruggiero che lo rappresenta e difende come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[... AR RN e ER RA come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 19.12.2023 parte ricorrente in epigrafe affermava: che nell'anno
2021 la sig.ra procedeva ad inoltrare la domanda amministrativa al fine di ottenere la Parte_1 concessione del beneficio del Reddito di cittadinanza;
che la detta domanda (prot. – RDC-2021- CP_1
4470638) veniva prontamente accolta e, conseguentemente, il beneficio richiesto veniva regolarmente accreditato;
che successivamente, in data 09.11.2023, le veniva notificato provvedimento di ”restituzione somme per pagamento non dovuto” in riferimento all'importo pari a
€ 7.996,64 ricevuto da giugno 2021 a settembre 2022, in ragione della ”accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU”; che tale asserita non veridicità del DSU fa riferimento all'indirizzo di residenza della sig.ra risultante nella documentazione allegata in sede di domanda RdC, vale Parte_1
a dire Via Enricoso Strada C n. 01 e non in via Enricoso n. 4; che invero, essa ricorrente risulta essere residente, con decorrenza 26.04.2021, nel Comune di Verbicaro (Cs) alla via Enricoso n. 4 e non Via
Enricoso Strada C n. 01; che, dunque, accortasi dell'errore solo con la nota impugnata, ha chiesto al
Comune di Verbicaro un'attestazione circa lo stato di residenza della stessa;
che con attestato datato
22.11.2023, l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Vercicaro ha attestato che il certificato di residenza ANPR prot. 107267507 riportava, quale indirizzo di residenza della ricorrente, Via
Enricoso Strada C n. 01 per mero errore di toponomastica;
che pertanto, tenuto conto che l'errore nell'indicazione dell'indirizzo di residenza riportato nella certificazione allegata alla domanda di Rdc CP_ non è imputabile all'odierna ricorrente, la richiesta economica avanzata dall' di restituzione delle somme ”per pagamento non dovuto”, pari ad € 7.996,64, è del tutto infondata ed illegittima;
che inoltre, stante l'illegittima sospensione dell'erogazione del beneficio economico di € 500,00 mensili avvenuta nel mese di settembre 2022, la ricorrente ha diritto, altresì, di ricevere n. 3 mensilità ( per il raggiungimento dei 18 mesi del beneficio) per un totale di € 1.500,00.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito dell' e dichiarare non dovute le somme ivi indicate, nonché accertarsi la sussistenza del CP_1 proprio diritto alla percezione del Reddito di Cittadinanza con conseguente riattivazione dei pagamenti sospesi, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte. La causa viene quindi decisa con sentenza all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è infondato e va respinto.
Infatti, l' ha chiarito che nel caso di specie il debito è scaturito, non - come sostenuto dalla CP_1 ricorrente - da una errata indicazione dell'indirizzo di residenza, bensì dalla circostanza che la richiedente, soggetto di età inferiore a 26 anni, avrebbe dovuto essere inclusa nel nucleo familiare dei genitori, mentre la DSU è stata compilata come unico componente (risultando, sul punto, non CP_ corrispondente al vero, a mente dell'art. 3 comma 5 DPCM 159/2013 – v. comunicazione – doc. all. n. 1).
Sul punto, l'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 4 del 2019 stabilisce che: “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”
Da ciò consegue che la ricorrente, che nell'anno di presentazione della domanda di RDC aveva appena 20 anni, avrebbe dovuto essere inserita nel nucleo familiare dei genitori e non, invece, presentare una autonoma domanda con DSU di un solo membro familiare, salvo che avesse all'epoca redditi autonomi tali da non essere più a carico dei genitori, o fosse coniugata o avesse figli.
A fronte delle specifiche contestazioni dell' , parte ricorrente nulla ha eccepito, omettendo del CP_1 tutto di depositare altre note di udienza.
Tale discordanza, oltre ad essere sanzionata dal D.L. 4/2019 convertito con L. 26/2019 con la revoca della prestazione, assume rilievo ai fini della valutazione dell' in ordine alla spettanza del CP_1
Reddito di Cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare.
Di talché, nel caso di specie, legittimamente l' ha disposto la revoca ex tunc della prestazione e CP_1 conseguentemente richiesto la restituzione dei ratei percepiti.
Infatti, l'art. 7, comma 4, del D.l n. 4/2019 espressamente prevede quanto segue: “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso va rigettato.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1868/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1468/2023, avente ad oggetto: revoca reddito di cittadinanza
TRA
(c.f. ), nata a Praia a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Verbicaro (CS) alla Via Enricoso n. 4, elettivamente domiciliata in Scalea (CS) al C.so
Mediterraneo n. 437, presso e nello studio dell'Avv. Angela Grazia Ruggiero che lo rappresenta e difende come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[... AR RN e ER RA come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 19.12.2023 parte ricorrente in epigrafe affermava: che nell'anno
2021 la sig.ra procedeva ad inoltrare la domanda amministrativa al fine di ottenere la Parte_1 concessione del beneficio del Reddito di cittadinanza;
che la detta domanda (prot. – RDC-2021- CP_1
4470638) veniva prontamente accolta e, conseguentemente, il beneficio richiesto veniva regolarmente accreditato;
che successivamente, in data 09.11.2023, le veniva notificato provvedimento di ”restituzione somme per pagamento non dovuto” in riferimento all'importo pari a
€ 7.996,64 ricevuto da giugno 2021 a settembre 2022, in ragione della ”accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU”; che tale asserita non veridicità del DSU fa riferimento all'indirizzo di residenza della sig.ra risultante nella documentazione allegata in sede di domanda RdC, vale Parte_1
a dire Via Enricoso Strada C n. 01 e non in via Enricoso n. 4; che invero, essa ricorrente risulta essere residente, con decorrenza 26.04.2021, nel Comune di Verbicaro (Cs) alla via Enricoso n. 4 e non Via
Enricoso Strada C n. 01; che, dunque, accortasi dell'errore solo con la nota impugnata, ha chiesto al
Comune di Verbicaro un'attestazione circa lo stato di residenza della stessa;
che con attestato datato
22.11.2023, l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Vercicaro ha attestato che il certificato di residenza ANPR prot. 107267507 riportava, quale indirizzo di residenza della ricorrente, Via
Enricoso Strada C n. 01 per mero errore di toponomastica;
che pertanto, tenuto conto che l'errore nell'indicazione dell'indirizzo di residenza riportato nella certificazione allegata alla domanda di Rdc CP_ non è imputabile all'odierna ricorrente, la richiesta economica avanzata dall' di restituzione delle somme ”per pagamento non dovuto”, pari ad € 7.996,64, è del tutto infondata ed illegittima;
che inoltre, stante l'illegittima sospensione dell'erogazione del beneficio economico di € 500,00 mensili avvenuta nel mese di settembre 2022, la ricorrente ha diritto, altresì, di ricevere n. 3 mensilità ( per il raggiungimento dei 18 mesi del beneficio) per un totale di € 1.500,00.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito dell' e dichiarare non dovute le somme ivi indicate, nonché accertarsi la sussistenza del CP_1 proprio diritto alla percezione del Reddito di Cittadinanza con conseguente riattivazione dei pagamenti sospesi, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte. La causa viene quindi decisa con sentenza all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è infondato e va respinto.
Infatti, l' ha chiarito che nel caso di specie il debito è scaturito, non - come sostenuto dalla CP_1 ricorrente - da una errata indicazione dell'indirizzo di residenza, bensì dalla circostanza che la richiedente, soggetto di età inferiore a 26 anni, avrebbe dovuto essere inclusa nel nucleo familiare dei genitori, mentre la DSU è stata compilata come unico componente (risultando, sul punto, non CP_ corrispondente al vero, a mente dell'art. 3 comma 5 DPCM 159/2013 – v. comunicazione – doc. all. n. 1).
Sul punto, l'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 4 del 2019 stabilisce che: “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”
Da ciò consegue che la ricorrente, che nell'anno di presentazione della domanda di RDC aveva appena 20 anni, avrebbe dovuto essere inserita nel nucleo familiare dei genitori e non, invece, presentare una autonoma domanda con DSU di un solo membro familiare, salvo che avesse all'epoca redditi autonomi tali da non essere più a carico dei genitori, o fosse coniugata o avesse figli.
A fronte delle specifiche contestazioni dell' , parte ricorrente nulla ha eccepito, omettendo del CP_1 tutto di depositare altre note di udienza.
Tale discordanza, oltre ad essere sanzionata dal D.L. 4/2019 convertito con L. 26/2019 con la revoca della prestazione, assume rilievo ai fini della valutazione dell' in ordine alla spettanza del CP_1
Reddito di Cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare.
Di talché, nel caso di specie, legittimamente l' ha disposto la revoca ex tunc della prestazione e CP_1 conseguentemente richiesto la restituzione dei ratei percepiti.
Infatti, l'art. 7, comma 4, del D.l n. 4/2019 espressamente prevede quanto segue: “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso va rigettato.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso