CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente rel
2 Dott. Augisto Sabatini Consigliere
3 Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 149/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Castanea cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Spadafora (ME) via C.F._1
Nazionale 451 presso e nello studio dell'avv. Antonino Ripa, cod. fisc. pec: C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato Email_1 ed allegata al presente atto per farne parte integrante
APPELLANTE
e
P. Iva ), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile Controparte_1 P.IVA_1
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, Piazza della
Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ediscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca
d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) P.IVA_2 allaPiazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio
Taviani n. 170,rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo
(C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con studio in La Spezia C.F._3 C.F._4
(SP) alla Via Fontevivo n. 21/Ngiusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP).
Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento al seguente numero di fax 0187.1852228 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata tcosì comunicati all'Ordine degli Avvocati della Email_2 Email_3
Spezia territorialmente competente ai fini della registrazione presso il Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi dell'art. 7 D.M. Giustizia 21.02.2011 n. 44.
APPELLATA
CONCLUSIONI
APPELLANTE: In via di urgenza disporre con ordinanza ex artt. 283 e 351 cpc la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
1) Accogliere l'appello con il presente atto proposto avverso la sentenza di primo grado n. 1751/2021 del Tribunale di Messina meglio descritta e specificata in premessa;
2) Nel merito ritenere e dichiarare fondati e accoglibili i motivi di appello sopra riportati;
3) Conseguentemente cassare in toto l'impugnata sentenza ritenendo non dovute le somme richieste giusto conteggio allegato, relativo all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia dell'usura, dichiarando non dovute le somme richiesta da controparte;
4) Conseguentemente ritenere e dichiarare che l'appellante non è tenuto a corrispondere a controparte alcuna somma a titolo di spese di lite per il giudizio di primo grado;
5) Condannare l'appellato, conseguentemente all'accoglimento del presente appello e alla cassazione della sentenza di primo grado, al pagamento delle spese di lite sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
APPELLATA: In via preliminare, di rito
-dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto dal sig. per le causali Parte_1 tutte esposte in narrativa;
-rigettare la richiesta di sospensiva per le ragioni dedotte in narrativa;
In via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per
i motivi tutti indicati in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2001/2018, con il quale Tribunale di Messina gli aveva ingiunto di pagare alla e, per essa, alla la somma di € 10.488,34, oltre interessi Controparte_1 Controparte_3
e spese, in relazione al prestito personale n. 4347872.
A sostegno dell'opposizione il deduceva: Parte_1
che il criterio di quantificazione della somma ingiunta era indeterminato, non consentendogli di verificare la fondatezza della pretesa,
che risultavano applicati tassi di interesse anatocistici e oltre soglia usura, che mancava la prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, avuto riguardo anche alla inidoneità probatoria dell'estratto di saldaconto ex art. 50 t.u.b.
Costituitasi la società opposta, con la sentenza impugnata l'opposizione è stata rigettata.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato:
che il contratto di finanziamento, gli atti di cessione, gli estratti conto analitici, la lista movimenti anch'essa analitica e la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito con l'indicazione della sorte capitale residua e dell'importo degli interessi erano pienamente idonei a provare l'ammontare del debito a carico del , consentendo di accertare le singole voci inerenti le rate Parte_1 pagate e quelle impagate;
che l'opponente si era limitato a contestare genericamente non meglio precisati profili di illegittimità delle condizioni applicate al rapporto, quindi l'impossibilità di ricostruire il capitale residuo e la somma per interessi, peraltro facendo riferimento alla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori;
che nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto nel marzo 2012, il TAN (8,96%) e il TAEG
(9,46%) contrattualmente pattuiti non configuravano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 16,9750% (tasso medio 10,38%) - relativo alle operazioni “credito finalizzato” per il periodo sopraindicato, come documentato dall'opposta; che è inammissibile la censura con la quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso soglia, allorché essi non risultino – come nel caso di specie - acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio "jura novit" curia;
che, ai fini del calcolo della misura usuraria dei tassi pattuiti in un rapporto bancario (sia esso di conto corrente che di mutuo), va esclusa la sommatoria algebrica di interessi corrispettivi e moratori;
che va escluso, in astratto, qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese: ciò in quanto la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto), e senza che si generi alcun effetto anatocistico.
Il Tribunale concludeva affermando che il debitore non aveva fornito alcuna allegazione probatoria a fondamento delle proprie ragioni, le quali risultano sollevate in maniera non circostanziata e quindi tale da rendere meramemte esplorativa una eventuale CTU.
Ls spese sono state poste a carico dell'opponente.
Avverso la sentenza propone appello il , deducendo: Parte_1
che il credito intimato non può ritenersi determinato o determinabile sulla base degli elementi forniti nel decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione nel giudizio di primo grado, non potendosi in alcun modo comprendere come sia stato calcolato il capitale residuo richiesto dalla finanziaria e da quando sia stato determinato l'ammontare degli interessi pretesi;
che il c.d. “TUB” (testo unico bancario), che raccoglie al suo interno tutte le norme di settore a beneficio dei consumatori finali, non ha sortito l'effetto sperato, in quanto tutte le finanziarie hanno riadattato i propri contratti in modo da mascherare l'inserimento di spese e di oneri non dovuti, con il solo fine di incassare ingenti somme di denaro, oltre i numerosi interessi richiesti per la concessione di una somma di denaro;
che il finanziamento di €. 12.000,00 concesso all'odierno appellante prevedeva la restituzione della predetta somma in rate mensili con l'applicazione del 9,46% di interessi in 71 rate. Il contratto prevedeva inoltre ulteriori spese per i ritardi nei pagamenti, con l' applicazione di interessi per spese di recupero ed interessi di mora pari all'1% mensile delle rate scadute, spese di istruttoria e compenso mediatore;
che è la società creditrice che deve dare prova del credito attraverso la documentazione relativa alle singole operazioni e non il debitore;
che il , proprio per definire la pendenza in questione, ha formulato istanza, per poter trovare Parte_1 una soluzione, richiedendo la documentazione relativa al finanziamento, senza ricevere mai alcun riscontro, e ha sempre cercato di pagare quanto dovuto, certamente senza sottostare alle pretese non legittime della società creditrice, chiedendo un piano di pagamento programmato e chiedendo altresì la rideterminazione degli interessi richiesti, non dovuti per i motivi superiormente esposti;
che l'appellante ha chiesto in tutti gli interventi la nomina di un consulente tecnico al fine di accertare se il tasso di interesse debitorio abbia oltrepassato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 i limiti del c.d. “tasso soglia”; nonché accertare se sia stato applicato un sistema di interessi di capitalizzazione trimestrale in difformità a quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del
09.02.2000 ed in caso di esito positivo ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti, determinando l'esatto dare/avere tra le parti, richiesta completamente disattesa dal primo giudicante e nella quale insiste l'appellante.
Si è costituta l'appellata, deducendo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone, comunque, il rigetto.
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 16.9.2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, in esito a udienza cartolare del 2.12.2024, la Corte assegnava la causa in decisione, con ordinanza del 6.12.2024, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nessuna delle parti ha depositato comparse conclusionali.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Motivi della decisione
Va accolta l'eccezione con cui l'appellata rileva la inammissibilità dell'impugnazione, per genericità.
Difatti, l'atto di impugnazione non si conforma alle prescrizioni contenute nell'art. 342 c.p.c, le quali impongono “di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015).
La , in sede di ricorso monitorio, non si è limitata a produrre la certificazione ex Controparte_1 art. 50 TU bancario (estratto di saldoconto), ma ha provveduto altresì a versare in atti la notifica di cessione del credito, il contratto di finanziamento e gli estratti conto con movimentazione dei pagamenti e degli accessori.
Dal contratto di finanziamento può evincersi la somma finanziata, unitamente agli interessi praticati ed accettati, e, come precisato in sentenza e non contestato nell'appello, “…il TAN (8,96%) e il TAEG (9,46%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 16,9750% (tasso medio 10,38%) - relativo alle operazioni “credito finalizzato” per il periodo sopraindicato”.
Inoltre, sono stati prodotti dall'opposta gli estratti conto analitici, che indicano le singole poste addebitate al cliente, le rate pagate e quelle insolute, ed evidenziano con chiarezza tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo, è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità, nel tratteggiare la distinzione tra estratto di saldoconto (il quale riveste piena efficacia probatoria esclusivamente in sede monitoria) ed estratto conto vero e proprio, ha avuto modo di specificare che “l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente” (Cass. civ., n. 14357/2019).
Dunque, sono stati forniti dall'opposta tutti i dati necessari per verificare la esattezza della somme richieste con il decreto ingiuntivo, sicché il motivo con cui si afferma che sarebbe incomprensibile come sia stato calcolato il capitale residuo richiesto dalla finanziaria e da quando sia stato determinato l'ammontare degli interessi pretesi risulta del tutto generico.
Irrilevanti, ai fini dell'accertamento sulla fondatezza della pretesa creditoria, appaiono gli argomenti con cui ci si duole per il mancato accoglimento dei piani di rientro richiesti dal debitore.
Alla luce di tali rilievi, parimenti generico è il motivo con cui si insiste per l'ammissione una CTU,
“al fine di accertare se il tasso di interesse debitorio abbia oltrepassato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 i limiti del c.d. “tasso soglia”; nonché accertare se sia stato applicato un sistema di interessi di capitalizzazione trimestrale in difformità a quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000”.
Così come precisato in sentenza, si tratterebbe di un mezzo istruttorio meramente esplorativo, stante la totale assenza di allegazioni circa il tasso che, secondo l'appellante, sarebbe stato applicato.
L'appello non sottopone ad alcuna critica l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “…il
TAN (8,96%) e il TAEG (9,46%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 16,9750% (tasso medio 10,38%) - relativo alle operazioni “credito finalizzato” per il periodo sopraindicato, come documentato dall'opposta”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi, ridotti di un terzo (attesa la semplicità delle questioni trattate), dello scaglione di riferimento , e dunque in € 3.872,00, di cui € 756,00 per fase di studio, € 614,00 per fase introduttiva, € 1.228,00 per fase di trattazione, € 1.274,00, per fase decisoria.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1751/2021, del Parte_1 Controparte_4
Tribunale di Messina, pubblicata in data 14.10.2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.872,00, oltre IVA e contributo secondo legge;
3) dà atto della dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
I l Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente rel
2 Dott. Augisto Sabatini Consigliere
3 Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 149/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Castanea cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Spadafora (ME) via C.F._1
Nazionale 451 presso e nello studio dell'avv. Antonino Ripa, cod. fisc. pec: C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato Email_1 ed allegata al presente atto per farne parte integrante
APPELLANTE
e
P. Iva ), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile Controparte_1 P.IVA_1
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, Piazza della
Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ediscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca
d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) P.IVA_2 allaPiazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio
Taviani n. 170,rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo
(C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con studio in La Spezia C.F._3 C.F._4
(SP) alla Via Fontevivo n. 21/Ngiusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP).
Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento al seguente numero di fax 0187.1852228 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata tcosì comunicati all'Ordine degli Avvocati della Email_2 Email_3
Spezia territorialmente competente ai fini della registrazione presso il Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi dell'art. 7 D.M. Giustizia 21.02.2011 n. 44.
APPELLATA
CONCLUSIONI
APPELLANTE: In via di urgenza disporre con ordinanza ex artt. 283 e 351 cpc la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
1) Accogliere l'appello con il presente atto proposto avverso la sentenza di primo grado n. 1751/2021 del Tribunale di Messina meglio descritta e specificata in premessa;
2) Nel merito ritenere e dichiarare fondati e accoglibili i motivi di appello sopra riportati;
3) Conseguentemente cassare in toto l'impugnata sentenza ritenendo non dovute le somme richieste giusto conteggio allegato, relativo all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia dell'usura, dichiarando non dovute le somme richiesta da controparte;
4) Conseguentemente ritenere e dichiarare che l'appellante non è tenuto a corrispondere a controparte alcuna somma a titolo di spese di lite per il giudizio di primo grado;
5) Condannare l'appellato, conseguentemente all'accoglimento del presente appello e alla cassazione della sentenza di primo grado, al pagamento delle spese di lite sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
APPELLATA: In via preliminare, di rito
-dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto dal sig. per le causali Parte_1 tutte esposte in narrativa;
-rigettare la richiesta di sospensiva per le ragioni dedotte in narrativa;
In via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per
i motivi tutti indicati in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2001/2018, con il quale Tribunale di Messina gli aveva ingiunto di pagare alla e, per essa, alla la somma di € 10.488,34, oltre interessi Controparte_1 Controparte_3
e spese, in relazione al prestito personale n. 4347872.
A sostegno dell'opposizione il deduceva: Parte_1
che il criterio di quantificazione della somma ingiunta era indeterminato, non consentendogli di verificare la fondatezza della pretesa,
che risultavano applicati tassi di interesse anatocistici e oltre soglia usura, che mancava la prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, avuto riguardo anche alla inidoneità probatoria dell'estratto di saldaconto ex art. 50 t.u.b.
Costituitasi la società opposta, con la sentenza impugnata l'opposizione è stata rigettata.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato:
che il contratto di finanziamento, gli atti di cessione, gli estratti conto analitici, la lista movimenti anch'essa analitica e la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito con l'indicazione della sorte capitale residua e dell'importo degli interessi erano pienamente idonei a provare l'ammontare del debito a carico del , consentendo di accertare le singole voci inerenti le rate Parte_1 pagate e quelle impagate;
che l'opponente si era limitato a contestare genericamente non meglio precisati profili di illegittimità delle condizioni applicate al rapporto, quindi l'impossibilità di ricostruire il capitale residuo e la somma per interessi, peraltro facendo riferimento alla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori;
che nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto nel marzo 2012, il TAN (8,96%) e il TAEG
(9,46%) contrattualmente pattuiti non configuravano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 16,9750% (tasso medio 10,38%) - relativo alle operazioni “credito finalizzato” per il periodo sopraindicato, come documentato dall'opposta; che è inammissibile la censura con la quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso soglia, allorché essi non risultino – come nel caso di specie - acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio "jura novit" curia;
che, ai fini del calcolo della misura usuraria dei tassi pattuiti in un rapporto bancario (sia esso di conto corrente che di mutuo), va esclusa la sommatoria algebrica di interessi corrispettivi e moratori;
che va escluso, in astratto, qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese: ciò in quanto la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto), e senza che si generi alcun effetto anatocistico.
Il Tribunale concludeva affermando che il debitore non aveva fornito alcuna allegazione probatoria a fondamento delle proprie ragioni, le quali risultano sollevate in maniera non circostanziata e quindi tale da rendere meramemte esplorativa una eventuale CTU.
Ls spese sono state poste a carico dell'opponente.
Avverso la sentenza propone appello il , deducendo: Parte_1
che il credito intimato non può ritenersi determinato o determinabile sulla base degli elementi forniti nel decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione nel giudizio di primo grado, non potendosi in alcun modo comprendere come sia stato calcolato il capitale residuo richiesto dalla finanziaria e da quando sia stato determinato l'ammontare degli interessi pretesi;
che il c.d. “TUB” (testo unico bancario), che raccoglie al suo interno tutte le norme di settore a beneficio dei consumatori finali, non ha sortito l'effetto sperato, in quanto tutte le finanziarie hanno riadattato i propri contratti in modo da mascherare l'inserimento di spese e di oneri non dovuti, con il solo fine di incassare ingenti somme di denaro, oltre i numerosi interessi richiesti per la concessione di una somma di denaro;
che il finanziamento di €. 12.000,00 concesso all'odierno appellante prevedeva la restituzione della predetta somma in rate mensili con l'applicazione del 9,46% di interessi in 71 rate. Il contratto prevedeva inoltre ulteriori spese per i ritardi nei pagamenti, con l' applicazione di interessi per spese di recupero ed interessi di mora pari all'1% mensile delle rate scadute, spese di istruttoria e compenso mediatore;
che è la società creditrice che deve dare prova del credito attraverso la documentazione relativa alle singole operazioni e non il debitore;
che il , proprio per definire la pendenza in questione, ha formulato istanza, per poter trovare Parte_1 una soluzione, richiedendo la documentazione relativa al finanziamento, senza ricevere mai alcun riscontro, e ha sempre cercato di pagare quanto dovuto, certamente senza sottostare alle pretese non legittime della società creditrice, chiedendo un piano di pagamento programmato e chiedendo altresì la rideterminazione degli interessi richiesti, non dovuti per i motivi superiormente esposti;
che l'appellante ha chiesto in tutti gli interventi la nomina di un consulente tecnico al fine di accertare se il tasso di interesse debitorio abbia oltrepassato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 i limiti del c.d. “tasso soglia”; nonché accertare se sia stato applicato un sistema di interessi di capitalizzazione trimestrale in difformità a quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del
09.02.2000 ed in caso di esito positivo ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti, determinando l'esatto dare/avere tra le parti, richiesta completamente disattesa dal primo giudicante e nella quale insiste l'appellante.
Si è costituta l'appellata, deducendo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone, comunque, il rigetto.
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 16.9.2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, in esito a udienza cartolare del 2.12.2024, la Corte assegnava la causa in decisione, con ordinanza del 6.12.2024, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nessuna delle parti ha depositato comparse conclusionali.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Motivi della decisione
Va accolta l'eccezione con cui l'appellata rileva la inammissibilità dell'impugnazione, per genericità.
Difatti, l'atto di impugnazione non si conforma alle prescrizioni contenute nell'art. 342 c.p.c, le quali impongono “di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015).
La , in sede di ricorso monitorio, non si è limitata a produrre la certificazione ex Controparte_1 art. 50 TU bancario (estratto di saldoconto), ma ha provveduto altresì a versare in atti la notifica di cessione del credito, il contratto di finanziamento e gli estratti conto con movimentazione dei pagamenti e degli accessori.
Dal contratto di finanziamento può evincersi la somma finanziata, unitamente agli interessi praticati ed accettati, e, come precisato in sentenza e non contestato nell'appello, “…il TAN (8,96%) e il TAEG (9,46%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 16,9750% (tasso medio 10,38%) - relativo alle operazioni “credito finalizzato” per il periodo sopraindicato”.
Inoltre, sono stati prodotti dall'opposta gli estratti conto analitici, che indicano le singole poste addebitate al cliente, le rate pagate e quelle insolute, ed evidenziano con chiarezza tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo, è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità, nel tratteggiare la distinzione tra estratto di saldoconto (il quale riveste piena efficacia probatoria esclusivamente in sede monitoria) ed estratto conto vero e proprio, ha avuto modo di specificare che “l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente” (Cass. civ., n. 14357/2019).
Dunque, sono stati forniti dall'opposta tutti i dati necessari per verificare la esattezza della somme richieste con il decreto ingiuntivo, sicché il motivo con cui si afferma che sarebbe incomprensibile come sia stato calcolato il capitale residuo richiesto dalla finanziaria e da quando sia stato determinato l'ammontare degli interessi pretesi risulta del tutto generico.
Irrilevanti, ai fini dell'accertamento sulla fondatezza della pretesa creditoria, appaiono gli argomenti con cui ci si duole per il mancato accoglimento dei piani di rientro richiesti dal debitore.
Alla luce di tali rilievi, parimenti generico è il motivo con cui si insiste per l'ammissione una CTU,
“al fine di accertare se il tasso di interesse debitorio abbia oltrepassato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 i limiti del c.d. “tasso soglia”; nonché accertare se sia stato applicato un sistema di interessi di capitalizzazione trimestrale in difformità a quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000”.
Così come precisato in sentenza, si tratterebbe di un mezzo istruttorio meramente esplorativo, stante la totale assenza di allegazioni circa il tasso che, secondo l'appellante, sarebbe stato applicato.
L'appello non sottopone ad alcuna critica l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “…il
TAN (8,96%) e il TAEG (9,46%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 16,9750% (tasso medio 10,38%) - relativo alle operazioni “credito finalizzato” per il periodo sopraindicato, come documentato dall'opposta”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi, ridotti di un terzo (attesa la semplicità delle questioni trattate), dello scaglione di riferimento , e dunque in € 3.872,00, di cui € 756,00 per fase di studio, € 614,00 per fase introduttiva, € 1.228,00 per fase di trattazione, € 1.274,00, per fase decisoria.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1751/2021, del Parte_1 Controparte_4
Tribunale di Messina, pubblicata in data 14.10.2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.872,00, oltre IVA e contributo secondo legge;
3) dà atto della dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
I l Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)