Articolo 1 della Legge 15 gennaio 1994, n. 64
Articolo 2
Versione
29 aprile 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonche' la convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980.
Entrata in vigore il 29 aprile 1994