Art. 40. Ripartizione territoriale della spesa
Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modifiche ed integrazioni, e' riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la presente legge, non inferiore al 40 per cento.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale.
A tal uopo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnera' annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse.
Nelle Regioni suddette il parere, di cui al precedente art. 3, e' dato dai competenti organi regionali.
Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modifiche ed integrazioni, e' riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la presente legge, non inferiore al 40 per cento.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale.
A tal uopo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnera' annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse.
Nelle Regioni suddette il parere, di cui al precedente art. 3, e' dato dai competenti organi regionali.