Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2524
TAR
Sentenza 11 novembre 2024
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CS
Parere definitivo 4 agosto 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 6 delle Linee Guida e dell’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012

    La Corte ha ritenuto che la ratio della norma sia quella di incentivare interventi che non avrebbero potuto realizzarsi in assenza di incentivi. Pertanto, è fondamentale che alla data di presentazione della PPPM l'impianto non sia stato completato o non abbia iniziato a generare risparmio. La società non ha fornito prove idonee ad escludere che l'intervento avesse iniziato a generare risparmi prima della presentazione della PPPM.

  • Rigettato
    Legittimità del provvedimento del GSE in relazione ai calcoli illuminotecnici

    Il GSE ha correttamente contestato l'utilizzo di fattori di manutenzione differenti tra la situazione ante e post intervento. Inoltre, sono stati considerati impianti che non rispettano i livelli minimi di illuminamento previsti dalla norma UNI EN 11248. La giurisprudenza riconosce discrezionalità tecnica al Gestore in queste valutazioni. Non vi è violazione di regole procedurali o eccesso di potere.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    L'Amministrazione non deve confutare espressamente le ragioni addotte in sede procedimentale, ma solo valutare le memorie pertinenti. Il GSE ha ritenuto le controdeduzioni non idonee a superare le criticità. Il preavviso di rigetto ha evidenziato le carenze documentali. Il GSE ha rappresentato nel dettaglio le carenze relative ai calcoli illuminotecnici e all'algoritmo di calcolo.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso sulla domanda incentivante

    La formazione del silenzio assenso presuppone la completezza della domanda. Nel caso di specie, l'istanza era carente di evidenze sull'addizionalità dell'intervento e sulla data di prima attivazione. Inoltre, il decorso dei termini è imputabile alla condotta della società che ha richiesto numerose proroghe. Il potere del GSE non rientra nell'autotutela, ma è un potere di accertamento e controllo doveroso e vincolato.

  • Rigettato
    Applicazione della modifica introdotta dal decreto legge n. 76/2020 in materia di poteri di vigilanza e controllo del GSE

    La novella normativa si applica ai provvedimenti di decadenza, non ai provvedimenti di rigetto. Inoltre, la società non ha mai formulato un'istanza di riesame ai sensi dell'art. 56 del D.L. n. 76/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2524
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2524
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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