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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 05/11/2024, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. Nr. 2398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso R.G. Nr. 2398/2023 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cappelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Rimini (RN), Via Dei Mille, n. 34, come da procura alle liti in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16/10/2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2023, ha chiesto che sia pronunciato lo Parte_1 scioglimento dell'unione civile dallo stesso contratta con in data 05/12/2019, essendo CP_1 divenuta irreversibile la crisi dell'unione, sia sul piano spirituale che su quello materiale.
Designato il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, all'udienza del 30/11/2023 è comparsa la sola parte ricorrente, chiedendo termine per provvedere alla rinnovazione della notifica al LUCCI, non andata a buon fine.
Concesso il termine richiesto e fissata la nuova udienza di comparizione delle parti, all'udienza del 13/06/2024 sono comparsi il ricorrente ed il proprio difensore;
il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla parte convenuta, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti non ravvisandone i presupposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore del ricorrente a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. Il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 17/07/2024, il Collegio, “ritenuto necessario acquisire copia dell'atto n. 10, P. 1, anno
2019, del Comune di Rimini al fine di verificare l'avvenuta trascrizione dell'unione civile e l'annotazione a margine dell'atto stesso della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione, espressa da Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini”, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo,
[...] invitando parte ricorrente a produrre copia dell'atto n. 10, P. 1, anno 2019, del Comune di Rimini e fissando l'udienza per le verifiche e le conseguenti determinazioni.
All'udienza del 16/10/2024, la parte ricorrente, dato atto dell'avvenuta produzione della documentazione richiesta, ha precisato le proprie conclusioni ed ha chiesto la rimessione della causa in decisione;
all'esito, il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.
Tutto ciò premesso, la domanda di scioglimento dell'unione civile proposta da deve Parte_1 essere dichiarata improcedibile.
A tale conclusione, si perviene all'esito della disamina delle disposizioni della legge n. 76/2016 che identifica le cause di scioglimento dell'unione civile nella morte o nella dichiarazione di morte presunta di una parte (art. 1, comma 22), nella rettificazione di sesso (art. 1, comma 26), in una delle cause previste dall'art. 3, n. 1, 2, lett. a), c), d), e) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 sul divorzio (art. 1, comma 23) e nella manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione resa da una o da entrambe le parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile, con la precisazione che, in tal caso, la domanda di scioglimento dell'unione è proposta decorsi tre mesi dalla data della predetta manifestazione di volontà (art. 1, comma 24).
Il comma 24 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, da ultimo citato, ha introdotto per lo scioglimento dell'unione civile - per la quale non è prevista la separazione - un iter procedimentale analiticamente disciplinato in cui la dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione effettuata davanti all'ufficiale di stato civile, anche da una sola delle parti, non ha, di per sé, effetti dissolutivi dell'unione civile, ma è solo il presupposto per presentare la domanda di scioglimento che non potrà essere avanzata prima del termine dilatorio di tre mesi dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile. In altri termini, solo dopo la dichiarazione e decorso il termine normativamente previsto, sarà possibile per la parte intraprendere una delle strade individuate dal legislatore per lo scioglimento dell'unione: quella giurisdizionale - sia con la proposizione della domanda di divorzio congiunto, in caso di accordo delle parti, che con la proposizione della domanda di divorzio in sede contenziosa, in caso di disaccordo - o quella stragiudiziale, nelle forme della negoziazione assistita o dello scioglimento dell'unione davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile.
Il termine di tre mesi che deve intercorrere tra la manifestazione di volontà dinanzi all'ufficiale di stato civile e la proposizione della domanda giudiziale rappresenta lo spatium deliberandi imposto dalla legge ai partners di un'unione civile che decidono di sciogliere il proprio vincolo, in assenza di una delle cause legali sopra ricordate.
Inoltre, quando la dichiarazione di scioglimento è resa disgiuntamente da una sola parte, il DLgs. n. 5/2017 - introducendo la lettera g-quinquies all'art. 63 d.P.R. n. 396/2000 - ha richiesto un'ulteriore formalità per il regolare svolgimento dell'iter procedimentale, ponendo a carico della parte che intende sciogliere l'unione l'onere di comunicare la propria volontà all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza anagrafica ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea.
La verifica dell'avvenuto adempimento del predetto incombente spetta all'ufficiale di stato civile, il quale, accertata l'effettiva spedizione della raccomandata, provvederà a raccogliere la dichiarazione di volontà di scioglimento del vincolo e solo da quel momento decorreranno i tre mesi necessari per poter radicare il giudizio.
Proposta la domanda di scioglimento dell'unione civile, il Tribunale, accertata la sussistenza di una delle cause tipiche previste dalla legge, verificherà il previo espletamento della fase amministrativa e l'avvenuto decorso del termine di tre mesi tra la dichiarazione di scioglimento dell'unione e l'introduzione del giudizio, da ritenersi, secondo l'interpretazione preferibile, condizione di procedibilità della domanda medesima (in senso conforme, Tribunale di Milano, 3/6/2020, Tribunale di Cuneo, 4/2/2021, Tribunale di Torino, 2/11/2022;
Tribunale di Torino, 4/3/2024, Tribunale di Foggia, 12/7/2024).
Deve escludersi, infatti, che la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione possa essere resa nell'unico procedimento innanzi alla autorità giudiziaria (alla quale non sono attribuiti funzioni e poteri dell'Ufficiale di Stato Civile), con sostanziale cancellazione della fase amministrativa, e che il decorso del termine di tre mesi possa essere calcolato nel periodo intercorrente tra la manifestazione di volontà resa con il deposito del ricorso o con altra dichiarazione espressa in udienza e la pronuncia della sentenza di scioglimento dell'unione civile: una tale interpretazione (pure sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, cfr.
Tribunale di Novara, 5/7/2018) finirebbe con l'abrogare la disposizione di legge e crearne una nuova, in contrasto con la funzione propria della giurisprudenza che, come ricorda la Corte Suprema, è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris e non già creativa della stessa (da ult., v. Cass. 20 gennaio
2020, n. 1119).
E', invece, maggiormente aderente al dato normativo ritenere che l'art. 1, comma 24 citato introduca una causa sostanziale della crisi dell'unione che non si fonda sulla sola dichiarazione di volontà di scioglimento, ma si inserisce all'interno di una fattispecie procedimentale complessa e analiticamente disciplinata dal legislatore che ha rimesso all'Ufficiale di Stato Civile il potere di acquisire la dichiarazione della parte o delle parti e di provvedere all'annotazione della stessa a margine dell'atto di unione;
ha poi previsto che la domanda non sia proposta prima del maturare del termine di tre mesi da quando è stata manifestata la volontà di scioglimento dell'unione; ha quindi regolamentato ulteriormente il procedimento amministrativo nel caso in cui la volontà di scioglimento provenga da un solo unito;
ha infine previsto il ricorso alla autorità giudiziaria, disciplinando il giudizio dinnanzi a questa in modo sostanzialmente conforme a quello del divorzio della coppia separata, laddove si consideri che il termine dilatorio di tre mesi assolve infatti la funzione di garantire alla coppia o all'unito che intenda sciogliere il vincolo un periodo di riflessione, in analogia con quanto avviene nel matrimonio tra persone di sesso diverso.
Dall'impianto normativo emerge, quindi, che per poter pronunciare sentenza di scioglimento dell'unione civile il giudice è tenuto ad accertare la decorrenza del termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile, dichiarazione che non ha effetti dissolutivi dell'unione, ma integra il presupposto per presentare “la domanda di scioglimento” che, pertanto, non potrà essere avanzata prima del termine dilatorio di tre mesi dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che ha Parte_1 manifestato la propria volontà di scioglimento dell'unione dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini in data 01/08/2023 (annotata a margine dell'atto di unione civile n. 10, Parte I, anno 2019, del
Comune di Rimini) e che ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato in data 07/08/2023.
Non risulta, quindi, decorso il termine normativamente previsto di tre mesi tra la data di manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione civile (01/08/2023) e la data di deposito del ricorso (07/08/2023), con la conseguenza che la domanda proposta dal deve essere dichiarata improcedibile. Pt_1
La natura e l'esito del giudizio e la contumacia del resistente giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
07/08/2023 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
a) DICHIARA improcedibile la domanda di scioglimento dell'unione civile proposta da Pt_1
nei confronti di
[...] CP_1 b) compensa integralmente le spese di lite.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso R.G. Nr. 2398/2023 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cappelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Rimini (RN), Via Dei Mille, n. 34, come da procura alle liti in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16/10/2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2023, ha chiesto che sia pronunciato lo Parte_1 scioglimento dell'unione civile dallo stesso contratta con in data 05/12/2019, essendo CP_1 divenuta irreversibile la crisi dell'unione, sia sul piano spirituale che su quello materiale.
Designato il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, all'udienza del 30/11/2023 è comparsa la sola parte ricorrente, chiedendo termine per provvedere alla rinnovazione della notifica al LUCCI, non andata a buon fine.
Concesso il termine richiesto e fissata la nuova udienza di comparizione delle parti, all'udienza del 13/06/2024 sono comparsi il ricorrente ed il proprio difensore;
il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla parte convenuta, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti non ravvisandone i presupposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore del ricorrente a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. Il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 17/07/2024, il Collegio, “ritenuto necessario acquisire copia dell'atto n. 10, P. 1, anno
2019, del Comune di Rimini al fine di verificare l'avvenuta trascrizione dell'unione civile e l'annotazione a margine dell'atto stesso della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione, espressa da Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini”, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo,
[...] invitando parte ricorrente a produrre copia dell'atto n. 10, P. 1, anno 2019, del Comune di Rimini e fissando l'udienza per le verifiche e le conseguenti determinazioni.
All'udienza del 16/10/2024, la parte ricorrente, dato atto dell'avvenuta produzione della documentazione richiesta, ha precisato le proprie conclusioni ed ha chiesto la rimessione della causa in decisione;
all'esito, il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.
Tutto ciò premesso, la domanda di scioglimento dell'unione civile proposta da deve Parte_1 essere dichiarata improcedibile.
A tale conclusione, si perviene all'esito della disamina delle disposizioni della legge n. 76/2016 che identifica le cause di scioglimento dell'unione civile nella morte o nella dichiarazione di morte presunta di una parte (art. 1, comma 22), nella rettificazione di sesso (art. 1, comma 26), in una delle cause previste dall'art. 3, n. 1, 2, lett. a), c), d), e) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 sul divorzio (art. 1, comma 23) e nella manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione resa da una o da entrambe le parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile, con la precisazione che, in tal caso, la domanda di scioglimento dell'unione è proposta decorsi tre mesi dalla data della predetta manifestazione di volontà (art. 1, comma 24).
Il comma 24 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, da ultimo citato, ha introdotto per lo scioglimento dell'unione civile - per la quale non è prevista la separazione - un iter procedimentale analiticamente disciplinato in cui la dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione effettuata davanti all'ufficiale di stato civile, anche da una sola delle parti, non ha, di per sé, effetti dissolutivi dell'unione civile, ma è solo il presupposto per presentare la domanda di scioglimento che non potrà essere avanzata prima del termine dilatorio di tre mesi dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile. In altri termini, solo dopo la dichiarazione e decorso il termine normativamente previsto, sarà possibile per la parte intraprendere una delle strade individuate dal legislatore per lo scioglimento dell'unione: quella giurisdizionale - sia con la proposizione della domanda di divorzio congiunto, in caso di accordo delle parti, che con la proposizione della domanda di divorzio in sede contenziosa, in caso di disaccordo - o quella stragiudiziale, nelle forme della negoziazione assistita o dello scioglimento dell'unione davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile.
Il termine di tre mesi che deve intercorrere tra la manifestazione di volontà dinanzi all'ufficiale di stato civile e la proposizione della domanda giudiziale rappresenta lo spatium deliberandi imposto dalla legge ai partners di un'unione civile che decidono di sciogliere il proprio vincolo, in assenza di una delle cause legali sopra ricordate.
Inoltre, quando la dichiarazione di scioglimento è resa disgiuntamente da una sola parte, il DLgs. n. 5/2017 - introducendo la lettera g-quinquies all'art. 63 d.P.R. n. 396/2000 - ha richiesto un'ulteriore formalità per il regolare svolgimento dell'iter procedimentale, ponendo a carico della parte che intende sciogliere l'unione l'onere di comunicare la propria volontà all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza anagrafica ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea.
La verifica dell'avvenuto adempimento del predetto incombente spetta all'ufficiale di stato civile, il quale, accertata l'effettiva spedizione della raccomandata, provvederà a raccogliere la dichiarazione di volontà di scioglimento del vincolo e solo da quel momento decorreranno i tre mesi necessari per poter radicare il giudizio.
Proposta la domanda di scioglimento dell'unione civile, il Tribunale, accertata la sussistenza di una delle cause tipiche previste dalla legge, verificherà il previo espletamento della fase amministrativa e l'avvenuto decorso del termine di tre mesi tra la dichiarazione di scioglimento dell'unione e l'introduzione del giudizio, da ritenersi, secondo l'interpretazione preferibile, condizione di procedibilità della domanda medesima (in senso conforme, Tribunale di Milano, 3/6/2020, Tribunale di Cuneo, 4/2/2021, Tribunale di Torino, 2/11/2022;
Tribunale di Torino, 4/3/2024, Tribunale di Foggia, 12/7/2024).
Deve escludersi, infatti, che la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione possa essere resa nell'unico procedimento innanzi alla autorità giudiziaria (alla quale non sono attribuiti funzioni e poteri dell'Ufficiale di Stato Civile), con sostanziale cancellazione della fase amministrativa, e che il decorso del termine di tre mesi possa essere calcolato nel periodo intercorrente tra la manifestazione di volontà resa con il deposito del ricorso o con altra dichiarazione espressa in udienza e la pronuncia della sentenza di scioglimento dell'unione civile: una tale interpretazione (pure sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, cfr.
Tribunale di Novara, 5/7/2018) finirebbe con l'abrogare la disposizione di legge e crearne una nuova, in contrasto con la funzione propria della giurisprudenza che, come ricorda la Corte Suprema, è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris e non già creativa della stessa (da ult., v. Cass. 20 gennaio
2020, n. 1119).
E', invece, maggiormente aderente al dato normativo ritenere che l'art. 1, comma 24 citato introduca una causa sostanziale della crisi dell'unione che non si fonda sulla sola dichiarazione di volontà di scioglimento, ma si inserisce all'interno di una fattispecie procedimentale complessa e analiticamente disciplinata dal legislatore che ha rimesso all'Ufficiale di Stato Civile il potere di acquisire la dichiarazione della parte o delle parti e di provvedere all'annotazione della stessa a margine dell'atto di unione;
ha poi previsto che la domanda non sia proposta prima del maturare del termine di tre mesi da quando è stata manifestata la volontà di scioglimento dell'unione; ha quindi regolamentato ulteriormente il procedimento amministrativo nel caso in cui la volontà di scioglimento provenga da un solo unito;
ha infine previsto il ricorso alla autorità giudiziaria, disciplinando il giudizio dinnanzi a questa in modo sostanzialmente conforme a quello del divorzio della coppia separata, laddove si consideri che il termine dilatorio di tre mesi assolve infatti la funzione di garantire alla coppia o all'unito che intenda sciogliere il vincolo un periodo di riflessione, in analogia con quanto avviene nel matrimonio tra persone di sesso diverso.
Dall'impianto normativo emerge, quindi, che per poter pronunciare sentenza di scioglimento dell'unione civile il giudice è tenuto ad accertare la decorrenza del termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile, dichiarazione che non ha effetti dissolutivi dell'unione, ma integra il presupposto per presentare “la domanda di scioglimento” che, pertanto, non potrà essere avanzata prima del termine dilatorio di tre mesi dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che ha Parte_1 manifestato la propria volontà di scioglimento dell'unione dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini in data 01/08/2023 (annotata a margine dell'atto di unione civile n. 10, Parte I, anno 2019, del
Comune di Rimini) e che ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato in data 07/08/2023.
Non risulta, quindi, decorso il termine normativamente previsto di tre mesi tra la data di manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione civile (01/08/2023) e la data di deposito del ricorso (07/08/2023), con la conseguenza che la domanda proposta dal deve essere dichiarata improcedibile. Pt_1
La natura e l'esito del giudizio e la contumacia del resistente giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
07/08/2023 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
a) DICHIARA improcedibile la domanda di scioglimento dell'unione civile proposta da Pt_1
nei confronti di
[...] CP_1 b) compensa integralmente le spese di lite.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito