Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
Sentenza 17 maggio 2023
Decreto collegiale 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 17/05/2023, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2023
N. 00781/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01337/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bari, Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione, Prot. n. P-BA/L/N/2020/100761, adottato dal SUI di Bari in data 22.09.2022;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato con il provvedimento di cui innanzi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Bari e dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione presentata –nella qualità di datore di lavoro- dal sig. -OMISSIS- in data 11 giugno 2020, adottato dal SUI di Bari il 22 settembre 2022 all’esito di un procedimento durato due anni; diniego incentrato sulla presunta insufficienza reddituale dell’intero nucleo familiare (inferiore a euro 27.000) alle cui dipendenze l’odierno ricorrente presta la propria attività lavorativa domestica e di assistenza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con atto prodotto in data 29 novembre 2022, ribadendo l’insufficienza del dato reddituale e, conseguentemente, insistendo per il rigetto del gravame.
Questa Sezione, con ordinanza n. 595/2022, ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’interessato congiuntamente al ricorso sulla scorta della seguente motivazione: “Considerato che i motivi del ricorso appaiono prima facie attendibili, atteso che sembra trovare applicazione nella fattispecie la norma di cui all’art. 5, comma 11-bis del D.Lgs. 109 del 2012, a mente della quale Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione…. La richiamata norma introduce un regime di favore nei riguardi dell’emersione dal lavoro irregolare nel territorio dello Stato italiano al fine di scongiurare fenomeni di sfruttamento della forza lavoro costituita da cittadini extracomunitari, in un’ottica di tutela rafforzata di diritti fondamentali nel particolare periodo storico caratterizzato dalla pandemia da COVID-19; la ratio appare, dunque, quella di contenere le conseguenze negative che il cittadino extracomunitario subirebbe a causa di una non diligente presentazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare da parte del proprio datore di lavoro (cfr.: T.a.r. Puglia Bari, Sez. III - Sentenza del 16/02/2022 n. 270)..”.
All’udienza del 15 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso va accolto innanzitutto sulla scorta del terzo motivo, confermando l’iter argomentativo del provvedimento cautelare, riproduttivo di specifico e recente precedente di questa Sezione (la citata sentenza n. 270 del 16 febbraio 2022), alla cui motivazione sul punto si rinvia: ogniqualvolta il procedimento di emersione non possa concludersi favorevolmente per causa imputabile al datore di lavoro, al lavoratore spetta il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Nella fattispecie, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto quanto meno valutare il rilascio all’odierno ricorrente di tale permesso temporaneo.
Ma prima ancora va evidenziato, con riferimento alla fattispecie stessa, che –stando alla documentazione versata in atti dalla difesa erariale- il parere negativo sulla sufficienza del reddito familiare è stato espresso con riferimento alla dichiarazione 2019, evidentemente riferita al periodo di imposta 2018, a fronte di una domanda di emersione datata –come detto- 11 giugno 2020.
Non risulta invece agli atti la dichiarazione 2020.
Peraltro, come evidenziato nel primo motivo di ricorso, i redditi relativi agli anni 2020 e 2021 superano certamente la soglia minima necessaria, attestando la capacità del datore di lavoro di onorare gli impegni con il lavoratore.
3.- In conclusione, il ricorso va accolto nei termini che precedono; incombe pertanto sull’Amministrazione l’obbligo di riesaminare la pratica in questione, anche ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di causa in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille/00) oltre spese e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Dibello, Presidente FF
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Carlo Dibello |
IL SEGRETARIO