Articolo 8 della Legge 12 ottobre 1960, n. 1183
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 novembre 1960
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Versione
1 settembre 1967
Art. 8.

I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'articolo 14 e al primo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1958, rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte. ((2))
Le pensioni liquidate a favore degli iscritti della gestione speciale con decorrenza dal 1 agosto 1952 al 31 dicembre 1956 vengono riliquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1958, sulla base delle retribuzioni godute al 1 gennaio 1957 dagli iscritti aventi qualifica e anzianita' di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora la pensione riliquidata ai sensi del primo comma del presente articolo ed eventualmente integrata, ai nuovi minimi di legge, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dall'iscritto o dai suoi superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sara' apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sara' pero', corrisposta a titolo di assegno personale.
Le pensioni riliquidate ai sensi dei predetti articoli, al netto dell'eventuale assegno personale di cui sopra, e le pensioni di nuova costituzione vengono maggiorate di un dodicesimo del loro ammontare da corrispondere in occasione della festivita' natalizia.
I benefici previsti dai precedenti comma sono concessi ai titolari di pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
I limiti di eta' previsti dall' articolo 9 del regio decreto-legge 11 ottobre 1933, n. 1595 , sono aboliti. La modifica derivante alle modalita' di calcolo delle pensioni viene applicata alla pensioni in atto e a quelle di nuova costituzione.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 luglio 1967, n.658 ha disposto (con l'art. 69, comma 1, lettera a)) che "Le pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate con decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del successivo articolo 72, sono maggiorate come segue:
a) se aventi decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall' articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 ."
Entrata in vigore il 1 settembre 1967