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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/4966
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda nella causa iscritta al n. r.g. 4966/2023
PROMOSSA DA
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Acquilino
RICORRENTE
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giusy Maria Cristina Narzisi
Nonché contro
Controparte_2
(C.F.: ; P.I.: ), in persona del suo Presidente e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lucio Cornelio VIGILANTI e dall'Avv. Manlio GALEANO resistente a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.3.25, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L'odierna ricorrente introduceva il giudizio rubricato al n. 4966/23 per ottenere la condanna della convenuta al pagamento, nella misura dell'80%, della CP_2 quota di pensione di reversibilità dovuta dal decesso di . Persona_1
Rilevava, in particolare, di essere stata coniugata dal 22.10.1977 con il Per_1 sino alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 26.6.2012
In particolare, con la sentenza n. 927/2012 depositata in data 26.6.2012 (doc.
4) il Tribunale di Siracusa ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , stabilendo a carico di Parte_1 Persona_1 quest'ultimo la corresponsione di un assegno divorzile nella misura di € 450,00 mensili poi successivamente ridotto, nel corso del 2023, dal Tribunale in €
200,00 mensili.
Pagina 1 In data 22.3.2014 si univa in matrimonio con il con Controparte_1 Per_1 cui rimaneva coniugata sino al decesso di quest'ultimo avvenuto il 28.8.2023.
Parte ricorrente in ragione di quanto sopra sinteticamente riportato, ritiene che sussistano gli elementi necessari per ottenere l'invocata tutela cautelare in corso di causa.
Sul periculum, nel dettaglio, la afferma che non è in grado di Pt_1 corrispondere regolarmente il pagamento del canone di locazione e ciò proprio in ragione della mancata percezione in atto della sua quota di pensione di reversibilità.
Al riguardo, a cagione della mancata corresponsione dei canoni, la ricorrente asserisce di avere subito un procedimento di sfratto per morosità (doc 17 di parte ricorrente) culminato con la notifica del precetto per il rilascio (doc. 18 del fascicolo di parte ricorrente). A parere della difesa della ricorrente, pertanto, la descritta emergenza abitativa in uno alla assenza di adeguate sostanze economiche (la percepisce solo la NASpI dell'importo mensile di € Pt_1
531,39) renderebbe necessaria l'accoglimento della domanda cautelare formulata.
La convenuta contesta il fondamento del ricorso cautelare CP_1 proposto in corso di causa e sul periculum in mora ritiene che parte ricorrente si sia limitata ad allegare il proprio stato di indigenza.
La convenuta nulla rilevava riguardo alla esistenza dei requisiti per CP_2 invocare i provvedimenti cautelari chiesti dalla ricorrente rimettendosi a questo
Tribunale in ordine alla individuazione dei soggetti nei cui confronti occorra erogare la pensione in commento.
§ Sull'ammissibilità del ricorso: periculum in mora;
ragione più liquida.
Come noto, In tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto dal lavoratore ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del cd. "fumus boni iuris", ossia l'evidente fondatezza della pretesa, e del "periculum in mora" costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. Il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti (tra le tante cfr. Tribunale sez. lav.
- Bari, 04/10/2016; Tribunale sez. lav. - Avellino, 21/04/2016, n. 7638;
Tribunale - Milano, 02/07/2013).
Pagina 2 Nel caso a mano, la tutela cautelare invocata appare sprovvista dell'elemento del periculum in mora tenuto conto che la ricorrete non ha invocato alcun utile elemento per ritenere che il diritto alla percezione della pensione di reversibilità, in quota parte, possa subire un pregiudizio nelle more che il procedimento principale sia definito.
Non appare infatti condivisibile porre sullo stesso piano il potenziale pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto invocato nel tempo occorrente per ottenere la tutela in via ordinaria con il diverso versante delle utilità soggettive immediate che la ricorrente ricaverebbe nel caso in cui disponesse della somma. In altri termini, il danno imminente riferito allo sfratto in corso non è legato ad una effettiva situazione di imminente pregiudizio del diritto alla futura percezione della pensione di reversibilità. L'urgenza da parte della ricorrente di disporre delle somme che le spetterebbero infatti non può ritenersi tutelata dal rito cautelare giacché ove così si ritenesse le necessità soggettive, peraltro come tali estranee al presente giudizio, di disporre dell'utilità invocata si sostituirebbero alla valutazione del pregiudizio riferibile al diritto soggettivo oggetto della domanda.
In definitiva, rigetta la domanda cautelare in corso di causa proposta da Pt_1
Spese in sentenza.
[...]
P.Q.M.
RIGETTA la domanda cautelare;
SPESE in sentenza.
Catania, 15 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda nella causa iscritta al n. r.g. 4966/2023
PROMOSSA DA
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Acquilino
RICORRENTE
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giusy Maria Cristina Narzisi
Nonché contro
Controparte_2
(C.F.: ; P.I.: ), in persona del suo Presidente e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lucio Cornelio VIGILANTI e dall'Avv. Manlio GALEANO resistente a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.3.25, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L'odierna ricorrente introduceva il giudizio rubricato al n. 4966/23 per ottenere la condanna della convenuta al pagamento, nella misura dell'80%, della CP_2 quota di pensione di reversibilità dovuta dal decesso di . Persona_1
Rilevava, in particolare, di essere stata coniugata dal 22.10.1977 con il Per_1 sino alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 26.6.2012
In particolare, con la sentenza n. 927/2012 depositata in data 26.6.2012 (doc.
4) il Tribunale di Siracusa ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , stabilendo a carico di Parte_1 Persona_1 quest'ultimo la corresponsione di un assegno divorzile nella misura di € 450,00 mensili poi successivamente ridotto, nel corso del 2023, dal Tribunale in €
200,00 mensili.
Pagina 1 In data 22.3.2014 si univa in matrimonio con il con Controparte_1 Per_1 cui rimaneva coniugata sino al decesso di quest'ultimo avvenuto il 28.8.2023.
Parte ricorrente in ragione di quanto sopra sinteticamente riportato, ritiene che sussistano gli elementi necessari per ottenere l'invocata tutela cautelare in corso di causa.
Sul periculum, nel dettaglio, la afferma che non è in grado di Pt_1 corrispondere regolarmente il pagamento del canone di locazione e ciò proprio in ragione della mancata percezione in atto della sua quota di pensione di reversibilità.
Al riguardo, a cagione della mancata corresponsione dei canoni, la ricorrente asserisce di avere subito un procedimento di sfratto per morosità (doc 17 di parte ricorrente) culminato con la notifica del precetto per il rilascio (doc. 18 del fascicolo di parte ricorrente). A parere della difesa della ricorrente, pertanto, la descritta emergenza abitativa in uno alla assenza di adeguate sostanze economiche (la percepisce solo la NASpI dell'importo mensile di € Pt_1
531,39) renderebbe necessaria l'accoglimento della domanda cautelare formulata.
La convenuta contesta il fondamento del ricorso cautelare CP_1 proposto in corso di causa e sul periculum in mora ritiene che parte ricorrente si sia limitata ad allegare il proprio stato di indigenza.
La convenuta nulla rilevava riguardo alla esistenza dei requisiti per CP_2 invocare i provvedimenti cautelari chiesti dalla ricorrente rimettendosi a questo
Tribunale in ordine alla individuazione dei soggetti nei cui confronti occorra erogare la pensione in commento.
§ Sull'ammissibilità del ricorso: periculum in mora;
ragione più liquida.
Come noto, In tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto dal lavoratore ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del cd. "fumus boni iuris", ossia l'evidente fondatezza della pretesa, e del "periculum in mora" costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. Il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti (tra le tante cfr. Tribunale sez. lav.
- Bari, 04/10/2016; Tribunale sez. lav. - Avellino, 21/04/2016, n. 7638;
Tribunale - Milano, 02/07/2013).
Pagina 2 Nel caso a mano, la tutela cautelare invocata appare sprovvista dell'elemento del periculum in mora tenuto conto che la ricorrete non ha invocato alcun utile elemento per ritenere che il diritto alla percezione della pensione di reversibilità, in quota parte, possa subire un pregiudizio nelle more che il procedimento principale sia definito.
Non appare infatti condivisibile porre sullo stesso piano il potenziale pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto invocato nel tempo occorrente per ottenere la tutela in via ordinaria con il diverso versante delle utilità soggettive immediate che la ricorrente ricaverebbe nel caso in cui disponesse della somma. In altri termini, il danno imminente riferito allo sfratto in corso non è legato ad una effettiva situazione di imminente pregiudizio del diritto alla futura percezione della pensione di reversibilità. L'urgenza da parte della ricorrente di disporre delle somme che le spetterebbero infatti non può ritenersi tutelata dal rito cautelare giacché ove così si ritenesse le necessità soggettive, peraltro come tali estranee al presente giudizio, di disporre dell'utilità invocata si sostituirebbero alla valutazione del pregiudizio riferibile al diritto soggettivo oggetto della domanda.
In definitiva, rigetta la domanda cautelare in corso di causa proposta da Pt_1
Spese in sentenza.
[...]
P.Q.M.
RIGETTA la domanda cautelare;
SPESE in sentenza.
Catania, 15 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 3