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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3648/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
04.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Reggio Calabria (RC), Via Sant'Anna 2° Tronco n. 18/i, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO ACCARDO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti KATYA LEA NAPOLETANO e DARIO COSIMO
ROBERTO ADORNATO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Grosseto (GR), in Via Trento n. 44; CP_2
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 30.10.2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 26.06.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalido civile assoluto con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71, e che l' non gli aveva riconosciuto il CP_2
beneficio richiesto, essendo stato riconosciuto inabile al 74%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1161/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Espletata nuova consulenza tecnica medico-legale alla luce delle deduzioni svolte da parte ricorrente, ad esito dell'udienza di discussione del 04.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine è stato comunicato alle parti il
19.09.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 16.10.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 30.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che il consulente avrebbe sottostimato le patologie diagnosticategli nella documentazione sanitaria in atti. In particolare, il CTU avrebbe valutato “la patologia afferente la mano destra (amputazione II-III-IV dito in esito a trauma da scoppio) e quella relativa al braccio sinistro (esiti frattura scomposta epifisi distale radio sx viziosamente consolidata con grave limitazione funzionale) come semplici menomazioni coesistenti, laddove”, a giudizio del ricorrente, è evidente che “le stesse, se pure non interessino lo stesso arto/organo, riguardino tuttavia il medesimo apparato o sistema organo-funzionale, o comunque indubbiamente incidono su organi od apparati strettamente sinergici”. La premessa a tali contestazioni è la distinzione, operata da parte opponente, tra le infermità plurime che “risultano da un concorso funzionale di menomazioni (cioè che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato) e quelle che, invece, sono determinate da una semplice loro coesistenza (cioè che interessano organi o apparati differenti). Tale differenza a giudizio dell'istante “è fondamentale in quanto si riverbera sul criterio di valutazione della invalidità, che solo nel secondo caso (quello della coesistenza) determina l'applicazione del calcolo riduzionistico”.
D'altra parte, come risulta dalle tabelle ministeriali, la percentuale riservata a chi abbia perso, anatomicamente o funzionalmente, entrambe le mani (cod. 7424,
100%) è “decisamente superiore a quella riconducibile alla somma delle due percentuali previste per la perdita delle singole mani (cod. 7432, 65% + 65% =
88%)”, e ciò “in considerazione del fatto che la perdita di funzionalità della mano residua per chi già non possa utilizzarne una determina in concreto una diminuzione drastica della capacità lavorativa, decisamente superiore a quella riconducibile alla patologia astrattamente considerata come coesistente”. Sicché, le infermità plurime in esame, che “indubbiamente incidono su organi od apparati strettamente sinergici” dovrebbero, secondo l'opponente, “essere considerate patologie concorrenti, e non meramente coesistenti: da ciò consegue che la formula per il calcolo della invalidità complessiva (esclusa l'ulteriore patologia di carattere psichiatrico) non sia quella riduzionistica [IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)] bensì quella cd. salomonica prevista dalle linee guida per la valutazione CP_2
complessiva [IT= (ST + FP) / 2]”.
L'opponente ha anche rappresentato di aver chiesto al CTU, in sede di osservazioni alla bozza peritale, di “voler precisare se la patologia afferente il polso sinistro determini limitazione all'utilizzo della mano sinistra, ed eventualmente in che misura;
di considerare quindi l'opportunità di applicare in via analogica il codice
n. 7424 previsto per la perdita anatomica o funzionale di entrambe le mani, con conseguente attribuzione del 100 % di invalidità, anche considerato lo stato ansioso depressivo reattivo riscontrato sul periziato”. Ha quindi dedotto che, in replica a tali osservazioni, il CTU ha ritenuto congruo assegnare alla predetta menomazione “per analogia di gravità il codice 7207 con una invalidità del 30%”, reputando
“eccessivo utilizzare il codice 7424, da lei suggerito, assegnando un 100% di invalidità poiché ritengo che non ci sia stata una perdita anatomica o funzionale di entrambe le mani”. In merito a tale ultima valutazione, l'opponente ha eccepito
“che assegnare per analogia di gravità il codice 7207 con una invalidità del 30% alla patologia relativa al braccio sinistro “esiti frattura scomposta epifisi distale radio sx viziosamente consolidata con grave limitazione funzionale” rappresenti una grave sottovalutazione della patologia in questione, anche astrattamente considerata, laddove si consideri che la stessa rende, dal punto di vista funzionale, sostanzialmente inutilizzabile la mano sinistra a causa dell'acuto dolore che anche il minimo impegno dell'arto, del polso e della mano provocano, e che il valore tabellare per la perdita, anatomica o funzionale, di una mano corrisponde al 65% di invalidità”. Inoltre, la consulente non avrebbe risposto alla richiesta, avanzata dal ricorrente, di “precisare se la patologia afferente il polso sinistro determini limitazione all'utilizzo della mano sinistra, ed eventualmente in che misura”, limitandosi “a ribadire in maniera sostanzialmente apodittica la propria valutazione, omettendo di inserire alcun riscontro oggettivo che avrebbe consentito di valutarne la fondatezza”.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritenuta necessaria la nomina di diverso consulente, a seguito del rinnovo delle operazioni peritali, il nuovo CTU nominato ha concluso affermando che l'istante “è da considerarsi invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del
100% dalla data dell'incidente stradale, cioè, dal 27.09.2021 con diritto alla
Pensione d'Inabilità”.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che CP_2
va accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarato invalido con totale riduzione della capacità lavorativa, ai sensi degli artt. 2 e 12 legge n. 118/71, con decorrenza dal 27.09.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , considerato il riconoscimento della prestazione con decorrenza da data CP_2
solo di poco successiva alla presentazione della domanda amministrativa e comunque da data antecedente alla visita svolta in sede amministrativa.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inabile con Parte_1
riduzione della capacità lavorativa pari al 100%, ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge n. 118/71, con decorrenza dal 27.09.2021;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive € CP_2
3.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3648/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
04.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Reggio Calabria (RC), Via Sant'Anna 2° Tronco n. 18/i, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO ACCARDO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti KATYA LEA NAPOLETANO e DARIO COSIMO
ROBERTO ADORNATO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Grosseto (GR), in Via Trento n. 44; CP_2
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 30.10.2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 26.06.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalido civile assoluto con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71, e che l' non gli aveva riconosciuto il CP_2
beneficio richiesto, essendo stato riconosciuto inabile al 74%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1161/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Espletata nuova consulenza tecnica medico-legale alla luce delle deduzioni svolte da parte ricorrente, ad esito dell'udienza di discussione del 04.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine è stato comunicato alle parti il
19.09.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 16.10.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 30.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che il consulente avrebbe sottostimato le patologie diagnosticategli nella documentazione sanitaria in atti. In particolare, il CTU avrebbe valutato “la patologia afferente la mano destra (amputazione II-III-IV dito in esito a trauma da scoppio) e quella relativa al braccio sinistro (esiti frattura scomposta epifisi distale radio sx viziosamente consolidata con grave limitazione funzionale) come semplici menomazioni coesistenti, laddove”, a giudizio del ricorrente, è evidente che “le stesse, se pure non interessino lo stesso arto/organo, riguardino tuttavia il medesimo apparato o sistema organo-funzionale, o comunque indubbiamente incidono su organi od apparati strettamente sinergici”. La premessa a tali contestazioni è la distinzione, operata da parte opponente, tra le infermità plurime che “risultano da un concorso funzionale di menomazioni (cioè che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato) e quelle che, invece, sono determinate da una semplice loro coesistenza (cioè che interessano organi o apparati differenti). Tale differenza a giudizio dell'istante “è fondamentale in quanto si riverbera sul criterio di valutazione della invalidità, che solo nel secondo caso (quello della coesistenza) determina l'applicazione del calcolo riduzionistico”.
D'altra parte, come risulta dalle tabelle ministeriali, la percentuale riservata a chi abbia perso, anatomicamente o funzionalmente, entrambe le mani (cod. 7424,
100%) è “decisamente superiore a quella riconducibile alla somma delle due percentuali previste per la perdita delle singole mani (cod. 7432, 65% + 65% =
88%)”, e ciò “in considerazione del fatto che la perdita di funzionalità della mano residua per chi già non possa utilizzarne una determina in concreto una diminuzione drastica della capacità lavorativa, decisamente superiore a quella riconducibile alla patologia astrattamente considerata come coesistente”. Sicché, le infermità plurime in esame, che “indubbiamente incidono su organi od apparati strettamente sinergici” dovrebbero, secondo l'opponente, “essere considerate patologie concorrenti, e non meramente coesistenti: da ciò consegue che la formula per il calcolo della invalidità complessiva (esclusa l'ulteriore patologia di carattere psichiatrico) non sia quella riduzionistica [IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)] bensì quella cd. salomonica prevista dalle linee guida per la valutazione CP_2
complessiva [IT= (ST + FP) / 2]”.
L'opponente ha anche rappresentato di aver chiesto al CTU, in sede di osservazioni alla bozza peritale, di “voler precisare se la patologia afferente il polso sinistro determini limitazione all'utilizzo della mano sinistra, ed eventualmente in che misura;
di considerare quindi l'opportunità di applicare in via analogica il codice
n. 7424 previsto per la perdita anatomica o funzionale di entrambe le mani, con conseguente attribuzione del 100 % di invalidità, anche considerato lo stato ansioso depressivo reattivo riscontrato sul periziato”. Ha quindi dedotto che, in replica a tali osservazioni, il CTU ha ritenuto congruo assegnare alla predetta menomazione “per analogia di gravità il codice 7207 con una invalidità del 30%”, reputando
“eccessivo utilizzare il codice 7424, da lei suggerito, assegnando un 100% di invalidità poiché ritengo che non ci sia stata una perdita anatomica o funzionale di entrambe le mani”. In merito a tale ultima valutazione, l'opponente ha eccepito
“che assegnare per analogia di gravità il codice 7207 con una invalidità del 30% alla patologia relativa al braccio sinistro “esiti frattura scomposta epifisi distale radio sx viziosamente consolidata con grave limitazione funzionale” rappresenti una grave sottovalutazione della patologia in questione, anche astrattamente considerata, laddove si consideri che la stessa rende, dal punto di vista funzionale, sostanzialmente inutilizzabile la mano sinistra a causa dell'acuto dolore che anche il minimo impegno dell'arto, del polso e della mano provocano, e che il valore tabellare per la perdita, anatomica o funzionale, di una mano corrisponde al 65% di invalidità”. Inoltre, la consulente non avrebbe risposto alla richiesta, avanzata dal ricorrente, di “precisare se la patologia afferente il polso sinistro determini limitazione all'utilizzo della mano sinistra, ed eventualmente in che misura”, limitandosi “a ribadire in maniera sostanzialmente apodittica la propria valutazione, omettendo di inserire alcun riscontro oggettivo che avrebbe consentito di valutarne la fondatezza”.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritenuta necessaria la nomina di diverso consulente, a seguito del rinnovo delle operazioni peritali, il nuovo CTU nominato ha concluso affermando che l'istante “è da considerarsi invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del
100% dalla data dell'incidente stradale, cioè, dal 27.09.2021 con diritto alla
Pensione d'Inabilità”.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che CP_2
va accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarato invalido con totale riduzione della capacità lavorativa, ai sensi degli artt. 2 e 12 legge n. 118/71, con decorrenza dal 27.09.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , considerato il riconoscimento della prestazione con decorrenza da data CP_2
solo di poco successiva alla presentazione della domanda amministrativa e comunque da data antecedente alla visita svolta in sede amministrativa.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inabile con Parte_1
riduzione della capacità lavorativa pari al 100%, ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge n. 118/71, con decorrenza dal 27.09.2021;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive € CP_2
3.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi