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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 707/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCARNECCHIA VELIA e Parte_1 dell'avv. CAMMARINO MICHELA
contro
: Cont
, con il patrocinio dell'avv. ROVELLI STEFANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/01/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro- il , chiedendo di: Controparte_2
1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto di parte ricorrente a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo nominale di €. 500,00 per ciascun anno, istituita dall'art. 1, commi
121 e seguenti della legge nr. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici di seguito indicati:
- anno scolastico 2018-2019
- anno scolastico 2019-2020;
- anno scolastico 2020-2021
- anno scolastico 2021-2022
- anno scolastico 2022-2023 pagina 1 di 8 2) Per l'effetto, condannare il Controparte_2
a mettere a disposizione del ricorrente la predetta Carta
[...]
Elettronica per il complessivo importo di €. 2.500,00, o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, in relazione agli anni scolastici innanzi indicati 2018-2019, 2019- 2020, 2020 - 2021,
2021- 2022, 2022-2023 per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un insegnante assunto dal con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato dal 1.9.2023 e di aver prestato servizio anche negli anni 2018-2019, 2019- 2020, 2020 - 2021, 2021-
2022, 2022-2023.
Tanto premesso, la parte ricorrente lamenta di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta Elettronica del
Docente), rivendicando pertanto l'assegnazione della predetta somma per gli anni scolastici 2018-2019, 2019- 2020, 2020 - 2021, 2021-
2022, 2022-2023.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il ha eccepito la prescrizione di qualsiasi CP_2 pretesa antecedente all'a.s.2019/2020.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso relativamente all'a.s. 2022/2023 per carenza di interesse, in quanto il ricorrente avrebbe prestato servizio in qualità di supplente in anno di formazione e prova, con supplenza annuale al 31.8, e avrebbe pertanto già diritto all'assegnazione della Carta per tale annualità.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 7.05.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pagina 2 di 8 pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova richiamare l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
[...]
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
pagina 3 di 8 Tuttavia, occorre rilevare che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_2 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_2 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo pagina 4 di 8 l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
L'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente proprio nella prospettiva di offrire sostegno alla didattica, sebbene su un piano di durata almeno annuale: la norma è infatti destinata agli insegnanti di ruolo. Ulteriore elemento interpretativo che milita a conforto di questa tesi è rappresentato dall'art. 15
d.l. 69/2023, convertito con modificazioni nella l. 103/2023, in cui si conferma l'estensione del beneficio per l'anno 2023 ai “docenti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante e disponibile”.
Pertanto, nella prospettiva di contrastare una possibile discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, la Corte di
Giustizia 18 maggio 2022 ha ritenuto che in presenza di comparabilità dei rapporti di lavoro la clausola 4.1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (e lo stesso principio di non discriminazione) ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio della carta docente ai soli docenti a tempo indeterminato.
Sul tema è recentemente intervenuta – a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo - la Suprema Corte (cfr. Cass.
27.10.2023 rg. Gen. 10072/2023) ritenendo dunque pienamente comparabili le ipotesi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (c.d vacanza su organico di fatto).
Ne discende che l'art. 1 comma 121 l. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ex art. 4 comma I L.124/1999 o fino al termine delle attività didattiche (art. 1 comma II L.124/1999).
Conformemente a quanto appena osservato, anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a CP_2 termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non pagina 5 di 8 discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale
è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto
– dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre CP_4
2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto premesso, è documentale che il rapporto di lavoro di Parte_1
con il convenuto sia ancora in corso, stante
[...] CP_2
l'assunzione a tempo indeterminato, e per gli anni oggetto di domanda il ricorrente ha sempre prestato attività sino alla fine dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Nulla osta, pertanto, all'accreditamento in favore di Parte_1 di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici oggetto di giudizio.
Quanto all'eccepita prescrizione, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, si applica l'art. 2948 num. 4 c.c. con applicazione del pagina 6 di 8 termine quinquennale di prescrizione;
in questo caso il dies a quo si individua nel momento in cui il diritto può essere fatto valere, e dunque dal momento del conferimento dell'incarico o dal momento in cui il sistema consentiva di procedere alla registrazione telematica per fruire del beneficio.
Con particolare riferimento all'a.s. scolastico 2018/2019 il diritto
- secondo l'art. 5 DPCM 28/11/2016 - poteva essere esercitato dal 1° settembre al 30 ottobre.
Il primo atto interruttivo che risulta dagli atti è la lettera di diffida notificata in data 20.07.2023 (doc.10 allegato al ricorso).
La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore al 20.07.2018, quando il ricorrente avrebbe potuto, se gli fosse stato consentito, esercitare il diritto.
L'eccezione è pertanto infondata.
Quanto all'eccezione di carenza di interesse con riferimento all'a.s.
2022/2023, va osservato che il ricorrente in tale anno ha prestato servizio in qualità di supplente in anno di formazione e prova, con supplenza annuale al 31.8.
Orbene l'art. 3 del DPCM 28.11.2016 prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Pertanto, l'annualità in commento è diritto acquisito della parte e non necessita, in questa sede, di accertamento.
Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni, si ritiene che la domanda debba trovare accoglimento nei limiti anzidetti, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per pagina 7 di 8 gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
L'importo di euro 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni.
Il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022, per l'importo di euro 500,00 annui e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 730,00 oltre accessori di legge da corrispondersi in distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 7.05.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 707/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCARNECCHIA VELIA e Parte_1 dell'avv. CAMMARINO MICHELA
contro
: Cont
, con il patrocinio dell'avv. ROVELLI STEFANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/01/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro- il , chiedendo di: Controparte_2
1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto di parte ricorrente a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo nominale di €. 500,00 per ciascun anno, istituita dall'art. 1, commi
121 e seguenti della legge nr. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici di seguito indicati:
- anno scolastico 2018-2019
- anno scolastico 2019-2020;
- anno scolastico 2020-2021
- anno scolastico 2021-2022
- anno scolastico 2022-2023 pagina 1 di 8 2) Per l'effetto, condannare il Controparte_2
a mettere a disposizione del ricorrente la predetta Carta
[...]
Elettronica per il complessivo importo di €. 2.500,00, o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, in relazione agli anni scolastici innanzi indicati 2018-2019, 2019- 2020, 2020 - 2021,
2021- 2022, 2022-2023 per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un insegnante assunto dal con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato dal 1.9.2023 e di aver prestato servizio anche negli anni 2018-2019, 2019- 2020, 2020 - 2021, 2021-
2022, 2022-2023.
Tanto premesso, la parte ricorrente lamenta di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta Elettronica del
Docente), rivendicando pertanto l'assegnazione della predetta somma per gli anni scolastici 2018-2019, 2019- 2020, 2020 - 2021, 2021-
2022, 2022-2023.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il ha eccepito la prescrizione di qualsiasi CP_2 pretesa antecedente all'a.s.2019/2020.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso relativamente all'a.s. 2022/2023 per carenza di interesse, in quanto il ricorrente avrebbe prestato servizio in qualità di supplente in anno di formazione e prova, con supplenza annuale al 31.8, e avrebbe pertanto già diritto all'assegnazione della Carta per tale annualità.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 7.05.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pagina 2 di 8 pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova richiamare l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
[...]
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
pagina 3 di 8 Tuttavia, occorre rilevare che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_2 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_2 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo pagina 4 di 8 l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
L'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente proprio nella prospettiva di offrire sostegno alla didattica, sebbene su un piano di durata almeno annuale: la norma è infatti destinata agli insegnanti di ruolo. Ulteriore elemento interpretativo che milita a conforto di questa tesi è rappresentato dall'art. 15
d.l. 69/2023, convertito con modificazioni nella l. 103/2023, in cui si conferma l'estensione del beneficio per l'anno 2023 ai “docenti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante e disponibile”.
Pertanto, nella prospettiva di contrastare una possibile discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, la Corte di
Giustizia 18 maggio 2022 ha ritenuto che in presenza di comparabilità dei rapporti di lavoro la clausola 4.1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (e lo stesso principio di non discriminazione) ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio della carta docente ai soli docenti a tempo indeterminato.
Sul tema è recentemente intervenuta – a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo - la Suprema Corte (cfr. Cass.
27.10.2023 rg. Gen. 10072/2023) ritenendo dunque pienamente comparabili le ipotesi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (c.d vacanza su organico di fatto).
Ne discende che l'art. 1 comma 121 l. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ex art. 4 comma I L.124/1999 o fino al termine delle attività didattiche (art. 1 comma II L.124/1999).
Conformemente a quanto appena osservato, anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a CP_2 termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non pagina 5 di 8 discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale
è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto
– dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre CP_4
2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto premesso, è documentale che il rapporto di lavoro di Parte_1
con il convenuto sia ancora in corso, stante
[...] CP_2
l'assunzione a tempo indeterminato, e per gli anni oggetto di domanda il ricorrente ha sempre prestato attività sino alla fine dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Nulla osta, pertanto, all'accreditamento in favore di Parte_1 di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici oggetto di giudizio.
Quanto all'eccepita prescrizione, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, si applica l'art. 2948 num. 4 c.c. con applicazione del pagina 6 di 8 termine quinquennale di prescrizione;
in questo caso il dies a quo si individua nel momento in cui il diritto può essere fatto valere, e dunque dal momento del conferimento dell'incarico o dal momento in cui il sistema consentiva di procedere alla registrazione telematica per fruire del beneficio.
Con particolare riferimento all'a.s. scolastico 2018/2019 il diritto
- secondo l'art. 5 DPCM 28/11/2016 - poteva essere esercitato dal 1° settembre al 30 ottobre.
Il primo atto interruttivo che risulta dagli atti è la lettera di diffida notificata in data 20.07.2023 (doc.10 allegato al ricorso).
La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore al 20.07.2018, quando il ricorrente avrebbe potuto, se gli fosse stato consentito, esercitare il diritto.
L'eccezione è pertanto infondata.
Quanto all'eccezione di carenza di interesse con riferimento all'a.s.
2022/2023, va osservato che il ricorrente in tale anno ha prestato servizio in qualità di supplente in anno di formazione e prova, con supplenza annuale al 31.8.
Orbene l'art. 3 del DPCM 28.11.2016 prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Pertanto, l'annualità in commento è diritto acquisito della parte e non necessita, in questa sede, di accertamento.
Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni, si ritiene che la domanda debba trovare accoglimento nei limiti anzidetti, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per pagina 7 di 8 gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
L'importo di euro 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni.
Il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022, per l'importo di euro 500,00 annui e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 730,00 oltre accessori di legge da corrispondersi in distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 7.05.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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