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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14679 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ES MA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40890 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
e in qualità di figli ed eredi di Parte_1 CP_1
, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Persona_1
RE Di OR, LL Di AS, IE MA AN, NA
BI ed DO DA, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attori
e
Controparte_2
Convenuto contumace nonché
in persona del Presidente Controparte_3 pro tempore, nonché in Controparte_4 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei ORghesi n. 12
Intervenienti
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi
1.1 Con l'atto introduttivo della lite, e assumendo di Pt_1 CP_1 agire in qualità di eredi (figli) di hanno chiesto di vedere Persona_1 risarcire:
(a) il danno patito da , madre del genitore per la Per_2 Persona_1 perdita della figlia (sorella di e zia degli esponenti), Per_3 Persona_1 all'esito della barbara deportazione in Auschwitz in data 18 ottobre 1943, nonché
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per la perdita del coniuge sig. (senior), padre del genitore , Parte_1 Per_1 anch'esso deportato in e trucidato, dalle forze del Terzo Reich, in data CP_2
31 agosto 1944, il tutto nella misura di 1/3 di 1/5 di quanto spettante alla originaria danneggiata ); Per_2
(b) il danno patito dal comune genitore per la perdita della Persona_1 sorella e del genitore nelle circostanze sopra indicate;
Per_3 Parte_2
(c) il sig. in particolare (odierno attore), il danno patito per Parte_3 la perdita dell'omonimo nonno e della zia nelle Parte_1 Per_3 circostanze indicate.
In particolare, gli attori hanno chiesto di:
«accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di e di sua figlia oltre che per la tragica Parte_1 Per_3 uccisione degli stessi, da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di e iure hereditatis, anche nell'interesse Parte_1 CP_1 della sorella nella misura di € 496.219,02, a titolo di danno da perdita Parte_4 parentale subito da ed oltre interessi legali sulla somma Per_2 Persona_1 devalutata alla data convenzionale del 1° gennaio 1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure proprio, nella misura di € 274.587,60, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1° gennaio 1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
E così per un totale di € 770.806,62, o per diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi legali sulla somma devalutata alla data degli illeciti e rivalutata annualmente sino al soddisfo.»
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
A sostegno della domanda, le parti attrici hanno dedotto che la famiglia di origine del padre , composta da e Persona_1 Parte_1 Per_2 Per_ (coniugi), nonché dai figli , , e Per_1 Per_4 CP_5 Per_5 Per_3
(figli), benché civili non direttamente coinvolti nel conflitto bellico, subiva i crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla Storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio del sig.
[...]
e della figlia sorella del genitore degli attori. Persona_7 Persona_8
In particolare:
(i) veniva arrestata il 16 ottobre 1943 a Roma, detenuta per due Persona_8 giorni nel Collegio Militare e deportata ad Auschwitz il 18 ottobre 1943 con il
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convoglio n. 2 per essere poi uccisa immediatamente al suo arrivo, in data 23 ottobre 1943;
(ii) in pari data, riusciva a fuggire ed a trovare nascondiglio e Parte_1 rifugio nell'Ospedale Fatebenefratelli sull'isola tiberina con la complicità dei frati;
ciononostante, durante una delle sue rare uscite, veniva catturato in data 15 aprile 1944 per poi essere condotto presso il campo di prigionia di Fossoli;
veniva deportato in seguito ad Auschwitz tramite convoglio n. 13, dove, dopo alcuni mesi di lavoro coatto, veniva ucciso dai soldati tedeschi in data 31 agosto 1944.
Precisando di avere interesse a vedere risarcire il danno non patrimoniale patito dal padre e dalla nonna per la deportazione ed Persona_1 Per_2 Per_ uccisione di (padre di e marito di ) e di Parte_1 Per_1
[...] Per_ (sorella di e figlia di ), gli attori hanno sostenuto che la prova Per_8 Per_1 dei fatti allegati fosse fornita, tra gli altri, dalla documentazione raccolta a fini di ricerca storica dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale, e dal “Libro della
Memoria: gli Ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945” di . Persona_9
Le parti attrici hanno quantificato il danno non patrimoniale nella complessiva somma di € 770.806,62 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1° gennaio 1947 e rivalutazione monetaria.
1.2. La ed il Controparte_3 Controparte_4 hanno svolto tempestivo intervento in causa chiedendo rigetto
[...] della domanda.
In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Contr Federale Tedesca, essendo il interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della CP_2
nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo
[...]
Reich;
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di
“riduzione in schiavitù” ed “omicidio” nei confronti di e Pt_1 Persona_8 allora punibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 600 e 575 c.p.), soggetto il primo a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis) essendo interamente consumato il termine di quindici anni decorso dalla data di cessazione della condotta illecita ed il secondo da stabilirsi tramite verifica della natura del reato e delle relative circostanze. Sotto
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tale profilo, l'Avvocatura ha inoltre dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte abbia genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; nonché il difetto della prova di erede. In subordine, ha chiesto di considerare quanto aliunde perceptum dalle parti attrici o dai di loro danti causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della L. n. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto:
«a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché succeduto a titolo particolare nel Controparte_4 debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per
l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. ».
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l' ha scelto la contumacia. Nella Controparte_7 dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di
Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania
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poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii).
Anche per tale motivo non possono essere notificati».
In sede di precisazione delle conclusioni, le parti attrici hanno così precisato la domanda nei termini di cui a seguire:
« accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di e di sua figlia oltre che per la tragica uccisione degli Parte_1 Per_3 stessi, da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la
e il al Controparte_2 Controparte_4 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di a) iure proprio, nella misura di € 323.377,60, a titolo Parte_1 di diritti risarcitori derivanti dai danni patiti per aver perso il nonno omonimo Pt_1
(cfr. doc. danno di (attore) per la perdita del nonno
[...] CP_8 Parte_1
- Tabelle Roma 2023) e la zia (cfr. doc. D.8_Calcolo Parte_1 Persona_8 danno di (attore) per la perdita della zia - Tabelle Roma Parte_1 Persona_8
2023); b) iure hereditatis, nella misura di € 45.426,85, a titolo di 1/15 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dalla nonna per aver perso il marito Per_2 CP_ (cfr. doc. Calcolo danno di per la perdita del marito Parte_1 Per_2
- Tabelle Roma 2023) e la figlia cfr. doc. 4_Calcolo danno Parte_1 Persona_8 di per la perdita della figlia - Tabelle Roma 2023); c) iure Per_2 Persona_8 hereditatis, nella misura di € 146.289,86, a titolo di 1/3 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal padre per aver perso il padre (cfr. doc. Persona_1 Parte_1
D.5_Calcolo danno di per la perdita del padre - Tabelle Persona_1 Parte_1
Roma 2023) e la sorella (cfr. doc. D.6_Calcolo danno di Persona_8 Persona_1 per la perdita della sorella - Tabelle Roma 2023); PER UNA SOMMA Persona_8
TOTALE DI € 515.094,31, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 45.426,85, a CP_1 titolo di 1/15 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dalla nonna per Per_2 aver perso il marito (cfr. doc. D.3 cit.) e la figlia cfr. doc. Parte_1 Persona_8
4 cit.); b) iure hereditatis, nella misura di € 146.289,86, a titolo di 1/3 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal padre per aver perso il padre Persona_1
(cfr. doc. D.5 cit.) e la sorella (cfr. doc. D.6 cit.); PER Parte_1 Persona_8
UNA SOMMA TOTALE DI € 191.716,71, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
➢ in favore di e congiuntamente: iure Parte_1 CP_1 hereditatis, nella misura di € 146.289,86, a titolo del residuo 1/3 dei diritti risarcitori
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derivanti dai danni patiti dal padre per aver perso il padre Persona_1 Pt_1
(cfr. doc. D.5 cit.) e la sorella (cfr. doc. D.6 cit.), posto che tale
[...] Persona_8 quota spetta idealmente alla sorella degli attori e che i medesimi chiedono Parte_4 detta quota in virtù del costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione, a mente del quale i crediti appartenenti a una massa ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (cfr. Cass., SS.UU, n.
24657/2007; nonché, più di recente, Cass. Civ., Sez. VI-2, 20 novembre 2017, n. 27417), come più volte rappresentato negli scritti difensivi di parte attrice;
➢ a tali somme, se ritenuto di Giustizia, andrà applicata una maggiorazione del 25% analogamente a quanto in questo senso statuito dal Tribunale di Bologna in relazione alla strage di Per_10
(Trib. Bologna, 8 giugno 2022, n. 1516, già citata nella seconda memoria istruttoria)».
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Principalmente al fine di esaminare la questione di giurisdizione che la stessa parte attrice ha sottoposto al tribunale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo CP_2 conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo
2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri
Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo
Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in
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favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto CP_2 ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012
Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da acta imperii; ha CP_2 intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della
Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo
(“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG
(Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la
Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).
Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale
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può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i già menzionati
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la
Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale
(art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
"prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812;
Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del
2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme
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internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli
Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo le parti attrici dedotto che i propri familiari venivano illegalmente arrestati e deportati al campo di concentramento di Auschwitz, ed ivi morivano, dopo avere subito condizioni di restrizione di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022
(convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del
19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del
2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di
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cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di reso esecutivo con decreto del Presidente della CP_2
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_10 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_10 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello
Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al
Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio
1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di
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entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice.
Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito CP_2 un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
[...]
. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle Controparte_2 sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della CP_2 rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal
Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le CP_10 procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la
con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di CP_2 vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici).
Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a
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contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una CP_2 nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege in sede esecutiva, tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della
Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti Contr risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò dell'originario debitore, ossia della Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante espromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato
(v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025,
n. 7371) che anche il può essere evocato Controparte_4 in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli CP_10 effetti della condanna emessa a carico della ma la possibilità che sia CP_2 instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, ord. 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il , non ricorrono le questioni Controparte_4 di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4 Anche l'eccezione di prescrizione, laddove ritenuta processualmente ammissibile benché proposta non già dalla parte convenuta, bensì dall'interveniente in via adesiva dipendente (art. 105, comma 2, c.p.c.; v. sul punto Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669, sopra citata) risulta infondata, ad avviso del Tribunale.
Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la
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regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare
l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro
l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il
25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e
a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela
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di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di e del 22 luglio 1997). Nei lavori CP_11 CP_12 preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola,
l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per
l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso Per_11 sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina,
Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_11 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli
Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la
"inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei Per_1 crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso
c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente Per_13 ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU,
7/04/2015, AR c. Italia, p. 225)».
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Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez.
Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44
e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta
l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile
l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale
(«qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione.
Le parti attrici hanno svolto in citazione domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dal padre e dalla nonna per la perdita Per_1 Per_2 di (senior) e entrambi illecitamente deportati ed Parte_1 Persona_8 uccisi nel campo di concentramento ad Auschwitz.
Il solo (attore) ha inoltre agito per ottenere il danno Parte_1 personalmente subito a seguito della perdita del rapporto parentale con il nonno e con la zia Pt_1 Per_3
Tali asserzioni non sono state ulteriormente precisate in corso di causa, entro il maturarsi delle preclusioni assertive, sicché è escluso che il tribunale possa avere riguardo a danni diversi da quelli descritti in citazione, ovvero a danni eventualmente patiti da persone diverse da quelle sopra indicate.
3. Merito della lite
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova (parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa degli
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attori.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione
- è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato
l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez.
2, 08/01/2025, n. 390).
Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che tutte le odierne parti attrici siano eredi di e che questi sia a sua volta erede di Persona_1 Pt_1
e di , nonché fratello di grazie alla
[...] Per_2 Persona_8 documentazione esibita in atti.
Infatti, è documentato che: (i) gli attori e siano nati a Pt_1 CP_1
Roma rispettivamente il 07 marzo 1937 e il 17 gennaio 1948 da e Persona_1 da (all. C.6 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte Persona_14 attrice); che il padre sia deceduto a Roma il 27 gennaio 1992 (all. Persona_1
C.4 ivi); che anche la madre, sia deceduta il 04 luglio 1987 (all. Persona_14
C.5 ivi); (ii) che il sig. nato a [...] il [...] era a sua Persona_1 volta figlio del sig. e della sig.ra e fratello della sig.ra Parte_1 Per_2 ivi nata il [...] (all. B.1 alla 2^ memoria ex art. 183 Persona_8 comma 6 c.p.c., di parte attrice).
Dimostrato il rapporto di parentela, e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di eredi ab intestato in capo ad e Pt_1 CP_1
D'altronde, l'esercizio dei diritti già spettanti al genitore delle odierne parti attrici, e la richiesta di risarcimento del danno da questi patito per effetto della
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cattura, deportazione ed uccisione del rispettivo padre e sorella, ben possono considerarsi equipollenti all'accettazione dell'eredità delata per testamento.
È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dai danti causa e per la perdita dei legami parentali Persona_1 Per_2 rispettivamente intrattenuti con il genitore e la sorella e con il Pt_1 Per_3 coniuge e la figlia a causa dei crimini di guerra consumati, dalle Pt_1 Per_3 forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945.
Dalla documentazione in atti (v. in particolare le informazioni biografiche pubblicate dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica, doc. A.1 2^ memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.) emerge che: (i) nonno degli Parte_1 odierni attori, nato a [...] il [...] e componente della comunità ebraica di Roma veniva arrestato in data 15 aprile 1944 e quindi deportato ad Auschwitz in data 26 giugno 1944 ed ivi giungeva il 30 giugno 1944, dove, dopo qualche mese di lavoro coatto, veniva ucciso il 31 agosto 1944; (ii) zia Persona_8 degli odierni attori, nata a [...] il [...], veniva arrestata in data 16 ottobre 1943, quindi deportata ad Auschwitz dove al suo arrivo trovava la morte in data 23 ottobre 1943 (v. in particolare le informazioni biografiche pubblicate dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica, all. A.2 2^ memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.).
Alla luce della documentazione in atti, è dimostrato che e Persona_7 [...] abbiano subìto, ad opera delle forze del Terzo Reich, un illecito arresto, Per_8 conseguente deportazione e barbaro assassinio presso il campo di concentramento di Auschwitz.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; la deportazione e la riduzione in schiavitù della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945; anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”; l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione
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del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU
(secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dai danti causa delle odierne parti attrici consiste dunque nel pretium doloris patito per effetto della perdita di due componenti – padre – e – sorella –) del nucleo familiare originario Pt_1 Per_3 del padre Persona_1
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 «Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (…) purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto»).
Pertanto, avuta la prova che i sig.ri (padre di Parte_1 Persona_1 coniuge di e nonno degli odierni attori) e (sorella di Per_2 Persona_8
e figlia di ) siano venuti meno nelle incresciose Persona_1 Per_2 circostanze sopra descritte, ad avviso del Tribunale deve essere risarcito il danno patito dai superstiti per la prematura e drammatica perdita di detti componenti del nucleo familiare.
In particolare:
(i) il danno non patrimoniale sofferto dalla sig.ra , per la prematura Per_2 perdita del coniuge e della figlia secondo i precedenti del Pt_1 Per_3 tribunale in casi analoghi, può essere equitativamente liquidato nella somma di €
350.000,00 già considerata all'attualità; nondimeno, agli attori, che ne hanno fatto espressa richiesta, deve riconoscersi la quota di 1/15 (ossia la quota di 1/3 di 1/5) della somma in parola, quindi la somma di € 23.330,00 ciascuno;
(ii) il danno non patrimoniale sofferto dal comune genitore per Persona_1 la prematura perdita del genitore e della sorella secondo i Pt_1 Per_3 precedenti del tribunale in casi analoghi, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella somma di € 250.000,00, da attribuire nella misura di 1/3 ciascuno alle odierne parti attrici (per l'importo di € 83.333,00 ciascuno), secondo
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quanto appresso illustrato.
3.3 Nulla può riconoscersi, invece, all'attore sig. per la Parte_1 personale perdita del nonno (omonimo) e della zia a seguito della Per_3 deportazione ad opera delle forze del Terzo Reich, trattandosi di parenti non componenti del nucleo familiare ristretto, e che è dedotto dagli stessi attori non fossero conviventi con l'odierno attore;
considerata la giovanissima età del sig.
(nato il [...]), alla data degli eventi per cui è causa, e le Parte_1 peculiari circostanze che notoriamente connotano il periodo storico rilevante ai fini della lite, la stessa allegazione dei fatti costitutivi di tale voce di credito è sin troppo lacunosa, per consentire al tribunale di presumere la presenza del danno lamentato in termini di lesione del preesistente, continuativo e stabile rapporto relazionale con i predetti familiari.
3.4 Parimenti, il tribunale non ritiene di poter riconoscere, agli attori, il diritto di ricevere la quota ereditaria idealmente spettante alla sorella Parte_4
È vero che «i crediti del "de cuius", al pari dei titoli di credito emessi in suo favore, non si ripartiscono tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come stabilito anche dall'art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione».
Ma da tanto «deriva che ciascuno dei coeredi può agire singolarmente per insinuare al passivo fallimentare l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria» (così per tutte Cass. Sez. 1, 01/12/2015, n.
24449): nel caso di specie gli attori, chiedendo l'attribuzione di somme in proporzione alla propria quota ereditaria, hanno manifestamente ed inequivocamente rinunciato alla solidarietà, quindi alla richiesta dell'interno credito comune.
Donde l'impossibilità di riconoscere loro anche le somme dovute alla coerede
che non ha agito in giudizio ed in nome della quale gli attori non Parte_4 avevano, sì come non hanno, legittimazione ad agire (art. 81 c.p.c.).
3.5. Quanto all'eccezione (in senso lato) di compensatio lucri cum damno, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 43, comma 4 lett. b) d.l. n. 36 del
2022, si è inteso rimettere alla fase di presentazione della domanda di accesso al
“Fondo ristori” la detrazione o il diffalco che dir si voglia, dal credito accertato nei confronti della Repubblica Federale tedesca con sentenza passata in giudicato, delle somme eventualmente percepite dall'avente diritto (in proprio o nella qualità di erede), secondo le disposizioni tassativamente indicate nella norma.
Ragione per cui, non spetta al tribunale di procedere all'attualizzazione di quanto percepito dai danneggiati (o dai suoi aventi causa) ai sensi delle norme indicate dal citato art. 43, e alla sua detrazione dal credito risarcitorio accertato e
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liquidato in giudizio, trattandosi di operazione rimessa all'Autorità amministrativa cui affidata la gestione del fondo, ai sensi del decreto ministeriale del 28 giugno 2023.
Pertanto, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio dovrà subire, in sede di accesso al Fondo, la decurtazione delle somme (chiaramente, da attualizzare) eventualmente percepite a titoli di beneficio o indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonché ai sensi e per gli effetti della legge n. 96/1955, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32).
4. Si provvede quindi come in dispositivo e le spese del giudizio vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la al pagamento, per le cause e Controparte_2 titoli indicati in narrativa:
(a) della somma di € 106.663,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in favore di CP_1
(b) della somma di € 106.663,00, oltre interessi legali alla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_1
- condanna la parte convenuta, in solido con l'interveniente
[...]
, alla rifusione delle spese del grado, che liquida in Controparte_4
€ 1.686,00 per esborsi, € 20.000,00 per compensi tariffari (sul valore da € 520.001 a
€ 1.000.000) con distrazione in favore degli Avv.ti RE Di OR, LL Di
AS, IE MA AN, NA BI ed DO DA, in solido tra loro, dichiaratisi antistatari.
Roma, 22 ottobre 2025 il giudice
ES MA
20
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ES MA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40890 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
e in qualità di figli ed eredi di Parte_1 CP_1
, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Persona_1
RE Di OR, LL Di AS, IE MA AN, NA
BI ed DO DA, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attori
e
Controparte_2
Convenuto contumace nonché
in persona del Presidente Controparte_3 pro tempore, nonché in Controparte_4 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei ORghesi n. 12
Intervenienti
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi
1.1 Con l'atto introduttivo della lite, e assumendo di Pt_1 CP_1 agire in qualità di eredi (figli) di hanno chiesto di vedere Persona_1 risarcire:
(a) il danno patito da , madre del genitore per la Per_2 Persona_1 perdita della figlia (sorella di e zia degli esponenti), Per_3 Persona_1 all'esito della barbara deportazione in Auschwitz in data 18 ottobre 1943, nonché
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per la perdita del coniuge sig. (senior), padre del genitore , Parte_1 Per_1 anch'esso deportato in e trucidato, dalle forze del Terzo Reich, in data CP_2
31 agosto 1944, il tutto nella misura di 1/3 di 1/5 di quanto spettante alla originaria danneggiata ); Per_2
(b) il danno patito dal comune genitore per la perdita della Persona_1 sorella e del genitore nelle circostanze sopra indicate;
Per_3 Parte_2
(c) il sig. in particolare (odierno attore), il danno patito per Parte_3 la perdita dell'omonimo nonno e della zia nelle Parte_1 Per_3 circostanze indicate.
In particolare, gli attori hanno chiesto di:
«accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di e di sua figlia oltre che per la tragica Parte_1 Per_3 uccisione degli stessi, da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di e iure hereditatis, anche nell'interesse Parte_1 CP_1 della sorella nella misura di € 496.219,02, a titolo di danno da perdita Parte_4 parentale subito da ed oltre interessi legali sulla somma Per_2 Persona_1 devalutata alla data convenzionale del 1° gennaio 1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure proprio, nella misura di € 274.587,60, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1° gennaio 1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
E così per un totale di € 770.806,62, o per diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi legali sulla somma devalutata alla data degli illeciti e rivalutata annualmente sino al soddisfo.»
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
A sostegno della domanda, le parti attrici hanno dedotto che la famiglia di origine del padre , composta da e Persona_1 Parte_1 Per_2 Per_ (coniugi), nonché dai figli , , e Per_1 Per_4 CP_5 Per_5 Per_3
(figli), benché civili non direttamente coinvolti nel conflitto bellico, subiva i crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla Storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio del sig.
[...]
e della figlia sorella del genitore degli attori. Persona_7 Persona_8
In particolare:
(i) veniva arrestata il 16 ottobre 1943 a Roma, detenuta per due Persona_8 giorni nel Collegio Militare e deportata ad Auschwitz il 18 ottobre 1943 con il
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convoglio n. 2 per essere poi uccisa immediatamente al suo arrivo, in data 23 ottobre 1943;
(ii) in pari data, riusciva a fuggire ed a trovare nascondiglio e Parte_1 rifugio nell'Ospedale Fatebenefratelli sull'isola tiberina con la complicità dei frati;
ciononostante, durante una delle sue rare uscite, veniva catturato in data 15 aprile 1944 per poi essere condotto presso il campo di prigionia di Fossoli;
veniva deportato in seguito ad Auschwitz tramite convoglio n. 13, dove, dopo alcuni mesi di lavoro coatto, veniva ucciso dai soldati tedeschi in data 31 agosto 1944.
Precisando di avere interesse a vedere risarcire il danno non patrimoniale patito dal padre e dalla nonna per la deportazione ed Persona_1 Per_2 Per_ uccisione di (padre di e marito di ) e di Parte_1 Per_1
[...] Per_ (sorella di e figlia di ), gli attori hanno sostenuto che la prova Per_8 Per_1 dei fatti allegati fosse fornita, tra gli altri, dalla documentazione raccolta a fini di ricerca storica dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale, e dal “Libro della
Memoria: gli Ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945” di . Persona_9
Le parti attrici hanno quantificato il danno non patrimoniale nella complessiva somma di € 770.806,62 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1° gennaio 1947 e rivalutazione monetaria.
1.2. La ed il Controparte_3 Controparte_4 hanno svolto tempestivo intervento in causa chiedendo rigetto
[...] della domanda.
In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Contr Federale Tedesca, essendo il interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della CP_2
nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo
[...]
Reich;
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di
“riduzione in schiavitù” ed “omicidio” nei confronti di e Pt_1 Persona_8 allora punibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 600 e 575 c.p.), soggetto il primo a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis) essendo interamente consumato il termine di quindici anni decorso dalla data di cessazione della condotta illecita ed il secondo da stabilirsi tramite verifica della natura del reato e delle relative circostanze. Sotto
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tale profilo, l'Avvocatura ha inoltre dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte abbia genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; nonché il difetto della prova di erede. In subordine, ha chiesto di considerare quanto aliunde perceptum dalle parti attrici o dai di loro danti causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della L. n. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto:
«a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché succeduto a titolo particolare nel Controparte_4 debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per
l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. ».
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l' ha scelto la contumacia. Nella Controparte_7 dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di
Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania
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poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii).
Anche per tale motivo non possono essere notificati».
In sede di precisazione delle conclusioni, le parti attrici hanno così precisato la domanda nei termini di cui a seguire:
« accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di e di sua figlia oltre che per la tragica uccisione degli Parte_1 Per_3 stessi, da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la
e il al Controparte_2 Controparte_4 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di a) iure proprio, nella misura di € 323.377,60, a titolo Parte_1 di diritti risarcitori derivanti dai danni patiti per aver perso il nonno omonimo Pt_1
(cfr. doc. danno di (attore) per la perdita del nonno
[...] CP_8 Parte_1
- Tabelle Roma 2023) e la zia (cfr. doc. D.8_Calcolo Parte_1 Persona_8 danno di (attore) per la perdita della zia - Tabelle Roma Parte_1 Persona_8
2023); b) iure hereditatis, nella misura di € 45.426,85, a titolo di 1/15 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dalla nonna per aver perso il marito Per_2 CP_ (cfr. doc. Calcolo danno di per la perdita del marito Parte_1 Per_2
- Tabelle Roma 2023) e la figlia cfr. doc. 4_Calcolo danno Parte_1 Persona_8 di per la perdita della figlia - Tabelle Roma 2023); c) iure Per_2 Persona_8 hereditatis, nella misura di € 146.289,86, a titolo di 1/3 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal padre per aver perso il padre (cfr. doc. Persona_1 Parte_1
D.5_Calcolo danno di per la perdita del padre - Tabelle Persona_1 Parte_1
Roma 2023) e la sorella (cfr. doc. D.6_Calcolo danno di Persona_8 Persona_1 per la perdita della sorella - Tabelle Roma 2023); PER UNA SOMMA Persona_8
TOTALE DI € 515.094,31, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 45.426,85, a CP_1 titolo di 1/15 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dalla nonna per Per_2 aver perso il marito (cfr. doc. D.3 cit.) e la figlia cfr. doc. Parte_1 Persona_8
4 cit.); b) iure hereditatis, nella misura di € 146.289,86, a titolo di 1/3 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal padre per aver perso il padre Persona_1
(cfr. doc. D.5 cit.) e la sorella (cfr. doc. D.6 cit.); PER Parte_1 Persona_8
UNA SOMMA TOTALE DI € 191.716,71, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
➢ in favore di e congiuntamente: iure Parte_1 CP_1 hereditatis, nella misura di € 146.289,86, a titolo del residuo 1/3 dei diritti risarcitori
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derivanti dai danni patiti dal padre per aver perso il padre Persona_1 Pt_1
(cfr. doc. D.5 cit.) e la sorella (cfr. doc. D.6 cit.), posto che tale
[...] Persona_8 quota spetta idealmente alla sorella degli attori e che i medesimi chiedono Parte_4 detta quota in virtù del costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione, a mente del quale i crediti appartenenti a una massa ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (cfr. Cass., SS.UU, n.
24657/2007; nonché, più di recente, Cass. Civ., Sez. VI-2, 20 novembre 2017, n. 27417), come più volte rappresentato negli scritti difensivi di parte attrice;
➢ a tali somme, se ritenuto di Giustizia, andrà applicata una maggiorazione del 25% analogamente a quanto in questo senso statuito dal Tribunale di Bologna in relazione alla strage di Per_10
(Trib. Bologna, 8 giugno 2022, n. 1516, già citata nella seconda memoria istruttoria)».
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Principalmente al fine di esaminare la questione di giurisdizione che la stessa parte attrice ha sottoposto al tribunale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo CP_2 conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo
2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri
Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo
Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in
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favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto CP_2 ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012
Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da acta imperii; ha CP_2 intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della
Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo
(“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG
(Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la
Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).
Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale
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può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i già menzionati
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la
Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale
(art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
"prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812;
Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del
2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme
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internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli
Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo le parti attrici dedotto che i propri familiari venivano illegalmente arrestati e deportati al campo di concentramento di Auschwitz, ed ivi morivano, dopo avere subito condizioni di restrizione di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022
(convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del
19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del
2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di
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cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di reso esecutivo con decreto del Presidente della CP_2
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_10 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_10 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello
Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al
Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio
1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di
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entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice.
Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito CP_2 un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
[...]
. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle Controparte_2 sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della CP_2 rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal
Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le CP_10 procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la
con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di CP_2 vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici).
Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a
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contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una CP_2 nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege in sede esecutiva, tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della
Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti Contr risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò dell'originario debitore, ossia della Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante espromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato
(v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025,
n. 7371) che anche il può essere evocato Controparte_4 in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli CP_10 effetti della condanna emessa a carico della ma la possibilità che sia CP_2 instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, ord. 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il , non ricorrono le questioni Controparte_4 di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4 Anche l'eccezione di prescrizione, laddove ritenuta processualmente ammissibile benché proposta non già dalla parte convenuta, bensì dall'interveniente in via adesiva dipendente (art. 105, comma 2, c.p.c.; v. sul punto Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669, sopra citata) risulta infondata, ad avviso del Tribunale.
Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la
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regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare
l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro
l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il
25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e
a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela
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di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di e del 22 luglio 1997). Nei lavori CP_11 CP_12 preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola,
l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per
l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso Per_11 sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina,
Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_11 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli
Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la
"inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei Per_1 crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso
c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente Per_13 ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU,
7/04/2015, AR c. Italia, p. 225)».
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Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez.
Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44
e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta
l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile
l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale
(«qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione.
Le parti attrici hanno svolto in citazione domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dal padre e dalla nonna per la perdita Per_1 Per_2 di (senior) e entrambi illecitamente deportati ed Parte_1 Persona_8 uccisi nel campo di concentramento ad Auschwitz.
Il solo (attore) ha inoltre agito per ottenere il danno Parte_1 personalmente subito a seguito della perdita del rapporto parentale con il nonno e con la zia Pt_1 Per_3
Tali asserzioni non sono state ulteriormente precisate in corso di causa, entro il maturarsi delle preclusioni assertive, sicché è escluso che il tribunale possa avere riguardo a danni diversi da quelli descritti in citazione, ovvero a danni eventualmente patiti da persone diverse da quelle sopra indicate.
3. Merito della lite
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova (parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa degli
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attori.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione
- è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato
l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez.
2, 08/01/2025, n. 390).
Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che tutte le odierne parti attrici siano eredi di e che questi sia a sua volta erede di Persona_1 Pt_1
e di , nonché fratello di grazie alla
[...] Per_2 Persona_8 documentazione esibita in atti.
Infatti, è documentato che: (i) gli attori e siano nati a Pt_1 CP_1
Roma rispettivamente il 07 marzo 1937 e il 17 gennaio 1948 da e Persona_1 da (all. C.6 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte Persona_14 attrice); che il padre sia deceduto a Roma il 27 gennaio 1992 (all. Persona_1
C.4 ivi); che anche la madre, sia deceduta il 04 luglio 1987 (all. Persona_14
C.5 ivi); (ii) che il sig. nato a [...] il [...] era a sua Persona_1 volta figlio del sig. e della sig.ra e fratello della sig.ra Parte_1 Per_2 ivi nata il [...] (all. B.1 alla 2^ memoria ex art. 183 Persona_8 comma 6 c.p.c., di parte attrice).
Dimostrato il rapporto di parentela, e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di eredi ab intestato in capo ad e Pt_1 CP_1
D'altronde, l'esercizio dei diritti già spettanti al genitore delle odierne parti attrici, e la richiesta di risarcimento del danno da questi patito per effetto della
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cattura, deportazione ed uccisione del rispettivo padre e sorella, ben possono considerarsi equipollenti all'accettazione dell'eredità delata per testamento.
È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dai danti causa e per la perdita dei legami parentali Persona_1 Per_2 rispettivamente intrattenuti con il genitore e la sorella e con il Pt_1 Per_3 coniuge e la figlia a causa dei crimini di guerra consumati, dalle Pt_1 Per_3 forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945.
Dalla documentazione in atti (v. in particolare le informazioni biografiche pubblicate dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica, doc. A.1 2^ memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.) emerge che: (i) nonno degli Parte_1 odierni attori, nato a [...] il [...] e componente della comunità ebraica di Roma veniva arrestato in data 15 aprile 1944 e quindi deportato ad Auschwitz in data 26 giugno 1944 ed ivi giungeva il 30 giugno 1944, dove, dopo qualche mese di lavoro coatto, veniva ucciso il 31 agosto 1944; (ii) zia Persona_8 degli odierni attori, nata a [...] il [...], veniva arrestata in data 16 ottobre 1943, quindi deportata ad Auschwitz dove al suo arrivo trovava la morte in data 23 ottobre 1943 (v. in particolare le informazioni biografiche pubblicate dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica, all. A.2 2^ memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.).
Alla luce della documentazione in atti, è dimostrato che e Persona_7 [...] abbiano subìto, ad opera delle forze del Terzo Reich, un illecito arresto, Per_8 conseguente deportazione e barbaro assassinio presso il campo di concentramento di Auschwitz.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; la deportazione e la riduzione in schiavitù della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945; anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”; l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione
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del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU
(secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dai danti causa delle odierne parti attrici consiste dunque nel pretium doloris patito per effetto della perdita di due componenti – padre – e – sorella –) del nucleo familiare originario Pt_1 Per_3 del padre Persona_1
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 «Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (…) purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto»).
Pertanto, avuta la prova che i sig.ri (padre di Parte_1 Persona_1 coniuge di e nonno degli odierni attori) e (sorella di Per_2 Persona_8
e figlia di ) siano venuti meno nelle incresciose Persona_1 Per_2 circostanze sopra descritte, ad avviso del Tribunale deve essere risarcito il danno patito dai superstiti per la prematura e drammatica perdita di detti componenti del nucleo familiare.
In particolare:
(i) il danno non patrimoniale sofferto dalla sig.ra , per la prematura Per_2 perdita del coniuge e della figlia secondo i precedenti del Pt_1 Per_3 tribunale in casi analoghi, può essere equitativamente liquidato nella somma di €
350.000,00 già considerata all'attualità; nondimeno, agli attori, che ne hanno fatto espressa richiesta, deve riconoscersi la quota di 1/15 (ossia la quota di 1/3 di 1/5) della somma in parola, quindi la somma di € 23.330,00 ciascuno;
(ii) il danno non patrimoniale sofferto dal comune genitore per Persona_1 la prematura perdita del genitore e della sorella secondo i Pt_1 Per_3 precedenti del tribunale in casi analoghi, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella somma di € 250.000,00, da attribuire nella misura di 1/3 ciascuno alle odierne parti attrici (per l'importo di € 83.333,00 ciascuno), secondo
18 19
quanto appresso illustrato.
3.3 Nulla può riconoscersi, invece, all'attore sig. per la Parte_1 personale perdita del nonno (omonimo) e della zia a seguito della Per_3 deportazione ad opera delle forze del Terzo Reich, trattandosi di parenti non componenti del nucleo familiare ristretto, e che è dedotto dagli stessi attori non fossero conviventi con l'odierno attore;
considerata la giovanissima età del sig.
(nato il [...]), alla data degli eventi per cui è causa, e le Parte_1 peculiari circostanze che notoriamente connotano il periodo storico rilevante ai fini della lite, la stessa allegazione dei fatti costitutivi di tale voce di credito è sin troppo lacunosa, per consentire al tribunale di presumere la presenza del danno lamentato in termini di lesione del preesistente, continuativo e stabile rapporto relazionale con i predetti familiari.
3.4 Parimenti, il tribunale non ritiene di poter riconoscere, agli attori, il diritto di ricevere la quota ereditaria idealmente spettante alla sorella Parte_4
È vero che «i crediti del "de cuius", al pari dei titoli di credito emessi in suo favore, non si ripartiscono tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come stabilito anche dall'art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione».
Ma da tanto «deriva che ciascuno dei coeredi può agire singolarmente per insinuare al passivo fallimentare l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria» (così per tutte Cass. Sez. 1, 01/12/2015, n.
24449): nel caso di specie gli attori, chiedendo l'attribuzione di somme in proporzione alla propria quota ereditaria, hanno manifestamente ed inequivocamente rinunciato alla solidarietà, quindi alla richiesta dell'interno credito comune.
Donde l'impossibilità di riconoscere loro anche le somme dovute alla coerede
che non ha agito in giudizio ed in nome della quale gli attori non Parte_4 avevano, sì come non hanno, legittimazione ad agire (art. 81 c.p.c.).
3.5. Quanto all'eccezione (in senso lato) di compensatio lucri cum damno, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 43, comma 4 lett. b) d.l. n. 36 del
2022, si è inteso rimettere alla fase di presentazione della domanda di accesso al
“Fondo ristori” la detrazione o il diffalco che dir si voglia, dal credito accertato nei confronti della Repubblica Federale tedesca con sentenza passata in giudicato, delle somme eventualmente percepite dall'avente diritto (in proprio o nella qualità di erede), secondo le disposizioni tassativamente indicate nella norma.
Ragione per cui, non spetta al tribunale di procedere all'attualizzazione di quanto percepito dai danneggiati (o dai suoi aventi causa) ai sensi delle norme indicate dal citato art. 43, e alla sua detrazione dal credito risarcitorio accertato e
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liquidato in giudizio, trattandosi di operazione rimessa all'Autorità amministrativa cui affidata la gestione del fondo, ai sensi del decreto ministeriale del 28 giugno 2023.
Pertanto, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio dovrà subire, in sede di accesso al Fondo, la decurtazione delle somme (chiaramente, da attualizzare) eventualmente percepite a titoli di beneficio o indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonché ai sensi e per gli effetti della legge n. 96/1955, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32).
4. Si provvede quindi come in dispositivo e le spese del giudizio vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la al pagamento, per le cause e Controparte_2 titoli indicati in narrativa:
(a) della somma di € 106.663,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in favore di CP_1
(b) della somma di € 106.663,00, oltre interessi legali alla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_1
- condanna la parte convenuta, in solido con l'interveniente
[...]
, alla rifusione delle spese del grado, che liquida in Controparte_4
€ 1.686,00 per esborsi, € 20.000,00 per compensi tariffari (sul valore da € 520.001 a
€ 1.000.000) con distrazione in favore degli Avv.ti RE Di OR, LL Di
AS, IE MA AN, NA BI ed DO DA, in solido tra loro, dichiaratisi antistatari.
Roma, 22 ottobre 2025 il giudice
ES MA
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