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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Presidente Delegato, dr.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato ex artt. 15 D.Lgs. n. 150/2011 e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23135/2024 iscritta in data 21.12.2024 da
Avv. FERRINI Novella in proprio, elettivamente domiciliata in Torino, presso il proprio studio.
- PARTE RICORRENTE - contro
, domiciliato ex lege in Torino, presso Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato.
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002 e art. 15 d.lgs n. 150/2011
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale in riforma dell'impugnato Decreto, liquidare
l'importo di € 2.045,33= oltre spese generali, così come indicato nella già depositata Istanza, o comunque il compenso che sarà ritenuto di Giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione delle spese relative al presente Giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. FERRINI propone tempestiva opposizione depositata il 21.12.2024 avverso il decreto emesso in data 2.12.2024 comunicato in data 4.12.2024, con il quale il Tribunale di Torino, Sezione GIP dott.ssa Gloria Biale, ha liquidato in €
757 oltre accessori, i compensi per le prestazioni svolte nel proc. RG GIP (n.
RGNR) a favore di ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
1 Stato a decorrere dal 25.3.2024.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. Parte opponente si duole della non congruità della somma liquidata sull'assunto
- ritenuto erroneo dalla ricorrente - che il procedimento dovesse essere considerato di modestissima complessità e l'omessa liquidazione della fase istruttoria.
Con riferimento al profilo della congruità, la ricorrente lamenta che non sono state considerati, quale elemento di valutazione, l'entità della pena comminata, il ragionamento giuridico sotteso alla linea difensiva per la prova del concorso e la sottoposizione all'attenzione del giudicante di altro procedimento per fatto identico, diversamente qualificato.
3. Come emerge dalla richiesta, l'avv. Ferrini aveva chiesto l'importo di € 2045,33 oltre rimborso forf., CPA (esente IVA e RA).
In particolare, nel decreto qui opposto sono stati liquidati i compensi minimi per le fasi di studio e decisoria per un importo pari a € 757 oltre rimborso forf., cpa e iva.
4. Va innanzitutto precisato che l'attività di redazione e deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio non va liquidata (cfr. Cass. n. 16308/2017, secondo cui
“Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto al compenso relativo anche all'attività di redazione delle istanze di ammissione al suddetto patrocinio e di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l'esercizio della difesa del non abbiente nel processo”).
Invece l'istanza di celebrazione del procedimento attraverso il giudizio abbreviato, anticipata a tal fine dal confronto con il giudice, è certamente attività professionale che deve essere oggetto del compenso liquidato.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente (art. 12 comma 3° d.m. 55/2014 e s.m.): “b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono
2 funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati
o imputati di reato connesso o collegato”.
La richiesta di celebrazione del procedimento attraverso il rito abbreviato rientra nella fase introduttiva, come peraltro richiesta originariamente con l'istanza di liquidazione del 29.10.2024 dall'avv. Ferrini.
In merito alla quantificazione dei compensi, vanno considerati i criteri di cui all'art. 12 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” laddove si dispone che “1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Il compenso che è stato liquidato per le fasi studio e decisoria (minimo, ridotto di
1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/2002) e quello che si ritiene di dovere liquidare, sempre corrispondente al minimo, per la fase introduttiva, risulta congruo in quanto:
- ai sensi dell'art. 82 primo comma TUSG, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti” e, pertanto, poiché il valore medio è quello massimo liquidabile nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, occorre considerare la doverosa ed opportuna proporzione da rispettare con la
3 liquidazione di attività difensive svolte in relazione a reati ben più gravi e con contesti processuali senz'altro di maggiore complessità;
- nel caso di specie, la difesa non richiedeva un impegno maggiore di quello minimo in considerazione dell'unica imputazione, della semplicità del procedimento prescelto e del materiale probatorio da valutare mentre la pena comminata o la prova del concorso di persone ( nell'ambito di modalità semplici di esecuzione del reato, come nel caso di specie) o la sottoposizione all'attenzione del giudicante di un caso analogo diversamente valutato, sono elementi di ridotto impatto sull'impegno difensivo nel caso di specie che non consente di ritenere adeguato al caso di specie un importo superiore al minimo edittale nell'ambito della peculiare liquidazione propria del patrocinio di cui trattasi alla luce del disposto dell'art. 82 I co. cit.
Sulle spese processuali del presente giudizio-
Alla soccombenza segue l'obbligo di parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modifica il decreto di liquidazione opposto e, per l'effetto,
- liquida in favore dell'Avv. FERRINI LL, quale legale di Pt_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del
[...]
procedimento penale n. 1058/2023 RGNR e 8457/2024 RG GIP, il compenso complessivo di € 1009 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all' Avv.FERRINI Controparte_1
LL le spese della presente causa che liquida in € 125,00 per esposti ed €
231 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
4 Torino, 4.6.2025
Il Presidente Delegato
Dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Presidente Delegato, dr.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato ex artt. 15 D.Lgs. n. 150/2011 e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23135/2024 iscritta in data 21.12.2024 da
Avv. FERRINI Novella in proprio, elettivamente domiciliata in Torino, presso il proprio studio.
- PARTE RICORRENTE - contro
, domiciliato ex lege in Torino, presso Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato.
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002 e art. 15 d.lgs n. 150/2011
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale in riforma dell'impugnato Decreto, liquidare
l'importo di € 2.045,33= oltre spese generali, così come indicato nella già depositata Istanza, o comunque il compenso che sarà ritenuto di Giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione delle spese relative al presente Giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. FERRINI propone tempestiva opposizione depositata il 21.12.2024 avverso il decreto emesso in data 2.12.2024 comunicato in data 4.12.2024, con il quale il Tribunale di Torino, Sezione GIP dott.ssa Gloria Biale, ha liquidato in €
757 oltre accessori, i compensi per le prestazioni svolte nel proc. RG GIP (n.
RGNR) a favore di ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
1 Stato a decorrere dal 25.3.2024.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. Parte opponente si duole della non congruità della somma liquidata sull'assunto
- ritenuto erroneo dalla ricorrente - che il procedimento dovesse essere considerato di modestissima complessità e l'omessa liquidazione della fase istruttoria.
Con riferimento al profilo della congruità, la ricorrente lamenta che non sono state considerati, quale elemento di valutazione, l'entità della pena comminata, il ragionamento giuridico sotteso alla linea difensiva per la prova del concorso e la sottoposizione all'attenzione del giudicante di altro procedimento per fatto identico, diversamente qualificato.
3. Come emerge dalla richiesta, l'avv. Ferrini aveva chiesto l'importo di € 2045,33 oltre rimborso forf., CPA (esente IVA e RA).
In particolare, nel decreto qui opposto sono stati liquidati i compensi minimi per le fasi di studio e decisoria per un importo pari a € 757 oltre rimborso forf., cpa e iva.
4. Va innanzitutto precisato che l'attività di redazione e deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio non va liquidata (cfr. Cass. n. 16308/2017, secondo cui
“Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto al compenso relativo anche all'attività di redazione delle istanze di ammissione al suddetto patrocinio e di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l'esercizio della difesa del non abbiente nel processo”).
Invece l'istanza di celebrazione del procedimento attraverso il giudizio abbreviato, anticipata a tal fine dal confronto con il giudice, è certamente attività professionale che deve essere oggetto del compenso liquidato.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente (art. 12 comma 3° d.m. 55/2014 e s.m.): “b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono
2 funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati
o imputati di reato connesso o collegato”.
La richiesta di celebrazione del procedimento attraverso il rito abbreviato rientra nella fase introduttiva, come peraltro richiesta originariamente con l'istanza di liquidazione del 29.10.2024 dall'avv. Ferrini.
In merito alla quantificazione dei compensi, vanno considerati i criteri di cui all'art. 12 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” laddove si dispone che “1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Il compenso che è stato liquidato per le fasi studio e decisoria (minimo, ridotto di
1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/2002) e quello che si ritiene di dovere liquidare, sempre corrispondente al minimo, per la fase introduttiva, risulta congruo in quanto:
- ai sensi dell'art. 82 primo comma TUSG, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti” e, pertanto, poiché il valore medio è quello massimo liquidabile nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, occorre considerare la doverosa ed opportuna proporzione da rispettare con la
3 liquidazione di attività difensive svolte in relazione a reati ben più gravi e con contesti processuali senz'altro di maggiore complessità;
- nel caso di specie, la difesa non richiedeva un impegno maggiore di quello minimo in considerazione dell'unica imputazione, della semplicità del procedimento prescelto e del materiale probatorio da valutare mentre la pena comminata o la prova del concorso di persone ( nell'ambito di modalità semplici di esecuzione del reato, come nel caso di specie) o la sottoposizione all'attenzione del giudicante di un caso analogo diversamente valutato, sono elementi di ridotto impatto sull'impegno difensivo nel caso di specie che non consente di ritenere adeguato al caso di specie un importo superiore al minimo edittale nell'ambito della peculiare liquidazione propria del patrocinio di cui trattasi alla luce del disposto dell'art. 82 I co. cit.
Sulle spese processuali del presente giudizio-
Alla soccombenza segue l'obbligo di parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modifica il decreto di liquidazione opposto e, per l'effetto,
- liquida in favore dell'Avv. FERRINI LL, quale legale di Pt_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del
[...]
procedimento penale n. 1058/2023 RGNR e 8457/2024 RG GIP, il compenso complessivo di € 1009 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all' Avv.FERRINI Controparte_1
LL le spese della presente causa che liquida in € 125,00 per esposti ed €
231 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
4 Torino, 4.6.2025
Il Presidente Delegato
Dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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