Decreto cautelare 3 giugno 2023
Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
Sentenza 30 agosto 2024
Decreto cautelare 6 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 3 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 03/03/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00806/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00972/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2025, proposto dal
signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Falcone e Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio-Roma, 30 agosto 2024, n. 16021, resa tra le parti, non notificata e concernente l’esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto monocratico 6 febbraio 2025, n. 492;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Vista la domanda presentata in via incidentale dalla parte appellante di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, con cui è stato respinto il ricorso in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti, come da verbale dell’udienza;
Considerato, nell’ambito della cognizione sommaria propria della presente fase, che i motivi di appello, pur dovendo essere esaminati compiutamente nella fase di merito, non risultano assistiti da profili di sicura fondatezza, con particolare riguardo a quanto emerge dal verbale della prova per cui è causa, facente piena prova fino a querela di falso, che non riporta la circostanza dell’infortunio che l’istante avrebbe accusato;
Ritenuto di accogliere l’istanza di notificazione dell’atto di appello per pubblici proclami, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la notifica avverrà, nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza, attraverso la pubblicazione - sul sito Internet dell’Amministrazione intimata di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l’indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati;
- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del citato sito Internet e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;
- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella Segreteria della Sezione una attestazione dell’Amministrazione intimata da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate; tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.
Considerato che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello cautelare (n.r.g. 972/2025) di sospensione di esecutività della sentenza impugnata.
Dispone l’integrazione del contraddittorio mediante la notificazione dell’atto di appello per pubblici proclami.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone fisiche comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.