Articolo 28 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
Articolo 27Articolo 29
Versione
12 agosto 1961
Art. 28.
Quando occorra, integrare le disponibilita' finanziarie del Fondo, e siano ritenute insufficienti quelle di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 27, il Mediocredito puo' essere autorizzato con provvedimento del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad emettere obbligazioni, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo 27.
Gli oneri per l'emissione dei prestiti obbligazionari previsti dalla presente legge ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961