Decreto cautelare 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/02/2026, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2025, proposto da CE SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
D’TO AL, controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa idonea misura cautelare
dei seguenti atti: 1) l’art. 2, comma 1, lett. c), del bando del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari di Polizia, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, datato 01.11.2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/42 bis, del 07.11.2024, ove interpretato nel senso della fissazione dell’obbligo di possedere, ai fini della partecipazione al concorso medesimo, 120 CFU (crediti formativi universitari) IUS per le lauree triennali e 200 CFU (crediti formativi universitari) “IUS” per le lauree magistrali specialistiche; 2) la guida per la compilazione della domanda online di partecipazione al suddetto concorso, pag. 15, laddove viene precisato l’obbligo di possedere 120 CFU “IUS” per le lauree triennali e 200 CFU “IUS” per le lauree magistrali specialistiche; 3) la nota via e-mail dell’Ufficio Concorsi del 29.11.2024, relativa alla non ammissione del ricorrente al concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari di Polizia, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, datato 01.11.2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/42 bis, del 07.11.2024; 4) ogni altro atto, presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche laddove non conosciuto, con particolare riferimento, per quanto occorrere possa, alla nota prot. n. 555/V-RS/Area 2^/ del 22.06.2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio V – Relazioni Sindacali della Polizia di Stato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. ZI LI, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Sin dal 07.11.2024, giorno di pubblicazione del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, adottato in data 01.11.2024, il ricorrente tentava di inoltrare la propria domanda di partecipazione al concorso, avendo conseguito una laurea triennale in scienza dei servizi giuridici (classe L-14).
La disposizione di cui all’art. 3, comma 1, del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario di Polizia di Stato, prevedeva che “ la domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, utilizzando esclusivamente la procedura informatica presente sul portale https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull'icona concorso interno) ”.
Sennonché, il sistema automatizzato, ponendo di fatto uno sbarramento, consentiva di completare la procedura di presentazione della domanda solo ai candidati in possesso di laurea caratterizzata dall’acquisizione di una prevalenza di crediti in materie afferenti al settore “IUS” (crediti pari ai 2/3 del totale).
Tale situazione precludeva al ricorrente la possibilità di presentare la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
Insorge il ricorrente, con il ricorso notificato il 02.01.2025 e depositato il 03.01.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 270/2004; violazione del principio del favor partecipationis ; violazione e falsa applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; eccesso di potere dovuto a difetto dei presupposti, illogicità, travisamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio. Con successiva memoria, chiede la reiezione del ricorso.
Con decreto presidenziale n. 298 dell’17.01.2025, è respinta la domanda di misura cautelare monocratica.
Con ordinanza collegiale n. 832 del 05.02.2025, questa Sezione accoglie la domanda cautelare del ricorrente, ai fini dell’ammissione con riserva.
Con atto qui depositato il 13.01.2026, parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il dichiarato sopravvenire del difetto di interesse. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ZI LI, Presidente, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI LI |
IL SEGRETARIO