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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14947 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14947 /2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to NIGRO ALESSANDRO , con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to CORTI LUCA , con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.02.2023 ha chiesto che il Tribunale Parte_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Roma, il
04.09.2004, con , dalla quale ha avuto due figli, (il 07.05.2006) e Controparte_1 Per_1
(il 29.07.2010) deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di Per_2
accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita. Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice Delegato, all'udienza del 31.01.2024, dato atto del fallimento del tentativo di
1 conciliazione, il G.D. con ordinanza del 12.02.2024 ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, e all'esito dell'udienza cartolare del 23.01.2025, riservava la decisione al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status e rinviava la causa per ammissione di istanze istruttorie all'udienza da trattarsi in modalità cartolare del 19.06.2025;
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3,
n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta. Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Roma il 04.09.2004; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto 00902, parte 2, serie A04);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 17.02.2025;
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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