Articolo 9 della Legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 settembre 1950
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Versione
14 giugno 1990
Art. 9.
I proprietari di bombole per metano punzonate hanno diritto ad un corrispettivo per l'uso delle bombole stesse a carico del fondo di cui all'art. 13. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) la soppressione dell'art. 9 e ha disposto (con l'art. 6) che tale modifica avra' "efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."
Entrata in vigore il 14 giugno 1990
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