Art. 9.
I proprietari di bombole per metano punzonate hanno diritto ad un corrispettivo per l'uso delle bombole stesse a carico del fondo di cui all'art. 13. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) la soppressione dell'art. 9 e ha disposto (con l'art. 6) che tale modifica avra' "efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."
I proprietari di bombole per metano punzonate hanno diritto ad un corrispettivo per l'uso delle bombole stesse a carico del fondo di cui all'art. 13. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) la soppressione dell'art. 9 e ha disposto (con l'art. 6) che tale modifica avra' "efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."