Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 09/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da NO TA Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI DA Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32560 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65296, depositato in data 16 marzo 2020, reso da MU AD, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), TI RE, nato a [...] il [...]
(C.F. [...]), entrambi difesi e rappresentati dall’avvocato SE SC (C.F. [...]) del foro Venezia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466, PEC:
avvocato.biscontin@pec.it;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 11 novembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, nessuno presente per gli agenti, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 150 del 14 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65296, depositato in data 16 marzo 2020, reso dagli agenti contabili RE TI e AD MU, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto – U.O.
Genio Civile Litorale Veneto per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 1 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30885 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione appariva regolare, pur essendo stato reso un unico documento avente ad oggetto la rendicontazione di due distinte gestioni, essendosi i due agenti avvicendati nella gestione del fondo economale in virtù della riorganizzazione regionale avvenuta con DGR n.
803 del 27/05/2016.
Tale profilo di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, non veniva, tuttavia, ritenuto ostativo al discarico dell’agente e all’approvazione del conto, essendo comunque stato possibile imputare i singoli fatti di gestione, analiticamente rendicontati, a ciascun agente.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di regolarità del conto con conseguente discarico dell’agente.
All’udienza del 11 novembre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65296 reso da AD MU e RE TI, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto – U.O. Genio Civile Litorale Veneto per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 1 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30885 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(imposta di registro e di bollo, imposte tasse e proventi assimilati a carico dell’ente, carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio, spese postali, altri servizi diversi);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto il Collegio rileva che la rendicontazione fa riferimento all’ ordine di accreditamento n. 4 del 6/04/2016, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di €
85.375,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 89 del 06/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Marco Puiatti, di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 11/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile; il DDR n. 100 del 16/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
L’esame del conto di cui è causa e delle tipologie di spese sostenute evidenzia che l’utilizzazione dell’anticipazione è avvenuta in relazione alle esigenze di funzionamento (imposta di registro e di bollo, imposte tasse e proventi assimilati a carico dell’ente, carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio, spese postali, altri servizi diversi).
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 4/2016 di euro 85.375,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 42.990,74 di cui euro 1.600,00 per buoni di prelevamento ed euro 41.390,74 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 42.976,61 oltre al riversamento in Tesoreria del residuo di euro 14,13.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni, pari a 47 operazioni di cui 17 per l’importo totale di €
15.089,02 a nome dall’agente contabile RE TI e 30 per l’importo totale di € 27.901,72 a nome del subentrante AD MU, per la somma complessiva di € 42.990,74.
I pagamenti effettuati consistono in 46 operazioni di cui 15 per l’importo totale di € 14.489,02 da parte di RE TI e 31 da AD MU per l’importo totale di € 28.487,59 e, quindi, complessivamente per la somma di € 42.976,61, che assieme al riversamento alla tesoreria di € 14,13 del 30/12/2016 (quietanza n. 42342, reversale 8325 del 03/01/2017)
conducono alla quadratura sostanziale del conto.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.
Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, ha consentito la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002), nonché l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, pur in assenza di una distinta rendicontazione (in atti, comunque, è il verbale di passaggio delle consegne in data 30 giugno 2016).
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32560 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili AD MU e RE TI in relazione al conto giudiziale n. 65296, depositato in data 16 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
DA BE TA OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)