Articolo 662 del Codice di procedura civile
Articolo 521 bisArticolo 624
Versione
21 aprile 1942
Art. 662.
(Mancata comparizione del locatore).

Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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