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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/11/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 369/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio IC relatore
GI AN GA IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 369/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPLONE Controparte_1 C.F._2
ANTONIO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 4.2.2025 ha agito nei confronti di Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio Controparte_1 minore nato ad [...] il [...], nello specifico chiedendo di Persona_1 disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre e di porre a carico del Persona_1
il versamento, a titolo di mantenimento del figlio minore, dell'importo di € 400,00 CP_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si è costituito in giudizio con apposita comparsa depositata in data 14.3.2025, nella quale ha concluso per il rigetto delle domande, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre o, in via subordinata e nell'ipotesi di collocamento prevalente presso la madre, di concedere al padre le più ampie facoltà di visita con le modalità indicate nel proprio scritto difensivo, e di porre a carico del genitore non collocatario un contributo al mantenimento del minore nella misura di €250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'8.4.2025 veniva richiesta al una relazione Controparte_2 sull'attuale situazione di salute mentale del , depositata in atti in data 23.4.2025. CP_1
Con ordinanza del 26.5.2025 venivano disposti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art.473 bis.22 comma 1 c.p.c.:
“a) il minore è affidato ai genitori e Persona_1 Parte_1 [...]
; CP_1
b) detto minore continuerà a vivere con la madre nell'abitazione di via Forca d'Acero n.4 di , CP_2 distinta in catasto fabbricati al foglio 19 particella 2377 sub.8, che viene assegnata a Parte_1
[...]
c) potrà frequentare il figlio ogni giorno o anche per più giorni consecutivi, Controparte_1 Per_1 previo accordo con la ricorrente e compatibilmente con gli impegni scolastici, di salute o di ogni altra natura del minore;
d) contribuirà al mantenimento del figlio versando in favore di Controparte_1 Per_1 [...]
con decorrenza dal febbraio 2025, detratto quanto già versato a tale titolo, e con Parte_1 successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 300,00entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
pagina 2 di 5 e) l'assegno unico universale per il figlio viene ripartito in pari misura tra i due genitori”.
Con le note di precisazione delle conclusioni del 14.10.2025, veniva depositato verbale di accordo dell'8.10.2025, sottoscritto dalle parti e dai difensori delle stesse, contenente le seguenti condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale:
“1) il minore viene affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Parte_1
e con collocamento abitativo presso la madre nella casa sita in
[...] Controparte_1 CP_2 alla Via Forca d'Acero n.4 di proprietà della signora;
Testimone_1
2) la casa di proprietà della sig.ra , sita in alla Via Forca D'Acero n.4 e Testimone_1 CP_2 distinta in NCEU del Comune di al foglio 19, p.lla 2377, sub.38, resta assegnata alla madre CP_2 sig.ra nella qualità di genitore collocatario del minore Parte_1 Persona_1
e fintanto che il minore resterà collocato presso la madre ed ivi risiederà e dimorerà, mentre il garage, distinto in NCEU del Comune di al foglio 19, p.lla 2377, sub.8 cat. C\6, resta nella piena ed CP_2 esclusiva disponibilità della proprietaria sig.ra ; la signora Testimone_1 Parte_1 avrà cura, entro trenta giorni dalla firma del presente accordo, di sgomberare eventuali
[...] oggetti di sua proprietà ivi depositati;
3) la sig.ra a partire dal mese di maggio 2025 si farà carico delle spese Parte_1 condominiali relative all'appartamento assegnatole nonché della TARI, delle utenze di luce, gas ed acqua, e provvederà ad effettuare le relative volture;
4) Il padre, da lunedì al venerdì, potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo accordo anche telefonico con la sig.ra compatibilmente con gli impegni scolastici, di salute Parte_1
o di ogni altra natura del minore. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 20:00, quando provvederà a riaccompagnarlo a casa della madre. Per le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con un genitore, ad anni alternati, il periodo festivo compreso dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo compreso dal 31 dicembre fino all'Epifania; le vacanze Pasquali saranno invece alternativamente dedicate, di anno in anno, a un solo genitore, affinché il figlio possa trascorrere l'intero periodo dal pomeriggio del Giovedì Santo alle ore 21 del Lunedì dell'Angelo con uno dei genitori;
si conviene che ciò avvenga negli anni pari con il padre ed in quelli dispari con la madre, salvo diversi accordi. I genitori convengono espressamente che il minore non possa essere condotto all'estero senza Per_1
l'assenso scritto di entrambi i genitori. I genitori si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito,
pagina 3 di 5 anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé il figlio minore.
5) contribuirà al mantenimento del figlio versando in favore di Controparte_1 Per_1 [...]
con decorrenza dal febbraio 2025, detratto quanto già versato a tale titolo, e con Parte_1 successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara;
la signora dà atto che alla data di sottoscrizione del Parte_1 presente accordo il Signor è in regola nel pagamento di quanto di sua spettanza;
Controparte_1
6) l'assegno unico universale per il figlio viene assegnato interamente alla madre sig.ra Parte_1
[...]
7) le spese del giudizio restano interamente compensate tra le parti.”.
All'udienza del 4.11.2025 i procuratori delle parti chiedevano la conferma delle condizioni pattuite nel predetto accordo con la seguente integrazione "si prevede altresì che il padre, durante i mesi estivi, possa trascorrere con il figlio un periodo di giorni 15 consecutivi da concordare con la madre entro il
31 maggio dell'anno di riferimento".
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Pescara 17 novembre 2025
Il IC relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio IC relatore
GI AN GA IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 369/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPLONE Controparte_1 C.F._2
ANTONIO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 4.2.2025 ha agito nei confronti di Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio Controparte_1 minore nato ad [...] il [...], nello specifico chiedendo di Persona_1 disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre e di porre a carico del Persona_1
il versamento, a titolo di mantenimento del figlio minore, dell'importo di € 400,00 CP_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si è costituito in giudizio con apposita comparsa depositata in data 14.3.2025, nella quale ha concluso per il rigetto delle domande, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre o, in via subordinata e nell'ipotesi di collocamento prevalente presso la madre, di concedere al padre le più ampie facoltà di visita con le modalità indicate nel proprio scritto difensivo, e di porre a carico del genitore non collocatario un contributo al mantenimento del minore nella misura di €250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'8.4.2025 veniva richiesta al una relazione Controparte_2 sull'attuale situazione di salute mentale del , depositata in atti in data 23.4.2025. CP_1
Con ordinanza del 26.5.2025 venivano disposti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art.473 bis.22 comma 1 c.p.c.:
“a) il minore è affidato ai genitori e Persona_1 Parte_1 [...]
; CP_1
b) detto minore continuerà a vivere con la madre nell'abitazione di via Forca d'Acero n.4 di , CP_2 distinta in catasto fabbricati al foglio 19 particella 2377 sub.8, che viene assegnata a Parte_1
[...]
c) potrà frequentare il figlio ogni giorno o anche per più giorni consecutivi, Controparte_1 Per_1 previo accordo con la ricorrente e compatibilmente con gli impegni scolastici, di salute o di ogni altra natura del minore;
d) contribuirà al mantenimento del figlio versando in favore di Controparte_1 Per_1 [...]
con decorrenza dal febbraio 2025, detratto quanto già versato a tale titolo, e con Parte_1 successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 300,00entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
pagina 2 di 5 e) l'assegno unico universale per il figlio viene ripartito in pari misura tra i due genitori”.
Con le note di precisazione delle conclusioni del 14.10.2025, veniva depositato verbale di accordo dell'8.10.2025, sottoscritto dalle parti e dai difensori delle stesse, contenente le seguenti condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale:
“1) il minore viene affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Parte_1
e con collocamento abitativo presso la madre nella casa sita in
[...] Controparte_1 CP_2 alla Via Forca d'Acero n.4 di proprietà della signora;
Testimone_1
2) la casa di proprietà della sig.ra , sita in alla Via Forca D'Acero n.4 e Testimone_1 CP_2 distinta in NCEU del Comune di al foglio 19, p.lla 2377, sub.38, resta assegnata alla madre CP_2 sig.ra nella qualità di genitore collocatario del minore Parte_1 Persona_1
e fintanto che il minore resterà collocato presso la madre ed ivi risiederà e dimorerà, mentre il garage, distinto in NCEU del Comune di al foglio 19, p.lla 2377, sub.8 cat. C\6, resta nella piena ed CP_2 esclusiva disponibilità della proprietaria sig.ra ; la signora Testimone_1 Parte_1 avrà cura, entro trenta giorni dalla firma del presente accordo, di sgomberare eventuali
[...] oggetti di sua proprietà ivi depositati;
3) la sig.ra a partire dal mese di maggio 2025 si farà carico delle spese Parte_1 condominiali relative all'appartamento assegnatole nonché della TARI, delle utenze di luce, gas ed acqua, e provvederà ad effettuare le relative volture;
4) Il padre, da lunedì al venerdì, potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo accordo anche telefonico con la sig.ra compatibilmente con gli impegni scolastici, di salute Parte_1
o di ogni altra natura del minore. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 20:00, quando provvederà a riaccompagnarlo a casa della madre. Per le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con un genitore, ad anni alternati, il periodo festivo compreso dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo compreso dal 31 dicembre fino all'Epifania; le vacanze Pasquali saranno invece alternativamente dedicate, di anno in anno, a un solo genitore, affinché il figlio possa trascorrere l'intero periodo dal pomeriggio del Giovedì Santo alle ore 21 del Lunedì dell'Angelo con uno dei genitori;
si conviene che ciò avvenga negli anni pari con il padre ed in quelli dispari con la madre, salvo diversi accordi. I genitori convengono espressamente che il minore non possa essere condotto all'estero senza Per_1
l'assenso scritto di entrambi i genitori. I genitori si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito,
pagina 3 di 5 anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé il figlio minore.
5) contribuirà al mantenimento del figlio versando in favore di Controparte_1 Per_1 [...]
con decorrenza dal febbraio 2025, detratto quanto già versato a tale titolo, e con Parte_1 successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara;
la signora dà atto che alla data di sottoscrizione del Parte_1 presente accordo il Signor è in regola nel pagamento di quanto di sua spettanza;
Controparte_1
6) l'assegno unico universale per il figlio viene assegnato interamente alla madre sig.ra Parte_1
[...]
7) le spese del giudizio restano interamente compensate tra le parti.”.
All'udienza del 4.11.2025 i procuratori delle parti chiedevano la conferma delle condizioni pattuite nel predetto accordo con la seguente integrazione "si prevede altresì che il padre, durante i mesi estivi, possa trascorrere con il figlio un periodo di giorni 15 consecutivi da concordare con la madre entro il
31 maggio dell'anno di riferimento".
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Pescara 17 novembre 2025
Il IC relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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