Sentenza 29 marzo 2022
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 30/03/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA N.54/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
MA LL Presidente Paola Briguori Consigliere Antonio Palazzo Consigliere Marco Fratini Consigliere AV D’Oro Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60793 del registro di Segreteria, promosso dal sig. xx, nato a [...], c.f. xx, residente xx, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bonaiuti, c.f. [...],
pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org unitamente e disgiuntamente all’avv. Susanna Chiabotto, c.f. [...], pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16, giusta procura a margine del ricorso di primo grado valida anche per il grado di appello;
-appellantecontro:
INPS, - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rapp.te pt corrente in Roma, via Ciro il Grande 21, 00144 e ivi domiciliato, nonché elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale INPS, avv.
Ilaria Leonardis, in Bari, via Putignani 108 – 70126;
-appellatoper la riforma o l’annullamento della sentenza n. 268/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, depositata il 29.3.2022 non notificata;
Visto l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e i documenti di causa;
All’udienza del 18 marzo 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta la relazione del relatore Primo Ref. AV D’Oro, assente parte appellante, presente l’avv. Lidia Carcavallo per l’appellata INPS;
Ritenuto in
FATTO
1. La sentenza n.268/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia.
Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2021, il Sig. xx - lamentando la violazione e l'errata applicazione della L. 503/1992, della L. 724/1994 e della L. 335/1995 - ha contestato la legittimità del provvedimento I.N.P.S. di liquidazione della sua pensione, invocando il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante la corretta attribuzione dell'indennità integrativa speciale in quota A, calcolata sull’intero importo dell’indennità suddetta, in rapporto all'aliquota maturata a tale data - 31 dicembre 1992, 31 dicembre 1994 e 31 dicembre 1995 - con decorrenza del relativo trattamento economico ed effettivo pagamento dello stesso sin dalla cessazione dal servizio nonchè con corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria; il tutto con vittoria delle spese di lite. Nello specifico, la domanda del ricorrente - già Ispettore Capo presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, cessato dal servizio il 26 giugno 2012 e titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità – era volta all'accertamento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale calcolata in base all’aliquota maturata in quota A e ciò fino al 1992, o al 1994 o al 1995 sulla base del 100% e non, invece su quella dell’80%.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Richiamando la normativa vigente in base al sistema retributivo, la sentenza ha affermato che “l’indennità integrativa speciale, dovendo essere inserita nelle voci retributive, partecipa del limite massimo di valorizzazione in pensione pari all’80%, stabilito per i dipendenti civili dall’art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall’art. 54 stesso TU. La legge 335/1995 non ha modificato il sistema retributivo previsto dalla normativa appena descritta essendosi limitato ad indicare (art. 2, comma 20, come anche modificato dall'art. 59, comma 36, L.
27 dicembre 1997, n. 449) alcune ipotesi eccezionali […] per le quali il dipendente pubblico, anche se cessato dal servizio successivamente al 1°
gennaio 1995, poteva fruire dell’indennità integrativa speciale quale emolumento accessorio e separato (senza che questa fosse assoggettata al limite massimo di valorizzazione dell’80%)” ipotesi nella specie non verificatesi.
Infatti, “quella recata dal testé citato art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992 è una norma che non disciplina la composizione della retribuzione pensionabile, ma individua il criterio temporale di valorizzazione della stessa stabilendo che per le anzianità fino al 31.12.1992 va computata nella misura percepita al momento della cessazione, mentre con riguardo alle anzianità maturate successivamente a tale data va computata in base alla media degli ultimi dieci o più anni di servizio (cfr. art. 7 stesso D. Lgs. n. 503/1992). Di conseguenza alcun diritto a veder valutata l’indennità integrativa speciale separatamente dalla retribuzione pensionabile può discendere dall’applicazione del citato art. 13 del D. Lgs. 503/1992, nemmeno per la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.1992. Si deve, invero, sottolineare […] che l’art. 15 della legge 724/1994 ha stabilito, per coloro che sono andati in pensione a partire dalla data dell’1.1.1995 […] che l’i.i.s.
dovesse confluire negli emolumenti retributivi assoggettati a contribuzione, scontando quindi al pari di essi la valorizzazione in pensione nel limite massimo dell’80%” (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 5 novembre 2021, n. 947)”.
2. Atto di appello.
Con atto d’appello del 17.5.2023 l’appellante, già appartenente alla Polizia Penitenziaria fino al 26.6.2012 quando è cessato dal servizio per dimissioni volontarie, con trattamento di pensione a decorrere dal 27.6.2012, calcolato con il sistema retributivo, ha interposto gravame avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere, nel calcolo della quota A, l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale calcolata sull’intero importo e maturata al 31/12/1992, al 31/12/1994 ed al 31/12/1995, così contestando il computo operato dall’Inps nei limiti dell’80%
alla stregua di voce stipendiale.
Con il primo motivo di impugnazione, l’appellante lamenta la violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell’art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992 in combinato disposto con l’art. 15 della L. n. 724/1994, dell’art. 1, commi 13 e 20 e dell’art. 2 della L. n. 335/1995, nonché mancanza di motivazione e/o motivazione apparente o contraddittoria.
Vizio nei presupposti. In particolare, secondo la parte appellante, l'indennità integrativa speciale, nel periodo temporale di riferimento, relativamente alla quota A, non ammetterebbe alcuna decurtazione essendo pacifico che la stessa, prima che venisse introdotta la legge n. 335/1995, costituiva un assegno accessorio che assolveva alla funzione di rendere adeguato al costo della vita quanto percepito sia a titolo retributivo che a titolo pensionistico.
Ad avviso dell’appellante, erroneamente il Giudice di primo grado, basandosi su un’interpretazione delle fonti normative “rigidamente statica”, ha ritenuto che, vertendosi in tema di trattamento pensionistico successivo all’introduzione della citata legge n. 335/1995, sia da applicare il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nella retribuzione.
Secondo la prospettazione dell’appellante, invece, l'indennità integrativa speciale avrebbe conservato i caratteri propri dell’accessorietà sino all'introduzione della legge n. 724/1994, con conseguente diritto alla corresponsione di tale indennità in misura integrale e separata fino al 1992 o al 1994 in quanto le disposizioni della legge n. 335/1995 imporrebbero l'applicabilità della disciplina previgente per il computo delle anzianità maturate in precedenza, con la conseguenza che l’indennità in questione avrebbe dovuto essere determinata in misura separata ed intera alla luce della disposizione dell’art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995 , non essendo, peraltro, intervenuta alcuna abrogazione della legge n. 324/1959, del d.P.R. n.
1092/1973 e della legge n. 503/1992 e dovendosi considerare che le modifiche previste dall’art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994 potrebbero incidere solo per l’epoca successiva.
Al riguardo, l’appellante aggiunge che la citata legge n. 335/1995 imporrebbe l’applicabilità della disciplina previgente per il computo delle anzianità maturate al 31 dicembre 1992 rilevanti per la quota A della pensione.
Con il secondo motivo di gravame, l’appellante lamenta la violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c. dolendosi dell’erroneità della sentenza di primo grado per la mancata compensazione delle spese di lite. Secondo l’appellante, la condanna alle spese risulterebbe, quindi, “ingiustificata” stante la peculiarità della questione e la natura pensionistica pubblica della controversia.
Conclusivamente l’appellante chiede l’accoglimento dell’atto di gravame con il conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione con attribuzione della indennità integrativa speciale in quota A, calcolata sull'intero importo della IIS ovvero al 100 per cento della IIS, in rapporto all'aliquota maturata al 31.12.1992, 31.12.1994, 31.12.1995; in via subordinata, l’appellante chiede di rimettere gli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.; inoltre, sempre, in via subordinata, l’appellante chiede la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali per il capo relativo alla condanna alle spese mediante applicazione della compensazione delle spese o di una riduzione significativa dell’importo.
3. Memoria di costituzione dell’INPS.
Con memoria, depositata in data 10 giugno 2025, si è costituito l’Istituto previdenziale appellato chiedendo il rigetto dell’atto di gravame rilevando che, per effetto dell’art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, norma speciale che disciplina la base pensionabile dei trattamenti previdenziali dei pubblici dipendenti, a decorrere dal 1995, l’indennità in discorso va computata nella base pensionabile, al pari delle altre voci retributive e, quindi, nel caso di calcolo della pensione con il sistema retributivo, deve essere applicata alla stessa l’aliquota dell’80%.
Al riguardo, l’Inps eccepisce che, nella fattispecie in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi eccezionali previste dall’art. 2, comma 20, della legge n.
335/1995 atte a consentire il calcolo dell’indennità integrativa speciale in misura intera. Richiama anche precedenti giurisprudenziali: sez. I app. nn.
564/2022, 408 e 409/2023.
La parte appellata contesta, inoltre, il secondo motivo di doglianza sollevato dall’appellante ed afferente alla regolamentazione delle spese processuali deducendo che la condanna alle spese di lite è conseguenza della soccombenza in prime cure, dovendosi, peraltro, escludere eventuali contrasti giurisprudenziali.
4. All’udienza del 9.7.2025 il Presidente, constatata l’assenza dei difensori di parte appellante, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. rinviava il giudizio all’udienza del 18 marzo 2026.
5. All’odierna udienza il Presidente prendeva atto dell’assenza di parte appellante.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello va dichiarato improcedibile.
1. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata fissata per l’udienza del 9.7.2025.
Constatata l’assenza dell’appellante, veniva disposto il rinvio della discussione della causa, debitamente comunicato dalla Segreteria di questa Sezione, alla data del 18 marzo 2026, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.
Pervenuto il giudizio all’odierna pubblica udienza, nuovamente è stata constatata l’assenza di parte appellante.
Il Collegio, atteso il chiaro tenore di cui all’art.196 c.g.c.ai sensi del quale “Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio” deve dichiarare l’improcedibilità del giudizio de quo.
Compensa le spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 196 c.g.c DICHIARA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO n.60793. e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza n.268/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia;
Compensa le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente AV D’Oro MA LL f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 30/03/2026 Il dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
MA LL
f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 30/03/2026 Il dirigente f.to digitalmente