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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14991 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 64310 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Pt_1 alla Via Antonio Baiamonti n. 130, presso lo studio dell'Avv. Carmelo
RA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(c.f. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Pt_1
Via Simone Boccanegra n. 8, presso lo studio dell'avv. Fabio Giuliani che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 10 aprile 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le esposte ragioni, accertare e dichiarare la infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla nulla essendole CP_1 dovuto dal e, per l'effetto, revocare Parte_2 il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 14926/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.08.2022 (R.G.N. 52414/2022), al contempo condannando la stessa in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., nella misura da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre al rimborso di spese generali, CAP ed IVA come per legge.”
per parte opposta:
“…l'opposta rappresentata e difesa come in atti, così precisa le proprie conclusioni:
- in via istruttoria, ammettere c.t.u. tendente a verificare ed accertare i motivi della discrasia tra il dato del misuratore e quello del convertitore;
- nel merito, respingere le domande ed eccezioni proposte dall'opponente perché parzialmente infondate in fatto ed in diritto
e condannare il al pagamento in Controparte_2 favore della della somma di €.10.989,19 o quell'altra CP_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi convenzionali di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento (T.U..R.) aumentato di 3,5 punti percentuali dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo pagamento e/o agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda ingiuntiva;
- in ogni caso, condannare il Controparte_3 al pagamento in favore della degli interessi CP_1 convenzionali di mora nella misura di cui sopra relativamente ai tardivi pagamenti di tutte le fatture azionate con il decreto ingiuntivo.
Con vittoria di spese e compensi.”
FATTO E DIRITTO
1. Il sito in alla Parte_3 Pt_1 Parte_1
(di seguito anche il per brevità) ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo recante n. 14926/2022 depositato in data 18 agosto 2022, con il quale il Tribunale di Roma gli ha ingiunto di pagare in favore della la somma complessiva di CP_1 euro 29.436,20 oltre interessi convenzionali di mora (nella misura del tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali ai sensi dell'art.
8.1 delle condizioni generali di contratto dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino alla data dell'effettivo pagamento) per la fornitura di gas naturale in forza delle seguenti fatture: fattura n. 1001/411 del 10.10.2015 per euro
64,84 (relativa ai consumi del mese di settembre 2015); fattura n.
1001/456 del 10.11.2015 per euro 139,33 (relativa ai consumi del mese di ottobre 2015); fattura n. 1001/501 del 02.12.2015 per euro
1.965,87 (relativa ai consumi del mese di novembre 2015); fattura n. 1001/546 del 10.01.2016 per euro 4.397,70 (relativa ai consumi del mese di dicembre 2015); fattura n. 1001/39 del 05.02.2016 per euro 2.716,84 (relativa ai consumi del mese di gennaio 2016); fattura n. 1001/85 del 07.03.2016 per euro 3.105,06 (relativa ai consumi del mese di febbraio 2016); fattura 1001/130 del 06.04.2016 per euro
1.057,37 (relativa ai consumi del mese di marzo 2016); fattura n.
1001/175 del 06.05.2016 per euro 15.989,19 (relativa ai consumi del mese di aprile 2016).
Il opponente anzitutto ha contestato l'ammontare della Parte_1 somma capitale ingiunta deducendo:
- di aver effettuato i seguenti pagamenti: bonifico bancario del
06.10.2016 di importo pari ad euro 13.447,00 con la causale “Fatt.
411/456/501/546 del 2015” e “39/85/130 del 2016”; bonifico bancario del 10.11.2016 di importo pari ad euro 6.118,87 con la causale
“acconto fatt. maggio 2016” e “saldo fatt. giugno e aprile 2016”; bonifico bancario del 13.07.2017 di importo pari ad euro 5.000,00 con la causale “2° acconto fatt. n. 1001/175”;
- di non aver provveduto al pagamento della residua somma di euro
4.870,33 per l'abnormità dei consumi indicati nella fattura n.
1001/175 in relazione al periodo 31/03/2016-30/04/2016, pari a mc
18.130, del tutto incongrui se paragonati con quelli relativi al periodo 31.12.2015-31.01.2016 (cioè solo due mesi prima ovvero nel momento più freddo dell'anno) pari a mc 2965 (ossia oltre sei volte in meno del volume indicato come registrato ad aprile). Il ha poi contestato anche l'ammontare degli interessi Parte_1 moratori applicati, eccependo la natura vessatoria e la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f del codice del consumo, della clausola contenuta nel contratto oggetto di causa stipulato mediante l'uso di moduli e formulari unilateralmente predisposti dalla società fornitrice.
Il Condominio ha quindi concluso chiedendo la revoca dell'ingiunzione e la condanna della società opposta al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura da liquidarsi in via equitativa.
2. Si è costituita in giudizio la la quale CP_1 preliminarmente ha dato atto dell'effettivo versamento delle somme ex adverso indicate nell'atto di opposizione, precisando che la controversia doveva essere limitata alla sola fattura n. 1001/175 di complessivi € 15.989,19 in relazione alla quale ha dedotto che:
- quanto al pagamento di € 6.118,87 effettuato in data 10/11/2016 con la causale <acconto fatt. Maggio 2016 saldo fattura Giugno e
Aprile 2016>> era onere del Condominio indicare quanta parte della somma versata fosse in acconto di tale fattura n. 1001/175 e quanta parte fosse a saldo delle altre due fatture relative ai mesi di maggio e giugno 2016 non azionate in sede monitoria;
- solamente il versamento di € 5.000,00 poteva essere considerato integralmente quale acconto sulla fattura n. 1001/175 e quindi, allo stato, il saldo residuo non ancora pagato ammontava ad € 10.989,19;
- la fattura n. 1001/175 era stata emessa sulla base delle letture e misurazioni effettuate dall'impresa di distribuzione e riportava quale lettura attuale del misuratore mc. 69953, motivo per cui, per differenza dalla lettura di mc. 51823 riportata dalla precedente fattura n. 1001/130, era stato richiesto al Condominio il pagamento dell'importo di € 15.989,19 pari ad un consumo di mc. 18130 (mc.69953
– mc. 51823);
- la clausola relativa agli interessi moratori non era affatto vessatoria, posto che la misura del 3,5% applicata per quasi l'intero periodo (atteso che il tasso ufficiale di riferimento della CP_4
è stato dal 16/3/2016 al 27/7/2022 pari a zero) non poteva ritenersi manifestamente eccessiva ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. f) del
Codice del consumo. ha concluso chiedendo: in via preliminare, di CP_1 emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva per la somma di € 4.870,33 oltre interessi moratori nella misura concordata;
nel merito, di condannare il al pagamento della somma di € 10.989,19 o di altra somma Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre agli interessi convenzionali di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) aumentato di 3,5 punti percentuali dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo pagamento e/o agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda ingiuntiva.
3. Respinta l'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti.
All'udienza del 10 aprile 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
***********
4. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
È pacifico tra le parti il rapporto di fornitura di gas naturale erogato da in favore del CP_1 Parte_3 sito in alla . Il rapporto è altresì comprovato Pt_1 Parte_1 dal contratto n. 644 sottoscritto dall'amministratore del Condominio
e allegato in copia al fascicolo monitorio (doc. 1).
E' poi provato per tabulas che con bonifico bancario del 06.10.2016 dell'importo di euro 13.447,00 recante la causale “Fatt.
411/456/501/546 del 2015” e “39/85/130 del 2016” il Condominio opponente ha provveduto al pagamento del debito dovuto in relazione a sette delle otto fatture azionate da controparte e precisamente: 1) fattura n. 1001/411 del 10.10.2015 per euro 64,84 (relativa ai consumi del mese di settembre 2015); 2) fattura n. 1001/456 del
10.11.2015 per euro 139,33 (relativa ai consumi del mese di ottobre
2015); 3) fattura n. 1001/501 del 02.12.2015 per euro 1.965,87
(relativa ai consumi del mese di novembre 2015); 4) fattura n.
1001/546 del 10.01.2016 per euro 4.397,70 (relativa ai consumi del mese di dicembre 2015); 5) fattura n. 1001/39 del 05.02.2016 per euro 2.716,84 (relativa ai consumi del mese di gennaio 2016); 6) fattura n. 1001/85 del 07.03.2016 per euro 3.105,06 (relativa ai consumi del mese di febbraio 2016); 7) fattura 1001/130 del
06.04.2016 per euro 1.057,37 (relativa ai consumi del mese di marzo
2016).
Il pagamento, documentato dalla distinta del citato bonifico bancario (all. 2 del fascicolo di parte opponente), è stato espressamente riconosciuto dalla società qui opposta che, conseguentemente, ha ridotto l'iniziale pretesa creditoria azionata in via monitoria per complessivi euro 29.436,20 alla minor somma di
€ 10.989,19 indicata quale saldo residuo relativo alla fattura n.
1001/175 emessa in data 06.05.2016 per l'importo complessivo di euro
15.989,19.
In relazione a quest'ultima fattura ha ammesso di CP_1 aver ricevuto il pagamento dell'acconto di euro 5.000,00 effettuato dal Condominio con bonifico bancario del 13.07.2017 di pari importo.
Il pagamento è documentato dalla distinta del bonifico bancario allegata in copia al fascicolo di parte opponente (doc. 4).
Il Condominio ha poi prodotto la distinta di un terzo bonifico bancario effettuato in data 10.11.2016 dell'importo pari ad euro
6.118,87 recante la seguente causale: “acconto fatt. maggio 2016” e
“saldo fatt. giugno e aprile 2016” (doc. 3). Con le note di trattazione scritta relative alla prima udienza del 4 aprile 2023
l'opponente ha precisato che l'importo di euro 6.118,87 versato con il bonifico del 10.11.2016 deve essere imputato a saldo di due fatture dell'importo di euro 64,84 ciascuna emesse rispettivamente ad aprile e a giugno 2016 e per la residua somma di euro 5.989,19 a parziale pagamento della fattura n. 175/2016. Nella prima difesa successiva e segnatamente con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. la società opposta ha contestato l'ammontare delle due fatture asseritamente saldate con il bonifico del 10/11/2016, sostenendo che era onere del debitore opponente dimostrare l'importo di dette fatture, da cui ricavare, per differenza, l'effettivo importo destinato al pagamento della fattura n.175/2016.
In realtà secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, condiviso da questo Tribunale, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (anche parziale), ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (cfr. tra le tante Cass. 14/01/2020 n. 450,
Cass. 27/07/2006 n. 17102 e Cass. 05/08/2002 n. 11703).
Nel caso di specie, pertanto, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento di euro 6.118,87 imputato dal debitore Parte_1 nei limiti della minor somma di euro 5.989,19 a parziale pagamento della fattura n. 175/2016 era onere della società qui opposta produrre le due fatture di aprile e giugno 2016 al fine di dimostrare che il pagamento della suddetta somma di euro 5.989,19 dovesse imputarsi in tutto o in parte a dette fatture.
La mancata produzione delle due fatture di aprile e giugno 2016, senz'altro nella disponibilità di quale società CP_1 emittente, induce quindi a ritenere accertato che l'originario credito di euro 15.989,19 portato dalla fattura n. 175/2016 sia stato parzialmente estinto con il pagamento di un primo acconto di euro
5.989,19 eseguito con il bonifico bancario del 10/11/2016 e con il pagamento di un secondo acconto di euro 5.000,00 eseguito con il bonifico bancario del 13.07.2017. Residua, dunque, un credito di euro 5.000,00.
A questo punto occorre passare ad esaminare il motivo di opposizione con cui il ha messo in discussione la Parte_1 congruità dei consumi annotati sulla fattura n. 175/2016 ritenendoli sproporzionati rispetto ai consumi precedenti del medesimo anno ed in particolare rispetto a quelli relativi al periodo 31.12.2015-
31.01.2016 riportati nella fattura n. 1001/39.
In proposito è bene premettere che le fatture emesse dal rivenditore di gas naturale, nonostante siano per loro natura documenti di provenienza unilaterale, godono di particolare efficacia probatoria, che va oltre quella delle fatture generalmente considerate, in quanto contengono il dettaglio dei dati di consumo e delle altre voci di costo sulla cui base è stato calcolato l'importo fatturato, applicando i prezzi unitari convenuti contrattualmente. Ed infatti, nel rapporto di somministrazione di gas, la contabilizzazione dei consumi dell'avente diritto alla somministrazione è effettuata, per convenzione tra le parti e alla stregua di norme regolamentari, mediante la rilevazione automatica dei dati per mezzo di un contatore, la trasmissione di questi dati al distributore e la comunicazione da parte del distributore al rivenditore. Quindi, i dati contenuti nelle bollette emesse dal rivenditore hanno un particolare valore indiziario che può essere messo in discussione soltanto se l'utente solleva specifiche contestazioni denunciando l'erroneità di singole annotazioni contenute nelle fatture stesse. In particolare, è onere dell'utente contestare in maniera puntuale e circostanziata i dati forniti da controparte allegando i consumi effettivi (ove diversi da quelli addebitati), le tariffe ritenute applicabili (ove diverse da quelle concretamente applicate) e le modalità di calcolo (ove diverse da quelle effettivamente utilizzate dal fornitore) ed eventualmente fornendo prova di autoletture del contatore (ove diverse da quelle riportate in fattura).
Ora a fronte della fattura n. 175/2016 del 6 maggio 2016 prodotta da , nella quale è specificata la ragione del credito, CP_1 ossia i consumi rilevati dal distributore, il calcolo del gas effettivamente somministrato, le imposte, il riepilogo dell'IVA, le spese e gli altri oneri addebitati al opponente, Parte_1 quest'ultimo ha sollevato contestazioni del tutto generiche limitandosi a mettere in discussione la congruità dei consumi rilevati rispetto ai consumi precedenti, senza tuttavia indicare i consumi effettivi e senza offrire alcun elemento concreto di prova idoneo a smentire la lettura riportata in fattura.
Quindi, non avendo il allegato e tanto meno documentato, Parte_1 come era suo onere, consumi diversi da quelli fatturati, non vi sono elementi per dubitare della correttezza dei dati riportati nella fattura azionata dalla odierna opposta ed in particolare dei consumi imputati all'opponente, la cui veridicità trova ulteriore riscontro probatorio nelle letture del misuratore per i mesi di marzo ed aprile
2016 rilevate e trasmesse dal distributore locale Italgas ed allegate in copia alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opposta. Tali documenti godono di una particolare efficacia probatoria in quanto le letture provengono da un soggetto terzo rispetto al venditore ed all'utente finale e sono eseguite nell'ambito del servizio pubblico affidato al distributore quale titolare della funzione di trasporto e misura del gas ai clienti finali.
Del tutto tardive e comunque prive di pregio giuridico sono le ulteriori difese svolte dal soltanto con la seconda Parte_1 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., laddove per la prima volta
è stato eccepito che il valore preso in considerazione da CP_1
ai fini della fatturazione al cliente sarebbe errato in quanto
[...] ricavato dal “misuratore” anziché dal “convertitore”.
In realtà ciò che garantisce la correttezza della fatturazione dei consumi è l'omogeneità dei dati utilizzati.
Nel caso di specie, dall'esame delle fatture allegate in atti risulta che i consumi sono sempre stati rilevati prendendo in considerazione i dati riportati dal misuratore (espressi in mc) e non quelli ricavabili dal convertitore (espressi in smc), sicché per la fattura n. 175/2016 qui in contestazione non può essere preteso l'utilizzo del dato ricavabile dal convertitore che sarebbe del tutto disomogeneo rispetto ai dati riportati nelle fatture precedenti, tutti presi dal misuratore.
Peraltro, il dato del convertitore non può in alcun modo risultare inferiore al dato ricavato dal misuratore, dal momento che il coefficiente C (e cioè il coefficiente per il quale occorre moltiplicare il dato del misuratore espresso in metri cubi, per ottenere il dato in metri cubi standard, smc) per la zona di è Pt_1 pari ad 1,022779.
Destituito di fondamento è anche l'ultimo motivo di opposizione concernente gli interessi di mora da applicare sulle fatture tardivamente pagate. In particolare il ha eccepito la Parte_1 natura vessatoria e la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f del codice del consumo, dell'art.
8.1 delle condizioni generali di contratto, laddove è previsto che gli interessi di mora debbano essere calcolati “su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'art.
2 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 … aumentato di 3,5 punti percentuali”.
Ora, secondo quanto previsto dall'art.33 comma 2 lett. f) del
Codice del Consumo, invocato dalla parte opponente, si presumono vessatorie “le clausole che hanno per oggetto o per effetto di … imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Dunque, per poter configurare la natura vessatoria degli interessi moratori è necessario che la misura degli stessi sia “d'importo manifestamente eccessivo”.
La censura qui mossa dal è, quindi, carente già sul Parte_1 piano assertivo, non essendo stato specificamente dedotto che gli interessi di mora previsti nel contratto siano manifestamente eccessivi e non essendo stato neanche indicato il parametro di riferimento in relazione al quale poterli ritenere tali.
In ogni caso non è stato offerto alcun elemento da cui desumere l'eccessiva onerosità dei tassi convenzionali, sicché va esclusa in radice la natura vessatoria della clausola in questione che deve ritenersi pienamente valida ed efficace.
Per quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, il
Condominio deve essere condannato a pagare in favore di CP_1
, la somma di euro 5.000,00 oltre agli interessi di mora nella
[...] misura del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) aumentato di 3,5 punti percentuali dalla data di scadenza della fattura n. 175/2016 del 6 maggio 2016 fino all'effettivo pagamento.
5. In considerazione dell'esito della lite e della considerevole riduzione del credito accertato rispetto a quello richiesto in via monitoria, le spese di giudizio devono essere compensate per 2/3, riversando il residuo terzo – liquidato direttamente in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 – sulla parte opponente riconosciuta comunque debitrice e, quindi, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14926/2022 emesso in data 18 agosto 2022 proposta dal Parte_4 nei confronti di ogni altra istanza,
[...] CP_1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il Parte_4
a pagare in favore di la somma di
[...] CP_1 euro 5.000,00 oltre agli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) aumentato di 3,5 punti percentuali dalla data di scadenza della fattura n.
175/2016 del 6 maggio 2016 fino all'effettivo soddisfo;
− compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta il restante terzo, liquidato in complessivi euro 850,66 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 64310 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Pt_1 alla Via Antonio Baiamonti n. 130, presso lo studio dell'Avv. Carmelo
RA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(c.f. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Pt_1
Via Simone Boccanegra n. 8, presso lo studio dell'avv. Fabio Giuliani che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 10 aprile 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le esposte ragioni, accertare e dichiarare la infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla nulla essendole CP_1 dovuto dal e, per l'effetto, revocare Parte_2 il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 14926/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.08.2022 (R.G.N. 52414/2022), al contempo condannando la stessa in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., nella misura da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre al rimborso di spese generali, CAP ed IVA come per legge.”
per parte opposta:
“…l'opposta rappresentata e difesa come in atti, così precisa le proprie conclusioni:
- in via istruttoria, ammettere c.t.u. tendente a verificare ed accertare i motivi della discrasia tra il dato del misuratore e quello del convertitore;
- nel merito, respingere le domande ed eccezioni proposte dall'opponente perché parzialmente infondate in fatto ed in diritto
e condannare il al pagamento in Controparte_2 favore della della somma di €.10.989,19 o quell'altra CP_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi convenzionali di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento (T.U..R.) aumentato di 3,5 punti percentuali dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo pagamento e/o agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda ingiuntiva;
- in ogni caso, condannare il Controparte_3 al pagamento in favore della degli interessi CP_1 convenzionali di mora nella misura di cui sopra relativamente ai tardivi pagamenti di tutte le fatture azionate con il decreto ingiuntivo.
Con vittoria di spese e compensi.”
FATTO E DIRITTO
1. Il sito in alla Parte_3 Pt_1 Parte_1
(di seguito anche il per brevità) ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo recante n. 14926/2022 depositato in data 18 agosto 2022, con il quale il Tribunale di Roma gli ha ingiunto di pagare in favore della la somma complessiva di CP_1 euro 29.436,20 oltre interessi convenzionali di mora (nella misura del tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali ai sensi dell'art.
8.1 delle condizioni generali di contratto dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino alla data dell'effettivo pagamento) per la fornitura di gas naturale in forza delle seguenti fatture: fattura n. 1001/411 del 10.10.2015 per euro
64,84 (relativa ai consumi del mese di settembre 2015); fattura n.
1001/456 del 10.11.2015 per euro 139,33 (relativa ai consumi del mese di ottobre 2015); fattura n. 1001/501 del 02.12.2015 per euro
1.965,87 (relativa ai consumi del mese di novembre 2015); fattura n. 1001/546 del 10.01.2016 per euro 4.397,70 (relativa ai consumi del mese di dicembre 2015); fattura n. 1001/39 del 05.02.2016 per euro 2.716,84 (relativa ai consumi del mese di gennaio 2016); fattura n. 1001/85 del 07.03.2016 per euro 3.105,06 (relativa ai consumi del mese di febbraio 2016); fattura 1001/130 del 06.04.2016 per euro
1.057,37 (relativa ai consumi del mese di marzo 2016); fattura n.
1001/175 del 06.05.2016 per euro 15.989,19 (relativa ai consumi del mese di aprile 2016).
Il opponente anzitutto ha contestato l'ammontare della Parte_1 somma capitale ingiunta deducendo:
- di aver effettuato i seguenti pagamenti: bonifico bancario del
06.10.2016 di importo pari ad euro 13.447,00 con la causale “Fatt.
411/456/501/546 del 2015” e “39/85/130 del 2016”; bonifico bancario del 10.11.2016 di importo pari ad euro 6.118,87 con la causale
“acconto fatt. maggio 2016” e “saldo fatt. giugno e aprile 2016”; bonifico bancario del 13.07.2017 di importo pari ad euro 5.000,00 con la causale “2° acconto fatt. n. 1001/175”;
- di non aver provveduto al pagamento della residua somma di euro
4.870,33 per l'abnormità dei consumi indicati nella fattura n.
1001/175 in relazione al periodo 31/03/2016-30/04/2016, pari a mc
18.130, del tutto incongrui se paragonati con quelli relativi al periodo 31.12.2015-31.01.2016 (cioè solo due mesi prima ovvero nel momento più freddo dell'anno) pari a mc 2965 (ossia oltre sei volte in meno del volume indicato come registrato ad aprile). Il ha poi contestato anche l'ammontare degli interessi Parte_1 moratori applicati, eccependo la natura vessatoria e la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f del codice del consumo, della clausola contenuta nel contratto oggetto di causa stipulato mediante l'uso di moduli e formulari unilateralmente predisposti dalla società fornitrice.
Il Condominio ha quindi concluso chiedendo la revoca dell'ingiunzione e la condanna della società opposta al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura da liquidarsi in via equitativa.
2. Si è costituita in giudizio la la quale CP_1 preliminarmente ha dato atto dell'effettivo versamento delle somme ex adverso indicate nell'atto di opposizione, precisando che la controversia doveva essere limitata alla sola fattura n. 1001/175 di complessivi € 15.989,19 in relazione alla quale ha dedotto che:
- quanto al pagamento di € 6.118,87 effettuato in data 10/11/2016 con la causale <acconto fatt. Maggio 2016 saldo fattura Giugno e
Aprile 2016>> era onere del Condominio indicare quanta parte della somma versata fosse in acconto di tale fattura n. 1001/175 e quanta parte fosse a saldo delle altre due fatture relative ai mesi di maggio e giugno 2016 non azionate in sede monitoria;
- solamente il versamento di € 5.000,00 poteva essere considerato integralmente quale acconto sulla fattura n. 1001/175 e quindi, allo stato, il saldo residuo non ancora pagato ammontava ad € 10.989,19;
- la fattura n. 1001/175 era stata emessa sulla base delle letture e misurazioni effettuate dall'impresa di distribuzione e riportava quale lettura attuale del misuratore mc. 69953, motivo per cui, per differenza dalla lettura di mc. 51823 riportata dalla precedente fattura n. 1001/130, era stato richiesto al Condominio il pagamento dell'importo di € 15.989,19 pari ad un consumo di mc. 18130 (mc.69953
– mc. 51823);
- la clausola relativa agli interessi moratori non era affatto vessatoria, posto che la misura del 3,5% applicata per quasi l'intero periodo (atteso che il tasso ufficiale di riferimento della CP_4
è stato dal 16/3/2016 al 27/7/2022 pari a zero) non poteva ritenersi manifestamente eccessiva ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. f) del
Codice del consumo. ha concluso chiedendo: in via preliminare, di CP_1 emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva per la somma di € 4.870,33 oltre interessi moratori nella misura concordata;
nel merito, di condannare il al pagamento della somma di € 10.989,19 o di altra somma Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre agli interessi convenzionali di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) aumentato di 3,5 punti percentuali dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo pagamento e/o agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda ingiuntiva.
3. Respinta l'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti.
All'udienza del 10 aprile 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
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4. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
È pacifico tra le parti il rapporto di fornitura di gas naturale erogato da in favore del CP_1 Parte_3 sito in alla . Il rapporto è altresì comprovato Pt_1 Parte_1 dal contratto n. 644 sottoscritto dall'amministratore del Condominio
e allegato in copia al fascicolo monitorio (doc. 1).
E' poi provato per tabulas che con bonifico bancario del 06.10.2016 dell'importo di euro 13.447,00 recante la causale “Fatt.
411/456/501/546 del 2015” e “39/85/130 del 2016” il Condominio opponente ha provveduto al pagamento del debito dovuto in relazione a sette delle otto fatture azionate da controparte e precisamente: 1) fattura n. 1001/411 del 10.10.2015 per euro 64,84 (relativa ai consumi del mese di settembre 2015); 2) fattura n. 1001/456 del
10.11.2015 per euro 139,33 (relativa ai consumi del mese di ottobre
2015); 3) fattura n. 1001/501 del 02.12.2015 per euro 1.965,87
(relativa ai consumi del mese di novembre 2015); 4) fattura n.
1001/546 del 10.01.2016 per euro 4.397,70 (relativa ai consumi del mese di dicembre 2015); 5) fattura n. 1001/39 del 05.02.2016 per euro 2.716,84 (relativa ai consumi del mese di gennaio 2016); 6) fattura n. 1001/85 del 07.03.2016 per euro 3.105,06 (relativa ai consumi del mese di febbraio 2016); 7) fattura 1001/130 del
06.04.2016 per euro 1.057,37 (relativa ai consumi del mese di marzo
2016).
Il pagamento, documentato dalla distinta del citato bonifico bancario (all. 2 del fascicolo di parte opponente), è stato espressamente riconosciuto dalla società qui opposta che, conseguentemente, ha ridotto l'iniziale pretesa creditoria azionata in via monitoria per complessivi euro 29.436,20 alla minor somma di
€ 10.989,19 indicata quale saldo residuo relativo alla fattura n.
1001/175 emessa in data 06.05.2016 per l'importo complessivo di euro
15.989,19.
In relazione a quest'ultima fattura ha ammesso di CP_1 aver ricevuto il pagamento dell'acconto di euro 5.000,00 effettuato dal Condominio con bonifico bancario del 13.07.2017 di pari importo.
Il pagamento è documentato dalla distinta del bonifico bancario allegata in copia al fascicolo di parte opponente (doc. 4).
Il Condominio ha poi prodotto la distinta di un terzo bonifico bancario effettuato in data 10.11.2016 dell'importo pari ad euro
6.118,87 recante la seguente causale: “acconto fatt. maggio 2016” e
“saldo fatt. giugno e aprile 2016” (doc. 3). Con le note di trattazione scritta relative alla prima udienza del 4 aprile 2023
l'opponente ha precisato che l'importo di euro 6.118,87 versato con il bonifico del 10.11.2016 deve essere imputato a saldo di due fatture dell'importo di euro 64,84 ciascuna emesse rispettivamente ad aprile e a giugno 2016 e per la residua somma di euro 5.989,19 a parziale pagamento della fattura n. 175/2016. Nella prima difesa successiva e segnatamente con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. la società opposta ha contestato l'ammontare delle due fatture asseritamente saldate con il bonifico del 10/11/2016, sostenendo che era onere del debitore opponente dimostrare l'importo di dette fatture, da cui ricavare, per differenza, l'effettivo importo destinato al pagamento della fattura n.175/2016.
In realtà secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, condiviso da questo Tribunale, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (anche parziale), ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (cfr. tra le tante Cass. 14/01/2020 n. 450,
Cass. 27/07/2006 n. 17102 e Cass. 05/08/2002 n. 11703).
Nel caso di specie, pertanto, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento di euro 6.118,87 imputato dal debitore Parte_1 nei limiti della minor somma di euro 5.989,19 a parziale pagamento della fattura n. 175/2016 era onere della società qui opposta produrre le due fatture di aprile e giugno 2016 al fine di dimostrare che il pagamento della suddetta somma di euro 5.989,19 dovesse imputarsi in tutto o in parte a dette fatture.
La mancata produzione delle due fatture di aprile e giugno 2016, senz'altro nella disponibilità di quale società CP_1 emittente, induce quindi a ritenere accertato che l'originario credito di euro 15.989,19 portato dalla fattura n. 175/2016 sia stato parzialmente estinto con il pagamento di un primo acconto di euro
5.989,19 eseguito con il bonifico bancario del 10/11/2016 e con il pagamento di un secondo acconto di euro 5.000,00 eseguito con il bonifico bancario del 13.07.2017. Residua, dunque, un credito di euro 5.000,00.
A questo punto occorre passare ad esaminare il motivo di opposizione con cui il ha messo in discussione la Parte_1 congruità dei consumi annotati sulla fattura n. 175/2016 ritenendoli sproporzionati rispetto ai consumi precedenti del medesimo anno ed in particolare rispetto a quelli relativi al periodo 31.12.2015-
31.01.2016 riportati nella fattura n. 1001/39.
In proposito è bene premettere che le fatture emesse dal rivenditore di gas naturale, nonostante siano per loro natura documenti di provenienza unilaterale, godono di particolare efficacia probatoria, che va oltre quella delle fatture generalmente considerate, in quanto contengono il dettaglio dei dati di consumo e delle altre voci di costo sulla cui base è stato calcolato l'importo fatturato, applicando i prezzi unitari convenuti contrattualmente. Ed infatti, nel rapporto di somministrazione di gas, la contabilizzazione dei consumi dell'avente diritto alla somministrazione è effettuata, per convenzione tra le parti e alla stregua di norme regolamentari, mediante la rilevazione automatica dei dati per mezzo di un contatore, la trasmissione di questi dati al distributore e la comunicazione da parte del distributore al rivenditore. Quindi, i dati contenuti nelle bollette emesse dal rivenditore hanno un particolare valore indiziario che può essere messo in discussione soltanto se l'utente solleva specifiche contestazioni denunciando l'erroneità di singole annotazioni contenute nelle fatture stesse. In particolare, è onere dell'utente contestare in maniera puntuale e circostanziata i dati forniti da controparte allegando i consumi effettivi (ove diversi da quelli addebitati), le tariffe ritenute applicabili (ove diverse da quelle concretamente applicate) e le modalità di calcolo (ove diverse da quelle effettivamente utilizzate dal fornitore) ed eventualmente fornendo prova di autoletture del contatore (ove diverse da quelle riportate in fattura).
Ora a fronte della fattura n. 175/2016 del 6 maggio 2016 prodotta da , nella quale è specificata la ragione del credito, CP_1 ossia i consumi rilevati dal distributore, il calcolo del gas effettivamente somministrato, le imposte, il riepilogo dell'IVA, le spese e gli altri oneri addebitati al opponente, Parte_1 quest'ultimo ha sollevato contestazioni del tutto generiche limitandosi a mettere in discussione la congruità dei consumi rilevati rispetto ai consumi precedenti, senza tuttavia indicare i consumi effettivi e senza offrire alcun elemento concreto di prova idoneo a smentire la lettura riportata in fattura.
Quindi, non avendo il allegato e tanto meno documentato, Parte_1 come era suo onere, consumi diversi da quelli fatturati, non vi sono elementi per dubitare della correttezza dei dati riportati nella fattura azionata dalla odierna opposta ed in particolare dei consumi imputati all'opponente, la cui veridicità trova ulteriore riscontro probatorio nelle letture del misuratore per i mesi di marzo ed aprile
2016 rilevate e trasmesse dal distributore locale Italgas ed allegate in copia alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opposta. Tali documenti godono di una particolare efficacia probatoria in quanto le letture provengono da un soggetto terzo rispetto al venditore ed all'utente finale e sono eseguite nell'ambito del servizio pubblico affidato al distributore quale titolare della funzione di trasporto e misura del gas ai clienti finali.
Del tutto tardive e comunque prive di pregio giuridico sono le ulteriori difese svolte dal soltanto con la seconda Parte_1 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., laddove per la prima volta
è stato eccepito che il valore preso in considerazione da CP_1
ai fini della fatturazione al cliente sarebbe errato in quanto
[...] ricavato dal “misuratore” anziché dal “convertitore”.
In realtà ciò che garantisce la correttezza della fatturazione dei consumi è l'omogeneità dei dati utilizzati.
Nel caso di specie, dall'esame delle fatture allegate in atti risulta che i consumi sono sempre stati rilevati prendendo in considerazione i dati riportati dal misuratore (espressi in mc) e non quelli ricavabili dal convertitore (espressi in smc), sicché per la fattura n. 175/2016 qui in contestazione non può essere preteso l'utilizzo del dato ricavabile dal convertitore che sarebbe del tutto disomogeneo rispetto ai dati riportati nelle fatture precedenti, tutti presi dal misuratore.
Peraltro, il dato del convertitore non può in alcun modo risultare inferiore al dato ricavato dal misuratore, dal momento che il coefficiente C (e cioè il coefficiente per il quale occorre moltiplicare il dato del misuratore espresso in metri cubi, per ottenere il dato in metri cubi standard, smc) per la zona di è Pt_1 pari ad 1,022779.
Destituito di fondamento è anche l'ultimo motivo di opposizione concernente gli interessi di mora da applicare sulle fatture tardivamente pagate. In particolare il ha eccepito la Parte_1 natura vessatoria e la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f del codice del consumo, dell'art.
8.1 delle condizioni generali di contratto, laddove è previsto che gli interessi di mora debbano essere calcolati “su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'art.
2 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 … aumentato di 3,5 punti percentuali”.
Ora, secondo quanto previsto dall'art.33 comma 2 lett. f) del
Codice del Consumo, invocato dalla parte opponente, si presumono vessatorie “le clausole che hanno per oggetto o per effetto di … imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Dunque, per poter configurare la natura vessatoria degli interessi moratori è necessario che la misura degli stessi sia “d'importo manifestamente eccessivo”.
La censura qui mossa dal è, quindi, carente già sul Parte_1 piano assertivo, non essendo stato specificamente dedotto che gli interessi di mora previsti nel contratto siano manifestamente eccessivi e non essendo stato neanche indicato il parametro di riferimento in relazione al quale poterli ritenere tali.
In ogni caso non è stato offerto alcun elemento da cui desumere l'eccessiva onerosità dei tassi convenzionali, sicché va esclusa in radice la natura vessatoria della clausola in questione che deve ritenersi pienamente valida ed efficace.
Per quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, il
Condominio deve essere condannato a pagare in favore di CP_1
, la somma di euro 5.000,00 oltre agli interessi di mora nella
[...] misura del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) aumentato di 3,5 punti percentuali dalla data di scadenza della fattura n. 175/2016 del 6 maggio 2016 fino all'effettivo pagamento.
5. In considerazione dell'esito della lite e della considerevole riduzione del credito accertato rispetto a quello richiesto in via monitoria, le spese di giudizio devono essere compensate per 2/3, riversando il residuo terzo – liquidato direttamente in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 – sulla parte opponente riconosciuta comunque debitrice e, quindi, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14926/2022 emesso in data 18 agosto 2022 proposta dal Parte_4 nei confronti di ogni altra istanza,
[...] CP_1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il Parte_4
a pagare in favore di la somma di
[...] CP_1 euro 5.000,00 oltre agli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) aumentato di 3,5 punti percentuali dalla data di scadenza della fattura n.
175/2016 del 6 maggio 2016 fino all'effettivo soddisfo;
− compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta il restante terzo, liquidato in complessivi euro 850,66 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo