CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4016/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320239007809342000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 07 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1 , codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90078093 42/000, notificato in data 23.02.2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 20170003558247000 relativa alla Tassa automobilistica per l'anno 2012 recante la somma di € 436,61 e contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce la prescrizione del tributo.
L'intimazione sopra menzionata, in quanto avente ad oggetto il tributo della tassa automobilistica, soggiace alla Legge N. 53/1983, la quale all'articolo 5 comma 51, dispone che: L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". Orbene, La cartella n. 293 2017 0003558247 000, riporta la tassa automobilistica per l'anno 2012, per un importo complessivo di €436,61 ed è stata notificata il
31/07/2017, mentre l'intimazione qui impugnata è del 23/02/2024, quasi 7 anni dopo.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
La cartella di pagamento, per stessa ammissione di parte ricorrente, è stata notificata il 31/07/2017, pertanto, in astratto, il termine sarebbe spirato il 31/07/2020. Tuttavia, si deve tener conto della proroga dei termini disposta con la legislazione emergenziale emanata per far fronte alla pandemia da COVID 19. In sostanza, in forza del combinato disposto delle due citate disposizioni, è palese ed evidente che il termine di prescrizione
è sospeso per tutto il periodo di sospensione dei termini di versamento, ovvero per 542 giorni. Nel caso di specie il termine di prescrizione (31/07/2020) va a scadere nel periodo di sospensione di cui all'art. 68 (che va da 08/03/2020 a 31/08/2021) pertanto si applica il secondo comma dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, richiamato dal primo comma dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, che prevede una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, con conseguente scadenza concreta il
31/12/2022. A tale data occorre aggiungere il periodo di 542 giorni di sospensione.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Parimenti destituiti di fondamento risultano, altresì, le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento e dall''intimazione impugnata, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata. Senza alcuna rinuncia a quanto indicato nei superiori punti, si evidenzia che in ogni caso l'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che, la cartella di pagamento nr. 29320170003558247000 è stata notificata in data 31/07/2017, ad interrompere i termini prescrizionali è intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320189019713334000 in data 26/04/2019 e l'intimazione di pagamento n. 29320239007809342000 notificata in data 19/02/2024 oggetto di ricorso. Tale termine di prescrizione, non è, altresì, maturato, considerata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015).
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto la cartella di pagamento non è mai stata notificata alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Difatti, la contesta notifica è avvenuta in modo rituale e regolare (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata una precedente intimazione di pagamento, recante n.
29320189019713334000, con consegna in mani proprie, in data 26 Aprile 2019 (cfr. documentazione versata in atti), non impugnata dal ricorrente, da cui la prescrizione, secondo i principi generali, ha ricominciato a decorrere.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa, il decorso del periodo prescrizionale
è stato nuovamente interrotto con la notifica in data 26 Aprile 2019 della intimazione di pagamento n.
29320189019713334000 e successivamente interrotto con la notifica in data 19 Febbraio 2024 dell'intimazione per cui si procede (cfr. documentazione in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di Covid, la quale come è noto, la sospensione (per 542 giorni) dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ha congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga. In particolare, l'art. 68, commi
1, 2, 2-bis e 4- bis del D.L. n. 18/2020, (cosiddetto Decreto Cura Italia, poi modificato nei temini dal Decreto
Legge 73/2021) ha previsto che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 233,00
(duecentotrentatre/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ed in euro
233,00 (duecentotrentatre/00), in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4016/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320239007809342000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 07 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1 , codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90078093 42/000, notificato in data 23.02.2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 20170003558247000 relativa alla Tassa automobilistica per l'anno 2012 recante la somma di € 436,61 e contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce la prescrizione del tributo.
L'intimazione sopra menzionata, in quanto avente ad oggetto il tributo della tassa automobilistica, soggiace alla Legge N. 53/1983, la quale all'articolo 5 comma 51, dispone che: L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". Orbene, La cartella n. 293 2017 0003558247 000, riporta la tassa automobilistica per l'anno 2012, per un importo complessivo di €436,61 ed è stata notificata il
31/07/2017, mentre l'intimazione qui impugnata è del 23/02/2024, quasi 7 anni dopo.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
La cartella di pagamento, per stessa ammissione di parte ricorrente, è stata notificata il 31/07/2017, pertanto, in astratto, il termine sarebbe spirato il 31/07/2020. Tuttavia, si deve tener conto della proroga dei termini disposta con la legislazione emergenziale emanata per far fronte alla pandemia da COVID 19. In sostanza, in forza del combinato disposto delle due citate disposizioni, è palese ed evidente che il termine di prescrizione
è sospeso per tutto il periodo di sospensione dei termini di versamento, ovvero per 542 giorni. Nel caso di specie il termine di prescrizione (31/07/2020) va a scadere nel periodo di sospensione di cui all'art. 68 (che va da 08/03/2020 a 31/08/2021) pertanto si applica il secondo comma dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, richiamato dal primo comma dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, che prevede una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, con conseguente scadenza concreta il
31/12/2022. A tale data occorre aggiungere il periodo di 542 giorni di sospensione.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Parimenti destituiti di fondamento risultano, altresì, le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento e dall''intimazione impugnata, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata. Senza alcuna rinuncia a quanto indicato nei superiori punti, si evidenzia che in ogni caso l'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che, la cartella di pagamento nr. 29320170003558247000 è stata notificata in data 31/07/2017, ad interrompere i termini prescrizionali è intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320189019713334000 in data 26/04/2019 e l'intimazione di pagamento n. 29320239007809342000 notificata in data 19/02/2024 oggetto di ricorso. Tale termine di prescrizione, non è, altresì, maturato, considerata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015).
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto la cartella di pagamento non è mai stata notificata alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Difatti, la contesta notifica è avvenuta in modo rituale e regolare (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata una precedente intimazione di pagamento, recante n.
29320189019713334000, con consegna in mani proprie, in data 26 Aprile 2019 (cfr. documentazione versata in atti), non impugnata dal ricorrente, da cui la prescrizione, secondo i principi generali, ha ricominciato a decorrere.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa, il decorso del periodo prescrizionale
è stato nuovamente interrotto con la notifica in data 26 Aprile 2019 della intimazione di pagamento n.
29320189019713334000 e successivamente interrotto con la notifica in data 19 Febbraio 2024 dell'intimazione per cui si procede (cfr. documentazione in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di Covid, la quale come è noto, la sospensione (per 542 giorni) dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ha congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga. In particolare, l'art. 68, commi
1, 2, 2-bis e 4- bis del D.L. n. 18/2020, (cosiddetto Decreto Cura Italia, poi modificato nei temini dal Decreto
Legge 73/2021) ha previsto che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 233,00
(duecentotrentatre/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ed in euro
233,00 (duecentotrentatre/00), in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)