Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 08/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1915/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Biella, via G. De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni RINALDI che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme agli avv. Walter MICELI, Fabio
GANCI e Nicola ZAMPIERI;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa , dirigente del CP_2
, dalla dalla dott..ssa , funzionaria del Controparte_3 Controparte_4 [...]
e dalle dott.sse Elisa Cesaro, dipendente dello stesso Controparte_1
, domiciliati presso l' di , Via Coazze n. 18; CP_1 Controparte_1 CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
1
Con indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità
e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito ulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. Con 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. ***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano
di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018..”
Per parte convenuta:
“
1. In via principale e nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto;
2. In via subordinata accertare e rideterminare il quantum in favore del ricorrente sulla base delle osservazioni esposte in epigrafe. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7/3/2024 la sig.ra ha esposto di Parte_1
aver lavorato come docente in forza di contratti a termine negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 senza aver beneficiato della somma di €
500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
2 Il ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a CP_1 disposizione dell'importo di € 2.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il convenuto si è costituito, eccependo preliminarmente la natura breve e CP_1 saltuaria delle supplenze svolte dal ricorrente per l'a.s. 2020/2021, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1 L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui
3 al comma 124. La somma di cui alla carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1
e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Il ricorrente documenta di aver lavorato: nell'a.s. 2020/2021 in forza di plurime supplenze brevi dal 13.11.2020 al 30.6.2021, su cattedre e istituti scolastici differenti;
4 nell'a.s. 2021/2022 con una supplenza dal 8.11.2021 al 30.6.2022; nell'a.s. 2022/2023 con una supplenza annuale dal 13.9.2022 al 30.6.2023; nell'a.s. 2023/2024 con una supplenza annuale dal 13.9.2023 al 30.6.2024.
Con riferimento agli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, le supplenze svolte legittimano senz'altro, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, l'attribuzione della carta docente.
È provato che il ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricato di supplenza per l'a.s. 2024/2025; al ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
1.2. Per quanto riguarda l'a.s. 2020/2021 si osserva quanto segue.
1.2.1 Come si è detto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023 ha ritenuto comparabile alla prestazione resa dal personale di ruolo la supplenza annuale svolta ai sensi dei commi 1 e 2 della l. n. 124/1999.
Tale sentenza non si pronuncia, invece, sulle supplenze brevi, questione che esulava dal caso concreto affrontato.
La sentenza n. 29961/2023 lascia aperta la questione se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della Carta
Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
La questione deve trovare risposta positiva.
Partendo da quanto affermato da CGUE sez. VI, 18/05/2022, n.450, occorre evidenziare che:
1. l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
2. il principio di non discriminazione deve essere attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
5 3. la valutazione sulla comparabilità delle situazioni deve tenere conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro e le competenze professionali richieste;
4. spetta al giudice nazionale valutare se la prestazione del lavoratore a termine sia comparabile a quella resa dal docente di ruolo;
5. occorre ancora, in forza della clausola 4 dell'accordo quadro, valutare se, pur a fronte di situazioni comparabili, sussistano ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato;
6. la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
7. il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Applicando i principi sopra indicati, si deve ritenere che la prestazione resa da un supplente, il quale abbia svolto plurime supplenze sulla medesima cattedra e nello stesso istituto per la quasi totalità dell'anno scolastico, sia comparabile con quella resa dal docente di ruolo e che non vi siano ragioni oggettive per escludere l'erogazione dell'emolumento in favore di tale tipologia di supplente.
Natura dell'attività svolta e le competenze richieste per l'attività di insegnamento sono, nei due casi identiche, e da ciò deve desumersi la piena comparabilità delle due situazioni in esame (App. Torino, 24/05/2024 n. 165).
Quanto alle ragioni oggettive che legittimerebbero il trattamento differenziato, si ritiene che il convenuto non abbia evidenziato alcuna effettiva reale necessità di CP_1 riservare il trattamento ai soli docenti di ruolo o con tipologie contrattuali di cui all'art. 6 4 co. 1 e 2 l. n. 124/1999, se non quella della minore durata dei rapporti di lavoro, la quale, però non può giustificare di per sé il trattamento differenziato.
Giova aggiungere che il riferimento contenuto nella sentenza Cass. 29961/2023 alla programmazione dell'attività didattica non consente, ad avviso di chi scrive, di escludere il beneficio in ipotesi come quella per cui è causa, né di ritenere che tale elemento giustifichi la tesi della prevedibilità ex ante (ovvero al momento del conferimento della supplenza) della durata annua della supplenza, come pur autorevolmente sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito.
Ciò si desume:
- dal fatto che nessuna norma di legge prevede tale nesso;
- dal fatto che la Corte di Cassazione, quando fa cenno alla programmazione (punto
5.3 Cass. 10072/2023), lo fa esclusivamente per confermare la “taratura” annuale dell'emolumento (e non per individuare un distinto e ulteriore requisito dell'emolumento stesso);
- dal fatto che la carta del docente possa essere fruita anche nell'anno scolastico successivo a quello di erogazione e per acquisti non strettamente connessi alla didattica svolta, a conferma del fatto che la carta del docente è perfino slegata dal nesso con l'insegnamento svolto nell'a.s. in corso;
- dal fatto che la stessa è riconosciuta in caso di supplenza ex art. 4 co. 2 l. n.
124/1999 che nella prassi, può iniziare anche a gennaio dell'anno scolastico in corso, per posti resisi disponibili a fine dicembre, quando l'attività di programmazione di inizio anno è già conclusa.
L'unica caratteristica che si ricava dall'art. 1 l. n. 107/2015 è la taratura annua dell'emolumento, cui deve corrispondere una didattica annua.
Lo strumento formativo, ulteriore rispetto agli altri strumenti che il mette a CP_1
disposizione di tutti i docenti (anche a quelli assunti con supplenze brevi), si giustifica pertanto in ragione della corrispondenza tra durata della didattica e durata dell'anno scolastico, ritenendo il legislatore con motivazione condivisibile che il protrarsi dell'insegnamento per l'intero anno scolastico giustifichi l'erogazione di strumenti formativi ulteriori.
Ai sensi dell'art. 1 co. 122 l. n. 107/2015 le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016. Quest'ultimo, in
7 particolare, prevede che, a partire dall'a.s. 2017/2018 la registrazione del nuovo personale docente di ruolo per ottenere la carta del docente debba avvenire tra il 1.
Settembre e il 30 ottobre di ciascun anno.
Una parte della giurisprudenza ricava dalla erogazione dell'emolumento a inizio dell'anno scolastico il requisito della previsione, al momento del conferimento dell'incarico, della durata annua della supplenza, così che il , soggetto CP_1
obbligato alla prestazione, possa conformare il proprio comportamento a tale obbligo, salvo incorrere in condanna per l'esatto adempimento nel caso in cui sia inadempiente.
Ad avviso dello scrivente, tale previsione non può rappresentare una ragione oggettiva valida a giustificare il diverso trattamento del docente che, in forza di plurime supplenze consecutive (stessa cattedra e stessa scuola) abbia insegnato per un intero anno scolastico (o per una durata ad esso equiparabile) e docente di ruolo, in quanto la prevedibilità della durata annua della supplenza non aggiunge significative differenze rispetto alla prestazione resa da chi, in forza di plurime supplenza, finisca per svolgere di fatto la propria attività di insegnamento per l'intero anno scolastico.
L'unica distinzione, dal punto di vista del contenuto della prestazione resa, si può individuare nella mancata partecipazione all'attività di programmazione dell'attività didattica di inizio anno (laddove il ciclo di supplenze abbia avuto inizio dopo la conclusione di tale attività), aspetto che, tuttavia, per tutte le ragioni sopra indicate non rappresenta idonea ragione oggettiva dell'esclusione, in quanto, come si è già detto,
l'emolumento è, per come delineato dalla legge, slegato perfino dalla didattica svolta nell'anno scolastico in corso e poiché dall'attività di programmazione possono restare esclusi anche i docenti con supplenza ex art. 4 co. 2 l. n. 124/1999 che ricevano l'incarico a dicembre (o finanche a gennaio, su posti resisi disponibili a fine dicembre), ai quali pacificamente viene riconosciuta la carta del docente.
Occorre infine aggiungere che in corso d'anno o al termine dell'anno scolastico, il soggetto passivo dell'obbligazione (il ) può essere destinatario della domanda CP_1
di esatto adempimento della prestazione inadempiuta;
più nello specifico, a conclusione dell'anno scolastico, o nel corso dell'anno scolastico, quando è ormai pacifica la piena comparabilità della docenza svolta in forza di plurime supplenze a quella resa dal docente di ruolo, il docente può chiedere l'esatto adempimento della prestazione essendo ormai pacifico che per effetto del protrarsi della supplenza per l'intero anno scolastico è sorto il diritto alla carta del docente.
8 È difatti ormai opinione condivisa che la conclusione dell'anno scolastico non determini alcuna ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione: nei casi in cui si riconosce in via giudiziale la carta del docente a insegnanti assunti con contratti al 30.6 per annualità risalenti fino a cinque anni, si dispone, infatti, l'esatto adempimento della prestazione (a contenuto formativo) rispetto ad anni scolastici ormai conclusi anche da tempo.
1.2.2 Calando i principi di diritto sopra affermati nel caso di specie si ritiene che la prestazione lavorativa resa dal ricorrente nell'a.s. 2020/2021 non può ritenersi comparabile a quella svolta dal docente di ruolo o dal docente che abbia svolto una supplenza ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 l. n. 124/1999, in ragione dello svolgimento di supplenze brevi (ciascuna di durata inferiore ai 150 gg), in diversi istituti scolastici e su cattedre differenti.
Il ricorrente ha svolto supplenze in due diversi istituti scolastici, ma per un periodo presso ciascun istituto, inferiore ai 150 giorni.
Al fine di ritenere quale sia la durata delle supplenze, cumulative considerate, comparabile alla docenza annua svolta dal docente di ruolo o dal docente con supplenza al 30.6 o al 31.8, deve farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 4 co. 2 l. n. 124/1999:
“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”.
Come si è già accennato, la supplenza su posto non vacante può essere conferita anche a gennaio dell'anno in corso, purché il posto si sia reso disponibile entro il 31 dicembre.
Di fatto, un docente che alla ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia, consegua una supplenza sino al 30.6 (ai sensi dell'art. 4 co. 2) svolge circa 5 mesi di lezione
(approssimativamente, per difetto circa 150 giorni) e poiché la Corte di Cassazione ha ritenuto che tutte le supplenze svolte ai sensi dell'art. 4 co. 2 debbano ritenersi comparabili alla docenza svolta dall'insegnante di ruolo, il periodo di 150 giorni deve essere considerato quale parametro di riferimento.
Sul punto non appare irrilevante citare l'art. 37 CCNL relativo al personale comparto scuola secondo cui “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore
a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di
9 sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima”, che evidenzia come la continuità dell'anno scolastico venga assicurata da una docenza prestata per almeno 150 giorni.
Una indefettibile necessità di certezza del diritto impone di individuare un parametro certo per valutare la comparabilità della prestazione resa dal supplente a quella resa dal docente di ruolo, che nel caso di specie si individua in 150 giorni.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile al CP_1
ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di €
1.500,00, corrispondente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1
misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, attesa la serialità del contenzioso, omesso il compenso per la fase istruttoria, con la richiesta distrazione e con la maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/2014, essendo redatto il ricorso con strumenti che ne consentono la navigazione interna e con l'inserimento di link ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre al 30% ex art 4, comma 1-bis, D.M.
55/2014, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con
10 distrazione in solido in favore degli avv. Ganci, Miceli, Zampieri e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Torino, lì 08/01/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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