Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.R.G. 6118/ 2024
TRA
Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. MANZI ANNA
-ricorrente -
E
CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Emanuela Calamia
-resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 13/05/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di CP 2 , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico -legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria e, quindi, decisa sulle note di trattazione scritta di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata.
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione."
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetto da patologie che gli riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari al
100% con diritto all'indennità di accompagnamento.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del periziando.
Occorre tuttavia sottolineare che nei giudizi quali quelli di specie non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dal ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere la indennità di accompagnamento.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ischemico- ipertensiva cronica in II-III classe NYHA -diabete mellito tipo II -BPCO con insufficienza respiratoria in attuale terapia con ossigeno -ernie lombare tratto L1-L5", concludendo per una valutazione complessiva di invalidità pari al 100 % ma senza diritto alla indennità di accompagnamento.
La mera elencazione delle gravi patologie da cui è affetto l'istante effettuata in ricorso costituisce un motivo di impugnazione generico soprattutto in considerazione del fatto che l'art. 445 cpc bis prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad accertamento tecnico preventivo devono essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In particolare, non viene chiarito come le seppur gravi patologie valutate dal ctu avrebbero inciso sulla capacità deambulatoria e/o di compimento degli atti di vita quotidiana, avendo il
CTU già riconosciuto per le stesse la percentuale di invalidità massima del 100%.
Deve rilevarsi, peraltro, che il consulente medico ha svolto con estrema accuratezza l'esame obiettivo, momento centrale dell'accertamento peritale versandosi in materia di indennità di accompagnamento, dando atto, all'esito dello stesso, che trattasi di soggetto vigile ed orientato nel tempo e nello spazio, con passaggi posturali rallentati ma possibili autonomamente, con deambulazione rallentata ma anch'essa possibile autonomamente.
Le risultanze dell'accertamento peritale, come descritte dal CTU, della veridicità delle cui affermazioni non vi è motivo di dubitare, sono assorbenti di qualsivoglia censura in punto di sottovalutazione delle singole patologie, dando atto che sia a livello neurologico (capacità di attendere agli atti quotidiani della vita) che a livello motorio (capacità di deambulare autonomamente) non vi sono gli estremi per il riconoscimento della prestazione invocata.
I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, poi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
Ed, invero, il CTU nominato nella prima fase, dott. Persona 1 nel supplemento di perizia richiesto dal giudice, anche in virtù della nuova documentazione medica versata in atti dal ricorrente, ha precisato: "In merito al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento il quadro clinico del ricorrente al momento della visita medico-legale del
15/12/2023 è piuttosto chiara, specie per le patologie a carico dell'apparato respiratorio, cardiovascolare ed osteoarticolare.
La BPCO di cui soffre il Sig. Parte_1 è sicuramente una patologia infiammatoria delle vie respiratorie seria, trattata con farmaci e 02 terapeutico liquido per circa otto ore al giorno.
Ma questo non impedisce il regolare svolgimento delle attività quotidiane. Infatti, come affermato anche dallo specialista pneumologo nella visita del 14/10/2024, la patologia risulta stabile con respiro eupnoico e con una discreta saturazione dell'ossigeno. In merito alla patologia cardiaca vengono depositati atti aggiuntivi sostanzialmente in linea con quelli già valutati di sede di ATP. Il paziente non evidenzia angor e/o dolore toracico.
In merito alla patologia osteo-articolare, il Sig. Parte_1 si è presentato al consulenza tecnica in carrozzina pur non avendone stretta necessità, la stessa non è indispensabile per brevi spostamenti, difatti si tratta di carrozzina privata, non autorizzata da alcuna struttura sanitaria pubblica. Infatti alla consulenza tecnica del 15/10/2023 invitato ad alzarsi ed a camminare riusciva senza alcun dubbio in autonomia sia a provvedere ai passaggi posturali sia alla deambulazione, seppure rallentati. Riusciva ad assumere e mantenere la stazione eretta. Presentava una discreta dolenzia della ginocchia bilateralmente nei movimenti di flesso-estensione, ma comunque possibili ai medi gradi di estensione. La colonna era interessata da artrosi diffusa con movimenti articolari ridotti e con una colonna nel complesso rigida.
Vi è certamente una spondilodiscoartrosi con medio impegno funzionale che tuttavia non pregiudica alcunché sulle autonomie personali, quindi è piuttosto palese che il Sig. Parte 1 sia assolutamente autonomo nei comuni atti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda il diabete mellito con le complicanze cardio renali, e la insufficienza renale cronica, seppure, inserite in un quadro clinico complesso non sono tali da compromettere la integrità fisica nello svolgimento delle attività di vita quotidiana,
Appare evidente che il Sig. Parte 1 soffra di complesso stato morboso, tuttavia l'indennità di accompagnamento viene riconosciuta solo in alcune condizioni, nel caso in cui vi sia una impossibilità alla deambulazione autonoma, anche con mezzi ortopedici, l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, oppure la cecità assoluta.
Alla luce della copiosa documentazione aggiuntiva appare evidente che le condizioni cliniche del ricorrente non abbiano subito un aggravamento. Pertanto, in risposta ai quesiti si può affermare che la documentazione aggiuntiva non assume una importanza rilevante nel modificare la valutazione medico-legale espressa con il precedente elaborato peritale.
Il periziato risulta ESSERE in grado di attendere alle normali attività quotidiane, tipiche delle sua età, come lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, cucinarsi, fare la spesa, esercitare il diritto di voto, utilizzare il telefono, esercitare gli atti del proprio credo religioso, fare visite a parenti ed amici.
In risposta ai quesiti posti dunque, trattasi di una paziente:
•In discrete condizioni cliniche generali;
⚫ con regolare tono-trofismo muscolare per costituzione ed età; orientato nel tempo e nello spazio;
in grado di deambulare autonomamente, dunque essendo possibile in modo permanente all'interno della propria abitazione senza un sostegno personale o comunque non tale da essere fonte di pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
• in grado di mantenere la prolungata stazione eretta;
che presenta dispnea solo a seguito di sforzi intensi;
•
che è orientato nel tempo e nello spazio, e nel complesso può attendere a tutte le attività
.
quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia.
In risposta ai richiesti chiarimenti dell'Ill.ma Dott.ssa Colameo, si può pertanto concludere che le affezioni riscontrate sugli atti del Sig. determinino le condizioni per Parte 1
le quali NON SI può concedere il beneficio dell'accompagnamento in quanto le patologie riscontrate rendono, allo stato, comunque possibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita in piena autonomia.
In conclusione, alla luce della documentazione aggiuntiva confermo di non modificare il giudizio precedentemente espresso nell'elaborato peritale depositato, dichiarando il Sig.
Parte 1 invalido nella misura del 100%, senza necessità dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 09/03/2023".
In definitiva, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Le spese di lite, considerato che non risulta depositata idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. né in fase di ATP, né nella presente fase del giudizio e considerata la qualità delle parti e il mancato rinnovo della CTU nella presente fase, vanno compensate per 1/2; il restante 12 segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
.CP Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) condanna parte ricorrente al pagamento di metà delle spese di lite liquidate in euro
1.200,00, oltre accessori di legge;
c) compensa le restanti spese;
,CP c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico dell'
Aversa, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo